Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 195 e 202 dell'anno 2024 del Ruolo Gene- rale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio DA
, nata a [...] in data [...], rappresen- Parte_1 tata e difesa dagli avv. Federico Salvatore e Caronia Alessandra, elet- tivamente domiciliata in Palermo, Via Pacinotti n. 34, pec:
[...]
Email_1 Email_2
Appellante principale ed appellata CONTRO
, nato a [...] in data [...], rap- _1 presentato e difeso dall'avv. Caterina D'amato, elettivamente domi- ciliato in Palermo, Piazza Amendola n. 43, pec:
[...]
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Appellato, appellante incidentale ed appellante E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 3250/2023 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 28/06/2023 OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni per la parte appellante:
- Accogliere il seguente appello;
- In via istruttoria, ammettere tutte le richieste istruttorie non ammesse in primo grado;
- In subordine, ammettere la sola teste, dott.ssa ; Testimone_1
Nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 3250/2023:
-ritenere e dichiarare l'addebitabilità della separazione al dott. e, CP_1 per l'effetto:
-Condannare il Dott. alla rifusione del risarcimento dei _1 danni patiti che sono eziologicamente riconducibili e addebitabili alla con- dotta del marito contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, liquidando
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 16
- Onerare il dott. a corrispondere alla moglie un assegno di man- CP_1 tenimento per la figlia nella misura di €520,00 mensili, (alla data Per_1 della sentenza impugnata), per effetto della rivalutazione monetaria ope- rata;
Conclusioni per la parte appellata e appellante incidentale:
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello interposto da
Pt_1
- Condannare parte avversa alla refusione di spese e compensi del presen- te giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- disporre la riunione di entrambi gli appelli;
conseguentemente,
- Accogliere il presente appello incidentale, riformando la sentenza n. 3250/2023 emessa nel proc. n. N. 16189/2019 R.G. DEL TRIBUNALE DI PA- LERMO, SEZ. I CIVILE, IL 28.06.2023, pubblicata in data 03.07.2023. In accoglimento di quanto sopra, conseguentemente:
- affidare in via esclusiva la figlia minore al padre statuendo sui Per_1 tempi di permanenza presso la madre;
- in subordine, affidare ad entrambi i genitori la figlia minore , con Per_1 dimora alternata presso ciascuno dei genitori stabilendo tempi e modalità di permanenza paritetici;
- porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di mantenere la figlia diret- tamente nei periodi di propria spettanza, statuire che le spese straordina- rie per i figli graveranno nella misura del 50% su ciascuno dei coniugi;
- in subordine, qualora la figlia venisse affidata congiuntamente ad en- trambi i genitori, con dimora prevalente presso l'abitazione del padre, po- nendo a carico della madre l'obbligo di corrispondere alla moglie quale contributo al mantenimento della figlia minore un assegno non inferiore ad € 450,00;
- in subordine, qualora la figlia venisse affidata congiuntamente ad en- trambi i genitori, con dimora prevalente presso l'abitazione della madre, porre a carico del dott. l'obbligo di corrispondere alla moglie CP_1 quale contributo al mantenimento della figlia minore un assegno non su- periore ad € 300,00;
- qualora la figlia venisse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso l'abitazione della madre, disporre che il pa- dre potrà esercitare il suo diritto di visita e tenere con sé la minore Per_1 almeno tre giorni a settimana con i relativi pernottamenti e con week end alternati dal venerdì alla domenica sera, prevedendo che nelle settimane in cui spettano al padre i fine settimana i pernottamenti infrasettimanali siano due.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 16 - inoltre, per le festività natalizie e pasquali vigerà il medesimo criterio dell'alternanza (il giorno di Natale con la madre;
il giorno di S. Stefano con il padre e così via).
- in riferimento alle vacanze estive, la bambina potrà trascorrere con il pa- dre, alternativamente il periodo che va dalla chiusura dell'anno scolastico al 31 luglio e l'anno successivo dal 1 agosto all'inizio dell'anno scolastico.
- Disporre che sia onere di ciascun genitore accompagnare presso il domi- cilio dell'altro genitore la figlia quando il prelievo non avviene a scuola.
- Condannare la appellata alle spese del presente procedimento e del Giu- dizio di primo grado, e alle spese dei 5 subprocedimenti aperti in corso di causa a causa degli atteggiamenti ostruzionistici della madre.
- Condannare parte avversa alla refusione di spese e compensi del presen- te giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In via istruttoria e d'urgenza: disporre nel frattempo , un richiamo della C.T.U. in relazione al follow up dalla stessa proposto, al fine di verificare alla luce anche dei successivi ac- cadimenti quale sia la forma di collocamento ideale per la bambina e di stabilire le capacità genitoriali dei genitori, nonché di disporre C.T.U. psico- logica, con nomina di medico specialista psicologo, al fine di accertare il rapporto che la figlia ha con la madre e con il padre, con i compa- Per_1 gni di scuola, gli amici, il contesto scolastico e sociale e le sue effettive esi- genze, nonché le capacità genitoriali della madre. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 2/10/2019, conveniva in giudizio di- _1 nanzi al Tribunale di Palermo la coniuge , chiedendo che ve- Parte_1 nisse pronunciata la loro separazione nonchè disposto l'affidamento con- diviso della figlia minore della coppia e, in caso di affidamento Per_1 congiunto con collocazione prevalente presso la madre Parte_1
l'obbligo per di corrispondere alla coniuge un assegno _1 di mantenimento di importo non superiore a euro 300,00 per la minore. Con comparsa del 6/02/2020 si è costituita in giudizio , ade- Parte_1 rendo alla domanda di separazione e chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della responsabilità disgregativa al , nonché, CP_1
l'affidamento congiunto della minore con collocamento prevalen- Per_1 te presso la madre e l'onere per il padre di corrispondere un importo mensile di euro 450,00 per il mantenimento della figlia. Con sentenza n. 3250/2023 il Tribunale di Palermo, dopo aver prelimi- narmente dichiarato l'inutilizzabilità dei documenti versati in atti da
[...]
in allegato alla comparsa conclusionale e alla memoria di CP_2 replica, ha:
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 16 • pronunziato la separazione personale dei coniugi CP_1
e , i quali hanno matrimonio contratto in
[...] Parte_1
Palermo, in data 03/10/2005,
• rigettato le domande di addebito reciprocamente propo- ste;
• disposto l'affidamento condiviso della figlia della coppia
, nata a [...] il [...], ad Persona_2 entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da en- trambi i genitori e, in caso di disaccordo, disposto che il genito- re convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità:
• nei pomeriggi non festivi del martedì e del giovedì dall'ora di uscita dalla scuola e comunque dalle ore 14:00 fino alle ore 20:00;
• a settimane alterne, dalle ore 15.30 del sabato fino alle ore
20 della domenica;
• nelle principali festività civili e religiose, in alternanza con l'altro genitore, dalle ore 10 alle ore 20;
• nel periodo natalizio o di fine anno per tre giorni consecuti- vi da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disac- cordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 30 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
• nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo, anche non continuativo, di tre settimane, da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio di ciascun anno, con sospensione degli incontri con l'altro geni- tore ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 15 al 22 lu- glio e dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro ge- nitore il luogo di dimora del mino-re e di fare comunicare il fi- glio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefo- no;
• nel giorno del compleanno della minore, ad anni alterni, dalle ore 10:00 sino alle ore 15:00 con un genitore e delle ore 15:00 alle ore 20:00 con l'altro;
• confermato a carico di l'obbligo di corri- _1 spondere in favore di la somma di euro 450,00 Parte_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I., importo già stabilito nell'ordinanza presidenziale del 20.2.2020;
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 16 • disposto l'obbligo per di concorrere al _1 pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli;
• disposto la compensazione delle spese processuali nella mi- sura della metà e condannato a rimborsare _1
a la restante parte che ha liquidato in euro Parte_1
3.000,00 per compenso professionale ed euro 38,00 per esbor- si.
Con citazione del 2/02/2024 ha proposto allora appello , Parte_1 chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione dei testi non escussi e, in rifor- ma della decisione di primo grado, l'accoglimento della domanda di adde- bito avanzata in via riconvenzionale, nonché la condanna dell'appellato al risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali e, infine, che quest'ultimo venga onerato di corrisponderle un assegno di mantenimen- to indiretto per la figlia dell'importo di euro 520,00 mensili, ripri- Per_1 stinando gli effetti della rivalutazione monetaria. Con comparsa del 14/5/2024 si è costituito nel presente giudizio
[...]
denunciando anzitutto l'inammissibilità/improcedibilità CP_3 dell'atto avversario, eventualmente opponendosi nel merito al suo acco- glimento e interponendo appello incidentale con cui ha chiesto:
- l'affidamento esclusivo della minore o, in subordine, l'affidamento con- diviso con dimora alternata presso ciascuno dei genitori;
- in ulteriore subordine, che, qualora la figlia venga affidata congiunta- mente ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso l'abitazione del padre, sia posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
un assegno di mantenimento indiretto per la minore pari a euro CP_1
450,00;
- in ulteriore subordine, che, qualora la figlia venga affidata congiunta- mente ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso l'abitazione della madre, venga posto a carico di l'obbligo di corri- _1 spondere a un assegno di mantenimento per la minore Parte_1 Per_3
[..
di importo non superiore a euro 300,00. L'odierno appellante incidentale ha altresì chiesto, in caso di affidamento congiunto con dimora prevalente presso la madre, di poter esercitare il suo diritto di visita come meglio articolato nelle su-evidenziate richieste. Ha chiesto, poi, la condanna di alle spese del giudizio di pri- Parte_1 mo e di secondo grado e dei sub-procedimenti.
In via istruttoria, ha infine chiesto un richiamo della C.T.U. disposta in prime cure e che ne venga disposta una psicologica, entrambe funzionali alla verifica della forma di collocamento ideale per la bambina.
Con ricorso del 5/2/2024 ha proposto a sua volta appello Parte_2
, avviando il giudizio iscritto al n. R.G. C.A. 202/2024, prospettando
[...] gravame avverso le statuizioni e per le ragioni che poi ha indicato nell'appello incidentale.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 16 Con comparsa del 10/6/2024 resisteva in quest'ultimo giudizio Pt_1
, opponendosi all'accoglimento delle lagnanze avverse.
[...]
Con ordinanza del 18/6/2024 i due giudizi, involgendo la medesima sen- tenza sulla base dei medesimi argomenti, venivano dunque riuniti. Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chie- dendo il rigetto dell'appello e all'udienza del 28/02/2025 la causa è stata posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In limine litis vanno fin da subito rigettate le eccezioni di inammis- sibilità/improcedibilità sollevate dal nel giudizio portante: pre- CP_1 messo che la denominazione come ricorso o citazione non è prevista a pena di inammissibilità, e che l'atto ha pienamente raggiunto il suo scopo giungendo a legale conoscenza della controparte, la quale ha per l'appunto proposto tempestivo appello incidentale, l'appello della , Pt_1 ex art. 342 c.p.c., contiene sia i capi della decisione di primo grado che vengono impugnati sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice. Quanto alle violazioni di legge non ne è ri- chiesta l'enunciazione numerica, ma un chiaro richiamo agli istituti giuri- dici che si ritengono male applicati – con chiara esplicitazione delle moti- vazioni di doglianza -, qui sulla base di ragioni di fatto in tesi trascurate. Nel merito, con il primo motivo di appello, la difesa dell'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di addebito della separazione al coniuge , sulla scorta _1 della ritenuta carenza di prova delle circostanze poste a fondamento dell'addebito. L'odierna appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto nè il rifiuto di rapporti intimi nè le continue vessa- zioni morali e fisiche a cui l'avrebbe sottoposta il coniuge, il quale, oltre ad aver definito la sua famiglia come “clan”, l'avrebbe fatta sottoporre a pra- tiche di inseminazione artificiale e, più volte, denigrata in pubblico. Detto motivo deve essere necessariamente trattato congiunta- mente al primo motivo dell'appello incidentale e di quello introduttivo del giudizio riunito n. 202/2024, con cui ha censurato _1 la sentenza del primo giudice per non aver pronunciato l'addebito a carico di pur a fronte dell'evidenza data dall'episodio avvenuto il 31 Parte_1 maggio 2018, costituito da un'aggressione ai suoi danni da parte della moglie. Il Tribunale di Palermo, al riguardo, nell'evidenziare la carenza di prova delle circostanze poste a fondamento dell'addebito, ha rilevato che, pur essendo le condotte tenute dai coniugi oggettivamente contrarie agli obblighi nascenti dal matrimonio, non è stato possibile appurare, all'esito dell'attività istruttoria espletata, se ed in quale misura le suddette viola- zioni abbiano inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare. A fronte di ciò, la difesa di contesta che il Tribunale Parte_1 sia addivenuto al rigetto dell'addebito senza ammettere i mezzi istruttori richiesti, i quali avrebbero fornito tutti gli elementi a fondamento della re-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 16 lativa domanda e confermato le condotte contrarie ai doveri coniugali po- ste in essere da . La difesa, pertanto, insiste: _1 sull'ammissione di tutte le richieste istruttorie già formulate in prime cure;
in subordine, sull'ammissione della teste dott.ssa Testimone_2
, a conforto della dimostrazione delle condotte poste in essere da
[...]
, il quale rifiutava di intrattenere rapporti sessuali con _1
, inducendola invece a sottoporsi a pratiche di fecondazione Parte_1 assistita;
L'odierna appellante sottolinea, dunque, l'importanza dell'ammissione della prova orale, che, insieme alla copiosa produzione documentale, ritenuta esaustiva, andrebbe a corroborare tutte le circo- stanze dedotte a fondamento dell'addebito. Circa allora la chiesta integrazione istruttoria, vi osta al riguardo sia la barriera procedurale legata alla mancata specifica insistenza in sede di precisazione delle conclusioni (“Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione”: così ancora Cass., n. 10767 del 2022), sia, in questa sede, l'inosservanza del principio di specificità dei motivi di appello, in forza del quale anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (sul punto anche Cass., n. 16420 del 2023; Cass., n. 5812 del 2016). Passando quindi alla cognizione dei motivi d'appello, ed esami- nando anzitutto per entrambi la causa petendi immutabilmente posta a fondamento del petitum avanzato con le reciproche domande giudiziali, in sede di comparsa responsiva di primo grado, tempestivamente deposita- ta, deduce la coniuge che il rapporto è divenuto intollerabile a causa dei comportamenti intimidatori e persecutori posti in essere dal nei CP_1 propri confronti, atteggiamenti conditi da ripetute aggressioni morali e fi- siche, come in ultimo quella del 31 maggio 2018, atteggiamento non nuo- vo per il poichè già il 10 gennaio 2007, in un impeto di rabbia, CP_1 ebbe a metterle le mani al collo e a strattonarla con veemenza, desisten- do solo perché spaventato dalle minacce di intervento delle forze dell'or- dine. Espone che poco dopo il cesareo subìto per la nascita della bambina ebbe a patire un altro moto di impeto del coniuge, questa volta contraria- to dalla scelta della cognata di porre nel frigorifero lo yogurt accanto al latte dell'infante, così scatenando la di lui ira al punto da costringerla a ri- pararsi dentro la camera da letto tenendo ferma la porta, il cui vetro però cedeva a causa dall'irruenza del marito. Aggiunge quindi che il rapporto con questi non sarebbe stato mai sereno per via della sua instabilità emo- tiva, della personalità egocentrica e della tendenza ad azioni vessatorie. Deduce altresì infine un di lui scarso interesse affettivo, anche di natura
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 16 intima, sebbene palesasse nei suoi confronti una gelosia morbosa ed os- sessiva, per lo più tesa a farle cessare i rapporti con i propri cari. Deduce invece sul punto in ricorso il che la coppia viveva CP_1 separata di fatto da oltre un anno a seguito di una immotivata aggressio- ne perpetrata dalla moglie ai propri danni, aggressione che, ultima fra gli innumerevoli episodi posti in essere durante la vita matrimoniale, ha reso definitivamente intollerabile la loro convivenza. Espone in particolare che il 31 maggio 2018, sebbene all'interno della casa coniugale fossero stati presenti sia la figlia minore, all'epoca di appena anni quattro, che la baby sitter, questi non ha potuto sottrarsi alla furia della una volta ap- Pt_1 presa l'avvenuta sostituzione del cilindro della porta, finendo vittima di violenze cui si è sforzato di non replicare, fino a cercare riparo sotto il ta- volo del soggiorno e approfittare del giusto momento per fuggire in cerca di aiuto e chiamare le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari, così riuscendo a giungere in ambulanza al pronto soccorso, ove gli venivano diagnostica- te gravi lesioni da dolore toracico, algia emiaddome, contusioni multiple e infrazione delle ossa nasali, e ciò per essergli stato il volto pressato con veemenza al suolo. In merito alla narrazione avversaria fa presente che l'offerta comparsa responsiva descrive episodi interamente falsi, mirando con sorpresa a ribaltare la realtà degli accadimenti, e in specie i ruoli car- nefice/vittima. Evidenzia quindi che la è una donna violenta e im- Pt_1 positiva, che ha sempre deciso arbitrariamente le scelte familiari e impo- sto al marito la sua volontà, piegando il rapporto matrimoniale alle pro- prie esigenze, pure praticando punizioni per chi osava contraddirla (così memoria integrativa, pag. 7). Orbene, come è noto, ai sensi del comma 2 dell'art. 151 cod. civ. il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ritualmente richiesto, a quale dei coniugi la stessa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. E' a rammentarsi che la pronuncia di addebito non scaturisce da un censimen- to numerico delle unilaterali o reciproche violazioni dei doveri posti dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo invece necessario ac- certare specificamente quale violazione abbia assunto efficacia causale ri- spetto al fenomeno disgregativo, ovverosia che sussista un nesso eziologi- co tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. civ. Sez. I Ord., n. 40795/2021), gravando naturalmente sul richiedente l'onere di provare l'efficacia causale degli stessi rispetto alla predetta “intollerabilità”, intesa come “fatto psicologi- co squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sen- sibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile” (così già Cass., n. 8713 del 2015). In tema di violazioni disgreganti consistenti in violenze, il giudice nomofilattico ha però già avuto modo di insegnare che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 16 un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione per- sonale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze...” (così ad esempio Cass., n. 7388 del 2017; tra le più recenti an- che Cass., n. 30721 del 2024). Nel caso di specie, risulta allora pacificamente che la violenza per- petrata in data 31 maggio 2018 assurge ad accadimento recisivo della convivenza. Contrariamente, però, alla valorizzazione dell'episodio opera- ta al fine da entrambi (anche se soprattutto dall'appellato), né dai dati raccolti in sede di procedimento penale, conclusosi all'esito delle indagini preliminari, né tantomeno da quelli offerti in questa sede civile, risulta possibile ascrivere all'uno o all'altro specifici ruoli carnefice/vittima. Al di là delle contrapposte versioni offerte dalle parti, entrambe supportate da referti medici di P.S. perfettamente compatibili con gli ac- cadimenti (cfr. certificato di P.S. del 31.5.2018 recante “escoriazio- Pt_1 ni multiple al collo” e “riferita aggressione da persona conosciuta, il mari- to”, offerta in comunicazione con la comparsa di risposta di primo grado, e certificato di P.S. di pari data, recante “contusioni multiple e CP_1 infrazione delle ossa nasali in seguito ad aggressione da parte di persona nota”, in all. 5 e 6 al ricorso per separazione personale), sentita a somma- rie informazioni la baby sitter questa ha riferito di non ave- Parte_3 re assistito personalmente quel giorno a frasi minacciose o violenze da parte di alcuno, e di essersi allontanata in un'altra stanza per proteggere la piccola dai toni esagitati che stava cominciando a riscontrare. Per_1
Ha aggiunto che il ebbe a raggiungerla dicendole ripetutamente CP_1
“guarda cosa mi sta facendo” riferendosi alla moglie, e che questa in se- guito ebbe a rassegnarle che quando si trovava nella stanza da sola con il marito, questi l'aveva aggredita mettendole le mani sul collo, come se vo- lesse soffocarla (cfr. nota di P.G. ed allegati offerti con la memoria inte- grativa, doc. 2). A fronte di ciò, in assenza di mezzi istruttori – o di elementi gravi, precisi e concordanti - asseveranti l'una o l'altra versione, non può assur- gere certamente al rango di prova la valutazione di assenza dei presuppo- sti per esercitare l'azione penale, effettuata dal P.M. e condivisa dal G.I.P., di cui alla richiesta di archiviazione del 14.01.2020 in ordine ai reati conte- stati ai coniugi (art. 572 c.p. per e artt. 572, 610, 582 e _1
612 c.p. per ), ove si dà maggior credito alla versione del Parte_1 [...]
(“il ha, infatti, dichiarato di aver subito una aggressione CP_2 CP_1 da parte della moglie, che gli avrebbe compresso il viso contro il pavimen- to;
a fronte delle lesioni riscontrate, la versione del appare dota- CP_1 ta di credibilità, mentre non altrettanto credibile risulta quanto dichiarato dalla , dovendosi quantomeno sospettare che ella abbia fornito di- Pt_1 chiarazioni solo parziali in merito al predetto episodio. La stessa natura
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 16 delle lesioni riportate dall'uomo lascia poi ritenere difficilmente sostenibile la tesi – comunque sguarnita di altri riscontri – di una simulazione da parte del che si sarebbe autoinferto le accertate lesioni”), trattandosi CP_1 di opinamento che naturalmente non fa stato e che solo si fonda su una ritenuta maggiore precisione e credibilità di una delle due narrazioni. Quanto alle rimanenti violazioni, in tesi efficienti, addotte dall'appellante, non è anzitutto superfluo evidenziare che questa anzitut- to ha subìto la decisione del marito di far cessare la convivenza dopo il violento alterco del 31.5.2018 (financo adombrando una responsabilità di questi per “abbandono del tetto coniugale”, quasi che l'essere giunta la coppia alle mani non giustificasse la tutela della salute di entrambi e della minore, separando le rispettive strade), ha subìto la di lui iniziativa pro- cessuale quale richiedente separazione, e in sede di tentativo presidenzia- le di conciliazione era l'unica pronta a riconciliarsi. Così tratteggiato il quadro all'interno del quale verificare l'effettività e l'efficacia di una o più violazioni rispetto al fatto disgregati- vo, a conforto della deduzione di controparte circa un'indole prevaricatri- ce ed impositiva della donna, la quale avrebbe sempre deciso arbitraria- mente le scelte familiari e imposto al marito la sua volontà, inclusa la co- stante presenza dei propri familiari, è a rilevarsi che l'indagine personolo- gica sull'endiadi genitoriale condotta dalla designata c.t.u. ha rilevato in capo alla “…un atteggiamento caratterizzato da una certa rigidità e Pt_1 da una tendenza, piuttosto individualista, a far valere le proprie istanze, con una scarsa apertura e disponibilità a cogliere, non solo eventuali op- portunità trasformative del percorso di consulenza, ma anche a problema- tizzare, criticamente e riflessivamente, il proprio posizionamento e punto vista, relativamente ai contenuti e alle tematiche oggetto dei colloqui. (…) Spesso ha alternato, a momenti di maggiore apertura, atteggiamenti pro- vocatori e svalutanti, oltre che diffidenti, nei confronti dei tentativi di ulte- riore approfondimento ed esame proposti, apparendo, in alcuni casi, allu- siva e ambigua rispetto a certe sue dichiarazioni, se non reticente e sulla difensiva, relativamente ad alcune richieste di chiarimento. In più occasio- ni, durante gli incontri, è apparsa contrariata quando la si è confrontata su alcuni punti della narrazione, apparsi incongrui, ambivalenti o, comunque, meritevoli di ulteriore approfondimento, o quando non le si è permesso di esprimersi con i tempi e le modalità da lei prescelte. Infine è sembrato si- gnificativo come, talvolta, sia emersa anche una scarsa consapevolezza del peso e della qualità delle proprie dichiarazioni, che l'ha portata ad esprimere, con un certo stupore, la meraviglia per le reazioni e le conse- guenze che le stesse hanno comportato. (…) …è sembrato riflettere, non solo, una certa leggerezza con la quale la dott.ssa avrebbe espresso Pt_1 importanti e gravi dichiarazioni, nonostante i ripetuti inviti, da parte sia della sottoscritta, che delle colleghe consulenti, a considerare e riflettere sulle implicazioni di quanto riferito, ma anche di una scarsa consapevolez- za del peso delle proprie dichiarazioni e dello specifico contesto entro il
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 16 quale le stesse venivano riportate. (…) L'area che, nel complesso, appare maggiormente problematica è quella relativa ai bisogni affettivi di dipen- denza, appartenenza e contatto umano: essi non sembrano essere ben or- ganizzati e integrati all'interno della struttura di personalità (…), e paiono riflettere, più che un desiderio maturo e consapevole di vicinanza emotiva dell'altro, espresso in termini di approvazione e partecipazione altrui, un profondo bisogno di dipendenza e contatto, immaturo e primitivo, quasi fusionale e simbiotico…” (così relazione di c.t.u. del 21.12.2021, pagg. 14- 15-18-23). Tanto accertato risulta allora che l'appellante, nella presente sede di gravame, ha spostato anzitutto il focus sull'argomento – nell'atto intro- duttivo della riconvenzione marginalizzato e appena sfumato – secondo il quale il marito si sarebbe sottratto ai rapporti sessuali fin dalla prima not- te di nozze e per tutto l'arco temporale del matrimonio, accettando il congiungimento solo in rarissime occasioni, pure ora adombrando un di- verso orientamento sessuale. Trattandosi di dato contestato e rimasto in- dimostrato, a suffragio insiste quindi su una riapertura dell'istruttoria in ordine alle circostanze contraddistinte dai numeri 1, 2, 3 e 4 dei capitolati di prova di cui alla memoria ex art.183 c.6 n.2 c.p.c.: al di là allora della barriera procedurale legata alla mancata specifica insistenza in sede di precisazione delle conclusioni (“Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione”: così ancora Cass., n. 10767 del 2022) basti solo rile- vare che i capitoli in questione miravano invece ad asseverare il racconto da entrambi in tesi fatto all'amica sulle asserite difficoltà incontrate dal marito la prima notte di nozze, cui sarebbe seguito l'invito a rilassarsi ed a riprovare in seguito, episodio ipotetico, questo, di rilevanza nulla rispetto all'addebito, sia sul piano della colpa che, ancor più, della efficienza causa- le su una separazione di tredici anni dopo. Rispetto all'episodio aggressivo del 2007, oltre a mancare anche qui i riscontri, soprattutto la risalenza ad un periodo di anni anteriore alla stessa condivisa e perseverata ricerca di avere un figlio, ne esclude qualsi- voglia efficacia sull'evento disgregante di undici anni dopo, al pari delle fumose denigrazioni maritali avvenute negli anni (peraltro limitate al “co- sa inutile” o alla sprezzante qualità di “clan” in qualche occasione ascritta alla di lei famiglia per stigmatizzarne la perseverante presenza), per le quali, alla luce del quadro personologico prevaricatorio ed ai riscontrati bisogni affettivi di dipendenza “quasi fusionale e simbiotica”, non solo non è dato conoscerne il contesto (se in risposta ad atteggiamenti di sopraffa- zione o imposizione, consapevoli o meno), ma soprattutto, già solo per bagatellarità, ben difficilmente ascrivibili a causa del venir meno dell'affectio, pure tenuto conto, come detto, che è stata la ad aver Pt_1 patito la scelta recessiva maritale, fattuale e processuale, ed è stata sem-
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 16 pre e solo la medesima a chiedere un ripristino dell'unione, pur in assenza di qualsivoglia “resipiscenza” che avrebbe potuto far pronosticare un mu- tato atteggiamento del coniuge rispetto agli assunti atteggiamenti – in tesi
– a causa della frattura. Alla luce delle considerazioni svolte, devono dunque essere riget- tati tutti i motivi miranti ad una pronuncia di addebito. Con il secondo motivo di appello incidentale (e principale nel giu- dizio n. 202/2025), ha censurato la sentenza di prime _1 cure per non aver correttamente interpretato le risultanze della c.t.u. psi- cologica, tanto che il decidente ebbe erroneamente a confermare il regi- me di affidamento previsto in sede presidenziale. Segnatamente il Tribu- nale non avrebbe tenuto in debita considerazione le condotte tenute da
, la quale, sin dal periodo che precedeva l'emissione del prov- Parte_1 vedimento presidenziale, ha ostacolato il rapporto padre-figlia, in viola- zione delle disposizioni sull'affidamento condiviso. Evidenzia che a causa delle spregiudicate dichiarazioni della madre il medesimo è stato sottopo- sto ad indagini in ben due giudizi penali, ha incontrato la bambina solo presso il Servizio Neutro e la minore ha persino dovuto subire un inciden- te probatorio. Fa presente quindi che in sede di precisazione delle conclu- sioni e comparsa conclusionale aveva già richiesto un rinnovo della C.T.U.,
o comunque un richiamo in relazione al followup dalla stessa suggerito, anche al fine di verificare le capacità genitoriali della signora visto Pt_1 che il consulente non ha potuto valutare la signora per la carenza di tre pagine inspiegabilmente non rinvenute. Chiede quindi disporsi all'esito una genitorialità esclusiva o comunque l'inversione del collocamento pre- valente della minore , con regolamentazione della frequentazione Per_1 materna Orbene, come è noto, l'affidamento esclusivo può esser adottato in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore (art. 337 quater c.c.). Come poi ancora poche settimane or sono ribadito dal Supremo collegio, nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c. il giudice è chiamato ad adottare provvedi- menti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interes- se morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la fre- quentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati prov- vedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genito- ri e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte e non tarate sulla speci- fica realtà familiare (così ancora Cass., n. 1486 del 21.1.2025). Nel caso di specie il , dopo una lunga narrativa in cui CP_1 espone i pregiudizi patiti dallo stesso e di riflesso dalla minore a causa del- le condotte ostative perpetrate dalla moglie durante la separazione di fat- to, e poi delle imperite propalazioni della stessa nel corso dell'espletata
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 16 c.t.u., trascurando del tutto le argomentazioni addotte dal consulente e fatte proprie dal giudicante (vedasi sentenza da pag. 8 a pag. 19) in ordine alla scelta del miglior regime gestionale per la minore (inclusa la Per_1 debole capacità empatico-identificatoria che lo caratterizza), senza quindi realmente confrontarsi con il percorso argomentativo della decisione, chiede sostanzialmente adottarsi un diverso statuto genitoriale, non tanto però incentrato sul best interests dell'incapace, diversamente cioè valu- tando tutte le caratteristiche personologiche della coppia genitoriale e della minore, con specifiche valutazioni sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (così ad esempio da tempo Cass., n. 16593 del 2008, Cass., n. 24526 del 2010; Cass., n. 6535 del 2019), quanto piuttosto sulla scorta di un'esigenza retributivo-sanzionatoria, che do- vrebbe quindi muovere il decidente a prescindere dal superiore interesse della minore. Appare invece già solo grandemente rilevante il dato che in nessu- no degli atti introduttivi le parti hanno inteso in alcun momento rassegna- re contrasti gestionali o problematiche involgenti la minore e/o i rapporti con le singole figure genitoriali, così come malesseri di questa da verifica- re e approfondire in questa sede processuale, risultando anzi dalla rela- zione psicologica su , datata 22.3.2024 e resa su incarico congiunto Per_1 dei genitori, che la bambina trovasi in situazione di buona integrazione, con tono dell'umore positivo, buon livello di socievolezza e idonea capaci- tà di veicolare contenuti personali in maniera adeguata al contesto, rimet- tendo alla scuola ed ai genitori ogni valutazione specifica sui possibili di- sturbi dell'apprendimento (cfr. doc. 6 prodotto dal con la com- CP_1 parsa di risposta in appello). Rivelasi dunque meramente esplorativa la chiesta rivalutazione peritale, allora suggerita dalla consulente “per un controllo e una rivalutazione delle indicazioni fornite in questa sede”, non certo da disporre per la putativa ed inesplicata natura “cruciale” dell'assenza di tre pagine, avendo trovato evidentemente il conflitto ade- guata composizione sulla scorta della disciplina già impartita (peraltro consensualmente derogabile anche per esplicita statuizione sul punto), se è vero che l'unico contrasto allegato dalla sentenza del giugno 2023 ad oggi afferisce alla tempistica di frequentazione per il periodo natalizio del 2024 (cfr. carteggio offerto dal con le note conclusive, docc. Da CP_1
76 a 82), cui sembra da ultimo aggiungersi (senza che però siano state avanzate richieste sul punto, con connessa instaurazione del contradditto- rio) la prosecuzione o meno del percorso correttivo della diagnosticata di- sgrafia e discalculia presso uno specifico centro. In ultima analisi, le disposizioni assunte sono solo qui dunque da confermare, sia in punto di affido bigenitoriale che di collocamento e di- sciplina della frequentazione paterna. Passando quindi all'esame dei motivi di gravame relativi ai profili economici, con il secondo motivo dell'appello principale ha Parte_1 censurato la sentenza separativa nella parte in cui ha posto in capo al co-
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 16 niuge l'obbligo di corrisponderle euro 450,00 a titolo di contributo indiret- to al mantenimento della minore , oggi di anni dieci, così sostan- Per_1 zialmente operando una diminuzione dello stesso, che con l'adeguamento rivalutativo era già assurto ad euro 520,00 mensili. A sua volta, con il terzo motivo di appello incidentale, CP_1
ha censurato la decisione di primo grado nella parte relativa alle
[...] statuizioni di carattere economico, lamentando che il Tribunale avrebbe, da una parte, confermato l'importo dell'assegno di mantenimento già previsto in sede presidenziale facendo erroneamente riferimento al crite- rio della “durata del matrimonio” e, d'altra parte, omesso di valutare tan- to l'esiguità della documentazione strumentalmente prodotta dalla con- troparte, costituita da sole due dichiarazioni dei redditi, peraltro successi- ve all'emissione dell'ordinanza presidenziale, quanto il suo reddito, indica- to nel doppio del marito, ed il suo patrimonio immobiliare. Ciò posto, va premesso, in relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento delle parti nei riguardi dei figli, che a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. e l'art. 315 bis c.c., che impongono il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplici- tà di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione (cf. Cass. n. 16739 del 2020). Ai sensi del novellato testo dell'art. 337-ter comma 4 cod. civ., cia- scuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in mi- sura proporzionale al proprio reddito, e l'eventuale corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale princi- pio di proporzionalità, tenendo conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, nonché delle risorse economiche e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun ascenden- te. Nel caso di specie, l'attività istruttoria svolta ha consentito di ac- certare i seguenti dati: da una parte, , medico ospeda- _1 lierodel reparto di terapia intensiva dell' illa Sofia”, risulta ti- CP_4 tolare di emolumenti netti annui da ultimo assurti ad € 56.000,00 circa (cfr. 730/2023 in questa sede offerti in comunicazione, voci Reddito da la- voro – imposta netta), corrispondenti a introiti mensili medi, ossia ripar- tendo idealmente la suddetta attribuzione retributiva su sole dodici men-
Corte di Appello di Palermo pag. 14 di 16 silità figurative, pari dunque ad € 4.650,00 circa. Risulta poi proprietario di n. 5 immobili siti in Palermo locati per un importo di: 400,00 euro mensili (immobile in Via Oreto 456); 500,00 euro mensili (immobile in Via Enrico Serretta); 400,00 euro mensili (immobile in Via Francesco Vivona); 400,00 euro mensili (immobile in Via Villa Rosato); 550,00 euro mensili (immobile in Via Giovanni Aurispa). Risulta inoltre titolare di investimenti in Fondi per circa € 130.000 alla data del maggio 2024 (cfr. Doc. 71 allegato alla comparsa in appello). Dall'altra parte, , dipendente dell'Assemblea Regiona- Parte_1 le Siciliana, risulta titolare di emolumenti netti annui da ultimo assurti ad
€ 106.000,00 circa (cfr. 730/2022 e 730/2023 in questa sede offerti in co- municazione, voci Reddito complessivo – imposta netta), corrispondenti a introiti mensili medi, ossia ripartendo idealmente il suddetto montante retributivo su sole dodici mensilità figurative, pari dunque ad € 8.800,00 circa. Inoltre, risulta titolare: Parte_1 della casa coniugale ove abita insieme alla figlia;
Per_1 di n. 3 fabbricati siti in Roma;
della metà di n. 2 fabbricati siti in Trapani;
di n. 2 fabbricati siti in Palermo della metà di n. 8 fabbricati siti in Palermo. Immobili solo in minima parte messi a frutto. Dagli estratti conto si ricavano inoltre la titolarità di titoli e Fondi per un controvalore, nel 2023, di oltre un milione di euro, oltre a cospicui versamenti a sé stessa provenienti da un imprecisato conto estero. Comparando allora le reciproche risorse, certamente cospicue, e stimati come da programma – in assenza come detto di qualsivoglia alle- gazione contraria – i tempi di permanenza della minore, presso l'uno e presso l'altra, congrua risulta la misura dell'assegno di mantenimento or- dinario ex art. 337 ter c.c. già fissata in sede presidenziale nel limitato im- porto di euro 450,00, importo che però, alla luce della effettiva svaluta- zione monetaria concretamente intervenuta nel quadriennio occorso per la definizione del primo giudizio, si ritiene andasse fissato, a far tempo quindi dalla sentenza, in € 520,00 mensili, cifra ora da accrescersi con l'ulteriore adeguamento secondo i parametri ISTAT, così accogliendosi la doglianza della . Pt_1
Lamenta infine l'appellato, con l'ultimo motivo dell'appello inci- dentale e principale, l'erroneità della statuizione di condanna alla refu- sione della metà delle spese di lite sostenute da parte avversa, in quanto priva di motivazione adeguata, evidenziando che la controparte è rimasta vittoriosa solo in sede subprocedimentale e non è stata condannata nemmeno per tutti gli atteggiamenti ostacolanti ed omissivi tenuti. La sta- tuizione si rivela tuttavia congrua, avuto riguardo sia all'argomento giudi- ziale sul respingimento del reclamo proposto da avverso _1
l'ordinanza presidenziale, sia e soprattutto al dato che le multiple fasi
Corte di Appello di Palermo pag. 15 di 16 subprocedimentali sono state quelle che hanno maggiormente impegna- to le difese, anche per la persistente e reiterata punitiva richiesta di affido monogenitoriale fino all'ultimo - e anche in questa sede - avanzata dal Pa- lumbo non ostante tutte le valutazioni peritali, non sconfessate sul piano tecnico. Riguardo alla distribuzione del carico delle spese afferente il pre- sente grado di giudizio, invece, la reciproca soccombenza induce qui ad un pronunciamento integralmente compensativo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza Tribunale di Palermo n. _1
3250/2023 resa in data 28/06/2023:
• Previa conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti fino ad allora vigenti, ridetermina in € 520,00 mensili l'assegno or- dinario di mantenimento della minore mensilmente dovuto da
[...]
in favore di a far tempo dalla sen- CP_2 Parte_1 tenza di primo grado, somma da allora soggetto al periodico ade- guamento secondo ISTAT;
• Rigetta le ulteriori domande di modifica avanzate dalle par- ti.
• Compensa integralmente le spese di lite sostenute per il presente giudizio Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 20/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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