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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4044 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-Sez. III civile
In persona del presidente, dott.Geremia Casaburi ha pronunciato seguente: SENTENZA nella causa civile r.g. 5476\23 avente ad oggetto l'opposizione ex art. 170 T.U 115/2002, art. 15 D. L.vo 150/2011 avverso il decreto di liquidazione di indennità di custodia reso nel Procedimento Penale dinanzi la Corte d'Appello di Roma – II^Sezione - Reg. Gen. Corte n. 3981/2017 n. 3093/2023 depositato in data 29 settembre 2023. CP_1 TRA
– avv.ti M. Lepore e A. Manfroni ricorrente Parte_1 E
( in persona del Ministro p,t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Controparte_2 dello Stato resistente E
chiamato in causa \ contumace CP_3
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
- l' ha proposto il ricorso ex art. 281 duodocies c.p.c. in esame al fine di impugnare il decreto di pagamento Parte_1 di cui in epigrafe, esponendo che:
-quale soggetto incluso negli elenchi annuali ex art 8 D.P.R. n.571/1982 dei depositi autorizzati dal Prefetto di Roma, ha svolto e svolge il servizio di custodia di merci e veicoli sottoposti a sequestro amministrativo (c.d. depositerie giudiziarie);
- in data 12/05/2009 ,è stato affidato in custodia in ordine a n. 10.033 pezzi repertati in n° 39 colli di cartone occupanti lo spazio di MC 3 10,00 riportato nel verbale allegato;
- in data 07/03/2023 al fine di eseguire il provvedimento di restituzione di n° 37 colle e di confisca e distruzione di n° 2 colli emesso dal Tribunale ordinario di Roma n° 10620/11 RG Dib e confermata dai giudici della corte d'Appello di Roma 2° Sezione Penale con sentenza n. 3236/20 del 10/02/2020 nell'ambito del procedimento penale pp 3961/2017 il ateriale in ordine a n. 10.033 pezzi repertati in n° 39 colli di cartone occupanti lo spazio di MC 3 10,00, è stato prelevato per la restituzione per n° 37 colli e per la successiva distruzioneper il restante n° 2 colli;
- per l'espletamento di detta attività, la Società istante ha maturato le relative indennità di custodia così come previste nelle allegate tariffe emesse dell'Agenzia del Demanio di Roma pubblicate con Prot.llo 1233/02;
-con istanza del 11/04/2023 n° Prot. IW3717582 indirizzata alla Corte d'Appello di Roma, e con successivo sollecito del 21/09/2023 , la chiedeva il pagamento delle spese sostenute per la custodia ed il trasporto calcolate in base Parte_1 alle tariffe dell'Agenzia del Demanio di Roma pubblicate con Prot.llo 1233/02, pari ad € 45.886,00 di sorte oltre 10.094,92 a titolo di iva per un totale complessivo di € 55.980,92. ;
-la Corte, con il provvedimento impugnato, liquidava, tenendo conto delle tariffe dell'Agenzia del Demanio di Roma pubblicate con Prot.llo 1233/02 operando le riduzioni previste dall'art. 3 del DM n. 265/2006 per gli anni successivi al primo e anche della prescrizione, e dunque, la sola somma complessiva di € 11.124,46 oltre iva ed accessori ove dovuti;
-da qui il ricorso per cui è causa, con il quale il ricorrente contestava sia l'applicazione delle riduzioni di cui al d.m. cit. sia l'applicazione del regime della prescrizione;
queste le conclusioni: “
“Voglia la S.V. adita: 1) IN VIA PRINCIPALE, accertare la nullità dell'impugnato decreto e disporne l'annullamento 2) CONSEGUENTEMENTE procedere alla liquidazione dell'indennità di custodia nei confronti della Alfacar della somma di Euro 45.886,00 oltre Iva per un totale di € 55.980,92 senza applicazione del termine prescrizionale decennale in ragione Del perdurare del deposito al momento della proposizione della domanda e, dunque, del non completamento della prestazione e senza le decurtazioni percentuali applicate per gli anni successivi oltre interessi ex D.lgs n. 231/02 con decorrenza ex lege e sino al saldo. al saldo al netto della somma di € 11.124,46 già liquidata .che la ricorrente accetta quale acconto sulla maggiore somma richiesta;
3) IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA procedere alla liquidazione nella diversa somma che si riterrà di Giustizia, oltre interessi ex D.lgs n.231/02 con decorrenza ex lege e sino al saldo”;
-il Ministero di giustizia si è costituito, e ha chiesto il rigetto del ricorso, proponendo domanda riconvenzionale: “annullare e/o riformare il decreto di liquidazione impugnato, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a controparte;
in subordine dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e comunque rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, anche in quanto la relativa domanda è sfornita di prova, sia nell'an sia nel quantum, confermando il decreto di liquidazione impugnato;
in via ulteriormente gradata, ridurre il quantum liquidato all'importo ritenuto di giustizia;
in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale (o in subordine decennale) di ogni avversaria pretesa creditoria antecedente al 07.03.2018 (o, in subordine, antecedente al 07.03.2013), alla luce delle ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto impugnato (in via ulteriormente gradata, ridurre il quantum liquidato all'importo ritenuto di giustizia); in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversario ricorso quanto all'applicabilità delle tariffe dell'Agenzia del Demanio, applicare al caso di specie - anche, all'occorrenza, in via analogica - le riduzioni percentuali previste dal D.M. 265/2006 (anche con riferimento allo stato di conservazione). in via estremamente gradata, confermare l'impugnato decreto”; Questa Corte, con provvedimento (monocratico, atteso il rito) del 24 gennaio 2024 disponeva integrarsi il contraddittorio nei confronti dell'imputato del giudizio a quo, integrazione che aveva luogo, senza però che il terzo chiamato iussu iudicis si costituisse;
-il giudizio è stato riservato in decisione all'udienza in presenza del 24 giugno 2025;
Ritenuto che:
-in primo luogo vanno disattese le difese del attinenti al mutamento CP_2
-in rito, al di là della genericità della istanza, va ricordato che la legge prescrive il procedimento sommario semplificato come l'unico esperibile nella specifica materia in esame (cfr. art. 170 DPR 115/2002 e l'art. 15 del D. L.vo n. 150/2011);
-nel merito va ricordato , quanto alla normativa relativa al compenso del custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro penale, va richiamato l'art.58 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali. Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia, v. in ultimo Cass. 15272\25;
- -la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che
“In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, e, nell'ambito del codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza”,
-nel caso di specie le merci sottoposte a custodia sicuramente non rientrano nell'ambito di quelle normativamente previste (si tratta di giocattoli, arredi natalizi ecc.); non vi è però la prova, che come detto deve essere provata dall'istante, degli usi locali consolidati da applicare;
-la Corte , pur consapevole della esistenza di diversi orientamenti, reputa che non possa riconoscersi rilevanza alle tariffe approvate, ad altri fini, dall'Agenzia del Demanio di Roma, come dedotto, ma del tutto apoditticamente, in punto di corrispondenza agli usi locali;
l'amministrazione statale resistente, del resto, ha specificamente contestato tale deduzione;
-va anche rilevato che il dato normativo di riferimento, secondo il quale il rinvio agli usi locali operato dall'art.5 D.M. n. 265/06 per le “altre categorie di beni” è applicabile solo nei limiti in cui sia compatibile con la normativa primaria, avuto riguardo, in particolare, al parametro di riduzione per obsolescenza dei beni ex art. 59 d.pr. cit.; . In tal senso le percentuali di riduzione previste dall'art.3 D.M n. 265/06 – piuttosto che disposizioni eccezionali – devono essere considerate applicazione del principio generale, formulato dalla norma primaria;
per altro, prestandosi la citata norma, in ragione della sua formulazione, a tale applicazione analogica, la cui ratio trova spazio tanto nel caso dei veicoli a motore ed i natanti quanto in quello degli altri beni similmente deteriorabili (quali quelli di specie):
-si consideri che la disposizione in parola indica percentuali di riduzione che i aumentano per ciascuna ulteriore scadenza annuale – fino alla sesta –proprio per tener conto della durata complessiva propria dei processi penali, non confrontabile con quella ordinaria dei procedimenti amministrativi nell'ambito dei quali sono invalse le tariffe mutuate in sede penale;
-quanto sin qui esposto impone di ritenere pienamente condivisibile il criterio di liquidazione applicato dal primo giudice in via analogica e il computo del compenso spettante al custode che ne è conseguito;
- infondata, e ancor prima inammissibile, l'eccezione di prescrizione quinquennale avanzata dal , nulla avendo CP_2 specificato la parte per dare fondamento alla supposta deroga del principio generale, in ragione del quale tutti i diritti sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, tranne le diverse ipotesi espressamente previste, nel caso di specie non ricorrenti, trattandosi di compenso dovuto in ragione di titolo contrattuale (contratto di deposito e custodia);
-ogni altra questione è assorbita;
.
-spese compensate, attesa la reciproca soccombenza;
PQM
1) Rigetta l'opposizione principale e incidentale.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite Roma, data del deposito Il Presidente
-Sez. III civile
In persona del presidente, dott.Geremia Casaburi ha pronunciato seguente: SENTENZA nella causa civile r.g. 5476\23 avente ad oggetto l'opposizione ex art. 170 T.U 115/2002, art. 15 D. L.vo 150/2011 avverso il decreto di liquidazione di indennità di custodia reso nel Procedimento Penale dinanzi la Corte d'Appello di Roma – II^Sezione - Reg. Gen. Corte n. 3981/2017 n. 3093/2023 depositato in data 29 settembre 2023. CP_1 TRA
– avv.ti M. Lepore e A. Manfroni ricorrente Parte_1 E
( in persona del Ministro p,t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Controparte_2 dello Stato resistente E
chiamato in causa \ contumace CP_3
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
- l' ha proposto il ricorso ex art. 281 duodocies c.p.c. in esame al fine di impugnare il decreto di pagamento Parte_1 di cui in epigrafe, esponendo che:
-quale soggetto incluso negli elenchi annuali ex art 8 D.P.R. n.571/1982 dei depositi autorizzati dal Prefetto di Roma, ha svolto e svolge il servizio di custodia di merci e veicoli sottoposti a sequestro amministrativo (c.d. depositerie giudiziarie);
- in data 12/05/2009 ,è stato affidato in custodia in ordine a n. 10.033 pezzi repertati in n° 39 colli di cartone occupanti lo spazio di MC 3 10,00 riportato nel verbale allegato;
- in data 07/03/2023 al fine di eseguire il provvedimento di restituzione di n° 37 colle e di confisca e distruzione di n° 2 colli emesso dal Tribunale ordinario di Roma n° 10620/11 RG Dib e confermata dai giudici della corte d'Appello di Roma 2° Sezione Penale con sentenza n. 3236/20 del 10/02/2020 nell'ambito del procedimento penale pp 3961/2017 il ateriale in ordine a n. 10.033 pezzi repertati in n° 39 colli di cartone occupanti lo spazio di MC 3 10,00, è stato prelevato per la restituzione per n° 37 colli e per la successiva distruzioneper il restante n° 2 colli;
- per l'espletamento di detta attività, la Società istante ha maturato le relative indennità di custodia così come previste nelle allegate tariffe emesse dell'Agenzia del Demanio di Roma pubblicate con Prot.llo 1233/02;
-con istanza del 11/04/2023 n° Prot. IW3717582 indirizzata alla Corte d'Appello di Roma, e con successivo sollecito del 21/09/2023 , la chiedeva il pagamento delle spese sostenute per la custodia ed il trasporto calcolate in base Parte_1 alle tariffe dell'Agenzia del Demanio di Roma pubblicate con Prot.llo 1233/02, pari ad € 45.886,00 di sorte oltre 10.094,92 a titolo di iva per un totale complessivo di € 55.980,92. ;
-la Corte, con il provvedimento impugnato, liquidava, tenendo conto delle tariffe dell'Agenzia del Demanio di Roma pubblicate con Prot.llo 1233/02 operando le riduzioni previste dall'art. 3 del DM n. 265/2006 per gli anni successivi al primo e anche della prescrizione, e dunque, la sola somma complessiva di € 11.124,46 oltre iva ed accessori ove dovuti;
-da qui il ricorso per cui è causa, con il quale il ricorrente contestava sia l'applicazione delle riduzioni di cui al d.m. cit. sia l'applicazione del regime della prescrizione;
queste le conclusioni: “
“Voglia la S.V. adita: 1) IN VIA PRINCIPALE, accertare la nullità dell'impugnato decreto e disporne l'annullamento 2) CONSEGUENTEMENTE procedere alla liquidazione dell'indennità di custodia nei confronti della Alfacar della somma di Euro 45.886,00 oltre Iva per un totale di € 55.980,92 senza applicazione del termine prescrizionale decennale in ragione Del perdurare del deposito al momento della proposizione della domanda e, dunque, del non completamento della prestazione e senza le decurtazioni percentuali applicate per gli anni successivi oltre interessi ex D.lgs n. 231/02 con decorrenza ex lege e sino al saldo. al saldo al netto della somma di € 11.124,46 già liquidata .che la ricorrente accetta quale acconto sulla maggiore somma richiesta;
3) IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA procedere alla liquidazione nella diversa somma che si riterrà di Giustizia, oltre interessi ex D.lgs n.231/02 con decorrenza ex lege e sino al saldo”;
-il Ministero di giustizia si è costituito, e ha chiesto il rigetto del ricorso, proponendo domanda riconvenzionale: “annullare e/o riformare il decreto di liquidazione impugnato, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a controparte;
in subordine dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e comunque rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, anche in quanto la relativa domanda è sfornita di prova, sia nell'an sia nel quantum, confermando il decreto di liquidazione impugnato;
in via ulteriormente gradata, ridurre il quantum liquidato all'importo ritenuto di giustizia;
in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale (o in subordine decennale) di ogni avversaria pretesa creditoria antecedente al 07.03.2018 (o, in subordine, antecedente al 07.03.2013), alla luce delle ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto impugnato (in via ulteriormente gradata, ridurre il quantum liquidato all'importo ritenuto di giustizia); in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversario ricorso quanto all'applicabilità delle tariffe dell'Agenzia del Demanio, applicare al caso di specie - anche, all'occorrenza, in via analogica - le riduzioni percentuali previste dal D.M. 265/2006 (anche con riferimento allo stato di conservazione). in via estremamente gradata, confermare l'impugnato decreto”; Questa Corte, con provvedimento (monocratico, atteso il rito) del 24 gennaio 2024 disponeva integrarsi il contraddittorio nei confronti dell'imputato del giudizio a quo, integrazione che aveva luogo, senza però che il terzo chiamato iussu iudicis si costituisse;
-il giudizio è stato riservato in decisione all'udienza in presenza del 24 giugno 2025;
Ritenuto che:
-in primo luogo vanno disattese le difese del attinenti al mutamento CP_2
-in rito, al di là della genericità della istanza, va ricordato che la legge prescrive il procedimento sommario semplificato come l'unico esperibile nella specifica materia in esame (cfr. art. 170 DPR 115/2002 e l'art. 15 del D. L.vo n. 150/2011);
-nel merito va ricordato , quanto alla normativa relativa al compenso del custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro penale, va richiamato l'art.58 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali. Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia, v. in ultimo Cass. 15272\25;
- -la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che
“In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, e, nell'ambito del codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza”,
-nel caso di specie le merci sottoposte a custodia sicuramente non rientrano nell'ambito di quelle normativamente previste (si tratta di giocattoli, arredi natalizi ecc.); non vi è però la prova, che come detto deve essere provata dall'istante, degli usi locali consolidati da applicare;
-la Corte , pur consapevole della esistenza di diversi orientamenti, reputa che non possa riconoscersi rilevanza alle tariffe approvate, ad altri fini, dall'Agenzia del Demanio di Roma, come dedotto, ma del tutto apoditticamente, in punto di corrispondenza agli usi locali;
l'amministrazione statale resistente, del resto, ha specificamente contestato tale deduzione;
-va anche rilevato che il dato normativo di riferimento, secondo il quale il rinvio agli usi locali operato dall'art.5 D.M. n. 265/06 per le “altre categorie di beni” è applicabile solo nei limiti in cui sia compatibile con la normativa primaria, avuto riguardo, in particolare, al parametro di riduzione per obsolescenza dei beni ex art. 59 d.pr. cit.; . In tal senso le percentuali di riduzione previste dall'art.3 D.M n. 265/06 – piuttosto che disposizioni eccezionali – devono essere considerate applicazione del principio generale, formulato dalla norma primaria;
per altro, prestandosi la citata norma, in ragione della sua formulazione, a tale applicazione analogica, la cui ratio trova spazio tanto nel caso dei veicoli a motore ed i natanti quanto in quello degli altri beni similmente deteriorabili (quali quelli di specie):
-si consideri che la disposizione in parola indica percentuali di riduzione che i aumentano per ciascuna ulteriore scadenza annuale – fino alla sesta –proprio per tener conto della durata complessiva propria dei processi penali, non confrontabile con quella ordinaria dei procedimenti amministrativi nell'ambito dei quali sono invalse le tariffe mutuate in sede penale;
-quanto sin qui esposto impone di ritenere pienamente condivisibile il criterio di liquidazione applicato dal primo giudice in via analogica e il computo del compenso spettante al custode che ne è conseguito;
- infondata, e ancor prima inammissibile, l'eccezione di prescrizione quinquennale avanzata dal , nulla avendo CP_2 specificato la parte per dare fondamento alla supposta deroga del principio generale, in ragione del quale tutti i diritti sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, tranne le diverse ipotesi espressamente previste, nel caso di specie non ricorrenti, trattandosi di compenso dovuto in ragione di titolo contrattuale (contratto di deposito e custodia);
-ogni altra questione è assorbita;
.
-spese compensate, attesa la reciproca soccombenza;
PQM
1) Rigetta l'opposizione principale e incidentale.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite Roma, data del deposito Il Presidente