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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - ConIGliera dr. Andrea Dell'Orso - ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 470 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Selenia Parte_1
Staniscia giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante ed appellata incidentale e
con sede legale in Torino, in persona PA del procuratore e CP_2 Controparte_3 rappresentata dalla mandataria in persona Controparte_4 della procuratrice entrambe rappresentate e difese CP_5 dall'avv. Andrea Luccitti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata la prima, intervenuta la seconda ed appellanti incidentali Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 340 del
Tribunale Ordinario di Pescara, pubblicata in data 9 marzo 2023, in materia di contratto di fideiussione
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Pescara n. 340/2023, così provvedere: IN VIA
PRELIMINARE - sospendere l'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza n. 340/2023 del Tribunale di
Pescara, dott.ssa Battista per le ragioni di cui in epigrafe;
NEL MERITO – riformare la sentenza 340/2023 per i motivi indicati nell'atto di appello;
– per l'effetto rigettare tutte le domande avanzate dalla – condanna Controparte_6 dell'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata e dell'intervenuta
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dei suesposti motivi e rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, istanza e produzione,
- in via principale, rigettare tutte le domande attrici, ivi comprese le istanze istruttorie, proposte con l'appello, così confermando sul punto le parti ex adverso impugna te della sentenza n. 340/2023 del Tribunale di Pescara;
- In via subordinata ed in via incidentale condizionata all'accoglimento, anche parziale, dell'atto di appello proposto dagli appellanti:- accogliere integralmente le domande proposte in primo grado dalla convenuta (appellata in questa sede) e riformare, limitatamente ai capi che, anche solo parzialmente, non hanno accolto le pretese e le eccezioni della e le sue CP_6 domande (ed oggi del suo cessionario) come di seguito riproposte: 'In via principale nel merito: 1) rigettare tutte le domande attrici siccome infondate in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo ex adverso opposto, n. 1358/19 del Tribunale di Pescara;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare che il credito della Banca e della cessionaria nei CP_3 confronti della IG.ra per i soli rapporti Parte_1 azionati in via monitoria e ferme le riserve formulate con il ricorso monitorio, è pari all'importo Euro 491.642,14 oltre interessi maturati e maturandi con le decorrenze ed i tassi specificati nel presente atto;
3) in via subordinata, accertare
l'eventuale diverso importo del credito vantato dalla banca e dalla cessionaria in forza dei rapporti azionati in CP_3 via monitoria, come ritenuto di giustizia;
4) nella denegata ipotesi di revoca o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento degli importi come sopra accertati, maggiorati di interessi al tasso sopra specificato;
In ogni caso e salvo gravame: 5) nella denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi credito dell'attrice, dichiarare la compensazione di detto credito con quello della
convenuta e della cessionaria come sopra CP_6 CP_3 accertato e dichiarato, e per l'effetto condannare al pagamento della differenza gli attori;
In ordine alle spese di lite:
6) in ogni caso condannare l'attrice alle spese, competenze ed onorari sia della fase monitoria che del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.' Il tutto assumendo i criteri e le risultanze formulati negli atti di giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara, o comunque secondo i criteri ritenuti di Giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 340, pubblicata il 9/3/2023, il Tribunale
Ordinario di Pescara revocava nei confronti della IG.ra Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 1358 del 2/9/2019, con il quale
[...] era stato ingiunto all'opponente di pagare a PA
, in solido con la debitrice principale PE CK s.r.l.,
[...] successivamente fallita, e con il marito , legale Controparte_7 rappresentante ed unico socio della predetta società, la somma di € 491.642,14, oltre ad interessi e spese della procedura, in forza di due fideiussioni per obbligazioni specifiche, l'una in data 18/2/2016, l'altra in data 28/4/2017, nonché della fideiussione omnibus in data 25/9/2014, sottoscritta sino all'importo di € 260.000,00 poi aumentato sino ad € 318.500,00, prestate insieme al marito a garanzia delle obbligazioni contratte da PE CK s.r.l. nei confronti della Banca dell'Adriatico, poi incorporata dalla banca opposta;
il
Tribunale dava atto che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo la banca aveva riscosso la somma di €
49.603,70 a seguito dell'escussione di un pegno;
condannava quindi la IG.ra al pagamento in favore di Pt_1 [...]
dell'importo di € 442.038,44, oltre agli interessi CP_1 maturati sulle singole poste debitorie in base ai relativi contratti, ed a rifondere alla convenuta le spese del giudizio.
1.1. Il giudice di primo grado rilevava che la banca aveva fornito prova dei crediti vantati, pari ad € 151.912,16 in virtù del contratto di finanziamento sottoscritto da PE CK s.r.l. in data 28/04/2017 per l'originario importo di € 155.000,00, garantito da fideiussione specifica rilasciata in pari data dai IG.ri ed ad € 127.442,71, quale somma CP_7 Pt_1 anticipata dalla banca e non restituita in virtù di contratto anticipo fatture per € 200.000,00 IGlato da PE CK in data 18/02/2016, garantito da fideiussione specifica rilasciata in pari data dai IG.ri ed ad € 106.586,90 quale CP_7 Pt_1 somma dovuta in virtù di un altro contratto di apertura di credito da utilizzarsi nella forma di anticipo fatture per l'estero per l'originario importo di € 100.000,00, concesso dall'istituto di credito a PE CK in data 15-22/12/2016; ed infine ad € 105.700,37 quale esposizione debitoria alla data in cui il conto corrente n. 40419/1000/3278, acceso da PE CK in data 31/07/2014, ed i collegati contratti di affidamento erano stati girati a sofferenza.
1.2. Il Tribunale osservava che la banca sin dalla fase monitoria aveva prodotto i relativi contratti stipulati con la debitrice principale, le fideiussioni, le lettere di messa in mora inviate ai garanti ed alla società garantita e l'estratto di saldaconto.
1.3. Il giudice osservava che l'opponente non aveva contestato le obbligazioni gravanti sulla debitrice principale, ma aveva dedotto la nullità o l'inefficacia delle fideiussioni da lei sottoscritte;
che non era fondato il richiamo della IG.ra alla liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 Pt_1
c.c., non avendo l'opponente dato prova né del fatto che la banca aveva concesso alla debitrice principale un ulteriore finanziamento quando già si era verificato un peggioramento delle sue condizioni economiche, né della consapevolezza dell'istituto di credito di tale peggioramento, fermo restando che l'opponente era a conoscenza delle condizioni economiche della società, essendo coniugata con il legale rappresentante ed essendo stata dipendente di PE CK s.r.l., e tenuto inoltre conto che l'art. 5 della fideiussione omnibus conteneva un'implicita deroga alla norma citata, prevedendo l'onere del garante di tenersi informato sulle condizioni della società garantita. 1.4. Il giudice di primo grado riteneva infondata l'eccezione dell'opponente di nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI del 2003, dichiarato illegittimo con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005; osservava che tale provvedimento riguardava unicamente le fideiussioni omnibus stipulate dall'ottobre del 2002 al maggio del 2005; che comunque, anche ove si fossero ritenute nulle le clausole dei contratti di fideiussione conformi agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, tale nullità non comportava l'invalidità dell'intero contratto;
che era infondata l'eccezione sollevata dall'opponente di decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957
c.c. dal diritto di escutere la fideiussione, giacché in forza della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, contenuta nelle fideiussioni sottoscritte dalla IG.ra Pt_1 per impedire la decadenza era sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità dell'avvio di un procedimento giudiziario;
che la deroga all'art. 1957 c.c. non poteva ritenersi nulla ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Codice del Consumo, essendo stata debitamente approvata dalla IG.ra ai sensi dell'art. 1341 c.c.; che la banca aveva Pt_1 tempestivamente costituito in mora i fideiussori e la debitrice principale con raccomandata del 21/5/2019, comunicando loro la revoca da ogni affidamento e diffidandoli al pagamento di €
358.126,28 in relazione ai rapporti di apertura di credito e anticipo fatture e della ulteriore somma di € 144.870.73, quale esposizione debitoria relativa al contratto di finanziamento del
28/4/2017, ed aveva agito nei loro confronti in data 29/8/2019 mediante il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
2. Con atto di citazione notificato il 24/4/2023 la IG.ra proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di quattro motivi, chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla banca nei suoi confronti, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza.
2.1. Con decreto emesso inaudita altera parte il 3/7/2023 la Presidente della Sezione disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
2.1.2. Il decreto sopra indicato veniva confermato con ordinanza in data 21/9/2023, alla luce delle condizioni di salute della IG.ra , attestate dal certificato di invalidità da Pt_1 lei prodotto, avendo la Corte ritenuto concreto il pericolo di un grave danno all'integrità fisica e psichica dell'appellante per effetto della vendita della sua abitazione, già fissata in sede esecutiva, con invito alle parti a ricercare una soluzione transattiva che consentisse alla IG.ra di continuare a Pt_1 vivere nella sua casa.
2.2. Con comparsa depositata il 25/7/2023 si costituivano in giudizio e quale PA Controparte_3 cessionaria dei crediti oggetto di causa, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla controparte e proponendo appello incidentale condizionato avverso la sentenza di primo grado, deducendo la tardività dell'eccezione di decadenza sollevata dalla IG.ra ai sensi dell'art. 1957 c.c. nella prima Pt_1 udienza di comparizione e non già nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, contestando inoltre la qualità di consumatrice riconosciuta dal Tribunale all'odierna appellante e la natura vessatoria delle clausole di deroga all'art. 1957
c.c. ritenuta dal primo giudice.
2.3. L'udienza del 19/11/2024 di discussione della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c. veniva svolta in forma cartolare, secondo le modalità previste nell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle note depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi. 2.3.1. La causa veniva quindi trattenuta a decisione all'esito della camera di conIGlio da remoto del 21/11/2024.
3. Risulta provata la legittimazione di ad Controparte_3 intervenire nel presente giudizio, avendo l'intervenuta prodotto l'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 145, parte seconda, del 12/12/2020, l'elenco dei crediti allegati al contratto di cessione, indicati con il codice attribuito al momento del passaggio a sofferenza, e la dichiarazione di in data 25/7/2023, attestante PA la corrispondenza dei codici di sofferenza con la numerazione originaria dei rapporti oggetto della presente causa.
4. Con il primo motivo di gravame l'appellante eccepisce che la banca appellata è decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal diritto di escutere le fideiussioni da lei sottoscritte, lamentando che il giudice aveva erroneamente calcolato la scadenza del termine semestrale indicato dalla norma sopra citata, avendo individuato quale dies a quo la data di messa in mora del 21 maggio 2019, mentre le obbligazioni garantite erano già scadute il 15 ottobre 2017, come risultava dall'intimazione di pagamento inviata da Banca Intesa San Paolo alla debitrice
PE CK a mezzo PEC in data 10 ottobre 2017, nella quale veniva indicato il termine per il pagamento dell'obbligazione principale in cinque giorni, con indicazione dell'elenco delle diverse voci di credito, tutte scadute tra maggio e ottobre 2017.
5. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la vessatorietà delle clausole di deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. contenuta nei contrati di fideiussione, sia specifici che nella fideiussione omnibus, per violazione del Codice del
Consumo.
5.1. Rileva che correttamente il giudice di prime cure aveva riconosciuto la sua qualità di consumatrice, ma che aveva errato nel ritenere che la doppia sottoscrizione della clausola vessatoria fosse idonea a dimostrare che l'introduzione della deroga alla disciplina codicistica era stata oggetto di specifica trattativa, come richiesto dall'art. 34, comma 4, del
Codice del Consumo.
6. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere non assolto l'onere della prova della nullità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione da lei sottoscritti che riproducevano gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI censurato dalla Banca
d'Italia.
6.1. Richiama in proposito alcune sentenze di merito che avevano ritenuto nulle le predette clausole anche se contenute in fideiussioni prestate per specifiche obbligazioni e una serie di contratti di fideiussione predisposti da altri istituti di credito, quali Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, Caripe,
BPER, Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, Banca Nazionale del
Lavoro, che anche in anni successivi al 2005 riproducevano le medesime clausole.
7. I motivi di appello sopra esposti sono volti a sostenere la nullità delle clausole derogatorie alla disciplina dell'art. 1957 c.c. contenute nelle fideiussioni sottoscritte dall'appellante, al fine di ottenere la dichiarazione di decadenza della banca dalla facoltà di escutere la garanzia per il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni principali.
7.1. Ne consegue che le censure sopra esposte della IG.ra risultano inammissibili per difetto di interesse, essendo Pt_1 fondato il primo motivo dell'appello incidentale proposto dall'appellata e dall'intervenuta, avente ad oggetto la tardività dell'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c. proposta in primo grado dall'odierna appellante non già nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla IG.ra nell'atto di appello, ma Pt_1 nella prima udienza e nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. (vedi Cass. n. 23531 del 2016 sulla facoltà del giudice di esaminare e decidere con priorità l'appello incidentale condizionato, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento dell'appello principale, quando sia fondato su una ragione più liquida che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle eIGenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt.
24 e 111 Cost.).
7.2. Giova richiamare la costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo la quale la rilevabilità d'ufficio della nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", non interferisce con la natura di eccezione in senso stretto dell'eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., che è preclusa se non sollevata tempestivamente ai sensi dell'art. 167 c.p.c. o in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (vedi, ex plurimis, Cass. n.
1851 del 2025, Cass. n. 8989 del 2012).
7.3. Rimangono assorbite le ulteriori deduzioni delle parti in ordine alla validità delle clausole di deroga all'art. 1957
c.c.
8. Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta la mancata compensazione parziale delle spese del primo grado nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto e nonostante la controparte nella prima udienza avesse taciuto che il credito azionato in via monitoria dovesse essere ridotto di € 49.603,70
a seguito dell'escussione di un pegno in data 12/11/2019, successivamente alla notifica del provvedimento monitorio.
8.1. Il motivo è infondato. 8.2. Il decreto ingiuntivo è stato infatti revocato non già per la parziale infondatezza della originaria pretesa creditoria, bensì per la soddisfazione, coattiva, di parte di essa in corso di causa, senza alterazione dello scaglione di riferimento quanto alla liquidazione delle spese.
8.3. Ne consegue che appare corretta la valutazione del giudice di primo grado, che non ha ravvisato nell'ipotesi in esame le ragioni indicate nell'art. 92 c.p.c. per addivenire alla compensazione delle spese di lite.
9. Sulla base di quanto esposto, in accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale di e PA
l'appello principale proposto dalla IG.ra Controparte_3
deve essere integralmente rigettato e va confermata la Pt_1 sentenza di primo grado, con conseguente revoca del decreto del
3/7/2023 e dell'ordinanza del 21/9/2023 di sospensione della provvisoria esecuzione.
10. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei valori minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, stante la semplicità della controversia, risulta sulla base della ragione più liquida.
11. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari all'importo dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) Accoglie il primo motivo dell'appello incidentale e per l'effetto rigetta l'appello proposto da e Parte_1 conferma la sentenza di primo grado;
2) Revoca il decreto in data 3/7/2023 e l'ordinanza in data
21/9/2023 di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;
3) Condanna a rifondere a Parte_1 PA
e in solido fra loro, le spese
[...] Controparte_3 del presente grado di appello che liquida nell'importo di € 10.060,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
4) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di conIGlio da remoto del 4/3/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi