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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 3414/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente a oggetto
Lesione personale, pendente tra
(C.f.: ), nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Romania e residente in [...], elettivamente domiciliata in Aversa, alla via Filippo Saporito n° 54, presso lo studio legale degli Avv.ti
Cristiano Flavio (C.f.: ; p.e.c.: C.F._2
) e Zippo Carlo (C.f.: Email_1 C.F._3
p.e.c.: , che la rappresentano e difendono in giudizio, congiuntamente Email_2
e disgiuntamente, giusta procura alle liti in calce alla citazione.
- Attrice -
e
(C.f.: ; P.i.: ), in qualità Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
d'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la
Regione Campania (F.G.V.S.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore CP_2
e , con sede in Mogliano Veneto (Tv), alla via Marocchesa n°
[...] CP_3
14, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via San Tommaso D'Aquino n° 15, presso lo studio legale dell'Avv. Tuccillo Luigi (C.f.: ; p.e.c.: C.F._4
, che la rappresenta e difende in giudizio Email_3 giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/06/2025, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c., le parti hanno concluso mediante deposito di note per la trattazione scritta, riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei rispettivi scritti difensivi, e la causa, con ordinanza pubblicata il 17/06/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei
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termini di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla data della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132,
345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte il 21/03/2022,
[...]
(da qui in avanti solo “ ”) ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1 [...]
(da qui in avanti solo ), in qualità d'impresa designata dal Fondo CP_1 CP_1 di Garanzia per le Vittima della Strada per la Regione Campania, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare la responsabilità del sinistro per cui è causa in capo al conducente dell'autoveicolo pirata non identificato e per l'effetto: 2) Condannare […]
[...]
nella qualità d'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ex CP_1 art. 283, lettera a), del d.lgs. n° 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) ed ex art. 5, comma 2, del
d.P.R. n° 254/2006, al risarcimento delle lesioni subite da […] nella misura Parte_1 di € 90.672,00 (40 giorni di i.t.t. al 100%; 30 giorni di i.t.p. al 50%; 42 giorni di i.t.p. al 25%, danno biologico 20%; spese mediche € 375,50) o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa anche a mezzo di nomina di C.t.u. medico legale e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati, maturandi e rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo completo soddisfo;
3)
Condannare […] al pagamento di diritti e onorari di giudizio, oltre spese Controparte_1 generali forfetarie, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
A fondamento della pretesa, l'attrice ha dedotto che il 30/09/2020, alle ore 9:00 circa, in
Casal di Principe, nel mentre stava percorrendo alla guida del proprio triciclo la via Santa
Lucia con provenienza dal corso Umberto, sarebbe stata investita dal conducente di una vettura Mercedes Berlina grigia il quale, provenendo ad alta velocità dalla via Foscolo, posta sulla destra rispetto alla direzione percorsa dall'istante, non avrebbe né rallentato e né arrestato la propria marcia allo “stop” posto in corrispondenza dell'incrocio tra le predette vie, effettuando una manovra di svolta a sinistra che sarebbe culminata nell'impatto frontale con il velocipede guidato dell'istante; che, a seguito dell'urto tra i veicoli, l'attrice sarebbe stata scaraventata a terra impattando con la schiena il marciapiede posto sulla destra della carreggiata (secondo il senso di marcia dalla stessa
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percorso) mentre il conducente della vettura avrebbe omesso di prestarle soccorso, dileguandosi dal luogo del sinistro senza lasciare tracce;
che le lesioni riportate a causa dell'incidente avrebbero reso necessario il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Pineta Grande di Castel Volturno e il ricovero presso il reparto di neurochirurgia dello stesso;
che il sinistro avrebbe cagionato all'attrice un danno biologico del 20%, oltre a un periodo di 40 giorni d'inabilità temporanea totale, di 30 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50% e di 42 giorni d'inabilità temporanea parziale al 25%, da accertarsi unitamente al patimento dell'annesso danno morale.
Il 08/07/2022, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le seguenti CP_1 conclusioni: “a) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della nella qualità di del F.G.V.S.; b) rigettare la domanda Controparte_1 Controparte_4 proposta dall'attrice, perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto;
c) in via gradata, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attrice nella determinazione del sinistro per cui è causa, eventualmente ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento ex art. 1227 c.c.; d) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre in maniera consistente le pretese risarcitorie vantate dalla controparte, perché sperequate in eccesso e non provate;
e) il tutto, comunque, nei limiti del massimale minimo di legge vigente al momento della verificazione del sinistro;
f) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge”.
A fondamento della difesa, la ha preliminarmente eccepito sia l'improponibilità CP_1 dell'azione per mancata osservanza dei precetti di cui agli artt. 142, 143, 145 e 148 del decreto legislativo n° 209/2005, concernenti le tempistiche e i requisiti contenutistici della richiesta di risarcimento da inoltrarsi alla Compagnia assicuratrice, e sia la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti del presente giudizio;
nel merito, ha CP_1 eccepito l'infondatezza della domanda per mancata prova del sinistro, atteso (1) il mancato intervento in loco di Pubbliche Autorità, (2) la contraddizione relativa alla presenza sul luogo dell'incidente di tale , il quale sarebbe stato indicato Testimone_1 come testimone nonostante l'attrice stessa (nella denuncia/querela sporta presso la stazione dei carabinieri di Casal di Principe circa 40 giorni dopo l'evento lesivo) abbia dichiarato che codesto passante si sarebbe solamente limitato a soccorrerla allorquando il conducente del veicolo pirata si sarebbe dileguato e (3) l'omesso riferimento a
[...] medesimo nella denuncia/querela sporta dal marito dell'attrice Tes_1 immediatamente dopo il sinistro, ivi essendo indicato come soccorritore tale Avvocato
Borrata Vittorio;
in subordine, nel caso in cui dovesse ritenersi accertato il fatto storico,
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la Compagnia assicuratrice ha chiesto accertarsi la corresponsabilità dell'attrice nella produzione del sinistro, in applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c.; in ordine al quantum, ha contestato la stima del nocumento patito dall'istante evidenziando sia che il CP_1 congiunto riconoscimento del danno biologico e del danno morale comporterebbe un'indebita duplicazione risarcitoria e sia l'incumulabilità della rivalutazione monetaria con gli interessi sulla somma rivalutata.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., raccolto l'interrogatorio formale dell'istante ed escussi due testi (uno su intimazione dell'attrice e uno su intimazione della convenuta), all'esito dell'istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/06/2025 (tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c.) e, con ordinanza pubblicata il 17/06/2025, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Questioni preliminari
Va disattesa l'eccezione d'improponibilità della domanda sollevata dalla ex artt. CP_1
142, 143, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private.
Difatti, con p.e.c. contestualmente inoltrate sia alla che alla Consap, l'attrice ha CP_1 provveduto a formulare la richiesta risarcitoria all'Impresa designata e, una volta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, ha promosso l'azione giudiziaria;
detta richiesta, peraltro, risulta completa di tutti egli elementi essenziali che avrebbero consentito all'Impresa di procedere all'istruzione della pratica liquidatoria e alla valutazione del danno (Cfr. documento “sinistro messa in mora”, allegato alla citazione). Pt_1
Sul punto, giova comunque rammentare che il granitico orientamento espresso dalla
Giurisprudenza di legittimità (ancorato all'assetto teleologico delle forme che permea il nostro ordinamento) insegna che la richiesta stragiudiziale incompleta debba essere sanzionata con l'improponibilità solo ove sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo ovvero abbia contenuti tali da non permettere all'Assicurazione di accertare le responsabilità, di stimare il danno e di formulare l'offerta; la collaborazione tra danneggiato e Assicuratore durante la fase stragiudiziale procedimentalizzata dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private impone, infatti, la correttezza e la buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché non ogni minimo scostamento tra il contenuto della richiesta stragiudiziale e le prescrizioni contenutistiche di cui al richiamato art. 148 del Codice delle Assicurazioni private rende la richiesta, ex se, inefficace e il successivo giudizio improponibile;
d'altro canto, la Compagnia assicuratrice
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è chiamata dal legislatore a svolgere con il danneggiato un'interlocuzione seria e propositiva, con la conseguenza che incombe su di essa, ove ritenga la domanda risarcitoria insufficiente o lacunosa, l'onere di segnalare al danneggiato tale incompletezza chiedendo, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni private, le necessarie integrazioni, in difetto delle quali la condizione di proponibilità si intende assolta per fictio iuris; ne consegue, in linea generale, che la condizione di proponibilità della domanda debba ritenersi rispettata ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire all'Assicuratore una valutazione della richiesta non prettamente formalistica ed ex ante ma che, invece, tenga conto del contegno delle parti da valutarsi secondo i canoni della buona fede ed ex post.
2. Nel merito
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Ed invero, l'attrice ha agito nei confronti di nella qualità d'Impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, pertanto, avrebbe dovuto fornire convincente prova sia della riconducibilità del sinistro alla condotta di guida dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo e sia che quest'ultimo sia rimasto effettivamente sconosciuto, sicché la mancata prova anche solo di una delle predette circostanze comporta, quale inevitabile corollario, il rigetto della domanda.
Tanto premesso, con specifico riferimento all'indagine sulla riconducibilità del sinistro alla condotta di guida dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, va evidenziato che le risultanze dell'istruttoria testimoniale non possono ritenersi sufficienti a dipanare i dubbi sull'effettivo verificarsi dell'incidente e, a fortiori, sulla dinamica secondo la quale lo stesso si sarebbe concretizzato, permanendo immutate, dunque, le perplessità relative alla veridicità dell'evento, così come descritto, originatesi già dal raffronto tra i contenuti delle due denunce/querele sporte, dapprima, dal marito dell'attrice e, dopo circa 40 giorni, dall'attrice stessa.
Più specificamente, gran parte delle incertezze inerenti alla veridicità della prospettazione attorea derivano sia dalla dubbia presenza sul luogo del sinistro di Testimone_1
(unico teste escusso nel presente giudizio) e sia, pur volendo ritenere dimostrato che egli realmente si trovasse in loco come passante, da quanto lo stesso afferma di aver percepito nel frangente dell'incidente; in proposito, difatti, non può certamente sottacersi che
[...]
(marito dell'attrice), nell'immediatezza dell'evento dedotto, ha omesso di CP_5 dichiarare ai Carabinieri della stazione di Casal di Principe la presenza di detto specifico
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testimone sul luogo del sinistro, sebbene nel verbale di ricezione della denuncia orale vi siano comunque riferimenti ad altre persone presenti in loco, quali una “signora che abita a quel punto” che avrebbe procurato la “sedia di plastica” ove l'attrice si sarebbe adagiata per alleviare i suoi dolori alla schiena e una “persona” che si sarebbe “fermata […] vedendo mia moglie scalza, mi chiedeva se avevamo bisogno di aiuto e mi lasciava il numero di telefono […] riferendomi che era l'avvocato Borrata Vittorio”; differentemente, nel verbale di ricezione della querela orale sporta dall'attrice vi è un riferimento a che “quando mi ha Testimone_1 vista a terra è venuto a prestare soccorso e ha chiamato anche il 118” ma che “non ha visto il sinistro, lui mi ha soccorso quando il veicolo era già andato via”; l'attrice, d'altronde, in sede di interrogatorio formale, ha ulteriormente alimentato i dubbi sull'effettiva presenza di sul luogo dell'incidente nell'esatto momento in cui lo stesso si sarebbe Testimone_1 verificato allorquando alla domanda “Vero è che il sig. intervenne sul luogo del Testimone_1 sinistro stradale oggetto di causa in un momento successivo alla verificazione dello stesso e, in ogni caso, Tes_ allorquando il veicolo investitore era già andato via?” ha risposto che “non ricordo se il sig. era ancora presente quando l'auto è andata via ma ricordo solo che è stato il primo a prestare soccorso insieme a una signora che portò la sedia per soccorrermi”; aggiungasi a ciò che, in sede d'istruttoria testimoniale, stesso ha confermato di non aver direttamente Testimone_1 assistito all'incidente dichiarando che “non ho visto il momento dell'impatto ma ne ho sentito il rumore e mi sono girato […] ho desunto che tra la bici e la Mercedes ci sia stato un impatto dal rumore
e dal fatto che mi sono girato proprio subito e non c'erano altri veicoli;
in pratica, mi è sfuggito proprio
l'attimo dell'impatto, perché non avevo lo sguardo rivolto verso la strada;
preciso che il rumore che ho sentito è quello solito che si sente quando collide un veicolo con una bici di ferro” e che, in ogni caso,
“mi trovavo ad una distanza di circa cinquanta metri dal posto in cui la sig.ra è caduta e la macchina era ancora più avanti” (Cfr. il documento “sinistro denuncia” allegato alla citazione, Pt_1 contenente i verbali delle denunce/querele sporte dall'attrice e da suo marito, con il verbale d'udienza del 15/10/2024).
La deposizione dell'unico teste escusso, dunque, quand'anche si ritenesse come proveniente da un soggetto effettivamente presente sul luogo teatro del sinistro nel momento in cui lo stesso si sarebbe verificato e/o in momenti immediatamente precedenti e successivi a quello dell'asserito urto, non può assolutamente ritenersi sufficiente a fondare una decisione di accoglimento della domanda, dal momento che lo stesso ha esplicitamente ammesso di non aver direttamente assistito al Testimone_1 momento del prospettato impatto e ha altresì omesso di specificare altri particolari che pure sarebbero potuti risultare dirimenti ai fini dell'attribuzione della responsabilità del
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sinistro alla condotta di guida colposa del conducente del veicolo “pirata” quale, ad esempio, la posizione dei veicoli lungo la carreggiata di via Santa Lucia al momento dell'asserito urto, riferendo, di contro, dettagli quali il “solito rumore” che si sente nei casi di collisione di un veicolo con “una bici di ferro” che minano la credibilità delle dichiarazioni acquisite, dal momento che è stata la stessa attrice a riferire, nella denuncia sporta presso la stazione dei Carabinieri di Casal di Principe, che l'impatto sarebbe avvenuto, invece, tra “il fanale anteriore sinistro” dell'auto e “la ruota anteriore”, di gomma,
“del mio triciclo” (Cfr. il documento “sinistro denuncia” allegato alla citazione, Pt_1 contenente la querela sporta dall'attrice, con il verbale d'udienza del 15/10/2024).
Pertanto, stante la contraddittorietà e lacunosità del quadro probatorio la domanda va rigettata.
3. Spese di lite
Le spese di lite, possono essere integralmente compensate attesa la gravità delle conseguenze derivate dal sinistro, l'assenza di testimoni oculari e la controvertibilità degli elementi raccolti;
difatti, le peculiarità della fattispecie in esame, complessivamente considerate, costituiscono motivi idonei a integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio, ai sensi della disposizione normativa contenuta nel secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 3414/2022 del Ruolo Generale
Affari Civili, avente a oggetto Lesione personale, pendente tra e Parte_1
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1. Rigetta la domanda, per le ragioni di cui in motivazione;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 29/09/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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