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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/12/2024, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 527/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per l'attore
Parte_1
l'avv. AGOSTINI RANIERO
per il convenuto Controparte_1
l'avv. QUINTO MARIO e l'avv SIMONE PARISSI
viste le note depositate decide come da sentenza da considerarsi parte integrante del presente provvedimento
Si comunichi Ascoli Piceno 14.12.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 527/2024 promossa da:
(codice fiscale n. , nato ad [...] il 21 marzo Parte_1 C.F._1
1962 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Raniero Agostini
Attore
Contro
P.I. , con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Via Pola n. 5,in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp. p.t., , e per la società P.I. Controparte_2 Controparte_3
, con sede in San Benedetto del Tronto, Fraz. Porto D'Ascoli, Via Pola n. 5 in persona del P.IVA_2
legale rapp. p.t., entrambe rappresentate dagli Avv.ti Mario Quinto e Simone Parissi;
Controparte_4
- convenute
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 13.12.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1 Controparte_3
l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, dichiarare insolvente i convenuti e, per l'effetto condannarli: la società al pagamento della somma di € 41.000,00 CP_1 così rivalutata con interessi a favore del Sig. per il lavoro svolto dall'attore; la società Pt_1 [...] al pagamento della somma di € 10.000,00 così rivalutata con interessi a favore del Sig. CP_1 per il lavoro svolto dall'attore, nonché alle spese, ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e Pt_1
CPA come per legge”.
pagina 2 di 5 A sostegno della domanda, deduceva che, a seguito della stipula di un primo contratto di appalto datato
31.08.2008, avente ad oggetto dei lavori di tinteggiatura esterna ed interna relativi alla palazzina “A” sita in Centobuchi di Monteprandone, le odierne convenute avrebbero verbalmente affidato all'attore, alle stesse condizioni, ulteriori lavorazioni da eseguirsi anche sulla palazzina “B” e, successivamente,
“vista la soddisfazione per i lavori ben eseguiti”, anche lavori afferenti la palazzina “C” del cantiere di
Centobuchi via Mazzini n. 3 assolutamente identici a quelli commissionati per la palazzina B. Tuttavia, nel mentre dell'esecuzione dei lavori su quest'ultima palazzina, le convenute avrebbero “senza alcun valido motivo… risolto il contratto”.
Deduceva che l'importo dei lavori effettuati da esso attore sulle tre palazzine (A,B,C) site a Centobuchi di Monteprandone in via Mazzini ammontava ad € 185.160,00 , somma solo in parte saldata dalle convenute con la conseguenza che residuava un credito pari ad € 25.151,19, che sommato agli interessi moratori, ammonta complessivamente ad € 50.963,46.
Si costituivano le convenute che, nell'eccepire la nullità della citazione per indeterminatezza e la prescrizione del diritto fatto valere, nel merito chiedevano il rigetto della domanda attorea perché infondata.
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
13.12.2024, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa.
Esaminando in primis l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, la citazione è nulla, se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3) - ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda - ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata all'art. 163 c.p.c., comma 3, n.
4. Orbene, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. Dall'altro lato va evidenziato che l'oggetto deve risultare
"assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora pagina 3 di 5 che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (cfr.Cass. 12.11.2003, n. 17023).
Orbene, nel caso in esame, l'attore indica quali sono le ragioni della domanda spiegata e la genesi del credito fatto valere, dovendosi, comunque, evidenziare che i convenuti hanno diffusamente controdedotto, nel merito, alle avverse prospettazioni;
il che induce a reputar che costoro avessero, comunque, "inteso" l'oggetto e la ragione dell'avversa pretesa.
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione sollevata.
Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione, deve rilevarsene la fondatezza.
Invero, premettendosi che la prescrizione per il pagamento del corrispettivo del contratto di appalto è decennale, deve rilevarsi che l'attore ha versato in atti alcune missive, a suo dire, idonee ad interrompere la decorrenza della prescrizione.
Esaminando la documentazione in atti si rileva che:
con missiva del 3.1.2012 a firma dell'Avv Mariano Neri, l'attore, per i lavori derivanti dai contratti di appalto per cui si procede, invitava “la al pagamento in favore del Sig. Controparte_3 della somma di € 22.650,00 (di cui € 300,00 per spese legali) e la al Pt_1 Controparte_1
pagamento…. della somma di € 6.300 (di cui € 300,00 per spese legali) il tutto entro e non oltre sette giorni” ;
con successiva missiva a firma dell'Avv Francesca Romana Viccei recapitata in data 17.7.2013, si richiamava la pregressa lettera di messa in mora da firma dell'Avv Neri e si richiedeva il pagamento della somma di € 20.695,00 alla e di € 4.456,19 alla “per opere CP_1 Controparte_3 non ancora pagate”, somme “ dovute per opere di tinteggiatura interna ed esterna effettuate su due palazzine in Centobuchi e una palazzina in Castel di Lama”
con le due missive del 29.6.2016 e del 19.7.2021 a firma dell'Avv Raniero Agostini, si richiedeva il pagamento di lavori di appalti eseguiti nel periodo 2008-2013, l'“importo complessivo dovuto per i suddetti lavori ammonta ad € 414.146,84 di cui € 6.500,00 dovuti dalla società , € Parte_2
pagina 4 di 5 121.683,02 dovuti dalla società ed € 285.963,82 dovuti dalla società immobiliare Controparte_5
. CP_1
Orbene, è evidente che dette ultime missive non possono riferirsi al credito per cui si procede per plurime ragioni, ovverosia perché nessun cantiere successivamente al 2010-11 è stato affidato in appalto alla ed inoltre perché lo stesso attore, nella citazione, espressamente dichiara che Parte_3
l'importo complessivo per i lavori sulle tre palazzine di cui si discute ammontava a complessivi euro
185.160,00 e quindi, a somma ben diversa da quella oggetto delle missive de quibus.
Ed allora se le diffide del 2016 e 2021 non sono riferibili al rapporto oggi azionato in giudizio o, comunque, carenti dell'elemento oggettivo, deve certamente essere ritenuto maturato il termine di prescrizione decennale previsto per il diritto azionato nel caso di specie (ultima diffida 2013), essendo stato introdotto il presente giudizio nell'aprile 2024 e, quindi, dopo il decorso del termine decennale.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dispensa dalla disamina del merito.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo sulla base dei valori medi per ciascuna fase processuale.
Non ricorrono i presupposti per l'invocata condanna ex art 96 cpc atteso che non integra dolo o colpa grave sostenere tesi rivelatesi infondate
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 527/24, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
accerta e dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'attore.
Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti che liquida in complessivi euro 7616.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ascoli Piceno, 14 dicembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per l'attore
Parte_1
l'avv. AGOSTINI RANIERO
per il convenuto Controparte_1
l'avv. QUINTO MARIO e l'avv SIMONE PARISSI
viste le note depositate decide come da sentenza da considerarsi parte integrante del presente provvedimento
Si comunichi Ascoli Piceno 14.12.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 527/2024 promossa da:
(codice fiscale n. , nato ad [...] il 21 marzo Parte_1 C.F._1
1962 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Raniero Agostini
Attore
Contro
P.I. , con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Via Pola n. 5,in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp. p.t., , e per la società P.I. Controparte_2 Controparte_3
, con sede in San Benedetto del Tronto, Fraz. Porto D'Ascoli, Via Pola n. 5 in persona del P.IVA_2
legale rapp. p.t., entrambe rappresentate dagli Avv.ti Mario Quinto e Simone Parissi;
Controparte_4
- convenute
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 13.12.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1 Controparte_3
l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, dichiarare insolvente i convenuti e, per l'effetto condannarli: la società al pagamento della somma di € 41.000,00 CP_1 così rivalutata con interessi a favore del Sig. per il lavoro svolto dall'attore; la società Pt_1 [...] al pagamento della somma di € 10.000,00 così rivalutata con interessi a favore del Sig. CP_1 per il lavoro svolto dall'attore, nonché alle spese, ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e Pt_1
CPA come per legge”.
pagina 2 di 5 A sostegno della domanda, deduceva che, a seguito della stipula di un primo contratto di appalto datato
31.08.2008, avente ad oggetto dei lavori di tinteggiatura esterna ed interna relativi alla palazzina “A” sita in Centobuchi di Monteprandone, le odierne convenute avrebbero verbalmente affidato all'attore, alle stesse condizioni, ulteriori lavorazioni da eseguirsi anche sulla palazzina “B” e, successivamente,
“vista la soddisfazione per i lavori ben eseguiti”, anche lavori afferenti la palazzina “C” del cantiere di
Centobuchi via Mazzini n. 3 assolutamente identici a quelli commissionati per la palazzina B. Tuttavia, nel mentre dell'esecuzione dei lavori su quest'ultima palazzina, le convenute avrebbero “senza alcun valido motivo… risolto il contratto”.
Deduceva che l'importo dei lavori effettuati da esso attore sulle tre palazzine (A,B,C) site a Centobuchi di Monteprandone in via Mazzini ammontava ad € 185.160,00 , somma solo in parte saldata dalle convenute con la conseguenza che residuava un credito pari ad € 25.151,19, che sommato agli interessi moratori, ammonta complessivamente ad € 50.963,46.
Si costituivano le convenute che, nell'eccepire la nullità della citazione per indeterminatezza e la prescrizione del diritto fatto valere, nel merito chiedevano il rigetto della domanda attorea perché infondata.
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
13.12.2024, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa.
Esaminando in primis l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, la citazione è nulla, se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3) - ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda - ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata all'art. 163 c.p.c., comma 3, n.
4. Orbene, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. Dall'altro lato va evidenziato che l'oggetto deve risultare
"assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora pagina 3 di 5 che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (cfr.Cass. 12.11.2003, n. 17023).
Orbene, nel caso in esame, l'attore indica quali sono le ragioni della domanda spiegata e la genesi del credito fatto valere, dovendosi, comunque, evidenziare che i convenuti hanno diffusamente controdedotto, nel merito, alle avverse prospettazioni;
il che induce a reputar che costoro avessero, comunque, "inteso" l'oggetto e la ragione dell'avversa pretesa.
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione sollevata.
Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione, deve rilevarsene la fondatezza.
Invero, premettendosi che la prescrizione per il pagamento del corrispettivo del contratto di appalto è decennale, deve rilevarsi che l'attore ha versato in atti alcune missive, a suo dire, idonee ad interrompere la decorrenza della prescrizione.
Esaminando la documentazione in atti si rileva che:
con missiva del 3.1.2012 a firma dell'Avv Mariano Neri, l'attore, per i lavori derivanti dai contratti di appalto per cui si procede, invitava “la al pagamento in favore del Sig. Controparte_3 della somma di € 22.650,00 (di cui € 300,00 per spese legali) e la al Pt_1 Controparte_1
pagamento…. della somma di € 6.300 (di cui € 300,00 per spese legali) il tutto entro e non oltre sette giorni” ;
con successiva missiva a firma dell'Avv Francesca Romana Viccei recapitata in data 17.7.2013, si richiamava la pregressa lettera di messa in mora da firma dell'Avv Neri e si richiedeva il pagamento della somma di € 20.695,00 alla e di € 4.456,19 alla “per opere CP_1 Controparte_3 non ancora pagate”, somme “ dovute per opere di tinteggiatura interna ed esterna effettuate su due palazzine in Centobuchi e una palazzina in Castel di Lama”
con le due missive del 29.6.2016 e del 19.7.2021 a firma dell'Avv Raniero Agostini, si richiedeva il pagamento di lavori di appalti eseguiti nel periodo 2008-2013, l'“importo complessivo dovuto per i suddetti lavori ammonta ad € 414.146,84 di cui € 6.500,00 dovuti dalla società , € Parte_2
pagina 4 di 5 121.683,02 dovuti dalla società ed € 285.963,82 dovuti dalla società immobiliare Controparte_5
. CP_1
Orbene, è evidente che dette ultime missive non possono riferirsi al credito per cui si procede per plurime ragioni, ovverosia perché nessun cantiere successivamente al 2010-11 è stato affidato in appalto alla ed inoltre perché lo stesso attore, nella citazione, espressamente dichiara che Parte_3
l'importo complessivo per i lavori sulle tre palazzine di cui si discute ammontava a complessivi euro
185.160,00 e quindi, a somma ben diversa da quella oggetto delle missive de quibus.
Ed allora se le diffide del 2016 e 2021 non sono riferibili al rapporto oggi azionato in giudizio o, comunque, carenti dell'elemento oggettivo, deve certamente essere ritenuto maturato il termine di prescrizione decennale previsto per il diritto azionato nel caso di specie (ultima diffida 2013), essendo stato introdotto il presente giudizio nell'aprile 2024 e, quindi, dopo il decorso del termine decennale.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dispensa dalla disamina del merito.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo sulla base dei valori medi per ciascuna fase processuale.
Non ricorrono i presupposti per l'invocata condanna ex art 96 cpc atteso che non integra dolo o colpa grave sostenere tesi rivelatesi infondate
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 527/24, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
accerta e dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'attore.
Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti che liquida in complessivi euro 7616.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ascoli Piceno, 14 dicembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
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