TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 22/12/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 413/2025 RG
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone di: dott.ssa UE AR PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da nato a [...] il [...], CF. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Valeria C. A. C.F._1
Rasponi,
nata a Lubin in [...] il [...] Controparte_1
CF. rappresentata e difesa dall'avv. Myriam C.F._2
Fugaro, con l'intervento del PM.
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile a Fossombrone il
20.9.2019. Per_ La coppia ha avuto due figlie, nata a [...] il [...] e nata a Per_1
Fano il 22.07.2016. pagina 1 di 3 Le parti, con ricorso depositato il 15.9.2025 ex articolo 473 bis 51 c.p.c. hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e esposte specificamente nel ricorso.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c., tale per cui gli stessi sono addivenuti alla decisione congiunta di separarsi.
Le condizioni concordate sono conformi alla legge e all'ordine pubblico;
in particolare le condizioni di contenuto economico riguardanti il mantenimento delle figlie minorenni risultano conformi all'interesse della prole.
Per quanto riguarda invece affidamento/collocamento/calendario delle visite delle minori, le parti hanno dato atto che è già pendente un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Ancona n. RG
1523/2024, in cui sono in corso approfondimenti delle capacità genitoriali e hanno manifestato la volontà di rimettersi alle decisioni che verranno assunte dal Tribunale dei Minorenni nell'ambito di quel procedimento.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge o all'ordine pubblico e all'interesse familiare, fermo restando che le pagina 2 di 3 condizioni riguardanti affidamento/collocamento/calendario delle visite delle minori saranno definite nel procedimento già pendente dinanzi al
Tribunale per i Minorenni di Ancona.
P.Q.M.
Il Tribunale,
OMOLOGA a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1
tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente
Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Urbino, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente est.
UE AR atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone di: dott.ssa UE AR PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da nato a [...] il [...], CF. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Valeria C. A. C.F._1
Rasponi,
nata a Lubin in [...] il [...] Controparte_1
CF. rappresentata e difesa dall'avv. Myriam C.F._2
Fugaro, con l'intervento del PM.
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile a Fossombrone il
20.9.2019. Per_ La coppia ha avuto due figlie, nata a [...] il [...] e nata a Per_1
Fano il 22.07.2016. pagina 1 di 3 Le parti, con ricorso depositato il 15.9.2025 ex articolo 473 bis 51 c.p.c. hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e esposte specificamente nel ricorso.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c., tale per cui gli stessi sono addivenuti alla decisione congiunta di separarsi.
Le condizioni concordate sono conformi alla legge e all'ordine pubblico;
in particolare le condizioni di contenuto economico riguardanti il mantenimento delle figlie minorenni risultano conformi all'interesse della prole.
Per quanto riguarda invece affidamento/collocamento/calendario delle visite delle minori, le parti hanno dato atto che è già pendente un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Ancona n. RG
1523/2024, in cui sono in corso approfondimenti delle capacità genitoriali e hanno manifestato la volontà di rimettersi alle decisioni che verranno assunte dal Tribunale dei Minorenni nell'ambito di quel procedimento.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge o all'ordine pubblico e all'interesse familiare, fermo restando che le pagina 2 di 3 condizioni riguardanti affidamento/collocamento/calendario delle visite delle minori saranno definite nel procedimento già pendente dinanzi al
Tribunale per i Minorenni di Ancona.
P.Q.M.
Il Tribunale,
OMOLOGA a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1
tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente
Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Urbino, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente est.
UE AR atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3