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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 27.3.2025, promossa da
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. N. Parte_1
Rosato
Ricorrenti
C O N T R O
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti A. Vetri e M. Mattia CP_1 CP_2
Resistenti
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.8.2023, la società ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 328/2023 con il quale il Tribunale di Brindisi aveva intimato il pagamento, in favore dell' , della somma di € 406.440,60, a titolo di CP_1
contribuiti relativi all'anno 1997 e sanzioni.
Rappresentava che, a sostegno del ricorso monitorio, aveva infondatamente CP_1
richiamato le sentenze n. 2988/2003 e n. 1107/2014 del Tribunale di Brindisi, nonché la sentenza n. 2951/2016 della Corte d'Appello di Lecce.
In particolare, specificava che, con sentenza n 2998/2003, il Tribunale di Brindisi - all'esito di un giudizio proposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99 – aveva accolto parzialmente l'opposizione, annullando la cartella di pagamento n.
0242001005909648000 e dichiarando dovute le somme relative all'anno 1997.
Rilevava che, con sentenza n. 1107/2014, resa nell'ambito di un giudizio di opposizione avverso un'intimazione di pagamento notificata sulla base della suddetta cartella, il
Tribunale di Brindisi aveva annullato l'atto opposto “per inesistenza della cartella posta
1 a base di essa”, ritenendo comunque “dovuto il credito contributivo relativo all'anno
1997”.
Soggiungeva che, proposto gravame avverso la sentenza n. 1107/2014 del Tribunale di
Brindisi, la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza n. 2951/2016, pur avendo ritenuto l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata “ai fini della procedura di riscossione coattiva ex d.lgs. n. 46/1999 e d.p.r. 602/73”, ne aveva comunque accertato
“l'efficacia di un ordinario atto di interruzione della prescrizione”.
Tanto premesso, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva relativa all'anno 1997, atteso che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 6.7.2023, ben oltre il termine decennale di prescrizione decorrente dal 27.5.2023, data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Evidenziava poi che la sentenza n. 2988/2003, prodotta da ai fini dell'applicabilità CP_1 del termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati, risultava sfornita dell'attestazione di Cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. cpc, con conseguente operatività del termine prescrizionale di cui alla legge 335/95.
Eccepiva poi l'erroneità del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, non corrispondente - per quanto concerneva la voce contributiva – sai alla somma indicata nell'estratto contributivo rilasciato da ed allegato alla domanda di condono CP_1
presentata dalla società, sia alla somma indicata a tale titolo nella cartella di pagamento n. 02420010054909648000.
Deduceva inoltre che, sulla scorta di tale cartella, era stata iscritta illegittimamente iscrizione ipotecaria sui terreni della società.
Chiedeva pertanto che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva relativa all'anno 1997; chiedeva altresì che fosse ordinato ad di CP_1 provvedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sui terreni di proprietà della ricorrente. CP_ Si costituiva in giudizio anche per la società di cartolarizzazione del credito, che contestava gli avversi assunti, evidenziando che avverso la sentenza n. 2951/2016 della
Corte d'Appello di Lecce, la società ricorrente aveva proposto ricorso per Cassazione, rigettato con sentenza n. 5246 del 25.2.2021.
Rilevava che, sino a tale data, il decorso del termine prescrizionale era rimasto sospeso ai sensi dell'art. 2945 cc.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
2 *
Preliminarmente, deve darsi atto che – in occasione dell'udienza del 25.1.2024- parte ricorrente ha rappresentato che l'Agenzia ha provveduto alla Controparte_3
cancellazione, in data 12.12.2023, dell'iscrizione ipotecaria indicata nell'atto introduttivo del giudizio.
Con riferimento dunque alla domanda rassegnata al punto delle 2 delle conclusioni di cui al ricorso, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo certamente venuto meno, in parte qua, l'interesse ad una pronuncia di merito, fermo restando che- trattandosi di atto successivo all'iscrizione a ruolo dei crediti e inerente la fase esecutiva- il legittimato passivo è da individuare nell' , non Controparte_4
evocata nel presente giudizio.
Ciò posto e venendo ad esaminare le doglianze attoree concernenti la pretesa azionata in sede monitoria, gioverà rilevare che il decreto ingiuntivo n. 328/2023 è stato chiesto ed ottenuto per somme imputabili a contributi e sanzioni per l'anno 1997.
E' pacifico - in quanto circostanza allegata dalla stessa ricorrente (cfr. verbale di udienza del 25.1.2024) e comunque risultante dalle sentenze prodotte anche in sede monitoria- il fatto che la sentenza n. 2988/2003 del Tribunale di Brindisi non sia stata appellata né dalla società né da e che, pertanto, sia passata in giudicato, sicché va disatteso il CP_1
motivo di censura formulato al punto 2 del ricorso.
Con la suindicata sentenza, il Tribunale – nell'accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla società – ha dichiarato dovute le somme richieste per l'anno 1997.
In data 27/5/2013, ha notificato intimazione di pagamento sulla base della CP_5
cartella esattoriale n° 02420010054909648000, precedentemente opposta ed avente ad oggetto anche il credito relativo all'anno 1997.
Il ricorso proposto avverso detta intimazione di pagamento è stato deciso con sentenza n.
1107 del 19/05/2014, con la quale il Tribunale di Brindisi ha osservato che: “è precluso
l'esame delle contestazioni inerenti la fondatezza nel merito del credito..Infatti, ove pure tali eccezioni non fossero state proposte nel giudizio concluso con sentenza n. 2988/2003, risulterebbero irrimediabilmente tardive per decorso del termine imposto dall'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99. Tuttavia non è precluso l'esame della eccezione di prescrizione.
Infatti, l'opponente ha eccepito la prescrizione sopravvenuta alla data di deposito della sentenza coincidente con il 19.12.2003 (…) Nella specie, quantomeno per il credito relativo al 1997, esiste una decisione giurisdizionale a monte dell'azione esecutiva (..)
Ne deriva che ai crediti contributivi per cui è causa deve applicarsi il termine di
3 prescrizione decennale (..) Pertanto il credito relativo all'anno 1997 portato dalla intimazione opposta non può ritenersi prescritto perché la sentenza n. 2988 è stata depositata il 19 dicembre 2003 mentre l'intimazione opposta risulta notificata il
27.5.2013 e dunque entro l'arco del decennio”.
La Corte d'Appello di Lecce, adita in sede di gravame avverso detta ultima sentenza, nel rigettare il ricorso, ha osservato che l'intimazione di pagamento notificata in data
27.5.2013, seppur “inefficace ai fini della procedura di riscossione coattiva…ha comunque l'efficacia di un ordinario atto di interruzione della prescrizione, intervenuto tempestivamente entro il decennio dal passaggio in giudicato della predetta sentenza n.
2988 del 19.12.2003”.
Il giudizio in Cassazione è stato definito con sentenza del 25/02/2021, n. 5246, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla società odierna ricorrente.
Ciò posto, secondo gli assunti attorei, il credito fatto valere in sede monitoria sarebbe prescritto in quanto tra la data di notifica (27.5.2013) dell'ultimo atto interruttivo (ovvero l'intimazione di pagamento oggetto delle richiamate pronunce) e la data di notifica del decreto ingiuntivo opposto (6.7.2023) sarebbe decorso il relativo termine decennale.
Tale assunto non può essere condiviso.
Gioverà richiamare, sul punto, la sentenza n. 16470/2023 con la quale la SC – nel decidere l'unico motivo di ricorso proposto da , consistente nella “violazione e falsa CP_1
applicazione degli artt. 2935,2943 e 2945 c.c.” in quanto “la sentenza impugnata non
[aveva] attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla memoria difensiva del 14 agosto 2012”- ha osservato, con argomentazioni che il Tribunale condivide, quanto segue: “La Corte territoriale assume in termini generali che la richiesta del convenuto di mero rigetto della domanda attorea, diretta all'accertamento negativo di un debito, sia inidonea ad esplicare efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore.
Per sua natura, difatti, tale domanda è volta a confutare la domanda avversaria e non a manifestare inequivocabilmente la volontà di far valere la pretesa creditoria o di mettere in mora il soggetto inadempiente.
Il ricorrente contesta il principio di diritto applicato dalla sentenza impugnata, che nega in radice
l'efficacia interruttiva della memoria di costituzione con cui, nel contesto di un'azione di accertamento negativo, la parte resistente chieda il rigetto della domanda.
(..) In una controversia in larga parte assimilabile a quella odierna, questa Corte ha puntualizzato l'orientamento richiamato dalla sentenza impugnata e dalle controricorrenti
(Cass., sez. III, 29 maggio 2014, n. 12058; in senso conforme Cass., sez. lav., 18 aprile 2018, n.
9589) e, dopo avere ripercorso la disciplina in tema d'interruzione della prescrizione, è
4 approdata alla conclusione che "la richiesta del convenuto di mero rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943 c.c., comma 2, in quanto, in concreto, sia volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 c.c., comma 2" (Cass., sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799).
Questa Corte ha analizzato i precedenti indicati nell'odierno ricorso che, in tema di opposizione
a precetto (Cass., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7737), configurano la mera richiesta di rigetto dell'opposizione come una domanda comunque tendente all'affermazione del proprio diritto di procedere all'esecuzione.
(…) In consonanza con le pronunce citate, questa Corte ha quindi evidenziato che: "l'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., è da riportare anche alla circostanza che il convenuto creditore si sia costituito chiedendo il rigetto dell'azione promossa nei suoi confronti dal debitore. Naturalmente, si tratta di un principio che va combinato con l'altro (...), secondo cui l'attribuzione di valenza interruttiva della prescrizione ad un determinato atto, anche processuale, è attività specificamente demandata al giudice di merito
(così, in specie, Cass. n. 29609 del 2018, cit.): solo l'esame del contenuto dell'atto può infatti rivelare se in esso siano davvero contenuti quella chiara indicazione del soggetto obbligato e quell'esplicitazione della pretesa che possono testimoniare dell'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato (ciò che, ad es., non potrebbe dirsi allorché la richiesta di rigetto dell'altrui azione avesse a fondamento fatti estranei all'obbligazione di cui è stato promosso l'accertamento giudiziale, come la domanda di accertamento di un altro credito oppure di un fatto di natura esclusivamente processuale volto a paralizzare l'azione altrui)".
Si deve ribadire, in linea con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza n. 21799 del
2021, che "così come chi agisce in mero accertamento negativo dell'altrui diritto intende contestare il vanto altrui circa l'esistenza di quel diritto, chi resiste ad un'azione siffatta, chiedendone la reiezione, esercita (rectius, può in concreto esercitare) un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del proprio vanto, che è precisamente un'azione di accertamento
(mero) affermativo della propria titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio, implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto dell'altrui domanda".
Del resto, solo l'interpretazione così delineata consente di conferire "un concreto significato all'attività processuale di resistenza all'altrui azione di accertamento negativo del proprio diritto
(e, prima ancora, alla stessa ammissibilità di un'azione di accertamento negativo dell'altrui diritto), che altrimenti si rivelerebbe affatto priva di utilità pratica" (sul punto, la già citata sentenza n. 21799 del 2021).
5 L'orientamento più recente di questa Corte non solo è stato ribadito nelle pronunce successive
(Cass., sez. lav., 6 dicembre 2022, n. 35799, e 28 giugno 2022, n. 20698), ma è suffragato anche dalla peculiarità delle azioni di accertamento negativo instaurate in materia previdenziale e rende ragione del riparto degli oneri di allegazione e di prova che le contraddistingue.
Nel contesto di tali azioni, che vertono pur sempre sulla fondatezza della pretesa dedotta dall'ente creditore, è comunque il titolare del credito a dover offrire la prova della situazione soggettiva che vanta (Cass., sez. lav., 6 settembre 2012, n. 14965), allo scopo di superare le contestazioni formulate da chi agisce in accertamento negativo.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che asserisce di esserne titolare e intende perciò farlo valere, ancorché sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo (Cass., sez. lav., 10 novembre 2010, n. 22862).
La richiesta di rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo non si sostanzia, dunque, nella mera contrapposizione alla prospettazione di chi agisce, ma postula, in positivo,
l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del credito vantato. Allegazione e prova che
s'inquadrano e rinvengono una giustificazione pratica plausibile proprio in quell'esplicitazione di una pretesa che la sentenza impugnata invece disconosce in termini indiscriminati.
Anche da quest'angolazione, si coglie l'idoneità di tale richiesta ad assurgere a manifestazione di una pretesa che il titolare è chiamato a dimostrare in tutti i suoi presupposti, se vuole conseguire il rigetto della domanda di accertamento negativo che ha originato la controversia sulla sussistenza del credito”.
Trattasi di principio applicabile anche alla fattispecie in esame, a tener conto che – come si evince dalla sentenza n. 1107/2014 - nel giudizio proposto avverso l'intimazione di pagamento “relativa a cartella esattoriale notificata il 28.1.2002”, la società aveva eccepito “l'inesistenza del credito, la mancata attribuzione delle agevolazioni contributive e la prescrizione”.
Avendo dunque la società ricorrente fatto valere, nell'ambito del procedimento conclusosi con la citata sentenza, motivi di doglianza concernenti la (ritenuta) infondatezza della pretesa contributiva relativa all'anno 1997 in ordine sia all'an che al quantum (per quanto in seguito si dirà) ed avendo contestato, nel merito, le avverse CP_1
doglianze (per sussistenza del credito e interruzione della prescrizione- cfr. memoria depositata innanzi al Tribunale nel giudizio n. 2659/2013 ed in fase di appello), risulta applicabile il principio espresso dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, aderente al caso concreto, con l'effetto che – come rilevato dall' convenuto- il decorso del CP_6 termine prescrizionale è rimasto sospeso a norma dell'art. 2945 c.c. sino alla definizione, in sede di legittimità, del giudizio inter partes originato con il ricorso n. 2659/2013 r.g.
6 Ne deriva che, al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto, alcuna prescrizione (decennale) poteva ritenersi maturata.
Circostanza peraltro da escludere anche in considerazione della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (all. 8 fascicolo di parte ricorrente), avvenuta in data 4.5.2022, come allegato in ricorso.
Tale atto – in disparte ogni considerazione in ordine all'eccepita illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per essere stata effettuata sulla base di un titolo annullato giudizialmente - reca in ogni caso l'espressa intimazione di pagamento, nel termine di 30 giorni, anche di importi imputabili a titolo di contributi e sanzioni per l'anno 1997, come chiaramente si evince dal “dettaglio” ivi allegato.
Trattasi di atto, che per il suo inequivoco contenuto, rappresenta idonea costituzione in mora della società, utile ai fini interruttivi della prescrizione.
Quanto poi alle contestazioni concernenti l'ammontare della pretesa, gioverà evidenziare che già la Corte d'Appello di Lecce, nella richiamata sentenza, ha avuto modo di rilevare
(pag. 4) che “le osservazioni ivi svolte dal Giudice [nella sentenza n. 2988/2003, nds] influiscono in maniera diretta ed indiretta sulla quantificazione di ogni singola porzione del credito contributivo previdenziale indicato nella cartella di pagamento costituente oggetto del ricorso;
pertanto non può affatto ritenersi che la questione del quantum debeatur non sia stata ivi dedotta, né che il giudicato tra le parti non si sia formato anche sull'entità dei contributi previdenziali dovuti per il 1997, entità che, proprio in ragione dei menzionati argomenti, deve ritenersi implicitamente ma chiaramente individuata mediante i dettagli della cartella di pagamento (…) In difetto di impugnazione l'aspetto della quantificazione del debito contributivo per il 1997 è quindi coperta dal giudicato”.
Ciò posto, – costituendosi in giudizio- ha specificato che “le somme ingiunte a titolo CP_1
di sorte capitale sono quelle di cui alla cartella esattoriale n° 02420010054909648000 annullata, relative all'anno 1997, avente cod. personale 074 001 01 01340820743, progr.
86566, il cui ammontare, per i soli contributi dovuti, era pari a € 203.220,32”, dando altresì atto che “a seguito dell'entrata in vigore della normativa riguardante il saldo/stralcio, l'ufficio amministrativo ha verificato che i contributi IVS risc. 1997-2 di
€ 1.178,84 e IVS risc. 1997-2 di € 652,08 risultano stralciati. Pertanto, l'ufficio amministrativo ha ricalcolato il dovuto, fornendo nuovo prospetto, che di seguito si riporta, da cui si evince che la somma dovuta a titolo di contribuzione è pari a €
201.389,40 + sanzioni calcolate al 26/05/2022 (per un totale di € 402.778,80)”, somma inferiore rispetto a quella richiesta con il decreto ingiuntivo opposto.
7 Sulla scorta di quanto già accertato dalla Corte d'Appello di Lecce in ordine al quantum debeatur, tenuto conto che le somme indicate nel Mod. Ul 13 del 26.5.2022 (prodotto da
) corrispondono a quelle riportate, per l'anno 1997, nel prospetto accluso alla CP_1
cartella di pagamento notificata nel 2022, le censure formulate al punto 3 del ricorso devono ritenersi infondate.
Atteso tuttavia che l' ha dato atto di aver ricalcolato il credito, il decreto ingiuntivo CP_6
opposto va revocato con condanna della società al pagamento della minor somma rideterminata in forza dello stralcio dei contributi relativi al secondo trimestre del 1997.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, considerato tale circostanza prescinde dai motivi di opposizione, le stesse vanno poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura delle parti, del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1
e della così provvede: CP_1 Controparte_2
revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , della somma di € 402.778,80, di cui € 201.389,40 per contributi e la residua CP_1
parte a titolo di sanzioni calcolate al 26.5.2022; dichiara cessata la materia del contendere in relazione al punto 2 delle conclusioni;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 6000,00.
Brindisi, 27.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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