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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6284 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
proc. n. 20987/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Francesca Firrao Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 31/10/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20987 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nato il [...] in [...], C.U.I. – C.F. Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. MARIA RAFFAELA LACERENZA, C.F._2 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
- 1 - conclusioni di parte ricorrente: “1) In via preliminare, sospendere il provvedimento del Questore della Provincia di prot n. 1389/2023 notificato in data 3/11/2023 a mani del sig. e, per CP_1 Pt_1
l'effetto, ordinare alla Questura di in persona del Questore p.t., di riconsegnare al sig. la CP_1 Pt_1 ricevuta n. 22TO050633; 2) in via principale e nel merito, annullare il provvedimento del Questore della Provincia di prot n. 1389/2023 notificato in data 3/11/2023 a mani del sig. e, per CP_1 Pt_1
l'effetto, riconoscere al ricorrente il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale con ogni conseguente effetto di legge;
3) con vittoria di spese”; conclusioni di parte resistente: “rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi esposti. Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 11/10/2022, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 1389/2023, reso in data 24/10/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 03/11/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 24/01/2023 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 29/11/2023 e depositato il giorno 04/12/2023, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 7 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 22/12/2023, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata, per il giorno 29/02/2024, l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. Con ordinanza resa in data 29/02/2024, applicati i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civile, sez. VI, 21/02/2017, ud. 17/11/2016, dep.21/02/2017, n. 4516), è stata fissata, per il giorno 15/05/2024, la nuova udienza di comparizione delle parti con contestuale assegnazione al ricorrente di un termine perentorio per l'effettuazione delle notifiche indispensabili ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio con la parte resistente. In data 14/05/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 5 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 15/05/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
- 2 - Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 31/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
**** 1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale dando atto della circostanza che l'odierno ricorrente è stato destinatario di un decreto di espulsione nel 2019 e facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha CP_1 ritenuto che «non possono ritenersi soddisfatti i presupposti previsti dalla normativa in materia di protezione speciale, in particolare: i) permangono i legami con la famiglia nel Paese di origine;
ii) il richiedente dichiara di avere un figlio in Italia, ma non presenta documentazione relativa allo stesso;
iii) la restante documentazione presentata (ricevuta di presentazione della richiesta di passaporto presso l'ambasciata nigeriana di Roma, prima pagina di una memoria del legale a sostegno dell'istanza di protezione speciale;
comunicazione di ospitalità presso connazionale con decorrenza 12/09/2022; fotocopia codice fiscale/tessera sanitaria;
fotocopia carta di identità italiana) non è idonea a dimostrare un apprezzabile livello di integrazione sociale, culturale, economica, a fronte di una permanenza di 8 anni in Italia, nell'allegato integrativo il richiedente infatti dichiara di non essere occupato attualmente e di non disporre di una soluzione abitativa, né presenta documentazione relativa a presenti o passate esperienze di lavoro». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato rappresentando che «tra le ragioni del diniego della domanda vi è la scarsità di documentazione depositata a dimostrazione del nucleo familiare che [egli] ha nel territorio nazionale;
infatti, egli è padre di un bambino nato nell'anno 2018 in Italia. Egli convive con la sua compagna e con il bambino. In realtà la documentazione depositata non è quella cui la commissione fa riferimento, probabilmente questa è la documentazione che la questura ha inoltrato. [Egli] non ha potuto depositare documentazione lavorativa in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno [che] giunto nel territorio italiano gli veniva riconosciuta la protezione sussidiaria, successivamente revocata in seguito ad impugnazione da parte della commissione territoriale. Ragione per cui egli è rimasto sprovvisto di un permesso di soggiorno che gli abbia consentito di poter sottoscrivere un regolare contratto di lavoro. È inutile precisare che, chiaramente, [egli] esercita attività lavorativa, purtroppo, non regolare ed è quindi costantemente sottoposto a condizioni di vita precarie e inevitabilmente pericolose. Inoltre, inevitabilmente questa condizione di precarietà favorisce lo sfruttamento lavorativo,
[egli] è costretto ad accettare determinate condizioni a patto della propria sopravvivenza, che si traduce, per alcuni datori di lavoro, in una scelta consapevole stante la convenienza di un costo inferiore della manodopera. E inoltre, tale sfruttamento si trasforma sovente in autentica riduzione in schiavitù che, vale la pena ricordare, rappresenta un reato. Se [gli] fosse stato notificato, come la legge prevede, il preavviso di rigetto, nelle osservazioni che [avrebbe] presentato, fra le altre cose, in merito alla [sua] situazione
[avrebbe] precisato che non risultano carichi pendenti a [suo] carico … che in realtà egli dispone di una
- 3 - soluzione abitativa stabile presso un suo amico e connazionale partecipando alla quota del canone mensile. Egli da quando è entrato in Italia non ha mai fatto rientro nel suo Paese, non avendo più alcun riferimento e sostegno affettivo, e non solo, in caso di rientro nel suo Paese andrebbe incontro alle difficoltà di un nuovo radicamento territoriale in un luogo, privo di qualsivoglia sostegno morale e/o materiale ed in una condizione di estrema povertà. [Egli] parla e comprende la lingua italiana. E [avrebbe], più di tutto allegata la documentazione attestante la [sua] paternità … Inoltre, è importante considerare la situazione del [suo] Paese di provenienza … versa ancora in uno stato di generale e grave compromissione dei diritti umani» (pagg. 2 e 3 del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, ha ribadito la correttezza del suo operato (pagg.
2-4 della comparsa di costituzione depositata in data 14/05/2024) e ha evidenziato che il «ricorso appare poi contraddittorio: da un lato riferisce che il ricorrente vivrebbe con la compagna e il figlio (ma neanche in questa sede fornisce documentazione in merito) dall'altro afferma di vivere ospite di un connazionale. Quanto alla compagna, l'affermazione rimane una mera dichiarazione atteso che neppure vengono fornite le generalità della stessa. Per quanto concerne il lavoro poi, lo straniero dichiara di esserne privo perché senza permesso di soggiorno. Dall'esame del prospetto telematico dell'INPS emerge che non è mai stato versato alcun contributo previdenziale in suo favore (doc. 5), situazione confermata dall'interrogazione all'Agenzia delle Entrate che conferma l'assenza di attività e reddito da sempre (doc. 6). Ciò acclara che neanche nel periodo di tempo in cui era titolare di un permesso di soggiorno, il ricorrente ha mai lavorato. Non sussiste dunque alcun radicamento sul territorio, né dal punto di vista sociale e affettivo, né lavorativo» (pag. 4 della comparsa di costituzione depositata in data 14/05/2024).
2. Così tratteggiati i termini della controversia, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti le doglianze puramente formali svolte in ricorso, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa.
- 4 - È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è infondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che l'odierno ricorrente ha formalizzato la domanda di protezione speciale il giorno 11/10/2022 (v., sul punto, provvedimento impugnato), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato
- 5 - orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente non sia meritevole di accoglimento. Osserva il Collegio, in primo luogo, che la situazione sociopolitica del Paese di origine del ricorrente, rispetto alla quale ogni valutazione va operata all'attualità, non solo non appare tanto grave da porre la totalità dei suoi cittadini in condizioni di vulnerabilità così significativa da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria ma, in base a quanto emerso dagli atti, neppure giustifica il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione c.d. speciale. Infatti, emerge dalle fonti consultate che la situazione di conflitto che la Nigeria vive a causa della attività del gruppo terroristico di è localizzata nel Nord Est (Stati CP_2 del Borno, Yobe e Adamawa) e non nel Sud-Sud e, dunque, non in ED State (cfr. Country Guidance: Nigeria-Common analysis and guidance note, ottobre 2021 a cura di EASO), da cui proviene il ricorrente. Peraltro, non risultano attacchi a sfondo terroristico in ED State che è investito da episodi di violenza dovuti agli scontri tra culti criminali, tra pastori ed agricoltori, per dispute sulla terra, alla diffusione del c.d. vigilantismo e della giustizia privata, alle proteste, ormai terminate, nate con il movimento (cfr. The State CP_3 [...]
Nigeria 2023/Report on the human rights situation (covering 2023), a cura Controparte_4 di AI – Amnesty International, disponibile su ecoi.net dal giorno 24 aprile 2024; 2023 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria/Annual report on human rights in 2023, a cura di USDOS – US Department of State, disponibile su ecoi.net dal giorno 23 aprile 2024; Freedom in the World 2024 – Nigeria/Annual report on political rights and civil liberties in 2023, a cura di reperibile su ecoi.net dal 2024; Annual report on the human rights situation in Parte_2
2023/World Report 2024 – Nigeria, a cura di HRW – Human Rights Watch, disponibile su ecoi.net dal giorno 11 gennaio 2024; Amnesty International Report 2022/23; The State of the
- 6 - World's Human Rights;
Nigeria 2022/Report on the human rights situation covering 2022, a cura di AI – Amnesty International, disponibile su ecoi.net dal 27 marzo 2023; 2022 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria/Annual report on human rights in 2022, a cura di USDOS – US Department of State, disponibile su ecoi.net dal 20 marzo 2023; Annual report on the human rights situation in 2022/World Report 2023 – Nigeria, a cura di HRW – Human Rights Watch, disponibile su ecoi.net dal 12 gennaio 2023). Esclusa, sul piano oggettivo, l'esistenza di peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o delle condizioni di sicurezza del Paese di origine alla luce delle informazioni compendiate nelle COI suindicate, neppure sarebbe utile, d'altra parte, ai fini dell'accoglimento del ricorso, il richiamo stereotipato alle diverse problematiche che affliggono la Nigeria. Invero, qualunque verifica della violazione del diritto di non respingimento e di quello alla vita privata e familiare non può che essere compiuta in base alle precipue condizioni di vita allegate. Nel caso di specie, non vi sono specificità che permettano di ricollegare la persona del richiedente alle svariate ed eterogenee problematiche affliggenti quel Paese. La protezione speciale, invero, non può essere riconosciuta in ragione del mero contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che, così facendo, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti (cfr. ex multis Cass. civ. n. 4455/2018; Cass. civ. 17072/2018; Cass. civ. n. 9304/2019). Per quanto risulta dalla documentazione acquisita al fascicolo del presente giudizio, non è emersa, poi, alcuna problematica fisica o psicologica di gravità tale da risultare curabile solo in Italia e da mettere in pericolo la salute del ricorrente in caso di rimpatrio forzato. Non si ritengono provati altri specifici profili di vulnerabilità in capo al richiedente, tenuto conto anche dell'assenza di prova di esperienze traumatiche vissute durante il viaggio per giungere in Italia con ricadute sul suo stato psico-fisico (Cass. n. 28781/2020). Neppure sono stati provati l'avvio o la prosecuzione, da parte del richiedente, di un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese, tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023). Avuto riguardo a tale precipuo aspetto, il Collegio rileva che, in corso di causa (sia unitamente al ricorso che, di nuovo, in data 13/05/2024), è stata depositata esclusivamente la copia di un “contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c.”, senza che nulla sia stato specificato, a riguardo, né nel ricorso, nelle note di trattazione scritta né in alcuna delle memorie depositate in corso di causa. Non sono state prodotte fatture né l'estratto contributivo INPS relativo al lavoro prestato come autonomo (sebbene richiesto dal G.D. con decreto del 26/01/2024). Non è nota, dunque, l'entità dei guadagni percepiti (non è stata prodotta neppure della documentazione bancaria da cui poter inferire gli introiti derivanti dal lavoro asseritamente
- 7 - svolto) e, conseguentemente, non è possibile affermare che il ricorrente abbia compiuto un serio tentativo di inserimento, non potendo nemmeno essere verificato che egli ha abbia effettivamente prestato l'attività lavorativa in commento né potendo essere escluso che quest'ultima sia stata solo occasionale e limitata ad un arco temporale ridotto. Tra l'altro, alcuna spiegazione è stata fornita per giustificare la frammentarietà della documentazione prodotta, nonostante la p.a. abbia diffusamente argomentato in ordine alla carenza documentale che ha sistematicamente caratterizzato tanto la fase amministrativa che quella giudiziaria. Va poi considerato che, dal mese di dicembre 2023, è intervenuta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la mancata produzione di documentazione lavorativa relativa al periodo successivo non trova alcuna giustificazione, soprattutto laddove si consideri che, in virtù del provvedimento adottato da questo Tribunale, la posizione dell'odierno ricorrente è financo cambiata in melius. Sempre sotto il profilo dell'integrazione lavorativa, si osserva, in via ulteriore, che il lavoro asseritamente prestato “in nero” non risulta essere stato provato neppure in via indiziaria e le deduzioni svolte sul punto sono talmente generiche che neppure è noto in che tipo di attività esso sarebbe consistito. Di fatto, il ricorrente paventa di aver raggiunto un discreto grado di indipendenza economica, ma non ha prodotto nulla che possa indurre a ritenere superate le criticità analiticamente esposte dalla p.a. nel provvedimento impugnato. L'odierno ricorrente, neppure avvalendosi dell'ausilio della difesa tecnica, è riuscito a fare chiarezza sul suo lungo vissuto in Italia e, in questa sede, il quadro già accuratamente valutato dalla p.a. non risulta affatto mutato. La documentazione prodotta è risultata, invero, davvero troppo scarna, con la conseguenza che è del tutto inidonea a fondare il convincimento che il ricorrente si sia effettivamente radicato sul T.N. e sia in grado di condurre, in autonomia, una vita dignitosa (per i principi generali, v. Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 33315/2022, pubblicata in data 11/11/2022). Il richiedente, presente in Italia quantomeno dal 2014 (v. pag. 1 della comparsa di costituzione delle p.a.), non ha provato, poi, di aver conseguito una, pur minima, stabilità economica né abitativa. Quanto a quest'ultimo aspetto, le deduzioni svolte alla pag. 3 del ricorso, non sono in alcun modo provate, non solo perché, in questa sede, non è stata prodotta nemmeno una dichiarazione di ospitalità, ma anche perché Pt_1
, in ogni caso, non ha documentato di contribuire alle spese né di aver assunto
[...] su di sé obblighi contrattuali di sorta. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato di aver utilmente intrapreso un percorso di studi e/o di formazione professionale né di aver fatto fruttare le conoscenze in altro modo acquisite.
- 8 - Va rimarcato, sul punto, che, in atti, non è stata rinvenuta alcuna certificazione né alcun attestato. Le omissioni relative a tale profilo di integrazione assumono in questa sede particolare rilevanza alla luce del fatto che, a fronte dei plurimi dinieghi di cui il ricorrente è stato destinatario sia in sede amministrativa che giudiziaria, non si è in Parte_1 altro modo attivato per migliorare le sue conoscenze linguistiche o curare la sua crescita personale, trascurando il fatto che l'integrazione sociale è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa. Egli, inoltre, in Italia, non ha iniziato alcun significativo percorso d'integrazione sociale o culturale. Giova rammentare, a tal riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito che un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese è desumibile da indici socialmente rilevanti tra i quali ha annoverato anche la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento (Cass., Sez. Un. civili, n. 24413/2021 richiamata da Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 20641/2023, data pubblicazione 17/07/2023). Come già precisato, di questo, agli atti, non vi è prova. Né può ritenersi provato che goda, in Italia, di una rete familiare né Parte_1 che abbia qui costituito un suo nucleo familiare. Come opportunamente evidenziato dalla p.a., il ricorrente ha contraddittoriamente sostenuto di convivere con la compagna ed il figlio (pag. 2 del ricorso) e poi di disporre di “una soluzione abitativa stabile presso un amico e connazionale” (pag. 3 del ricorso). In ogni caso, della asserita compagna non sono state nemmeno indicate le generalità e neppure è stato precisato l'indirizzo di residenza della coppia. Circa la invocata paternità, si osserva, invece, essa non può dirsi attestata né dal
“cartellino di dimissione del neonato”, dove non è indicata né la paternità né la maternità del neonato in questione (che, tra l'altro, reca il cognome che, dunque, differisce Per_1 da quello dell'odierno ricorrente che è, invece, , né dal file denominato Pt_1
“passaporto figlio” (depositato unitamente al ricorso, che, va segnalato, non è corredato di indice della documentazione prodotta), che, in realtà, corrisponde alla ricevuta del permesso di soggiorno rilasciata all'odierno ricorrente. Più in generale, quanto ai legami familiari, di là dal fatto storico della nascita di un figlio (neppure idoneamente provato), gli atti di causa sono 'muti' circa il modo di atteggiarsi della relazione sentimentale asseritamente intrecciata dall'odierno ricorrente con la madre del minore, rispetto al quale, poi, non è stata in alcun modo provata una qualche forma di comunanza di vita, nonostante delle precisazioni, sul punto, si fossero rese necessarie, alla luce delle deduzioni svolte dalla C.T. di e richiamate dalla Questura nel provvedimento impugnato. In CP_1 pendenza di giudizio, non sono emersi elementi rivelatori di un legame padre-figlio effettivo. Nulla di ulteriore risulta essere stato documentato in pendenza di giudizio.
- 9 - Non si vede, dunque, come potere ipotizzare una violazione del diritto alla vita privata e familiare, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, o un impedimento effettivo all'esercizio delle libertà democratiche. Va ribadito, sul punto, che non è stata versata in atti idonea documentazione atta a dare contezza, all'attualità, del livello di integrazione raggiunto, dal ricorrente, in Italia. Nessuna significativa deduzione è stata svolta circa il vissuto, ormai lungo, del richiedente sul T.N. né sono stati idoneamente delineati il progetto di vita futuro e le ipotizzate modalità di concreta attuazione dello stesso. Per completezza espositiva, quanto al riconoscimento del diritto di asilo costituzionale sulla base della ritenuta diretta applicabilità dell'art. 10, co. 3, Cost., va richiamato il par. 30 della sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24413/2021. Ivi, è espressamente chiarito che la reintroduzione nell'art. 5 T.U.I. della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato segnala “la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal decreto legge n. 113/2018 e incrementate dallo stesso decreto legge n. 130/2020”. Nella fattispecie qui in esame, non sono stati allegati specifici profili di necessaria tutela costituzionale del ricorrente ulteriori rispetto alle ipotesi di protezione internazionale e complementare come oggi previste. In conclusione, alla luce di quanto esposto, non si riscontra la sussistenza di alcuno dei presupposti atti a fondare l'accoglimento della domanda proposta.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come rimodulati dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento in relazione alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, così individuato in ragione dell'esigenza di parametrare la liquidazione del compenso professionale all'attività in concreto svolta dalle parti ed all'effettiva consistenza della lite, applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione di riferimento dianzi indicato, tenuto conto della semplicità dello svolgimento processuale che discende dalla non complessità della causa e dalla totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. RIGETTA il ricorso;
-. CO , nato il [...] in [...], Parte_1
C.U.I. – C.F. al rimborso, in favore di parte C.F._1 C.F._2 resistente delle spese di giudizio che liquida in euro 2.906,00 (duemilanovecentosei/00), per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
- 10 - Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 04/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Francesca Firrao Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 31/10/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20987 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nato il [...] in [...], C.U.I. – C.F. Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. MARIA RAFFAELA LACERENZA, C.F._2 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
- 1 - conclusioni di parte ricorrente: “1) In via preliminare, sospendere il provvedimento del Questore della Provincia di prot n. 1389/2023 notificato in data 3/11/2023 a mani del sig. e, per CP_1 Pt_1
l'effetto, ordinare alla Questura di in persona del Questore p.t., di riconsegnare al sig. la CP_1 Pt_1 ricevuta n. 22TO050633; 2) in via principale e nel merito, annullare il provvedimento del Questore della Provincia di prot n. 1389/2023 notificato in data 3/11/2023 a mani del sig. e, per CP_1 Pt_1
l'effetto, riconoscere al ricorrente il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale con ogni conseguente effetto di legge;
3) con vittoria di spese”; conclusioni di parte resistente: “rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi esposti. Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 11/10/2022, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 1389/2023, reso in data 24/10/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 03/11/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 24/01/2023 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 29/11/2023 e depositato il giorno 04/12/2023, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 7 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 22/12/2023, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata, per il giorno 29/02/2024, l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. Con ordinanza resa in data 29/02/2024, applicati i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civile, sez. VI, 21/02/2017, ud. 17/11/2016, dep.21/02/2017, n. 4516), è stata fissata, per il giorno 15/05/2024, la nuova udienza di comparizione delle parti con contestuale assegnazione al ricorrente di un termine perentorio per l'effettuazione delle notifiche indispensabili ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio con la parte resistente. In data 14/05/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 5 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 15/05/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
- 2 - Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 31/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
**** 1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale dando atto della circostanza che l'odierno ricorrente è stato destinatario di un decreto di espulsione nel 2019 e facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha CP_1 ritenuto che «non possono ritenersi soddisfatti i presupposti previsti dalla normativa in materia di protezione speciale, in particolare: i) permangono i legami con la famiglia nel Paese di origine;
ii) il richiedente dichiara di avere un figlio in Italia, ma non presenta documentazione relativa allo stesso;
iii) la restante documentazione presentata (ricevuta di presentazione della richiesta di passaporto presso l'ambasciata nigeriana di Roma, prima pagina di una memoria del legale a sostegno dell'istanza di protezione speciale;
comunicazione di ospitalità presso connazionale con decorrenza 12/09/2022; fotocopia codice fiscale/tessera sanitaria;
fotocopia carta di identità italiana) non è idonea a dimostrare un apprezzabile livello di integrazione sociale, culturale, economica, a fronte di una permanenza di 8 anni in Italia, nell'allegato integrativo il richiedente infatti dichiara di non essere occupato attualmente e di non disporre di una soluzione abitativa, né presenta documentazione relativa a presenti o passate esperienze di lavoro». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato rappresentando che «tra le ragioni del diniego della domanda vi è la scarsità di documentazione depositata a dimostrazione del nucleo familiare che [egli] ha nel territorio nazionale;
infatti, egli è padre di un bambino nato nell'anno 2018 in Italia. Egli convive con la sua compagna e con il bambino. In realtà la documentazione depositata non è quella cui la commissione fa riferimento, probabilmente questa è la documentazione che la questura ha inoltrato. [Egli] non ha potuto depositare documentazione lavorativa in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno [che] giunto nel territorio italiano gli veniva riconosciuta la protezione sussidiaria, successivamente revocata in seguito ad impugnazione da parte della commissione territoriale. Ragione per cui egli è rimasto sprovvisto di un permesso di soggiorno che gli abbia consentito di poter sottoscrivere un regolare contratto di lavoro. È inutile precisare che, chiaramente, [egli] esercita attività lavorativa, purtroppo, non regolare ed è quindi costantemente sottoposto a condizioni di vita precarie e inevitabilmente pericolose. Inoltre, inevitabilmente questa condizione di precarietà favorisce lo sfruttamento lavorativo,
[egli] è costretto ad accettare determinate condizioni a patto della propria sopravvivenza, che si traduce, per alcuni datori di lavoro, in una scelta consapevole stante la convenienza di un costo inferiore della manodopera. E inoltre, tale sfruttamento si trasforma sovente in autentica riduzione in schiavitù che, vale la pena ricordare, rappresenta un reato. Se [gli] fosse stato notificato, come la legge prevede, il preavviso di rigetto, nelle osservazioni che [avrebbe] presentato, fra le altre cose, in merito alla [sua] situazione
[avrebbe] precisato che non risultano carichi pendenti a [suo] carico … che in realtà egli dispone di una
- 3 - soluzione abitativa stabile presso un suo amico e connazionale partecipando alla quota del canone mensile. Egli da quando è entrato in Italia non ha mai fatto rientro nel suo Paese, non avendo più alcun riferimento e sostegno affettivo, e non solo, in caso di rientro nel suo Paese andrebbe incontro alle difficoltà di un nuovo radicamento territoriale in un luogo, privo di qualsivoglia sostegno morale e/o materiale ed in una condizione di estrema povertà. [Egli] parla e comprende la lingua italiana. E [avrebbe], più di tutto allegata la documentazione attestante la [sua] paternità … Inoltre, è importante considerare la situazione del [suo] Paese di provenienza … versa ancora in uno stato di generale e grave compromissione dei diritti umani» (pagg. 2 e 3 del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, ha ribadito la correttezza del suo operato (pagg.
2-4 della comparsa di costituzione depositata in data 14/05/2024) e ha evidenziato che il «ricorso appare poi contraddittorio: da un lato riferisce che il ricorrente vivrebbe con la compagna e il figlio (ma neanche in questa sede fornisce documentazione in merito) dall'altro afferma di vivere ospite di un connazionale. Quanto alla compagna, l'affermazione rimane una mera dichiarazione atteso che neppure vengono fornite le generalità della stessa. Per quanto concerne il lavoro poi, lo straniero dichiara di esserne privo perché senza permesso di soggiorno. Dall'esame del prospetto telematico dell'INPS emerge che non è mai stato versato alcun contributo previdenziale in suo favore (doc. 5), situazione confermata dall'interrogazione all'Agenzia delle Entrate che conferma l'assenza di attività e reddito da sempre (doc. 6). Ciò acclara che neanche nel periodo di tempo in cui era titolare di un permesso di soggiorno, il ricorrente ha mai lavorato. Non sussiste dunque alcun radicamento sul territorio, né dal punto di vista sociale e affettivo, né lavorativo» (pag. 4 della comparsa di costituzione depositata in data 14/05/2024).
2. Così tratteggiati i termini della controversia, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti le doglianze puramente formali svolte in ricorso, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa.
- 4 - È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è infondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che l'odierno ricorrente ha formalizzato la domanda di protezione speciale il giorno 11/10/2022 (v., sul punto, provvedimento impugnato), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato
- 5 - orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente non sia meritevole di accoglimento. Osserva il Collegio, in primo luogo, che la situazione sociopolitica del Paese di origine del ricorrente, rispetto alla quale ogni valutazione va operata all'attualità, non solo non appare tanto grave da porre la totalità dei suoi cittadini in condizioni di vulnerabilità così significativa da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria ma, in base a quanto emerso dagli atti, neppure giustifica il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione c.d. speciale. Infatti, emerge dalle fonti consultate che la situazione di conflitto che la Nigeria vive a causa della attività del gruppo terroristico di è localizzata nel Nord Est (Stati CP_2 del Borno, Yobe e Adamawa) e non nel Sud-Sud e, dunque, non in ED State (cfr. Country Guidance: Nigeria-Common analysis and guidance note, ottobre 2021 a cura di EASO), da cui proviene il ricorrente. Peraltro, non risultano attacchi a sfondo terroristico in ED State che è investito da episodi di violenza dovuti agli scontri tra culti criminali, tra pastori ed agricoltori, per dispute sulla terra, alla diffusione del c.d. vigilantismo e della giustizia privata, alle proteste, ormai terminate, nate con il movimento (cfr. The State CP_3 [...]
Nigeria 2023/Report on the human rights situation (covering 2023), a cura Controparte_4 di AI – Amnesty International, disponibile su ecoi.net dal giorno 24 aprile 2024; 2023 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria/Annual report on human rights in 2023, a cura di USDOS – US Department of State, disponibile su ecoi.net dal giorno 23 aprile 2024; Freedom in the World 2024 – Nigeria/Annual report on political rights and civil liberties in 2023, a cura di reperibile su ecoi.net dal 2024; Annual report on the human rights situation in Parte_2
2023/World Report 2024 – Nigeria, a cura di HRW – Human Rights Watch, disponibile su ecoi.net dal giorno 11 gennaio 2024; Amnesty International Report 2022/23; The State of the
- 6 - World's Human Rights;
Nigeria 2022/Report on the human rights situation covering 2022, a cura di AI – Amnesty International, disponibile su ecoi.net dal 27 marzo 2023; 2022 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria/Annual report on human rights in 2022, a cura di USDOS – US Department of State, disponibile su ecoi.net dal 20 marzo 2023; Annual report on the human rights situation in 2022/World Report 2023 – Nigeria, a cura di HRW – Human Rights Watch, disponibile su ecoi.net dal 12 gennaio 2023). Esclusa, sul piano oggettivo, l'esistenza di peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o delle condizioni di sicurezza del Paese di origine alla luce delle informazioni compendiate nelle COI suindicate, neppure sarebbe utile, d'altra parte, ai fini dell'accoglimento del ricorso, il richiamo stereotipato alle diverse problematiche che affliggono la Nigeria. Invero, qualunque verifica della violazione del diritto di non respingimento e di quello alla vita privata e familiare non può che essere compiuta in base alle precipue condizioni di vita allegate. Nel caso di specie, non vi sono specificità che permettano di ricollegare la persona del richiedente alle svariate ed eterogenee problematiche affliggenti quel Paese. La protezione speciale, invero, non può essere riconosciuta in ragione del mero contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che, così facendo, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti (cfr. ex multis Cass. civ. n. 4455/2018; Cass. civ. 17072/2018; Cass. civ. n. 9304/2019). Per quanto risulta dalla documentazione acquisita al fascicolo del presente giudizio, non è emersa, poi, alcuna problematica fisica o psicologica di gravità tale da risultare curabile solo in Italia e da mettere in pericolo la salute del ricorrente in caso di rimpatrio forzato. Non si ritengono provati altri specifici profili di vulnerabilità in capo al richiedente, tenuto conto anche dell'assenza di prova di esperienze traumatiche vissute durante il viaggio per giungere in Italia con ricadute sul suo stato psico-fisico (Cass. n. 28781/2020). Neppure sono stati provati l'avvio o la prosecuzione, da parte del richiedente, di un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese, tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023). Avuto riguardo a tale precipuo aspetto, il Collegio rileva che, in corso di causa (sia unitamente al ricorso che, di nuovo, in data 13/05/2024), è stata depositata esclusivamente la copia di un “contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c.”, senza che nulla sia stato specificato, a riguardo, né nel ricorso, nelle note di trattazione scritta né in alcuna delle memorie depositate in corso di causa. Non sono state prodotte fatture né l'estratto contributivo INPS relativo al lavoro prestato come autonomo (sebbene richiesto dal G.D. con decreto del 26/01/2024). Non è nota, dunque, l'entità dei guadagni percepiti (non è stata prodotta neppure della documentazione bancaria da cui poter inferire gli introiti derivanti dal lavoro asseritamente
- 7 - svolto) e, conseguentemente, non è possibile affermare che il ricorrente abbia compiuto un serio tentativo di inserimento, non potendo nemmeno essere verificato che egli ha abbia effettivamente prestato l'attività lavorativa in commento né potendo essere escluso che quest'ultima sia stata solo occasionale e limitata ad un arco temporale ridotto. Tra l'altro, alcuna spiegazione è stata fornita per giustificare la frammentarietà della documentazione prodotta, nonostante la p.a. abbia diffusamente argomentato in ordine alla carenza documentale che ha sistematicamente caratterizzato tanto la fase amministrativa che quella giudiziaria. Va poi considerato che, dal mese di dicembre 2023, è intervenuta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la mancata produzione di documentazione lavorativa relativa al periodo successivo non trova alcuna giustificazione, soprattutto laddove si consideri che, in virtù del provvedimento adottato da questo Tribunale, la posizione dell'odierno ricorrente è financo cambiata in melius. Sempre sotto il profilo dell'integrazione lavorativa, si osserva, in via ulteriore, che il lavoro asseritamente prestato “in nero” non risulta essere stato provato neppure in via indiziaria e le deduzioni svolte sul punto sono talmente generiche che neppure è noto in che tipo di attività esso sarebbe consistito. Di fatto, il ricorrente paventa di aver raggiunto un discreto grado di indipendenza economica, ma non ha prodotto nulla che possa indurre a ritenere superate le criticità analiticamente esposte dalla p.a. nel provvedimento impugnato. L'odierno ricorrente, neppure avvalendosi dell'ausilio della difesa tecnica, è riuscito a fare chiarezza sul suo lungo vissuto in Italia e, in questa sede, il quadro già accuratamente valutato dalla p.a. non risulta affatto mutato. La documentazione prodotta è risultata, invero, davvero troppo scarna, con la conseguenza che è del tutto inidonea a fondare il convincimento che il ricorrente si sia effettivamente radicato sul T.N. e sia in grado di condurre, in autonomia, una vita dignitosa (per i principi generali, v. Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 33315/2022, pubblicata in data 11/11/2022). Il richiedente, presente in Italia quantomeno dal 2014 (v. pag. 1 della comparsa di costituzione delle p.a.), non ha provato, poi, di aver conseguito una, pur minima, stabilità economica né abitativa. Quanto a quest'ultimo aspetto, le deduzioni svolte alla pag. 3 del ricorso, non sono in alcun modo provate, non solo perché, in questa sede, non è stata prodotta nemmeno una dichiarazione di ospitalità, ma anche perché Pt_1
, in ogni caso, non ha documentato di contribuire alle spese né di aver assunto
[...] su di sé obblighi contrattuali di sorta. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato di aver utilmente intrapreso un percorso di studi e/o di formazione professionale né di aver fatto fruttare le conoscenze in altro modo acquisite.
- 8 - Va rimarcato, sul punto, che, in atti, non è stata rinvenuta alcuna certificazione né alcun attestato. Le omissioni relative a tale profilo di integrazione assumono in questa sede particolare rilevanza alla luce del fatto che, a fronte dei plurimi dinieghi di cui il ricorrente è stato destinatario sia in sede amministrativa che giudiziaria, non si è in Parte_1 altro modo attivato per migliorare le sue conoscenze linguistiche o curare la sua crescita personale, trascurando il fatto che l'integrazione sociale è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa. Egli, inoltre, in Italia, non ha iniziato alcun significativo percorso d'integrazione sociale o culturale. Giova rammentare, a tal riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito che un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese è desumibile da indici socialmente rilevanti tra i quali ha annoverato anche la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento (Cass., Sez. Un. civili, n. 24413/2021 richiamata da Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 20641/2023, data pubblicazione 17/07/2023). Come già precisato, di questo, agli atti, non vi è prova. Né può ritenersi provato che goda, in Italia, di una rete familiare né Parte_1 che abbia qui costituito un suo nucleo familiare. Come opportunamente evidenziato dalla p.a., il ricorrente ha contraddittoriamente sostenuto di convivere con la compagna ed il figlio (pag. 2 del ricorso) e poi di disporre di “una soluzione abitativa stabile presso un amico e connazionale” (pag. 3 del ricorso). In ogni caso, della asserita compagna non sono state nemmeno indicate le generalità e neppure è stato precisato l'indirizzo di residenza della coppia. Circa la invocata paternità, si osserva, invece, essa non può dirsi attestata né dal
“cartellino di dimissione del neonato”, dove non è indicata né la paternità né la maternità del neonato in questione (che, tra l'altro, reca il cognome che, dunque, differisce Per_1 da quello dell'odierno ricorrente che è, invece, , né dal file denominato Pt_1
“passaporto figlio” (depositato unitamente al ricorso, che, va segnalato, non è corredato di indice della documentazione prodotta), che, in realtà, corrisponde alla ricevuta del permesso di soggiorno rilasciata all'odierno ricorrente. Più in generale, quanto ai legami familiari, di là dal fatto storico della nascita di un figlio (neppure idoneamente provato), gli atti di causa sono 'muti' circa il modo di atteggiarsi della relazione sentimentale asseritamente intrecciata dall'odierno ricorrente con la madre del minore, rispetto al quale, poi, non è stata in alcun modo provata una qualche forma di comunanza di vita, nonostante delle precisazioni, sul punto, si fossero rese necessarie, alla luce delle deduzioni svolte dalla C.T. di e richiamate dalla Questura nel provvedimento impugnato. In CP_1 pendenza di giudizio, non sono emersi elementi rivelatori di un legame padre-figlio effettivo. Nulla di ulteriore risulta essere stato documentato in pendenza di giudizio.
- 9 - Non si vede, dunque, come potere ipotizzare una violazione del diritto alla vita privata e familiare, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, o un impedimento effettivo all'esercizio delle libertà democratiche. Va ribadito, sul punto, che non è stata versata in atti idonea documentazione atta a dare contezza, all'attualità, del livello di integrazione raggiunto, dal ricorrente, in Italia. Nessuna significativa deduzione è stata svolta circa il vissuto, ormai lungo, del richiedente sul T.N. né sono stati idoneamente delineati il progetto di vita futuro e le ipotizzate modalità di concreta attuazione dello stesso. Per completezza espositiva, quanto al riconoscimento del diritto di asilo costituzionale sulla base della ritenuta diretta applicabilità dell'art. 10, co. 3, Cost., va richiamato il par. 30 della sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24413/2021. Ivi, è espressamente chiarito che la reintroduzione nell'art. 5 T.U.I. della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato segnala “la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal decreto legge n. 113/2018 e incrementate dallo stesso decreto legge n. 130/2020”. Nella fattispecie qui in esame, non sono stati allegati specifici profili di necessaria tutela costituzionale del ricorrente ulteriori rispetto alle ipotesi di protezione internazionale e complementare come oggi previste. In conclusione, alla luce di quanto esposto, non si riscontra la sussistenza di alcuno dei presupposti atti a fondare l'accoglimento della domanda proposta.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come rimodulati dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento in relazione alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, così individuato in ragione dell'esigenza di parametrare la liquidazione del compenso professionale all'attività in concreto svolta dalle parti ed all'effettiva consistenza della lite, applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione di riferimento dianzi indicato, tenuto conto della semplicità dello svolgimento processuale che discende dalla non complessità della causa e dalla totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. RIGETTA il ricorso;
-. CO , nato il [...] in [...], Parte_1
C.U.I. – C.F. al rimborso, in favore di parte C.F._1 C.F._2 resistente delle spese di giudizio che liquida in euro 2.906,00 (duemilanovecentosei/00), per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
- 10 - Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 04/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
- 11 -