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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1164 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.10.1964;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luca Bastioni, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.01.2025, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 03.05.1992, che dall'unione erano nati i figli (Roma, 03.06.1994) e (Roma, 30.07.1997), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “Separazione e mantenimento dei Coniugi:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto, senza disporre alcun contributo al mantenimento, non sussistendone i presupposti;
Mantenimento e collocazione dei figli maggiorenni.
2. Per i figli e , essendo Persona_3 Persona_4 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, non si pongono problemi sia di affidamento che di mantenimento;
Estinzione di ogni rapporto.
3. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo proposto dai coniugi.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
1164/2025:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 03.05.1992;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto n. 00232, parte 2, serie A04);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna;
- spese al definitivo.
Così deciso in Roma, in data 19.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1164 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.10.1964;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luca Bastioni, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.01.2025, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 03.05.1992, che dall'unione erano nati i figli (Roma, 03.06.1994) e (Roma, 30.07.1997), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “Separazione e mantenimento dei Coniugi:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto, senza disporre alcun contributo al mantenimento, non sussistendone i presupposti;
Mantenimento e collocazione dei figli maggiorenni.
2. Per i figli e , essendo Persona_3 Persona_4 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, non si pongono problemi sia di affidamento che di mantenimento;
Estinzione di ogni rapporto.
3. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo proposto dai coniugi.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
1164/2025:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 03.05.1992;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto n. 00232, parte 2, serie A04);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna;
- spese al definitivo.
Così deciso in Roma, in data 19.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi