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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/09/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 308/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 308/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio legale dell'Avv. Giovanna SUPERTINO (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._2 per procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Patrizia GORGO (c.f. , che lo rappresenta e C.F._4 difende per procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato in data 9 luglio 2025 le note di trattazione scritta rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
1 “1. la casa coniugale sita in Racconigi, via Umberto I n. 82, di proprietà di entrambi i coniugi in quote uguali, è assegnata alla moglie la quale vivrà con i figli minori e minori, non Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti che convivono con la stessa;
2. i minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3. i figli potranno recarsi presso l'abitazione paterna sita in Racconigi, via Conceria n. 21, dove il padre coabita con la nonna paterna, secondo la loro volontà e le loro esigenze;
4. in ogni caso il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alla domenica, oltre a due giorni in settimana, tre nella settimana in cui non trascorre con loro il weekend, salvo diverso accordo con l'altro genitore e tenuto conto della volontà dei figli e delle loro esigenze primarie;
5. durante le vacanze e le festività i genitori potranno vedere i figli quando vorranno, previa comunicazione. In mancanza di accordo tra i genitori i figli trascorreranno le vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore e le festività con ciascun genitore ad anni alternati, tenuto conto della volontà dei figli e delle loro esigenze primarie;
6. i genitori si impegnano reciprocamente a sostenere la continuità dei rapporti oggi esistenti tra i due figli, i rispettivi nonni e nuclei parentali. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa la giudice. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, le stesse saranno prese dal genitore con cui si trovano in quel momento i figli e le spese ricadranno sullo stesso;
7. il padre, proprietario per quota del 50% dell'abitazione coniugale, si farà carico della corresponsione del 50% della rata di mutuo che grava sull'immobile e del 50% delle spese straordinarie facenti capo alla proprietà;
8. il padre dichiara di rinunciare alla percezione dell'assegno unico universale per i figli, a favore della madre, e si impegna a compiere tutti gli adempimenti necessari affinché l'importo venga interamente corrisposto alla sig.ra
. Fino alla data in cui il beneficio sarà erogato direttamente alla Gala, il sig. si impegna a versare Pt_1 CP_1
l'importo dell'assegno unico universale mensilmente a partire dal mese di giugno 2025, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN [...]; Parte_1
9. il padre verserà, entro e non oltre il 18 di ogni mese, alla madre la somma mensile di euro 100,00 (cento), per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN [...], somma da rivalutarsi annualmente al 100% degli Parte_1 indici ISTAT, a partire dal mese di giugno 2025;
2 10. le spese straordinarie preventivamente concordate e successivamente documentate verranno rimborsate da un genitore all'altro che le ha anticipate, entro il mese successivo all'esborso, salvi casi di necessità e urgenza che dovranno comunque essere documentati;
11. per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i genitori in ordine alla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie si fa riferimento al protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino;
12. il padre rinuncia ad asportare alcuni mobili di famiglia fino a quando i figli abiteranno presso la casa coniugale
e per la precisione, una cassapanca e un mobiletto con anta. Ritirerà i propri effetti strettamente personali ancora presenti e una tela masai che attualmente si trova riposta in garage;
13. il padre, con la firma del predetto accordo, si impegna a spostare la residenza presso la casa della propria madre, ove ora è domiciliato entro e non oltre il 31.7.2025. In mancanza a partire dal mese di luglio verserà alla sig.ra ulteriori € 50,00 al mese a titolo di mantenimento dei figli entro e non oltre il 5 di ogni mese;
Pt_1
14. i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
15. Gli impegni di natura economica sono da ritenersi validi a partire dal mese di giugno 2025.
Il P.M. ha concluso in data 14 luglio 2025 chiedendo che “si accolgano le conclusioni congiunte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 12 febbraio 2025, ha proposto domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio civile con celebrato in Racconigi (CN) il 28 Controparte_1 luglio 2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 14, Parte II, Serie A, dell'anno
2007, da cui sono nati i figli , a VI (CN) il 18 maggio 2008 e , a Persona_1 Persona_2
VI (CN) il 25 novembre 2010, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del
Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione il 9 ottobre 2018, in data 25 ottobre 2018 era stata omologata la separazione con decreto – pubblicato in data 30 ottobre 2018 – e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Ha chiesto, pertanto, dichiarato il divorzio tra le parti, che i figli minori fossero affidati in via esclusiva alla medesima ricorrente, con residenza anagrafica prevalente presso la madre, ponendo a carico del sig. CP_1 un assegno di mantenimento ordinario mensile per i figli di € 800,00 (400,00 € per ciascun figlio) con ripartizione al
50% tra le parti delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c., depositata telematicamente in data 20 maggio 2025, si è costituito in giudizio che, associandosi alla domanda di divorzio, ha chiesto che i figli minori Controparte_1 fossero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre, alla quale assegnare la casa coniugale sita in Racconigi in Via Umberto I n. 82 – in comproprietà fra le parti – con
3 collocazione alternata presso le abitazioni di entrambi, istando per il mantenimento diretto dei figli minori da parte dei genitori a seconda del tempo di permanenza presso la propria abitazione, con suddivisione delle straordinarie al 50% tra le parti.
Le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 12 giugno 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio, instando per un breve rinvio al fine di addivenire a delle conclusioni congiunte.
Alla successiva udienza del 19 giugno 2025 i difensori hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo chiedendo la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, rinunciando espressamente ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. oltre a instare affinché la succitata udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Con le successive note scritte depositate telematicamente in data 9 luglio 2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate e in epigrafe trascritte.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data
14 luglio 2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il [...] a Parte_1
VI (CN), e , nato il [...] a [...], celebrato in Racconigi Controparte_1
(CN) il 28 luglio 2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 14, Parte II,
Serie A, dell'anno 2007;
4 2) Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Racconigi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 308/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio legale dell'Avv. Giovanna SUPERTINO (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._2 per procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Patrizia GORGO (c.f. , che lo rappresenta e C.F._4 difende per procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato in data 9 luglio 2025 le note di trattazione scritta rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
1 “1. la casa coniugale sita in Racconigi, via Umberto I n. 82, di proprietà di entrambi i coniugi in quote uguali, è assegnata alla moglie la quale vivrà con i figli minori e minori, non Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti che convivono con la stessa;
2. i minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3. i figli potranno recarsi presso l'abitazione paterna sita in Racconigi, via Conceria n. 21, dove il padre coabita con la nonna paterna, secondo la loro volontà e le loro esigenze;
4. in ogni caso il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alla domenica, oltre a due giorni in settimana, tre nella settimana in cui non trascorre con loro il weekend, salvo diverso accordo con l'altro genitore e tenuto conto della volontà dei figli e delle loro esigenze primarie;
5. durante le vacanze e le festività i genitori potranno vedere i figli quando vorranno, previa comunicazione. In mancanza di accordo tra i genitori i figli trascorreranno le vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore e le festività con ciascun genitore ad anni alternati, tenuto conto della volontà dei figli e delle loro esigenze primarie;
6. i genitori si impegnano reciprocamente a sostenere la continuità dei rapporti oggi esistenti tra i due figli, i rispettivi nonni e nuclei parentali. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa la giudice. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, le stesse saranno prese dal genitore con cui si trovano in quel momento i figli e le spese ricadranno sullo stesso;
7. il padre, proprietario per quota del 50% dell'abitazione coniugale, si farà carico della corresponsione del 50% della rata di mutuo che grava sull'immobile e del 50% delle spese straordinarie facenti capo alla proprietà;
8. il padre dichiara di rinunciare alla percezione dell'assegno unico universale per i figli, a favore della madre, e si impegna a compiere tutti gli adempimenti necessari affinché l'importo venga interamente corrisposto alla sig.ra
. Fino alla data in cui il beneficio sarà erogato direttamente alla Gala, il sig. si impegna a versare Pt_1 CP_1
l'importo dell'assegno unico universale mensilmente a partire dal mese di giugno 2025, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN [...]; Parte_1
9. il padre verserà, entro e non oltre il 18 di ogni mese, alla madre la somma mensile di euro 100,00 (cento), per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN [...], somma da rivalutarsi annualmente al 100% degli Parte_1 indici ISTAT, a partire dal mese di giugno 2025;
2 10. le spese straordinarie preventivamente concordate e successivamente documentate verranno rimborsate da un genitore all'altro che le ha anticipate, entro il mese successivo all'esborso, salvi casi di necessità e urgenza che dovranno comunque essere documentati;
11. per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i genitori in ordine alla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie si fa riferimento al protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino;
12. il padre rinuncia ad asportare alcuni mobili di famiglia fino a quando i figli abiteranno presso la casa coniugale
e per la precisione, una cassapanca e un mobiletto con anta. Ritirerà i propri effetti strettamente personali ancora presenti e una tela masai che attualmente si trova riposta in garage;
13. il padre, con la firma del predetto accordo, si impegna a spostare la residenza presso la casa della propria madre, ove ora è domiciliato entro e non oltre il 31.7.2025. In mancanza a partire dal mese di luglio verserà alla sig.ra ulteriori € 50,00 al mese a titolo di mantenimento dei figli entro e non oltre il 5 di ogni mese;
Pt_1
14. i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
15. Gli impegni di natura economica sono da ritenersi validi a partire dal mese di giugno 2025.
Il P.M. ha concluso in data 14 luglio 2025 chiedendo che “si accolgano le conclusioni congiunte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 12 febbraio 2025, ha proposto domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio civile con celebrato in Racconigi (CN) il 28 Controparte_1 luglio 2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 14, Parte II, Serie A, dell'anno
2007, da cui sono nati i figli , a VI (CN) il 18 maggio 2008 e , a Persona_1 Persona_2
VI (CN) il 25 novembre 2010, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del
Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione il 9 ottobre 2018, in data 25 ottobre 2018 era stata omologata la separazione con decreto – pubblicato in data 30 ottobre 2018 – e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Ha chiesto, pertanto, dichiarato il divorzio tra le parti, che i figli minori fossero affidati in via esclusiva alla medesima ricorrente, con residenza anagrafica prevalente presso la madre, ponendo a carico del sig. CP_1 un assegno di mantenimento ordinario mensile per i figli di € 800,00 (400,00 € per ciascun figlio) con ripartizione al
50% tra le parti delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c., depositata telematicamente in data 20 maggio 2025, si è costituito in giudizio che, associandosi alla domanda di divorzio, ha chiesto che i figli minori Controparte_1 fossero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre, alla quale assegnare la casa coniugale sita in Racconigi in Via Umberto I n. 82 – in comproprietà fra le parti – con
3 collocazione alternata presso le abitazioni di entrambi, istando per il mantenimento diretto dei figli minori da parte dei genitori a seconda del tempo di permanenza presso la propria abitazione, con suddivisione delle straordinarie al 50% tra le parti.
Le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 12 giugno 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio, instando per un breve rinvio al fine di addivenire a delle conclusioni congiunte.
Alla successiva udienza del 19 giugno 2025 i difensori hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo chiedendo la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, rinunciando espressamente ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. oltre a instare affinché la succitata udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Con le successive note scritte depositate telematicamente in data 9 luglio 2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate e in epigrafe trascritte.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data
14 luglio 2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il [...] a Parte_1
VI (CN), e , nato il [...] a [...], celebrato in Racconigi Controparte_1
(CN) il 28 luglio 2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 14, Parte II,
Serie A, dell'anno 2007;
4 2) Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Racconigi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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