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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/12/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 208/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 18/12/2025, dinanzi al giudice dott. Paolo Bertollini, è presente:
per e RA AL l'avv. MARROCCO ALESSANDRO;
Parte_1
per , nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Marrocco si riporta ai precedenti atti difensivi e discute la causa insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 5 R.G. N. 208/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 208 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
(C.F. ) e AL Parte_1 C.F._1 LE (C.F. ), rappresentate e difese C.F._2 dall'Avv. Alessandro Marrocco, come da procura in atti;
-parte ricorrente-
CONTRO
; Controparte_1
-parte resistente contumace-
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 17.01.2024,
e RA AL adivano l'intestato Ufficio, esponendo di Parte_1 essere comproprietarie di due porzioni di terreno site in Fondi, via Chiarastella, identificate catastalmente al foglio 43, part. n. 165 (are 20.11, redd. dom. 6,75) e n. 235 (are 18.19, redd. dom. 6,11). Rappresentavano, in particolare, che detti appezzamenti di terreno erano stati concessi in comodato, a titolo gratuito, a , con contratto Controparte_1 concluso in data 7.04.2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Latina in data 17.11.2023, affinché quest'ultimo potesse utilizzarli “per il deposito di autocarri” fino alla revoca comunicata dalla parte comodante. Premesso, quindi, di avere ritualmente comunicato alla controparte il proprio recesso dal contratto, a partire dal 9.03.2023, e che, nonostante le plurime richieste, il resistente non aveva provveduto alla liberazione dell'immobile, chiedevano la condanna dello stesso al rilascio del bene. Rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge,
pagina 2 di 5 ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, a) accertare e dichiarare l'avvenuta cessazione dell'efficacia del contratto di comodato stipulato in data 07.04.21 e registrato il 17.11.23 al n. 2964, serie 3, atti privati della locale agenzia dell'Entrate (LT), tra e Pt_1 CP_1
, in conseguenza dell'intervenuto esercizio del diritto di recesso della
[...] comodante nell'ambito di un rapporto contrattuale di comodato senza termine di durata, c.d. “precario” ex art. 1810 c.c., avente ad oggetto l'uso “deposito autocarri”, di due appezzamenti di terreno (in comproprietà indivisa con la sorella RA, ricevuti dal padre , in forza e virtù di un atto Per_1 pubblico di donazione del 30.09.09, dinanzi al Notaio in Latina, Persona_2 con Rep. n. 12066, Racc. n. 7033), situati in Fondi (LT), riportati nel Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 43, particelle n. 165 (are 20.11, redd. dom. 6,75) e n. 235 (are 18.19, redd. dom. 6,11); b) per l'effetto, ordinare alla parte resistente , previa consegna delle chiavi di accesso, la Controparte_1 restituzione e il rilascio dei riferiti beni immobili alle parti ricorrenti Pt_1 ed RA AL, rilasciandoli liberi da persone e cose (veicoli ed attrezzature varie). La domanda del presente procedimento è contenuta nei limiti di € 26.000,00 ed è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di € 237,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Fissata l'udienza e notificato ritualmente il ricorso, non si Controparte_1 costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Completata l'attività istruttoria mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, mutata la persona fisica del giudice, all'udienza del 18.12.2025, la causa è decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., mediante lettura e deposito del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In via preliminare, si osserva che ai sensi dell'art. 1803 c.c. il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. Nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano “ab origine” di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato, revocabile ad nutum da parte del comodante ex art. 1810 c.c. (ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22309 del 15/10/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15877 del 25/06/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5907 del 11/03/2011). È utile inoltre precisare che il comodante che agisca per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento pagina 3 di 5 (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18660 del 06/08/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8840 del 13/04/2007; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020). Nel caso in esame, vi è prova documentale della conclusione di un contratto di comodato tra (quale parte comodante) e (in Parte_1 Controparte_1 veste di parte comodataria), avente ad oggetto il terreno sopra descritto, sito nel Comune di Fondi, via Chiarastella, distinto catastalmente al foglio 43, part. 165 e 235 (cfr. all. 1 al ricorso introduttivo). Il contratto è stato stipulato in data 7.04.2021 e il comodato è stato pattuito, ai sensi dell'art. 1803 c.c., a tempo indeterminato, con l'espressa previsione che il rapporto sarebbe cessato in caso di revoca della parte comodante, così come previsto dall'art. 1810 c.c. (cfr. Cass. Sez. U. Sentenza n. 3168 del 09/02/2011, così massimata: “Il contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile "ad nutum" da parte del proprietario”; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15877 del 25/06/2013). Le ricorrenti hanno poi documentato di aver formalmente richiesto la restituzione dei terreni, con lettera raccomandata del 9.03.2023 (cfr. all. 2 al ricorso), alla quale la controparte non ha mai dato esecuzione. Nel corso dell'istruttoria, è stata infatti raggiunta la piena prova dell'attuale e perdurante occupazione dell'immobile da parte del resistente. Tanto è emerso dalla deposizione del teste le cui dichiarazioni Tes_1 devono ritenersi attendibili, perché precise, non contraddittorie e coerenti con le ulteriori risultanze istruttorie;
è stato inoltre dimostrato, mediante materiale fotografico, che, onde impedire alle ricorrenti l'accesso al terreno, il resistente ha apposto al cancello una catena, chiusa con un lucchetto. Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda attorea merita accoglimento avendo la parte ricorrente fornito prova del titolo negoziale del suo diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile e non avendo, al contrario, il resistente dimostrato di averlo già rilasciato o di aver altro titolo per il godimento.
va quindi condannato al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'immobile sopra indicato, sito in Fondi, via Chiarastella, libero da cose e persone. Va invece dichiarata inammissibile la domanda proposta da RA AL per il medesimo titolo, essendo la stessa dichiaratamente estranea al rapporto di comodato dedotto in giudizio e non essendo pertanto legittimata ad avanzare una domanda (personale) di restituzione, avente titolo nel citato contratto;
irrilevante è infatti il suo essere proprietaria dell'immobile, che può rilevare solo nell'ambito di un eventuale giudizio petitorio di rivendica.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio ad eccezione della fase istruttoria e della fase decisoria (da liquidare ai minimi per via della natura documentale della causa e della ripetitività delle difese pagina 4 di 5 svolte dalle parti), tenuto conto del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, devono essere poste a carico del resistente nei rapporti tra quest'ultimo e , risultata interamente vittoriosa. Parte_1 Nulla sulle spese a favore di , nei rapporti tra quest'ultimo e Controparte_1 RA AL (soccombente), atteso che il primo non si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda proposta da RA AL nei confronti di;
Controparte_1
- Condanna all'immediato rilascio, in favore di Controparte_1 Pt_1
, dell'immobile sito in Fondi, via Chiarastella, identificato
[...] catastalmente al foglio 43, particelle n. 165 (are 20.11, redd. dom. 6,75) e n. 235 (are 18.19, redd. dom. 6,11);
- Condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Nulla sulle spese a favore di . Controparte_1
Latina, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 18/12/2025, dinanzi al giudice dott. Paolo Bertollini, è presente:
per e RA AL l'avv. MARROCCO ALESSANDRO;
Parte_1
per , nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Marrocco si riporta ai precedenti atti difensivi e discute la causa insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 5 R.G. N. 208/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 208 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
(C.F. ) e AL Parte_1 C.F._1 LE (C.F. ), rappresentate e difese C.F._2 dall'Avv. Alessandro Marrocco, come da procura in atti;
-parte ricorrente-
CONTRO
; Controparte_1
-parte resistente contumace-
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 17.01.2024,
e RA AL adivano l'intestato Ufficio, esponendo di Parte_1 essere comproprietarie di due porzioni di terreno site in Fondi, via Chiarastella, identificate catastalmente al foglio 43, part. n. 165 (are 20.11, redd. dom. 6,75) e n. 235 (are 18.19, redd. dom. 6,11). Rappresentavano, in particolare, che detti appezzamenti di terreno erano stati concessi in comodato, a titolo gratuito, a , con contratto Controparte_1 concluso in data 7.04.2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Latina in data 17.11.2023, affinché quest'ultimo potesse utilizzarli “per il deposito di autocarri” fino alla revoca comunicata dalla parte comodante. Premesso, quindi, di avere ritualmente comunicato alla controparte il proprio recesso dal contratto, a partire dal 9.03.2023, e che, nonostante le plurime richieste, il resistente non aveva provveduto alla liberazione dell'immobile, chiedevano la condanna dello stesso al rilascio del bene. Rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge,
pagina 2 di 5 ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, a) accertare e dichiarare l'avvenuta cessazione dell'efficacia del contratto di comodato stipulato in data 07.04.21 e registrato il 17.11.23 al n. 2964, serie 3, atti privati della locale agenzia dell'Entrate (LT), tra e Pt_1 CP_1
, in conseguenza dell'intervenuto esercizio del diritto di recesso della
[...] comodante nell'ambito di un rapporto contrattuale di comodato senza termine di durata, c.d. “precario” ex art. 1810 c.c., avente ad oggetto l'uso “deposito autocarri”, di due appezzamenti di terreno (in comproprietà indivisa con la sorella RA, ricevuti dal padre , in forza e virtù di un atto Per_1 pubblico di donazione del 30.09.09, dinanzi al Notaio in Latina, Persona_2 con Rep. n. 12066, Racc. n. 7033), situati in Fondi (LT), riportati nel Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 43, particelle n. 165 (are 20.11, redd. dom. 6,75) e n. 235 (are 18.19, redd. dom. 6,11); b) per l'effetto, ordinare alla parte resistente , previa consegna delle chiavi di accesso, la Controparte_1 restituzione e il rilascio dei riferiti beni immobili alle parti ricorrenti Pt_1 ed RA AL, rilasciandoli liberi da persone e cose (veicoli ed attrezzature varie). La domanda del presente procedimento è contenuta nei limiti di € 26.000,00 ed è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di € 237,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Fissata l'udienza e notificato ritualmente il ricorso, non si Controparte_1 costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Completata l'attività istruttoria mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, mutata la persona fisica del giudice, all'udienza del 18.12.2025, la causa è decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., mediante lettura e deposito del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In via preliminare, si osserva che ai sensi dell'art. 1803 c.c. il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. Nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano “ab origine” di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato, revocabile ad nutum da parte del comodante ex art. 1810 c.c. (ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22309 del 15/10/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15877 del 25/06/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5907 del 11/03/2011). È utile inoltre precisare che il comodante che agisca per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento pagina 3 di 5 (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18660 del 06/08/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8840 del 13/04/2007; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020). Nel caso in esame, vi è prova documentale della conclusione di un contratto di comodato tra (quale parte comodante) e (in Parte_1 Controparte_1 veste di parte comodataria), avente ad oggetto il terreno sopra descritto, sito nel Comune di Fondi, via Chiarastella, distinto catastalmente al foglio 43, part. 165 e 235 (cfr. all. 1 al ricorso introduttivo). Il contratto è stato stipulato in data 7.04.2021 e il comodato è stato pattuito, ai sensi dell'art. 1803 c.c., a tempo indeterminato, con l'espressa previsione che il rapporto sarebbe cessato in caso di revoca della parte comodante, così come previsto dall'art. 1810 c.c. (cfr. Cass. Sez. U. Sentenza n. 3168 del 09/02/2011, così massimata: “Il contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile "ad nutum" da parte del proprietario”; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15877 del 25/06/2013). Le ricorrenti hanno poi documentato di aver formalmente richiesto la restituzione dei terreni, con lettera raccomandata del 9.03.2023 (cfr. all. 2 al ricorso), alla quale la controparte non ha mai dato esecuzione. Nel corso dell'istruttoria, è stata infatti raggiunta la piena prova dell'attuale e perdurante occupazione dell'immobile da parte del resistente. Tanto è emerso dalla deposizione del teste le cui dichiarazioni Tes_1 devono ritenersi attendibili, perché precise, non contraddittorie e coerenti con le ulteriori risultanze istruttorie;
è stato inoltre dimostrato, mediante materiale fotografico, che, onde impedire alle ricorrenti l'accesso al terreno, il resistente ha apposto al cancello una catena, chiusa con un lucchetto. Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda attorea merita accoglimento avendo la parte ricorrente fornito prova del titolo negoziale del suo diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile e non avendo, al contrario, il resistente dimostrato di averlo già rilasciato o di aver altro titolo per il godimento.
va quindi condannato al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'immobile sopra indicato, sito in Fondi, via Chiarastella, libero da cose e persone. Va invece dichiarata inammissibile la domanda proposta da RA AL per il medesimo titolo, essendo la stessa dichiaratamente estranea al rapporto di comodato dedotto in giudizio e non essendo pertanto legittimata ad avanzare una domanda (personale) di restituzione, avente titolo nel citato contratto;
irrilevante è infatti il suo essere proprietaria dell'immobile, che può rilevare solo nell'ambito di un eventuale giudizio petitorio di rivendica.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio ad eccezione della fase istruttoria e della fase decisoria (da liquidare ai minimi per via della natura documentale della causa e della ripetitività delle difese pagina 4 di 5 svolte dalle parti), tenuto conto del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, devono essere poste a carico del resistente nei rapporti tra quest'ultimo e , risultata interamente vittoriosa. Parte_1 Nulla sulle spese a favore di , nei rapporti tra quest'ultimo e Controparte_1 RA AL (soccombente), atteso che il primo non si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda proposta da RA AL nei confronti di;
Controparte_1
- Condanna all'immediato rilascio, in favore di Controparte_1 Pt_1
, dell'immobile sito in Fondi, via Chiarastella, identificato
[...] catastalmente al foglio 43, particelle n. 165 (are 20.11, redd. dom. 6,75) e n. 235 (are 18.19, redd. dom. 6,11);
- Condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Nulla sulle spese a favore di . Controparte_1
Latina, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Bertollini
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