Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/06/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 243/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 243 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
10.04.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Via E. Parte_1 C.F._1
Nicolardi, 122 - 80131 OL, presso lo studio degli avv.ti Roberto Palisi e Ciro Di
Vaio, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Via E. Parte_2 C.F._2
Nicolardi, 122 - 80131 OL, presso lo studio degli avv.ti Roberto Palisi e Ciro Di
Vaio, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 23.01.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in OL (NA) il 24.07.1998
e che dalla loro unione non erano nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 10.04.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si riporta:
1) La casa familiare sita a NO di OL (NA) alla Via Giordano Bruno n. 29 –
Parco Raffaella, Isolato 1, Scala A, Interno 2, resta assegnata alla SI.ra
[...]
che avrà il diritto di abitarla;
Pt_1
2) Il box pertinenziale della casa familiare, come sopra identificato, resterà in godimento esclusivo della SI.ra ; Parte_1
3) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di assegno di Parte_2 Parte_1 mantenimento, la somma di € 300,00 mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e che sarà annualmente rivalutata in base ai canonici parametri Istat;
4) Il SI. e la SI.ra si impegnano a sostenere per il Parte_2 Parte_1
50% ciascuno il carico delle spese di straordinaria manutenzione dell'immobile
2 costituente la casa familiare e sito in NO di OL (NA) alla Via G. Bruno n. 29
– Parco Raffaella, Isolato 1, Scala A, Interno 2, mentre la SI.ra si Parte_1 impegna a sostenere in via esclusiva il carico delle spese di ordinaria manutenzione del detto immobile;
5) quanto agli oneri condominiali relativi all'immobile sopra descritto, il SI. Pt_2
e la SI.ra si impegnano a sostenere per il 50% ciascuno il
[...] Parte_1 carico delle spese condominiali straordinarie, mentre la SI.ra si Parte_1 impegna a sostenere in via esclusiva il carico delle spese condominiali ordinarie;
6) La SI.ra si impegna a comunicare tempestivamente al SI. Parte_1
fatti o circostanze che possano determinare l'insorgenza di spese di Parte_2 manutenzione straordinaria dell'immobile costituente la casa familiare. Sul punto, essi coniugi stabiliscono che qualsiasi intervento di natura straordinaria sull'immobile anzidetto dovrà essere concordato, salvo opere urgenti e indifferibili;
7) La SI.ra si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al Parte_1
SI. gli importi relativi agli oneri condominiali straordinari ad essa Parte_2 eventualmente richiesti dall'Amministrazione condominiale del parco Raffaella, ove insiste l'immobile costituente la casa familiare:
8) La SI.ra si impegna a volturare a suo esclusivo nome tutte le Parte_1 utenze poste a servizio dell'abitazione (acqua, luce, gas, telefono), sostenendone in via esclusiva i relativi costi.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ) ai C.F._1 Parte_2 C.F._2 sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (NA) (atto n.235, Parte
3 II, Serie A, Sezione G, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 ed anche ai fini dello scioglimento della comunione legale;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 11.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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