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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8428/2023 R.G.A.C.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 8428 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615, comma 1, c.p.c. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via S. D'Acquisto n. 5, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Laudante dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
e per essa la mandataria elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliata in Napoli alla via F. Crispi n. 62, presso lo studio dell'Avv. Paoloandrea Monticelli dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] proponendo opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data Controparte_1
11.07.2023, avente importo complessivo pari ad € 50.000, oltre spese e interessi fino al soddisfo, intimato (senza rinuncia al maggior credito vantato) in forza del contratto di mutuo ipotecario, per
Notaio di Napoli del 6.05.2004, Rep. 10206 Racc. 5764, concesso dalla Persona_1
NI CA S.p.A. a e Controparte_3 Parte_1 L'opponete lamentava: il difetto di legittimazione attiva della in ragione Controparte_1 dell'omessa prova della titolarità del credito azionato;
la nullità della procura alle liti per difetto di ius postulandi dell'opposta e della mandataria nonché la prescrizione decennale del CP_2 diritto credito azionato. Per tali motivi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, chiedeva dichiararsi la nullità l'atto di precetto e, nel merito, non dovuta la somma intimata per intervenuta prescrizione, con vittoria delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione in giudizio la eccepiva, in via Controparte_1 preliminare e nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse istanze e, pertanto, ne chiedeva l'integrale rigetto. Inoltre, l'opposta deduceva la nullità dell'atto di citazione ai sensi del
D.Lgs n. 150 del 10.10.2022.
3. L'opposizione a precetto deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve essere valutata l'eccezione relativa al difetto di nullità dell'atto citazione sollevata dall'opposta.
Giova ricordare che ai sensi dell'art. 164 c.p.c. la citazione è nulla qualora stato sia stato assegnato al convenuto un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, erroneamente, l'opponente ha invitato la a Controparte_1 costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza di citazione, in luogo del termine di 70 giorni previsto dall' art. 166 c.p.c. Inoltre, nella citazione è stato omesso l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163 c.p.c. la cui assenza, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., configura un'ulteriore ipotesi di nullità.
Si precisa che le norme anzidette sono state novellate/introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022 (cd.
Riforma Cartabia), le cui diposizioni hanno effetto a decorrere dal 28.02.2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data;
dunque, le disposizioni richiamate trovano applicazione anche al presente procedimento. Il Giudice, precedente assegnatario del procedimento, ha confermato l'udienza in citazione.
Ciò posto, si evidenzia che la costituzione in giudizio della parte convenuta sana ex tunc i vizi della citazione in virtù del principio del raggiungimento dello scopo dell'atto; tuttavia, qualora con comparsa di costituzione (come nel caso in esame) si deduca l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163 c.p.c. il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini previsti dall'art. 166 c.p.c.
Tanto premesso, pur ritenendo fondata l'eccezione sollevata dall'opposta, non si è ravvisata la necessità/opportunità di fissare una nuova udienza in quanto la costituzione in giudizio è avvenuta in data 24.10.2023, ovvero più di 70 giorni prima dell'udienza del 29.01.2024 (poi celebratasi in data 30.01.2024) indicata nell'atto di citazione. In riferimento alla censura relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'opposta, si osserva che, al fine di dimostrare la titolarità del credito, risulta sufficiente che la cessionaria produca l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenente l'elenco dei rapporti ceduti “in blocco”.
A tal riguardo, in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte di
Cassazione ha affermato che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'Italia” (cfr. Cassazione Civile,
Ordinanza n. 29872 del 20 novembre 2024).
La Corte di Cassazione, inoltre, ha chiarito che: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge
n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi
– e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass.,
17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.” (così Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 10200 del 2021). In sintesi, la notificazione dell'intervenuta cessione del credito può essere effettuata anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale mediante la notifica dell'atto di precetto o nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, con la comparsa di costituzione in giudizio, l'opposta ha indicato analiticamente gli atti di cessione dei crediti (elencati anche nell'atto di precetto) ed ha prodotto i relativi avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, contenti l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali vi è la posizione debitoria dell'opponente.
La titolarità del credito, inoltre, è comprovata dalla disponibilità della del Controparte_1
titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo ipotecario per Notaio di Persona_1
Napoli del 06.05.2004, Rep. 10206 – Rracc. 5764, con il quale NI CA (originaria cedente) concesse a e la somma di € 130.000.00. Controparte_3 Parte_1
L'opposta, al fine di comprovare ulteriormente l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e la titolarità dello stesso, ha altresì prodotto la seguente documentazione: a) contratto di trasferimento tra e Parte_2 Controparte_1
stipulato il 14.07.2017 e autenticato dal Notaio recante il numero di
[...] Persona_2
NDG 45992803 relativo alla posizione ceduta di e b) Visura Parte_1 Controparte_3
segnalazione C.E.R.I. del 18.10.2023, attestante che la posizione e Parte_1 CP_3
è attualmente in capo alla;
c) attestazione della NI S.p.A. del 19.10.2023,
[...] CP_1
nella quale è espressamente dichiarato, in nome e per conto di che tra i Parte_2
crediti compresi nella cessione a favore di rientra il credito nei confronti Controparte_1
Con di e derivante dal rapporto di finanziamento n. 1103867 (di Parte_1 Controparte_3 originari € 130.000,00), poi identificato a sofferenza con il n. 240072940.
In ragione di tali evidenze documentali, l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta appare del tutto infondata.
Risulta altresì priva di pregio l'eccezione relativa alla prescrizione del credito.
L'opponente, precisando che il titolo esecutivo e un primo atto di precetto erano stati notificati nel
2006, ha lamentato, in assenza di ulteriori atti interruttivi, il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di credito azionato con il precetto oggetto della presente opposizione.
Nel merito risulta che, in ragione dell'inadempimento dei debitori e Parte_1 CP_3
la CA allora creditrice incardinava innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
[...]
la procedura esecutiva immobiliare, RGE n. 420/2006, in danno della parte mutuataria e datrice d'ipoteca tale procedura si è conclusa in data 23.01.2014 a seguito Controparte_3 dell'approvazione del progetto di distribuzione, con parziale soddisfazione del credito vantato.
A tal riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'art. 1310 c.c. gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei condebitori (come nel caso in esame) hanno parimenti effetto nei confronti degli altri condebitori. Inoltre, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che: “Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione,
e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare” (cfr.
Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sent. N. 13143 del 27.04.2022).
Posto che la procedura esecutiva anzidetta rappresenta un valido atto interruttivo, il decorso del termine decennale di prescrizione deve essere computato dalla data di approvazione del progetto di distribuzione e, pertanto, al momento della notifica dell'atto di precetto opposto non risultava maturata la prescrizione del diritto di credito.
Si osserva, infine, che la generica doglianza proposta dall'opponente circa la nullità della procura conferita dalla alla mandataria per difetto di ius postulandi, è Controparte_1 inammissibile in quanto tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., oltre che infondata.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 8424/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese Controparte_1
di lite che si liquidano complessivamente in euro 5.810,00 per compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 12.06.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 8428 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615, comma 1, c.p.c. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via S. D'Acquisto n. 5, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Laudante dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
e per essa la mandataria elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliata in Napoli alla via F. Crispi n. 62, presso lo studio dell'Avv. Paoloandrea Monticelli dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] proponendo opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data Controparte_1
11.07.2023, avente importo complessivo pari ad € 50.000, oltre spese e interessi fino al soddisfo, intimato (senza rinuncia al maggior credito vantato) in forza del contratto di mutuo ipotecario, per
Notaio di Napoli del 6.05.2004, Rep. 10206 Racc. 5764, concesso dalla Persona_1
NI CA S.p.A. a e Controparte_3 Parte_1 L'opponete lamentava: il difetto di legittimazione attiva della in ragione Controparte_1 dell'omessa prova della titolarità del credito azionato;
la nullità della procura alle liti per difetto di ius postulandi dell'opposta e della mandataria nonché la prescrizione decennale del CP_2 diritto credito azionato. Per tali motivi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, chiedeva dichiararsi la nullità l'atto di precetto e, nel merito, non dovuta la somma intimata per intervenuta prescrizione, con vittoria delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione in giudizio la eccepiva, in via Controparte_1 preliminare e nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse istanze e, pertanto, ne chiedeva l'integrale rigetto. Inoltre, l'opposta deduceva la nullità dell'atto di citazione ai sensi del
D.Lgs n. 150 del 10.10.2022.
3. L'opposizione a precetto deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve essere valutata l'eccezione relativa al difetto di nullità dell'atto citazione sollevata dall'opposta.
Giova ricordare che ai sensi dell'art. 164 c.p.c. la citazione è nulla qualora stato sia stato assegnato al convenuto un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, erroneamente, l'opponente ha invitato la a Controparte_1 costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza di citazione, in luogo del termine di 70 giorni previsto dall' art. 166 c.p.c. Inoltre, nella citazione è stato omesso l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163 c.p.c. la cui assenza, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., configura un'ulteriore ipotesi di nullità.
Si precisa che le norme anzidette sono state novellate/introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022 (cd.
Riforma Cartabia), le cui diposizioni hanno effetto a decorrere dal 28.02.2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data;
dunque, le disposizioni richiamate trovano applicazione anche al presente procedimento. Il Giudice, precedente assegnatario del procedimento, ha confermato l'udienza in citazione.
Ciò posto, si evidenzia che la costituzione in giudizio della parte convenuta sana ex tunc i vizi della citazione in virtù del principio del raggiungimento dello scopo dell'atto; tuttavia, qualora con comparsa di costituzione (come nel caso in esame) si deduca l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163 c.p.c. il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini previsti dall'art. 166 c.p.c.
Tanto premesso, pur ritenendo fondata l'eccezione sollevata dall'opposta, non si è ravvisata la necessità/opportunità di fissare una nuova udienza in quanto la costituzione in giudizio è avvenuta in data 24.10.2023, ovvero più di 70 giorni prima dell'udienza del 29.01.2024 (poi celebratasi in data 30.01.2024) indicata nell'atto di citazione. In riferimento alla censura relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'opposta, si osserva che, al fine di dimostrare la titolarità del credito, risulta sufficiente che la cessionaria produca l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenente l'elenco dei rapporti ceduti “in blocco”.
A tal riguardo, in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte di
Cassazione ha affermato che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'Italia” (cfr. Cassazione Civile,
Ordinanza n. 29872 del 20 novembre 2024).
La Corte di Cassazione, inoltre, ha chiarito che: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge
n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi
– e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass.,
17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.” (così Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 10200 del 2021). In sintesi, la notificazione dell'intervenuta cessione del credito può essere effettuata anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale mediante la notifica dell'atto di precetto o nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, con la comparsa di costituzione in giudizio, l'opposta ha indicato analiticamente gli atti di cessione dei crediti (elencati anche nell'atto di precetto) ed ha prodotto i relativi avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, contenti l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali vi è la posizione debitoria dell'opponente.
La titolarità del credito, inoltre, è comprovata dalla disponibilità della del Controparte_1
titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo ipotecario per Notaio di Persona_1
Napoli del 06.05.2004, Rep. 10206 – Rracc. 5764, con il quale NI CA (originaria cedente) concesse a e la somma di € 130.000.00. Controparte_3 Parte_1
L'opposta, al fine di comprovare ulteriormente l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e la titolarità dello stesso, ha altresì prodotto la seguente documentazione: a) contratto di trasferimento tra e Parte_2 Controparte_1
stipulato il 14.07.2017 e autenticato dal Notaio recante il numero di
[...] Persona_2
NDG 45992803 relativo alla posizione ceduta di e b) Visura Parte_1 Controparte_3
segnalazione C.E.R.I. del 18.10.2023, attestante che la posizione e Parte_1 CP_3
è attualmente in capo alla;
c) attestazione della NI S.p.A. del 19.10.2023,
[...] CP_1
nella quale è espressamente dichiarato, in nome e per conto di che tra i Parte_2
crediti compresi nella cessione a favore di rientra il credito nei confronti Controparte_1
Con di e derivante dal rapporto di finanziamento n. 1103867 (di Parte_1 Controparte_3 originari € 130.000,00), poi identificato a sofferenza con il n. 240072940.
In ragione di tali evidenze documentali, l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta appare del tutto infondata.
Risulta altresì priva di pregio l'eccezione relativa alla prescrizione del credito.
L'opponente, precisando che il titolo esecutivo e un primo atto di precetto erano stati notificati nel
2006, ha lamentato, in assenza di ulteriori atti interruttivi, il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di credito azionato con il precetto oggetto della presente opposizione.
Nel merito risulta che, in ragione dell'inadempimento dei debitori e Parte_1 CP_3
la CA allora creditrice incardinava innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
[...]
la procedura esecutiva immobiliare, RGE n. 420/2006, in danno della parte mutuataria e datrice d'ipoteca tale procedura si è conclusa in data 23.01.2014 a seguito Controparte_3 dell'approvazione del progetto di distribuzione, con parziale soddisfazione del credito vantato.
A tal riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'art. 1310 c.c. gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei condebitori (come nel caso in esame) hanno parimenti effetto nei confronti degli altri condebitori. Inoltre, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che: “Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione,
e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare” (cfr.
Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sent. N. 13143 del 27.04.2022).
Posto che la procedura esecutiva anzidetta rappresenta un valido atto interruttivo, il decorso del termine decennale di prescrizione deve essere computato dalla data di approvazione del progetto di distribuzione e, pertanto, al momento della notifica dell'atto di precetto opposto non risultava maturata la prescrizione del diritto di credito.
Si osserva, infine, che la generica doglianza proposta dall'opponente circa la nullità della procura conferita dalla alla mandataria per difetto di ius postulandi, è Controparte_1 inammissibile in quanto tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., oltre che infondata.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 8424/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese Controparte_1
di lite che si liquidano complessivamente in euro 5.810,00 per compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 12.06.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo