Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 14/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice Dott. Davide Atzeni, del Tribunale di Savona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1567 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021
vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avvocato Giuseppe Parte_1 Parte_2
Acquarone del Foro di Imperia
ATTORI
E
rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Selini ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in Albenga, via Milite Ignoto n° 18
CONVENUTO
E
, contumace Controparte_2
CONVENUTA
OGGETTO: perimento dell'edificio condominiale - art. 1128 c.c.
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo il disposto dell'art. 1128 c.c. (dettato in materia di condominio negli edifici), “se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata su incarico di questo Tribunale dall'Arch. è emerso: 1) che il Persona_1
complesso dei fabbricati per cui è causa, di proprietà delle parti, è composto da tre porzioni immobiliari ben distinte ed immediatamente individuabili, descritte dal CTU come porzioni “A”,
“B” e “C” nel proprio elaborato peritale redatto in data 15.7.2024 (cfr l'elaborato alle pagine 6-8,
ove si legge: “procedendo ad una descrizione più dettagliata il complesso dei fabbricati come sopra individuato – nella consistenza e composizione riconducibili all'epoca antecedente il 16
gennaio 2016 può essere sostanzialmente suddiviso in tre porzioni omogenee, ben distinte ed immediatamente individuabili:
- Una prima porzione – posta ad ovest e indicata con la lettera A - è costituita da un fabbricato a destinazione residenziale disposto su due piani fuori terra ed individuato con il mappale 47 del F.
9.
Questa porzione – interamente di proprietà di parte attrice – si sviluppa lungo il corso della via
Vignola, viene individuata con il civ. 7, era (ed è tuttora) costituita al piano terreno da atrio di ingresso comune con vano scala e due magazzini ed al piano primo da un appartamento composto da tre camere, cucina, sala, corridoio di distribuzione e locale bagno con antibagno – con la precisazione che questi ultimi due locali, seppur direttamente collegati all'appartamento insistono sulla porzione centrale di seguito descritta ed individuata con il mappale 40.
Una seconda porzione – posta in posizione mediana e indicata con la lettera B – costituita da un fabbricato di civile abitazione disposto su due piani fuori terra ed individuato con parte del mapp.
40.
Questa seconda porzione – in parte di proprietà degli attori ed in parte di proprietà dei convenuti –
risultava così formata: al piano terreno, dotato di accesso dall'atrio comune di via Vignola civ. 7, appartamento di proprietà composto da due ambienti con retrostante bagno;
Parte_1
al piano primo, nella porzione di fabbricato posta a monte, locale bagno con antibagno già
descritti al punto che precede facenti parte dell'appartamento di proprietà di;
Parte_2
ancora al piano primo, nella porzione di fabbricato posta a valle, un locale adibito a soggiorno/pranzo suddiviso in due ambienti con antistante terrazza (costituente copertura dei locali sottostanti) di proprietà di (per la quota di ¼) e (per la quota di Controparte_1 Controparte_2
¾).
- Una terza porzione - posta ad Est e indicata con la lettera C – costituita anche questa da un fabbricato di civile abitazione disposto su tre piani fuori terra ed individuato con la rimanente porzione del mappale 40.
Quest'ultima porzione risulta interamente costituita da immobili di proprietà dei convenuti e risulta così composta:
al piano terreno, con accesso dalla corte mappale 489, loggiato, locale con tettoia sul lato destro,
appartamento costituito da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, una camera, secondo disimpegno con vano scala, piccolo ripostiglio e locale wc;
sul retro del fabbricato un locale di deposito;
al piano primo, con accesso dalla scala interna, appartamento costituito da ingresso a disimpegno,
tre camere, cucina e locale wc, con terrazza esclusiva al piano secondo collegata da scala interna.
Le tre porzioni sopra individuate e descritte costituiscono, per epoca di costruzione, composizione e tipologia strutturale fabbricati distinti dotati di strutture, sedime e coperture indipendenti sebbene alcuni degli ambienti – come nella maggior parte delle strutture di origine storica e di tipologia tradizionale – siano dotati di collegamenti ed elementi “passanti” da una struttura alla confinante.
Più nello specifico, procedendo da ovest verso est: - il fabbricato indicato con A, sviluppato lungo il corso della via Vignola, di proprietà degli attori,
è stato edificato in epoca relativamente recente, ha strutture portanti in conglomerato cementizio armato e copertura a falde articolata in due differenti porzioni finita con elementi in laterizio.
- il fabbricato indicato con B, posizionato centralmente, è di epoca molto risalente con strutture portanti e volte in pietra al piano terreno con interventi successivi – di ampiamento,
sopraelevazione e successive superfetazioni al piano primo – in cemento armato;
la copertura – in parte a terrazzo ed in parte a due falde risultava finita con elementi in laterizio.
- il fabbricato indicato con C, posizionato a levante del complesso, è anch'esso di epoca risalente con strutture portanti di tipo tradizionale e successivi interventi di trasformazione ampliamento e superfetazione;
anche in questo caso la copertura era articolata e costituita in parte da una terrazza ed in parte da falde con finitura in laterizio”); 2) che delle tre porzioni “A”, “B” e “C”
testè descritte l'unica veramente idonea ad integrare una realtà di tipo condominiale è quella relativa al fabbricato “B”, trattandosi dell'unico fabbricato all'interno del quale, prima dell'esplosione per cui è causa verificatasi in data 16.1.2016, esistevano sia unità immobiliari di proprietà delle parti attrici che unità immobiliari di proprietà delle parti convenute, mentre il fabbricato “A” è invece composto solo da unità immobiliari di proprietà degli attori ed il fabbricato “C” era (essendo stato anch'esso distrutto dall'esplosione, al pari del fabbricato “B”) composto solo da unità immobiliari di proprietà dei convenuti (cfr la relazione peritale alle pagine 3 e 31: “richiamando quanto già
esposto relativamente alla descrizione dello stato dei luoghi, alla composizione, alla consistenza nonché all'intestazione delle porzioni immobiliari elencate e descritte ai punti 1 e 2 che precedono si ritiene che la sola porzione dotata di caratteristiche tali da costituire realtà condominiale ai sensi del disposto dell'art. 1117 c.c. – comproprietà di suolo, fondazioni, muri maestri, pilastri e travi portanti, tetti, lastrici solari, scale (…) sia quella individuata con la lettera B e posta in posizione centrale rispetto al complesso degli immobili oggetto di causa.
Come anticipato nelle pagine che precedono le tre porzioni costituiscono infatti, per epoca di costruzione, composizione e tipologia strutturale fabbricati distinti dotati di strutture, sedime e coperture indipendenti sebbene alcuni degli ambienti costituenti proprietà esclusiva – come nella maggior parte delle strutture di origine storica e di tipologia tradizionale – siano dotati di collegamenti ed elementi “passanti” da una struttura alla confinante.
La natura condominiale della porzione di cui alla lettera B è conseguentemente dovuta al fatto che in questo fabbricato si trovano (o si trovavano) al contempo porzioni di proprietà degli attori – e nello specifico quelle corrispondenti all'appartamento al piano terreno e al locale bagno posto sul retro al piano secondo – e porzioni di proprietà dei convenuti – e nello specifico la terrazza ed il locale soggiorno lato valle al piano primo, da cui la comproprietà del sedime, delle fondazioni,
delle strutture portanti e delle coperture…..Il CTU…..sulla base dei chiarimenti ottenuti,
dell'attenta valutazione della documentazione depositata in atti e dello stato dei luoghi ha quindi anticipato al collegio peritale le proprie valutazioni circa l'individuazione, all'interno del complesso immobiliare nel suo insieme, di una sola porzione dotata di caratteri tali da poter essere considerata “in condominio” ai sensi dell'art. 1117 c.c. e nello specifico quella collocata in posizione centrale rispetto al complesso nel suo insieme, porzione che risulta in parte di proprietà
degli attori – piano terreno e porzioni del piano primo poste verso nord (locale bagno e antibagno)
ed in parte di proprietà dei convenuti – piano primo porzioni poste verso sud (un vano con prospicente terrazza)”); 3) che conseguentemente va ritenuto che nel caso di specie l'unica porzione in relazione alla quale debba essere valutata la questione oggetto del giudizio, relativa alla regolamentazione degli interessi dei condomini in base al disposto di cui all'art. 1128 c.c. a seguito della distruzione dell'edificio condominiale, sia la porzione descritta dal CTU come fabbricato “B”;
4) che con riferimento a tale porzione va ritenuto che l'esplosione del preesistente edificio verificatasi in data 16.1.2016 abbia dato luogo ad un'ipotesi di perimento totale dell'edificio medesimo, regolata in quanto tale dal disposto dell'art. 1128 comma 1 c.c.; 5) che infatti il CTU, nel proprio elaborato peritale, ha evidenziato che tutte le unità immobiliari facenti parte del fabbricato
“B” devono ormai considerarsi come integralmente perite, in quanto la gravità delle lesioni da esse subite a causa dell'esplosione è tale da rendere antieconomico il loro recupero (cfr la relazione peritale alle pagine 20, 21, 32 e 33: “il fabbricato descritto con la lettera B – parte di proprietà
degli attori e parte di proprietà dei convenuti - ha subito gravissime lesioni ed è stato soggetto a crollo per buona parte della sua consistenza originale;
le porzioni residue presentano importanti lesioni che interessano le strutture verticali, i solai e le porzioni di copertura ancora presenti, così
come le murature perimetrali;
i serramenti le componenti impiantistiche e le finiture interne delle porzioni residuate dall'esplosione sono allo stato di completo degrado;
in generale si ritiene che dette porzioni non possano essere oggetto di recupero se non a costi maggiori rispetto a quelli necessari per procedere alla completa demolizione ed alla successiva ricostruzione.
Passando alla descrizione delle singole porzioni rispettivamente di proprietà di attori e convenuti come già descritte al primo punto del quesito si rileva quanto segue.
Porzioni di proprietà degli attori:
l'appartamento posto al piano terreno – di proprietà – risulta parzialmente Parte_1
integro nella sua consistenza originale ma ha subito importanti lesioni alle strutture, costituite da murature e volte in pietra, così come alle finiture ed alle dotazioni impiantistiche.
Parte delle murature perimetrali portanti e parte delle strutture orizzontali poste sul lato di levante risultano crollate e/o disintegrate dall'onda d'urto dell'esplosione – le porzioni ad oggi ancora in essere sono gravate da importanti lesioni e risultano in ogni caso totalmente inagibili tanto da essere state puntellate al fine di evitare ulteriori crolli o implosioni;
il bagno posto sul lato nord del piano primo - di proprietà di – risulta fisicamente Parte_2
ancora integro nella sua consistenza originale ma ha subito gravi lesioni alle strutture costituite da pietrame e mattoni ed alla copertura che risulta parzialmente implosa all'interno del locale, anche in questo locale, oggi totalmente inagibile, sono stati posizionati puntelli al fine di scongiurare ulteriori crolli e/o implosioni;
Porzioni di proprietà dei convenuti:
la porzione del piano primo a suo tempo costituita da un locale adibito a soggiorno/pranzo suddiviso in due ambienti con antistante terrazza è stata totalmente distrutta dall'evento del 16/01/2016 e ad oggi non rimane che una parte della terrazza costituente copertura del sottostante locale del piano terreno (di proprietà dell'attrice ), essendo una buona parte della Parte_1
stessa implosa e il retrostante solaio che costituiva il pavimento del locale interamente distrutto…..all'interno della realtà condominiale così individuata le porzioni immobiliari vanno tutte considerate come integralmente perite.
In occasione del sopralluogo svolto si è infatti potuto accertare che il livello delle lesioni esistenti a danno delle strutture della porzione centrale del complesso è tale da renderne antieconomico il recupero e questo assunto vale sia per quel che riguarda il piano terreno che per quel che riguarda le porzioni ancora esistenti a livello volumetrico del piano primo.
Conseguentemente le porzioni immobiliari perite appartenevano rispettivamente a:
parte attrice – appartamento posto al piano terreno composto da due locali e Parte_1
retrostante servizio;
parte attrice – locale bagno posto sul retro del piano primo;
Parte_2
parte convenuta e , per le rispettive quote di ¼ e ¾ di proprietà Controparte_1 Controparte_2
indivisa: locale soggiorno con antistante terrazza posti al piano primo.
Per la rappresentazione grafica si rimanda agli schemi riportati nelle pagine che precedono…..Richiamato quanto esposto ai punti che precedono si ritiene di poter concludere che all'interno della realtà condominiale le porzioni perite rappresentino la totalità del valore complessivo della realtà medesima”).
Tutto ciò premesso, va evidenziato che secondo l'insegnamento della Suprema Corte il perimento totale dell'edificio condominiale dà luogo all'estinzione del condominio per essere venuto meno il suo oggetto nonché, contestualmente, al sorgere di una comunione pro indiviso tra tutti i proprietari dell'immobile distrutto avente ad oggetto il suolo sul quale insisteva l'immobile medesimo (cfr
Cass. n° 446 del 19.1.1994, in motivazione: “nell'ipotesi di perimento totale dell'edificio o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, l'art. 1128, primo comma, c.c. stabilisce che "ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto".
La formulazione di tale norma, nell'ipotesi di perimento totale dell'edificio condominiale, non regolamenta espressamente la sorte "dell'entità condominiale". Occorre stabilire, in altri termini,
se la distruzione dell'edificio determina il venir meno del e, in caso di soluzione CP_3
positiva, accertare la situazione giuridica che viene a crearsi tra i condomini in seguito a tale evento.
Ritiene la Corte che la distruzione totale dell'edificio in regime condominiale determina l'estinzione del condominio per mancanza dell'oggetto. Tale conclusione è ampiamente supportata dal disposto dell'art. 1117 c.c., in forza del quale è possibile affermare la sussistenza del condominio nella sola ipotesi in cui esistano parti comuni e parti di proprietà esclusiva, tra le quali si instaura un rapporto di servizio.
L'affermata estinzione del condominio fa sorgere, conseguentemente, una comunione pro indiviso tra tutti i proprietari dell'immobile distrutto sul suolo in cui insisteva l'edificio.
I vari condomini, titolari pro quota del suolo e delle macerie, possono porre fine a tale conditolarità o con il riedificare (con il consenso di tutti i condomini) l'edificio e, quindi,
determinare la nuova costruzione del condominio, o con la vendita all'asta del suolo e dei materiali su richiesta di ciascun condomino, oppure, infine, con lo scioglimento della comunione che potrà
avvenire con le modalità di cui all'art. 720 c.c.
Nel caso in esame nessuno ha chiesto la ricostruzione del preesistente fabbricato, ricostruzione che, peraltro, per ragioni di normativa urbanistica intervenuta successivamente al crollo non era possibile, e nessuno ha chiesto la vendita all'incanto dell'immobile per cui ne discende, per logica conseguenza, che essendo l'immobile indivisibile e non potendosi lo stato di comunione protrarsi,
contro l'interesse di ogni condomino, nel tempo all'infinito, deve applicarsi la disciplina suppletiva prevista in via generale per la divisione dagli artt. 1116 e 720 c.c., secondo cui si il bene è
indivisibile e vi è istanza di divisione il bene deve essere preferibilmente attribuito per intero al titolare della quota maggiore o ai titolari della quota maggiore, ove questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione, con addebito, in ogni caso, dell'eccedenza, nel senso che agli altri condomini va corrisposta la somma equivalente al valore della loro quota da parte di chi ha ottenuto l'attribuzione dell'intero”; Cassazione Civile Sez. II 20/05/2008 n. 12775: “il perimento,
totale o per una parte che rappresenti i tre quarti dell'edificio condominiale, determina l'estinzione del condominio per mancanza dell'oggetto, in quanto viene meno il rapporto di servizio tra le parti comuni mentre permane tra gli ex condomini soltanto una comunione pro indiviso dell'area di risulta, potendo la condominialità essere ripristinata solo in caso di ricostruzione dell'edificio in modo del tutto conforme al precedente…..”; conforme: Cassazione Civile Sez. II 03/10/1991 n.
10314).
Nel caso di specie nessuna parte ha richiesto la ricostruzione del preesistente edificio, ed inoltre nessuna di esse ha richiesto che si proceda alla vendita del suolo residuato a seguito dell'esplosione;
vendita che peraltro nel caso di specie non appare necessaria e/o comunque praticabile, avendo il
CTU accertato, da un lato, la comoda divisibilità del suolo, e dall'altro che i materiali residuati a seguito dell'esplosione sono totalmente privi di valore commerciale (e dunque sono da considerare invendibili).
Sulla base dei propri rilievi il CTU ha dunque proceduto, ai fini della divisione tra le parti del suolo residuato all'esplosione del detto fabbricato “B” (suolo costituente porzione del terreno censito al
Catasto del Comune di Arnasco al Foglio n° 9, mappale n° 40), ad individuare le percentuali di spettanza rispettivamente degli attori e dei convenuti del suolo residuato alla distruzione del fabbricato, basandosi in particolare sulla valutazione del valore delle unità immobiliari di ciascuna delle due parti facenti parte del fabbricato ad oggi non più esistente, e giungendo in tal modo ad auspicare l'attribuzione agli attori di una porzione del suolo in esame pari al 65 % della superficie totale, ed ai convenuti della restante porzione pari al 35 % della superficie totale.
Al riguardo va peraltro evidenziato che pur avendo il CTU indicato le percentuali del suolo residuato alla distruzione dell'edificio di spettanza di ciascuna delle due parti della divisione, e pur avendo esso anche proceduto ad indicare in linea di massima le metrature di spettanza di ciascuna delle due parti condividenti ai fini della divisione (procedendo anche a rappresentare sempre in linea di massima le due porzioni di spettanza delle stesse nella planimetria disegnata alla pagina 36
della relazione peritale, nella quale la porzione da attribuire in proprietà esclusiva agli attori è stata contrassegnata in rosso e la porzione da attribuire in proprietà esclusiva ai convenuti è stata contrassegnata in blu), ha tuttavia precisato che allo stato attuale non è ancora possibile procedere all'esatta individuazione fisica dei due lotti da assegnare alle parti e delle relative esatte misure (e dunque non è possibile procedere alla concreta divisione del bene ed alla conseguente materiale assegnazione in proprietà esclusiva a ciascuna parte delle porzioni ad esse rispettivamente spettanti), ostandovi la presenza delle macerie e delle strutture del fabbricato residuate all'esplosione. Conseguentemente, sulla scorta delle condivisibili valutazioni effettuate dal CTU, va ritenuto che nella presente sede processuale vi sia unicamente la possibilità, ai fini del successivo scioglimento della comunione di proprietà sussistente tra le parti sul suolo residuato alla distruzione dell'edificio “B” (scioglimento a cui - come testè accennato - non può provvedersi nel presente giudizio, stante l'impedimento materiale testè menzionato), di procedere all'individuazione e determinazione delle percentuali (quote) di proprietà esclusiva spettanti a ciascuna delle due parti condividenti (attori da una parte e convenuti dall'altra), individuazione e determinazione che devono essere effettuate nei termini indicati dal CTU e dianzi menzionati;
sarà poi onere delle parti,
all'esito del giudizio ed ai fini della completa ed esatta determinazione e ripartizione tra di esse delle concrete porzioni del suolo in esame corrispondenti alle quote suindicate, procedere all'integrale demolizione delle strutture residuate a seguito dell'esplosione dell'edificio, provvedere alla totale rimozione delle macerie ed alla pulizia dell'area, e procedere infine all'esito concordemente all'effettuazione di un rilievo dettagliato dell'area così liberata al fine di individuare con esattezza le due porzioni di rispettiva spettanza nel rispetto delle percentuali indicate dal CTU
(cfr, per tutto quanto testè evidenziato, la relazione peritale alle pagine 35 e 37, nelle quali il CTU,
rispondendo al quesito “ove tale parte di suolo risulti comodamente divisibile, proceda alla formazione di due lotti proporzionati al valore che le singole proprietà delle parti avevano prima dell'esplosione” ha rilevato quanto segue: “considerato che il suolo sul quale insiste il fabbricato individuato con la lettera B – attualmente identificato in maggior porzione al N.C.T. del comune di
Arnasco al Foglio 9 con il mappale 40 – Ente Urbano della superficie complessiva di mq. 230 –
copre una superficie complessiva di circa 80 mq e che è costituito da un lotto di forma trapezoidale allungata con base maggiore di m.
6.40 circa in corrispondenza del confine sulla corte mappale
489, base minore di m.
5.50 circa in corrispondenza del passaggio pedonale posto a monte del complesso per una profondità (altezza) complessiva di circa 13.70 metri si ritiene che lo stesso, una volta liberato dalle strutture da demolire e dalle relative macerie potrà essere diviso in due porzioni distinte rapportate al valore attribuito alle proprietà di attori e convenuti come già
calcolato al punto 6) che precede…..
Superficie da attribuire ai singoli lotti mq. %
superficie complessiva sedime 80
superficie da attribuire a parte attrice 52,8 66%
superficie da attribuire a parte attrice 27,2 34%
Totali 80,0 100%
La porzione da attribuire a parte attrice – da porre in adiacenza e continuità con la rimanente porzione intestata alla stessa in proprietà esclusiva – si svilupperà per tutta la profondità del lotto ed avrà una superficie complessiva pari a circa 53 mq.
La porzione da attribuire a parte convenuta – da porre in adiacenza e continuità con la rimanente porzione intestata alla stessa in proprietà esclusiva – si svilupperà per tutta la profondità del lotto ed avrà una superficie complessiva pari a circa 27 mq.
Con la precisazione – per quanto utile – che le misurazioni sopra indicate e quelle riportate sugli schemi grafici vanno considerate come misure indicative.
Considerato che l'effettiva misurazione delle superfici non potrà che avvenire ad avvenuta demolizione delle strutture e pulizia dell'area di sedime si ritiene che per procedere con una corretta attribuzione dei due lotti sarà necessario, a demolizione avvenuta, procedere con un rilievo dettagliato dell'area liberata per poi individuare le due porzioni di spettanza nel rispetto delle percentuali indicate nella tabella che precede”).
Ove le parti, una volta provveduto alla totale liberazione dell'area ed all'effettuazione del rilievo dettagliato nei termini testè evidenziati, non riuscissero ad accordarsi ai fini dell'esatta individuazione delle porzioni di rispettiva spettanza (ma non si vede come, stanti le precise e dettagliate indicazioni fornite a tal fine dal CTU e dianzi riportate), le stesse potranno nuovamente adire la sede contenziosa mediante l'instaurazione di apposito giudizio di accertamento.
Venendo ora a trattare le ulteriori domande proposte dagli attori, va evidenziato che dalla documentazione fotografica in atti e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – oltre che dalle stesse deduzioni delle parti - è emerso che sul muro adiacente alla stradina che insiste sul terreno di proprietà dei convenuti censito al catasto del Comune di Arnasco al Foglio n° 9 mappale n° 489 è sita da lungo tempo una nicchia dotata di porticina in ferro all'interno della quale sono collocate alcune bombole poste al servizio degli immobili di proprietà degli attori;
è inoltre pacifico in causa, in quanto espressamente riconosciuto dal convenuto costituito (con Controparte_1
deduzioni che ben possono costituire idoneo elemento di prova anche in relazione alla posizione processuale della convenuta non costituita ), che su tale stradina sita nel mappale di Controparte_2
proprietà dei convenuti è sempre stato esercitato continuativamente e pubblicamente dagli attori (e prima di essi dai loro danti causa), per un periodo di tempo sicuramente superiore a 20 anni, il passaggio finalizzato ad accedere alla nicchia de qua onde provvedere periodicamente al controllo,
alla sostituzione ed alla manutenzione delle bombole nonchè alla loro apertura e chiusura,
dimodochè va ritenuto che gli attori medesimi siano ormai divenuti titolari, per intervenuta usucapione, di un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla porzione di stradina che dà accesso alla nicchia al fine di poter svolgere le attività testè menzionate. In particolare, la circostanza dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio testè menzionato da parte degli attori deve considerarsi pacifica in causa – e comunque pienamente provata - in quanto espressamente riconosciuta dal convenuto Controparte_1
Ciò premesso, deve considerarsi fondata la domanda attrice volta ad ottenere, oltre al riconoscimento del proprio diritto di servitù di passaggio sulla porzione di mappale 489 in esame, la condanna dei convenuti alla rimozione del cancello da essi apposto sulla stradina de qua (cancello da essi collocato in un punto della stradina che precede la nicchia, e che pertanto preclude l'accesso alla stessa) ed alla sua ricollocazione nel punto ove esso era inizialmente posizionato (punto posto successivamente alla nicchia, e che pertanto non precludeva l'accesso alla stessa).
Il punto ove il cancello risulta essere attualmente collocato, oltre ad essere ben individuato nella documentazione fotografica in atti ed allegata alla relazione peritale, è anche raffigurato in blu nella planimetria redatta dal CTU e di cui alla pagina 42 della relazione medesima;
Il punto ove il cancello era in precedenza collocato, oltre ad essere anch'esso individuato nella documentazione fotografica in atti ed allegata alla relazione peritale, è invece raffigurato in rosso nella medesima planimetria redatta dal CTU e di cui alla pagina 42 della relazione.
Oltre alla rimozione ed alla ricollocazione del cancello nell'originaria posizione i convenuti devono essere anche condannati a rimettere in pristino stato, a propria cura e spese, i muri degli immobili di proprietà degli attori sui quali il cancello è stato da essi infisso.
Sussistono giusti motivi, in considerazione dell'esito e delle peculiarità della controversia portata all'esame di questo Tribunale, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico solidale di entrambe le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa:
1. accerta e dichiara che la quota percentuale di comproprietà di spettanza degli attori Parte_1
e sul suolo residuato a seguito del perimento del fabbricato “B”
[...] Parte_2 descritto dal CTU Arch. nel proprio elaborato peritale redatto in data Persona_1
15.7.2024 (suolo costituente porzione dell'immobile censito al catasto del Comune di Arnasco
al Foglio n° 9, mappale n° 40 e meglio descritto nella relazione peritale) è pari al 65 % del suolo medesimo;
2. accerta e dichiara che la quota percentuale di comproprietà di spettanza dei convenuti
[...]
e sul suolo residuato a seguito del perimento del fabbricato “B” CP_1 Controparte_2
descritto dal CTU Arch. nel proprio elaborato peritale redatto in data Persona_1
15.7.2024 (suolo costituente porzione dell'immobile censito al catasto del Comune di Arnasco
al Foglio n° 9, mappale n° 40 e meglio descritto nella relazione peritale) è pari al 35 % del suolo medesimo;
3. accerta e dichiara che in favore degli attori (in qualità di proprietaria Parte_1
dell'immobile censito al Catasto del Comune di Arnasco al Foglio n. 9 mappale 40 sub. 9 con graffato il mappale 47 sub. 4 nonchè dell'immobile censito al Catasto del Comune di Arnasco al
Foglio n. 9 mappale 47 sub. 2) e (in qualità di proprietario dell'immobile Parte_2
censito al Catasto del Comune di Arnasco al Foglio n. 9 mappale 40 sub. 8 con graffato il mappale 47 sub. 3) si è costituito, per intervenuta usucapione, un diritto reale di servitù di passaggio pedonale e carraio sulla stradina insistente su parte del terreno di proprietà dei convenuti e censito al Catasto del Comune di Arnasco al Controparte_1 Controparte_2
Foglio n. 9 mappale 489 (stradina meglio descritta nella relazione peritale redatta in data
15.7.2024 dal CTU Arch. per l'esecuzione delle operazioni di apertura e Persona_1
chiusura nonché di controllo, di manutenzione e di sostituzione delle bombole poste al servizio dei detti immobili di proprietà degli attori collocate nella nicchia inserita nel muro perimetrale degli immobili medesimi e dotata di porticina metallica che si apre su detta stradina;
4. condanna i convenuti a rimuovere il cancello posto a chiusura della stradina di cui al capo che precede ed a ricollocarlo nella precedente posizione (posizione raffigurata in rosso nella planimetria redatta dal CTU e di cui alla pagina 42 della relazione peritale da esso redatta in data 15.7.2024) nonché a rimettere in pristino stato i muri degli immobili di proprietà degli attori sui quali il cancello è stato infisso;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6. pone definitivamente a carico solidale di entrambe le parti le spese di CTU.
Savona, 13.1.2025
Il Giudice
Dott. Davide Atzeni