CA
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 565/2024 R.G.L. promossa da:
– (c.f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, con facoltà disgiunte, dagli avv.ti Franca Borla e Tommaso Parisi per procura generale alle liti in data 22.3.2024 (rep. 37875 e racc. 7313), a rogito del dott. Per_1
notaio in Fiumicino, e con domicilio eletto in Torino, al civico 9, di Via
[...] dell'Arcivescovado
Appellante
CONTRO
, c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e CP_2 C.F._1 difesa dall'avv. Salvatore Morrone, presso il cui studio, in Torino, al civico 38 di Via Cibrario
è elettivamente domiciliata come da delega in calce al ricorso di primo grado
Appellata
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc.. CP_1
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 22.11.2024.
Per l'appellata: come da memoria depositata il 13.3.2025
Fatti di causa
Con ricorso in data 2.1.2024, ritualmente depositato e notificato, ha CP_2 convenuto l' avanti il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro chiedendo di CP_1
accertare il diritto in capo alla ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia con i benefici
1 di cui all'art. 1, del d.lgs. 503/1992, con decorrenza dal 28.3.2023, data della domanda di pensione o da data veriore accertanda.
A fondamento della domanda, la ha esposto che, con verbale di accertamento CP_2 dell'invalidità civile in data 21.6.2013, insuscettibile di revisione, era stata riconosciuta invalida “con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all'80%”; -che, a seguito di ATPO, iscritto al RG 8189/2016, presso il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro, il procedimento si era concluso con decreto di omologa in data 15.6.2017, nel quale la ricorrente era riconfermata invalida “con totale e permanente inabilità lavorativa
(100%)”.
L' si è costituito in giudizio contestando il fondamento dell'avversaria pretesa sotto il CP_1 profilo della carenza di prova degli elementi costitutivi del diritto e assumendo l'insussistenza del requisito sanitario (da valutarsi in termini di inabilità e non di invalidità civile), oltre che di quello assicurativo e chiedendo, in via principale, la reiezione del ricorso.
Istruita documentalmente, il Tribunale ha deciso la causa con sentenza in data 3.7.2024 (n.
1819/2024, a mezzo della quale, ha accertato e dichiarato il diritto della di percepire CP_2 la pensione anticipata di vecchiaia e ha conseguentemente condannato l al CP_1
pagamento della prestazione con la decorrenza di legge, oltre agli interessi legali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello l' . CP_1
Ha resistito l'appellata, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e distrazione in favore del difensore antistatario.
All'udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il primo Giudice ha rilevato che la ricorrente è stata riconosciuta invalida civile nella misura del 100% dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile in data
21.6.2013; ha rilevato che, dalla documentazione prodotta in atti è risultato che la ricorrente
-così come accertato dalla competente commissione (cfr. doc. 4, ric.) è stata riconosciuta invalida civile “con totale e permanente inabilità lavorativa”; ha ritenuto le suddette condizioni idonee a integrare il requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione richiesta in giudizio.
Ha rilevato, in particolare, che, contrariamente a quanto sostenuto dall' , la CP_1 giurisprudenza più recente ha stabilito che la percentuale dell'80%, di cui all'art. 1, comma
2 8 del d. lgs. n. 503/92, non debba essere accertata in base ai criteri stabiliti per l'invalidità pensionabile, dovendosi invece applicare la differente disciplina normativa concernente l'invalidità civile;
sul punto ha richiamato, ex art. 118 disp. att. c.p.c., gli argomenti esposti dalla Suprema Corte1, la quale ha avuto modo di affermare quanto segue: «(…)
1. Con
l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D. Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, deducendo che la formulazione di tale norma è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile.
2. La decisione impugnata, che si è posta in consapevole dissenso dal precedente di questa
Corte n.13495/2003, si fonda essenzialmente sul rilievo che la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell'invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della L. n. 222 del 1984.
3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984 art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini"
(capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%. (…) Il motivo e, con esso, il ricorso che sul medesimo si fonda, va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata».
Il primo Giudice ha infine rilevato come non vi sia contestazione, da parte dell' , in merito CP_1
agli altri requisiti necessario per il riconoscimento della prestazione e in merito alla decorrenza della stessa.
Ha quindi accolto la domanda della ricorrente e liquidato le spese secondo soccombenza, in base ai valori minimi ex D.M. 55/2014, in ragione della semplicità delle questioni.
2. I motivi di doglianza. Gli argomenti portati dall' a sostegno dell'impugnazione insistono sul preteso omesso CP_1
accertamento da parte del Tribunale della sussistenza delle altre condizioni di legge (non quelle dell'invalidità al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa, accertata dalla competente Commissione), consistenti nella verifica della possibilità di applicare alla stessa la disciplina di cui all'art. 1, comma 8, del D. lgs. 503/1992 a seguito dell'intervento della riforma di cui alla L. 8.8.1995, n. 335.
Secondo l , la non potrebbe rientrare in tale regime, avendo avanzato domanda CP_1 CP_2 di pensione ai sensi dell'art. 1, co. 8 del D. Lgs. 503/1992 in data 28.3.2023 e, quindi, in epoca soggetta alla disciplina dettata dalla L. 204 del 2011, quando i contributi versati dalla stessa decorrono – pacificamente – dall'1.1.1996, non avendo la ricorrente al proprio attivo alcun contributo versato in epoca precedente.
L' appellante sostiene, quindi, che la pensione di vecchiaia debba calcolarsi in forza CP_1 del sistema contributivo, cui sarebbe estranea l'applicazione dell'art. 1, comma 8 del D. Lgs.
503/1992, previsto soltanto per le pensioni in allora calcolate con il sistema retributivo o con il sistema misto – ma non in base al solo sistema contributivo;
-da ultimo rileva come la pensione eventualmente spettante alla ricorrente (al maturare dei requisiti) non possa essere quella di vecchiaia anticipata -pensione eliminata dalla L. 204/2011- ma quella di vecchiaia ovvero di anzianità – pensioni che possono essere conseguite esclusivamente in base ai requisiti previsti dall'art. 24, commi 6 e 7, e commi 14, 15 bis, 17 e 18.
Così come ritenuto da questa Corte in altra recente pronuncia2, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., «Non ritiene il Collegio di dover accogliere il motivo di appello.
Si deve in realtà ripetere, come già evidenziato dal primo Giudice, che le riforme del sistema pensionistico che si sono succedute negli anni non hanno abrogato l'articolo 1, comma 8 del D. Lgs. n. 503/1992 che deve ritenersi tuttora in vigore.
Si tratta di una norma che consente una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione in presenza di una situazione di grave invalidità con conseguente deroga ai limiti di età per il normale pensionamento3. Quanto alle riforme invocate, ad esempio la riforma c.d. “Fornero”, queste hanno introdotto delle modifiche, segnatamente in ordine allo slittamento del decorso della pensione di vecchiaia, applicabili alla generalità degli assicurati, anche ai soggetti invalidi in misura pari all'80%, che non si sottraggono alla normativa di portata generale sul differimento, ma che continuano a poter accedere alla pensione con età più bassa rispetto agli altri lavoratori.
Non vi sono fonti normative che possano portare a ritenere che il sistema di calcolo retributivo, misto o contributivo costituisce criterio di accessibilità o meno all'istituto della pensione di vecchiaia in caso di invalidità.
Dalle norme citate dall' non si ravvisa alcuna prova convincente del fatto che la norma CP_1 in oggetto sia stata espressamente o tacitamente abrogata.
Diversamente opinando, una tale norma abrogatrice presenterebbe palesi vizi di legittimità costituzionale, in quanto soggetti oggettivamente svantaggiati, quali le persone invalide in misura pari all'80% [nella specie la signora presenta un grado di invalidità superiore, CP_2 pari al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa] e le persone non vedenti, perderebbero una importante misura di tutela e protezione, in aperto contrasto con il dettato costituzionale che prevede una disciplina di maggior favore in molti ambiti del vivere civile per i soggetti a vario titolo svantaggiati.
Il mancato effetto abrogativo invocato dall'appellante si desume poi dal fatto che le disposizioni delle quali si invoca l'applicazione soggiacciono alla normativa delle c.d.
“finestre mobili”.
Sul punto la Suprema Corte è chiara nell'affermare che «In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992, il regime delle c.d. “finestre” previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modifiche, nella l. n. 122 del 2010) si applica anche gli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni e
a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste negli specifici ordinamenti
(…)4». La stessa Corte ha precisato inoltre che «Ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte, si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con l'art.1, comma
8 del decreto legislativo n. 503/1992; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini».
È quindi chiaro che la l. 214/2011 non ha abrogato i requisiti di maggior favore per gli invalidi civili in misura pari o superiore all'80% che per motivi anagrafici abbiano iniziato a lavorare
(come la ricorrente) dopo il 31.12.2015, ma ha solo modificato le tempistiche di accesso al sistema pensionistico per tali soggetti, nonché la modalità di calcolo della pensione ad essi spettante.
In base a tali considerazioni l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese del giudizio.
In base al principio di soccombenza l'appellante deve essere condannato a rimborsare all'appellata le spese del grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come integrati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (causa di valore indeterminato, scaglione fino a € 52.000,00 senza istruttoria, parametri medi), con distrazione in favore del difensore.
Visto il disposto dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002, deve dichiararsi la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; CP_ condanna l a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro 6.946,00, oltre rimborso forfettario Iva e Cpa, con distrazione a favore difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 26.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Patrizia Visaggi
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 9081/2013.
3 2 Corte di Appello di Torino, 30.1.2025, n. 58/2025. 3 E, del resto, il Supremo Collegio ha reiteratamente ribadito il principio per il quale la prestazione di cui all'art. 1, comma 8 del D. Lgs. n. 503/1992, si pone quale “anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso una integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento” (cfr. Cass. 18.11.2024, n. 29610; Id. 27.11.2019, n. 31001). 4 4 Cfr. Cass. Sez. 6, L, Ord. 3.2.2020, n. 2382.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 565/2024 R.G.L. promossa da:
– (c.f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, con facoltà disgiunte, dagli avv.ti Franca Borla e Tommaso Parisi per procura generale alle liti in data 22.3.2024 (rep. 37875 e racc. 7313), a rogito del dott. Per_1
notaio in Fiumicino, e con domicilio eletto in Torino, al civico 9, di Via
[...] dell'Arcivescovado
Appellante
CONTRO
, c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e CP_2 C.F._1 difesa dall'avv. Salvatore Morrone, presso il cui studio, in Torino, al civico 38 di Via Cibrario
è elettivamente domiciliata come da delega in calce al ricorso di primo grado
Appellata
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc.. CP_1
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 22.11.2024.
Per l'appellata: come da memoria depositata il 13.3.2025
Fatti di causa
Con ricorso in data 2.1.2024, ritualmente depositato e notificato, ha CP_2 convenuto l' avanti il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro chiedendo di CP_1
accertare il diritto in capo alla ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia con i benefici
1 di cui all'art. 1, del d.lgs. 503/1992, con decorrenza dal 28.3.2023, data della domanda di pensione o da data veriore accertanda.
A fondamento della domanda, la ha esposto che, con verbale di accertamento CP_2 dell'invalidità civile in data 21.6.2013, insuscettibile di revisione, era stata riconosciuta invalida “con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all'80%”; -che, a seguito di ATPO, iscritto al RG 8189/2016, presso il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro, il procedimento si era concluso con decreto di omologa in data 15.6.2017, nel quale la ricorrente era riconfermata invalida “con totale e permanente inabilità lavorativa
(100%)”.
L' si è costituito in giudizio contestando il fondamento dell'avversaria pretesa sotto il CP_1 profilo della carenza di prova degli elementi costitutivi del diritto e assumendo l'insussistenza del requisito sanitario (da valutarsi in termini di inabilità e non di invalidità civile), oltre che di quello assicurativo e chiedendo, in via principale, la reiezione del ricorso.
Istruita documentalmente, il Tribunale ha deciso la causa con sentenza in data 3.7.2024 (n.
1819/2024, a mezzo della quale, ha accertato e dichiarato il diritto della di percepire CP_2 la pensione anticipata di vecchiaia e ha conseguentemente condannato l al CP_1
pagamento della prestazione con la decorrenza di legge, oltre agli interessi legali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello l' . CP_1
Ha resistito l'appellata, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e distrazione in favore del difensore antistatario.
All'udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il primo Giudice ha rilevato che la ricorrente è stata riconosciuta invalida civile nella misura del 100% dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile in data
21.6.2013; ha rilevato che, dalla documentazione prodotta in atti è risultato che la ricorrente
-così come accertato dalla competente commissione (cfr. doc. 4, ric.) è stata riconosciuta invalida civile “con totale e permanente inabilità lavorativa”; ha ritenuto le suddette condizioni idonee a integrare il requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione richiesta in giudizio.
Ha rilevato, in particolare, che, contrariamente a quanto sostenuto dall' , la CP_1 giurisprudenza più recente ha stabilito che la percentuale dell'80%, di cui all'art. 1, comma
2 8 del d. lgs. n. 503/92, non debba essere accertata in base ai criteri stabiliti per l'invalidità pensionabile, dovendosi invece applicare la differente disciplina normativa concernente l'invalidità civile;
sul punto ha richiamato, ex art. 118 disp. att. c.p.c., gli argomenti esposti dalla Suprema Corte1, la quale ha avuto modo di affermare quanto segue: «(…)
1. Con
l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D. Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, deducendo che la formulazione di tale norma è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile.
2. La decisione impugnata, che si è posta in consapevole dissenso dal precedente di questa
Corte n.13495/2003, si fonda essenzialmente sul rilievo che la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell'invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della L. n. 222 del 1984.
3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984 art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini"
(capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%. (…) Il motivo e, con esso, il ricorso che sul medesimo si fonda, va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata».
Il primo Giudice ha infine rilevato come non vi sia contestazione, da parte dell' , in merito CP_1
agli altri requisiti necessario per il riconoscimento della prestazione e in merito alla decorrenza della stessa.
Ha quindi accolto la domanda della ricorrente e liquidato le spese secondo soccombenza, in base ai valori minimi ex D.M. 55/2014, in ragione della semplicità delle questioni.
2. I motivi di doglianza. Gli argomenti portati dall' a sostegno dell'impugnazione insistono sul preteso omesso CP_1
accertamento da parte del Tribunale della sussistenza delle altre condizioni di legge (non quelle dell'invalidità al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa, accertata dalla competente Commissione), consistenti nella verifica della possibilità di applicare alla stessa la disciplina di cui all'art. 1, comma 8, del D. lgs. 503/1992 a seguito dell'intervento della riforma di cui alla L. 8.8.1995, n. 335.
Secondo l , la non potrebbe rientrare in tale regime, avendo avanzato domanda CP_1 CP_2 di pensione ai sensi dell'art. 1, co. 8 del D. Lgs. 503/1992 in data 28.3.2023 e, quindi, in epoca soggetta alla disciplina dettata dalla L. 204 del 2011, quando i contributi versati dalla stessa decorrono – pacificamente – dall'1.1.1996, non avendo la ricorrente al proprio attivo alcun contributo versato in epoca precedente.
L' appellante sostiene, quindi, che la pensione di vecchiaia debba calcolarsi in forza CP_1 del sistema contributivo, cui sarebbe estranea l'applicazione dell'art. 1, comma 8 del D. Lgs.
503/1992, previsto soltanto per le pensioni in allora calcolate con il sistema retributivo o con il sistema misto – ma non in base al solo sistema contributivo;
-da ultimo rileva come la pensione eventualmente spettante alla ricorrente (al maturare dei requisiti) non possa essere quella di vecchiaia anticipata -pensione eliminata dalla L. 204/2011- ma quella di vecchiaia ovvero di anzianità – pensioni che possono essere conseguite esclusivamente in base ai requisiti previsti dall'art. 24, commi 6 e 7, e commi 14, 15 bis, 17 e 18.
Così come ritenuto da questa Corte in altra recente pronuncia2, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., «Non ritiene il Collegio di dover accogliere il motivo di appello.
Si deve in realtà ripetere, come già evidenziato dal primo Giudice, che le riforme del sistema pensionistico che si sono succedute negli anni non hanno abrogato l'articolo 1, comma 8 del D. Lgs. n. 503/1992 che deve ritenersi tuttora in vigore.
Si tratta di una norma che consente una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione in presenza di una situazione di grave invalidità con conseguente deroga ai limiti di età per il normale pensionamento3. Quanto alle riforme invocate, ad esempio la riforma c.d. “Fornero”, queste hanno introdotto delle modifiche, segnatamente in ordine allo slittamento del decorso della pensione di vecchiaia, applicabili alla generalità degli assicurati, anche ai soggetti invalidi in misura pari all'80%, che non si sottraggono alla normativa di portata generale sul differimento, ma che continuano a poter accedere alla pensione con età più bassa rispetto agli altri lavoratori.
Non vi sono fonti normative che possano portare a ritenere che il sistema di calcolo retributivo, misto o contributivo costituisce criterio di accessibilità o meno all'istituto della pensione di vecchiaia in caso di invalidità.
Dalle norme citate dall' non si ravvisa alcuna prova convincente del fatto che la norma CP_1 in oggetto sia stata espressamente o tacitamente abrogata.
Diversamente opinando, una tale norma abrogatrice presenterebbe palesi vizi di legittimità costituzionale, in quanto soggetti oggettivamente svantaggiati, quali le persone invalide in misura pari all'80% [nella specie la signora presenta un grado di invalidità superiore, CP_2 pari al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa] e le persone non vedenti, perderebbero una importante misura di tutela e protezione, in aperto contrasto con il dettato costituzionale che prevede una disciplina di maggior favore in molti ambiti del vivere civile per i soggetti a vario titolo svantaggiati.
Il mancato effetto abrogativo invocato dall'appellante si desume poi dal fatto che le disposizioni delle quali si invoca l'applicazione soggiacciono alla normativa delle c.d.
“finestre mobili”.
Sul punto la Suprema Corte è chiara nell'affermare che «In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992, il regime delle c.d. “finestre” previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modifiche, nella l. n. 122 del 2010) si applica anche gli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni e
a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste negli specifici ordinamenti
(…)4». La stessa Corte ha precisato inoltre che «Ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte, si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con l'art.1, comma
8 del decreto legislativo n. 503/1992; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini».
È quindi chiaro che la l. 214/2011 non ha abrogato i requisiti di maggior favore per gli invalidi civili in misura pari o superiore all'80% che per motivi anagrafici abbiano iniziato a lavorare
(come la ricorrente) dopo il 31.12.2015, ma ha solo modificato le tempistiche di accesso al sistema pensionistico per tali soggetti, nonché la modalità di calcolo della pensione ad essi spettante.
In base a tali considerazioni l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese del giudizio.
In base al principio di soccombenza l'appellante deve essere condannato a rimborsare all'appellata le spese del grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come integrati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (causa di valore indeterminato, scaglione fino a € 52.000,00 senza istruttoria, parametri medi), con distrazione in favore del difensore.
Visto il disposto dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002, deve dichiararsi la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; CP_ condanna l a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro 6.946,00, oltre rimborso forfettario Iva e Cpa, con distrazione a favore difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 26.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Patrizia Visaggi
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 9081/2013.
3 2 Corte di Appello di Torino, 30.1.2025, n. 58/2025. 3 E, del resto, il Supremo Collegio ha reiteratamente ribadito il principio per il quale la prestazione di cui all'art. 1, comma 8 del D. Lgs. n. 503/1992, si pone quale “anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso una integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento” (cfr. Cass. 18.11.2024, n. 29610; Id. 27.11.2019, n. 31001). 4 4 Cfr. Cass. Sez. 6, L, Ord. 3.2.2020, n. 2382.
5