Versione
16 settembre 2003
16 settembre 2003
>
Versione
28 aprile 2024
28 aprile 2024
Art. 102. Violazione degli obblighi. 1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno. ((Nel caso in cui trovi applicazione l'articolo 112, comma 3, il trasgressore e' tenuto al pagamento di un contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo accertato.)) 4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformita' da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso di frequenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformita' da quanto previsto per le autorizzazioni generali e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non puo' essere inferiore al contributo previsto per un anno. ((Nel caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo dovuto, commisurato al periodo di validita' dell'autorizzazione.)) 7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorita' giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, puo' procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso.
8. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno. ((Nel caso in cui trovi applicazione l'articolo 112, comma 3, il trasgressore e' tenuto al pagamento di un contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo accertato.)) 4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformita' da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso di frequenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformita' da quanto previsto per le autorizzazioni generali e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non puo' essere inferiore al contributo previsto per un anno. ((Nel caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo dovuto, commisurato al periodo di validita' dell'autorizzazione.)) 7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorita' giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, puo' procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso.
8. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero.
Commentari • 8
- 1. Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Non Applica La Norma Più Favorevole SopravvenutaGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 marzo 2026 · 1
Introduzione Quando l'Agenzia delle Entrate (o, più spesso, l'intera filiera “imposizione–riscossione”) emette un atto applicando una disciplina ormai superata — o ignorando una regola sopravvenuta più favorevole al contribuente — il rischio non è solo economico: cresce la probabilità di pagare più del dovuto, subire sanzioni non più coerenti con il quadro normativo, perdere termini per ricorrere, o vedere avviate misure esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti) mentre si discute ancora del “se” e del “quanto” del debito. Il tema è diventato ancora più concreto dopo l'accelerazione della riforma fiscale 2023–2026 e la stratificazione di interventi su Statuto del contribuente, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 14
- 1. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/05/2022, n. 6857Provvedimento: […] Riscontrando l'istanza della società interessata, il Ministero dello sviluppo economico, con il provvedimento impugnato del 12 giugno 2014, ha ordinato alla società ricorrente di chiedere l'autorizzazione generale per le reti di comunicazione elettronica prevista dagli articoli 99 e 104 del decreto legislativo numero 259 del 2003. Nel provvedimento è richiamata la sanzione per l'esercizio di una rete di comunicazione elettronica ad uso privato in mancanza di autorizzazione generale, prevista dall'articolo 102, comma due, del codice delle comunicazioni elettroniche.Leggi di più...
- nulla osta per condutture di energia elettrica·
- art. 102 del codice delle comunicazioni elettroniche·
- carenza di interesse·
- art. 104 del codice delle comunicazioni elettroniche·
- art. 99 del codice delle comunicazioni elettroniche·
- uso esclusivo delle reti di comunicazione elettronica·
- codice delle comunicazioni elettroniche·
- sanzione per esercizio senza autorizzazione·
- autorizzazione generale per reti di comunicazione elettronica·
- interesse pubblico al controllo delle comunicazioni elettroniche·
- improcedibilità del ricorso