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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 550/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Concetto Origlio;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Pietro Finocchiaro;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' , con appello depositato il 07.07.2023, impugnava la sentenza n. 2297/2023 Pt_1
del Tribunale di Catania, pubblicata il 25.05.2023, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da , era stato dichiarato, all'esito dell'istruttoria orale e CP_1
alla luce dell'espletata CTU, che il predetto assicurato aveva subìto, a causa dell'attività lavorativa svolta, una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura dell'8%, con conseguente condanna dell' a corrispondere l'indennizzo in Pt_1
capitale, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza 06.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo di appello, l' premessa la mancata Parte_1
trasmissione da parte del CTU nominato in primo grado della bozza della relazione peritale sì come di quella definitiva che avrebbe precluso di formulare le opportune contestazioni nel corso di espletamento delle operazioni peritali, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni del
CTU, ha riconosciuto la natura professionale della patologia denunciata e un grado percentuale di danno biologico pari all'8%.
Rileva che le conclusioni formulate dal nominato consulente d'ufficio sono il frutto di giudizi non condivisibili in quanto basate su una interpretazione prettamente personale della natura del rischio specifico in esame.
In particolare, contesta le conclusioni cui è giunto il consulente laddove ha riconosciuto nel caso specifico dignità eziopatogenetica al rischio “movimentazione manuale di carichi” nella genesi “professionale” della tendinopatia del sovraspinoso della spalla dx, smentendo in tal modo il ruolo esclusivo del sovraccarico funzionale degli arti superiori derivante da movimenti ripetitivi, come da studi scientifici sui metodi di valutazione dei rischi lavorativi. Lamenta che il CTU ha erroneamente correlato la tendinopatia del sovraspinoso alla movimentazione manuale dei carichi, rischiando di confondere il rischio legato a movimenti ripetitivi degli arti superiori con quello associato alla movimentazione dei carichi, generalmente interessante un distretto anatomo funzionale diverso ovvero il rachide lombare;
lamenta che il CTU abbia ritenuto che tra i rischi della mansione di magazziniere vi fosse quello derivato dalla movimentazione manuale dei carichi, in assenza di qualunque e specifico riferimento oggettivo di valutazione del rischio;
evidenzia ancora che i rischi rilevati riguardano solo la spalla dx senza alcun confronto con l'arto controlaterale, anch'esso impegnato nelle stesse operazioni.
Precisa che per movimentazione manuale si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di sollevamento di un peso, ma anche azioni di trascinamento, spinta o spostamento che possano dare origine a disturbi e patologie a carico delle strutture osteo-muscolari della colonna vertebrale.
Deduce che la valutazione del CTU risulta viziata da un'approssimativa interpretazione dei rischi e da un difetto di motivazione scientifica, con conseguente illegittimità della sentenza impugnata, che ha erroneamente attribuito la causa della patologia ad un rischio non documentato o interessante altri distretti anatomici.
Infine, rileva che le prove orali acquisite nel giudizio di primo grado non forniscono elementi oggettivi idonei a giustificare un rischio scientificamente riconosciuto per la genesi di patologie a carico delle strutture articolari, muscolari, nervose e vascolari dell'arto superiore, che nel caso in esame non può che essere espressione di fattori di natura puramente degenerativa non riconducibile all'attività lavorativa.
Chiede pertanto il rigetto della domanda proposta in primo grado e in via istruttoria la rinnovazione della consulenza tecnica.
2. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
3. L'ente previdenziale lamenta in primo luogo il difetto di prova di elementi oggettivi di valutazione tali da giustificare il rischio scientificamente noto per la genesi della patologia denunciata dall'assicurato quale conseguenza dell'attività lavorativa dallo stesso svolta. 3.1 Sul punto giova muovere da quanto allegato dall'appellato nel ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c., ove si legge: “Il sig. da circa 31 anni lavora CP_1
presso varie ditte farmaceutiche e a tutt'oggi presso l'Azienda Farmaceutica
COMIFAR Distribuzione s.p.a. con sede a Misterbianco Via Carlo Marx 100 con la
Pagina 2 di 5 29 qualifica di magazziniere, carrellista, preparatore di commissione;
l'attività lavorativa consisteva e consiste nel carico e scarico di scatole di farmaci e parafarmaci, bancali e pedane del peso di 15/20 kg per circa 8 ore al giorno, con posizionamento dei prodotti nei vari scaffali ad altezze differenti”.
3.2 Le superiori circostanze hanno trovato risconto nelle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado, come richiamate dal giudice di prime cure;
in particolare, il teste non parente ed indifferente, all'udienza del Testimone_1
13.4.2022 ha dichiarato: “ era addetto all'entrata merci, occupandosi del CP_1
versamento della merce in entrata presso il suo posto e questa mansione negli ultimi anni (circa 5 anni fa) l'ha svolta da solo, mentre prima la si faceva in due.
Segnatamente, un altro collega del prende i prodotti in forma di pedane CP_1
curando lo scarico del bancale, entra poi nel magazzino e per fare spazio viene messo in un corridoio, dopo di che prende il prodotto dalle pedane e lo porta CP_1
all'ubicazione di competenza. Grasso sposta anche le pedane anche con l'ausilio di sollevatori manuali o elettrici” […] Le pedane hanno un peso diverso a seconda del prodotto (se ci sono dentro le bottiglie o sciroppi) […] Siccome gli spazi sono piccoli il più delle volte gli spostamenti dal bancale sono fatti con un sollevatore manuale e poi dalla pedana al posto il cartone è preso con le braccia.”; parimenti il teste
[...]
anch'egli non parente e disinteressato e a conoscenza dei fatti in quanto Tes_2
addetto all'allestimento e alla sistemazione della merce, ha riferito: “spesso lavoravamo anche insieme perché lavoriamo in due corridoi adiacenti e quindi spostandomi lo vedevo e spesso condividevamo le scorte del magazzino. Segnatamente, una volta arrivate le pedane, ci sono pedane standard intere collocate in dei bancali che vanno aperte da altri, poi ci sono pedane miste che vengono spacchettate dal ricorrente e poi con una sorta di pistola letto il codice e sistemate nelle diverse ubicazioni. Le pedane sono composte tutte da scatole, il cui peso varia in base alla tipologia di prodotti che variano da 10 a 20, 25 Kg […] Il ricorrente sollevava i cartoni con le braccia in quanto i macchinari li usiamo per spostare i bancali e spostarci in altezza, e ciò il ricorrente lo effettuava per l'intera giornata lavorativa che è di 8 ore”.
3.3 ha pertanto allegato e provato non solo la movimentazione manuale CP_1
dei carichi ma soprattutto il sollevamento con le braccia di pesi variabili tra i 10 e i 25 kg per 8 ore al giorno e quindi un costante impegno funzionale delle articolazioni degli arti superiori (spalla, gomito, mano, polso) attraverso movimenti ripetitivi, che secondo lo stesso ente previdenziale integrano il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
3.4 Le censure sollevate dall'ente previdenziale sia in ordine al difetto di prova di rischio specifico sia in ordine al difetto di nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia accertata non colgono nel segno e sono smentite dalla documentazione in atti e dalle risultanze sia dell'attività istruttoria orale che della consulenza tecnica espletata.
3.5 Sicché correttamente è stata riconosciuta la natura professionale della patologia denunciata e accertata (“lesione massiva del tendine sovraspinoso”), in quanto, come affermato nella relazione di consulenza medico-legale, “L'attività lavorativa come descritta dal periziando, e da come si evince dagli atti depositati, a cui è stato sottoposto il Sig , consente di affermare che, con elevata probabilità CP_1
(ovvero secondo il principio del più probabile che non), … sia riconducibile in termini di ragionevolezza (cfr. Cass. Civ. sez. L. 17438/2012) all'attività lavorativa svolta”
3.6 Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio è integralmente condiviso da questo collegio, perché coerente rispetto alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata e convincente motivazione;
non si ritiene, pertanto, necessario disporre alcuna rinnovazione della stessa.
3.7 Da tanto consegue la infondatezza dei rilievi sollevati dall' , come Pt_1
esplicitati nelle “Considerazioni mediche del 7.01.2021” e in quelle versate in atti nel presente giudizio;
va evidenziato, inoltre, il mancato invio al consulente tecnico d'ufficio di alcuna controdeduzione, nonostante la regolare comunicazione della relazione (cfr. ricevuta di avvenuta consegna della mail di trasmissione, allegata alla relazione peritale).
3.8 Infine, si rileva che nessuna contestazione specifica ha riguardato la percentuale riconosciuta dal nominato consulente tecnico d'ufficio e operata sulla base delle
Tabelle delle Menomazioni del D.M. del 12/07/2000.
4. La sentenza di primo grado va pertanto confermata, con conseguente rigetto dell'appello proposto.
5. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e sulla base delle tariffe professionali vigenti, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dell'appellato che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Infine, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del dpr n. 115/2002 si dà atto che la parte soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore antistatario dell'appellato, avv. Pietro Finocchiaro, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 4.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 06/02/2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese