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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 5383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5383 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3802/2019 R.G. vertente
TRA
Ing. di EL, c.f. , in proprio e in Parte_1 C.F._1
Parte qualità di capogruppo mandatario del composto da arch. e Parte_3
in qualità di mandanti, elettivamente domiciliato in Napoli Viale Parte_4
Gramsci 16 presso lo studio dell'avv. Sergio Como, codice fiscale p.e.c.: che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti;
- Appellante-
CONTRO
c.f. , in persona del Dirigente Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avvocatura Comunale p.t. dott.ssa Mariamaddalena Leone, titolare della legittimazione processuale dell'Ente ex art.58 bis dello Statuto, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce anche ai sensi dell'art.18, co. 5, D.M. Giustizia n.
44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013, nonché in forza della determina di conferimento incarico, dall'avvocato Municipale Capo M. Antonella
Verde, codice fiscale e dall'avvocato Municipale C.F._3
PP OC, codice fiscale , con le stesse C.F._4
elettivamente domiciliato in , Piazza Giovanni XXIII Controparte_1
(Palazzo Farnese)- presso l'Avvocatura Municipale, le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento al seguente numero di fax
0813900592 o al seguente indirizzo pec: Email_2
1 -Appellata- Email_3
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 186/2019 del Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata il 24.01.2019 e non notificata;
CONCLUSIONI:
- Per l'appellante Ing. di EL: Parte_1
“1) in via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza gravata ai sensi degli artt.
283 e 351 cpc sussistendo i gravi motivi previsti dal codice di rito;
2) nel merito accogliere l'appello e riformare la sentenza resa dal GOP del Tribunale di
Torre Annunziata II sez. civile n. 286/2019; rigettare integralmente o in via subordinata parzialmente per quanto di ragione la domanda attorea proposta in primo grado ritenendo Cont giusto il dovuto onorario già corrisposto al perché conforme al contratto di appalto sottoscritto inter partes, non affetta la prestazione professionale resa da colpa grave dell'appellante, ovvero perché esso è stato indotto in errore in via esclusiva e/o in via di concorso dal che ha approvato e condiviso gli elaborati tecnici progettuali eseguiti CP_1 dai professionisti nonché alla normativa di settore vigente in materia, azzerando o quanto meno riducendo l'importo per il quale è stato condannato l'appellante a versare al
[...]
; Controparte_1 CP_1
3) riformare la sentenza di primo grado anche per la parte in cui ha posto le spese di giustizia di primo grado e di consulenza tecnica a carico dell'attuale appellante, con condanna dell'amministrazione comunale appellata al pagamento delle spese legali del doppio grado e quelle tecniche già occorse e quelle occorrenti per la rinnovazione della
CTU; con attribuzione degli onorari del presente grado all'avv. Sergio Como, antistatario”.
- Per l'appellata : Controparte_1
“1. rigettare l'appello proposto dall'ing. di EL per tutte le Parte_1 motivazioni descritte;
2. in accoglimento dello spiegato appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce dovuto all'ing. la somma di euro 47.259,93, in Parte_1 favore di una pronuncia di accoglimento totale della domanda formulata in primo grado dal;
Controparte_1
3. per effetto di quanto richiesto al punto 2. condannare l'ing. di Parte_1
2 EL nella sua duplice indicata qualità alla ripetizione in favore del di CP_1
anche della somma di euro 47.259,93; Controparte_1
4. riformare il capo 3) della sentenza con pronuncia di condanna integrale per le spese del primo grado di giudizio a carico dell'ing. di EL anche delle spese Parte_1 del presente grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto notificato il 29.05.2013 il conveniva Controparte_1 in giudizio il rapp.to dall'ing. Controparte_3 [...]
di EL al fine di sentirlo condannare alla restituzione della Parte_1
somma di euro 161.915,00 che assumeva essergli stata versata ingiustificatamente a titolo di compenso per attività di progettazione.
A sostegno della domanda il premetteva che: Controparte_1 CP_1
- con convenzione rep. n.ro 203 del 13/12/2006, prodotta agli atti, affidava al
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, rappresentato dall'Ing.
[...]
di EL la progettazione dei seguenti interventi: Parte_1
- manutenzione straordinaria mercati cittadini e ristrutturazione bagni pubblici, valore euro 500.000,00;
- lavori di adeguamento ad officina deposito locali piano seminterrato Scuola
Moscarella, valore euro 366.000,00;
- completamento ed adeguamento antincendio Istituto Comprensivo Pansini, sede
Centro Antico, valore euro 1265000,00;
Precisava che per le predette attività di progettazione era stato versato compenso da parte del pari ad euro 161.915,00 in data 4.9.2007; CP_1
- sulla scorta delle relazioni tecniche pervenute dal Dirigente pro tempore del
Settore Lavori Pubblici (dirigente diverso da quello precedente che aveva curato la pratica) che aveva disposto il versamento del compenso, l'Ufficio Legale del veniva invitato a procedere alla ripetizione del compenso versato per CP_1
mancata esecuzione dell'incarico in conformità alla convenzione sottoscritta dal
Raggruppamento di professionisti citato con l'Ente Pubblico, nonché per errata quantificazione del compenso computato nella parcella professionale presentata al 3 Comune e da quest'ultimo liquidata;
- in particolare, le progettazioni prodotte al per quanto presentate dai CP_1
professionisti incaricati quali "definitive ed esecutive", risultavano all'atto dell'accertamento condotto da parte del Dirigente Ing. privi degli Pt_5
elaborati che avrebbero dovuto completarli a mente del D.lgs. 163/2006 e del
D.P.R. 554/99, oltre che dei pareri obbligatori in ossequio al Regolamento in materia di Lavori Pubblici;
- inoltre il compenso erogato, nonostante la chiara prescrizione in merito della convenzione sottoscritta, che lo legava al D.M. 143 del 2/3/1949, era stato computato senza praticare la riduzione del 25%, di cui all'offerta dalla stessa prevista;
- con atto di diffida alla restituzione degli importi, di cui alla nota n.ro 43216 del
17/7/2009, prodotta in atti, si domandava la restituzione del compenso in via stragiudiziale;
- l'invito rimaneva senza esito, anche alla luce delle contestazioni scritte a firma di parte avversa, le quali nulla apportavano in senso contrario alla necessità dell'Ente di recuperare le dette somme versate, sulla base di quanto riferito nella prodotta nota n.ro 282 del 6.8.2009 a firma dell'ing. , con la quale si dava atto che dal Pt_5
colloquio con l'Arch. del medesimo raggruppamento, Persona_1 emergevano ammissioni a favore del CP_1
- con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 96/10 veniva ribadito l'incarico all'Ufficio Legale.
Concludeva: “per condannare il convenuto raggruppamento, in proprio e nelle persone dei singoli professionisti che lo compongono alla refusione nei confronti del Comune
della somma di euro 161.915,00, versata a titolo di compenso, per CP_1 CP_1 la causale di cui in premessa. Con ogni conseguente statuizione in ordine al carico delle spese e con ogni riserva anche a fronte del comportamento processuale delle controparti. In via istruttoria chiedeva ammettersi c.t.u. tecnico-contabile, al fine di ogni accertamento del caso, ivi compreso quello della quantificazione delle somme dovute al Articolava CP_1 prova testi.
4 Il procedimento veniva iscritto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione
Distaccata di Castellamare di Stabia al n.r.g. 579/2013.
Si costituiva l'ing. di EL, in proprio e nella qualità di Parte_1 capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con gli architetti ed il quale contestava le Parte_3 Parte_4
avverse domande deducendone l'assoluta nullità, inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza in fatto e in diritto.
Eccepiva:
1) in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per intervenuta prescrizione, con riferimento alla presunta e contestata difformità e vizi della progettazione ex articolo 1667, terzo comma, c.c.;
2) la nullità della domanda per vizio relativo alla editio actionis (mancanza della esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4 c.p.c.) e genericità della domanda.
3) Nel merito, l'infondatezza della domanda attorea per:
- insussistenza dei presupposti per la ripetizione dei fondi versati a titolo di compenso, applicabilità dell'articolo 1665 c.c.
- erroneo procedimento per l'approvazione dei progetti: verifica e validazione dei progetti;
mancata applicazione ex articolo 97 c.a.p.
- errata quantificazione del calcolo delle competenze professionali.
Introduceva domanda riconvenzionale nei confronti del Comune per euro
50.000,00, oltre oneri previdenziali, per il mancato compenso relativo al II stralcio lavori riguardanti l'Istituto Pansini, nonché per euro 150.000,00, o per la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, per danno morale ed alla reputazione professionale ed immagine patito dai Professionisti in proprio e n.q. di mandanti Parte del comparente
4) In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare, ex art. 96
c.p.c., parte opponente al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
5) Con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA e CPA con distrazione ex
5 art. 93 c.p.c. in favore del difensore.
Assegnati i termini istruttori, espletata la CTU, non ammessa la prova testi, all'udienza del 18.01.2019, la causa veniva riservata in decisione senza termini.
All'esito, con sentenza n. 186/2019 pubblicata il 24.01.2019 il Tribunale di Torre
Annunziata, così provvedeva:
"1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna l'ing. Controparte_4
Parte in proprio e n.q. di capogruppo mandatario della costituito dagli arch.
[...]
e a restituire al la differenza tra CP_5 Parte_4 Controparte_6 la somma ricevuta a titolo di compenso per l'attività di progettazione svolta pari ad euro
161.915,00 e quella effettivamente spettante di euro 47.259,93 e, quindi la somma di euro
114.655,07 oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo.
2) Rigetta la riconvenzionale.
3) Compensa tra le parti le spese del giudizio per 1/3 e pone i restanti 2/3 a carico di parte convenuta liquidate nella misura già ridotta in euro 6.000,00 oltre euro 440,00 per spese nonché rimborso forfetario al 15%, iva e cpa.
4) Compensa per un terzo le spese di ctu e pone i rimanenti 2/3 a carico di parte convenuta con vincolo di solidarietà nei confronti del ctu”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato in data 24.07.2019, l'ing. di EL in Parte_1
Parte proprio e n.q. di capogruppo mandatario della costituito dagli arch.
[...]
ed proponeva gravame avverso la prefata sentenza CP_5 Parte_4
depositata il 24/01/19 chiedendone l'integrale riforma in ragione di quattro ordini di motivi più innanzi oggetto di disamina dettagliata.
La causa veniva iscritta al r.g.c. n. 3802/2019.
Si costituiva il il quale eccepiva, Controparte_1
preliminarmente, l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. nonché art 342 cpc;
nel merito l'infondatezza del gravame.
Introduceva appello incidentale per la restituzione anche dell'importo di euro
6 47.259,93 determinati dal CTU per essere gli elaborati completamente inutilizzabili dal Comune.
Accolta la sospensiva, fissata la trattazione, dopo diversi rinvii per ragioni di ruolo, con ordinanza del 21/01/25 la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc.
Ciò posto, avverso la sentenza n. 189/19, pronunciata dal Tribunale di Torre
Annunziata, con atto notificato il 24/07/19 veniva interposto tempestivo gravame in parola nel rispetto del termine fissato dall'art 327 cpc decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 24/01/19.
In via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata.
Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc.
Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio
2016).
Passando ora al merito dei singoli
7 MOTIVI DI APPELLO
Col primo rubricato – Error in iudicando errata applicazione della normativa vigente in materia di opere pubbliche quanto ai criteri di liquidazione dei compensi ai progettisti, ossia artt. 5, 30, 35 e seguenti del DPR 554/99. Errata applicazione dell'art.7 della convenzione inter-partes di conferimento dell'incarico del 2006. Errata applicazione degli artt.2229, 2230, 2233, 2236 c.c. e 2238 c.c. Mancata applicazione dell'art.1227 commi I e
II c.c.
Col secondo rubricato - Error in iudicando errata applicazione degli artt. 39,46,47 e 48 del dpr 554/1999; motivazione errata ed insufficiente, erroneità della sentenza di primo grado laddove sancisce che “… il progetto esecutivo è sprovvisto della validazione, ai sensi dell'art.47 (validazione del progetto) del D.P.R. n. 554/1999 e dell'approvazione della
Giunta Regionale”.
L'appello principale, considerato nel suo complesso, merita il rigetto.
Invero, occorre rammentare in fatto che: il Comune di con convenzione rep. n. 203 del 13 dicembre 2006, a Controparte_1 seguito di procedura di gara conclusasi con un sorteggio tra più partecipanti, ha affidato al
RTP con capogruppo l'ing. di EL e mandanti arch. Parte_1 Parte_3 ed (di seguito più brevemente l'incarico di
[...] Parte_4 Controparte_7 eseguire la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei tre seguenti interventi:
A) lavori di manutenzione straordinaria mercati cittadini e ristrutturazione bagni pubblici per un importo di euro 500.000,00;
B) lavori di adeguamento scuola Moscarella per un importo di euro 366.000,00;
C) lavori di adeguamento e completamento ex Istituto comprensivo Panzini per un importo di euro 1.625.000,00, il tutto per un importo complessivo di lavori di euro 2.491.000,00.
In data 27 dicembre 2006, con nota prot. CCS/E/005/FMC/fg, il RTP ing. Parte_1 trasmetteva al Comune di sei progetti di cui: tre progetti Controparte_1 preliminari e tre progetti definitivi relativi agli interventi oggetto dell'incarico professionale.
La determina proponeva di ricorrere al pubblico incanto quale procedura per la selezione dei professionisti cui affidare le progettazioni mediante la procedura aperta con il massimo ribasso nel rispetto del regio decreto n. 827 del 1924 e della vigente normativa che regola la 8 professione degli ingegneri ed architetti. L'appalto riguardava i servizi d'ingegneria e architettura consistenti nella progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'articolo 16, commi 3, 4 e 5, della ex Legge 109/94 e s.m. e degli articoli da 15 a 45 dell'ex D.P.R. n°554/99. Il corrispettivo complessivo stimato della parcella era pari ad €.
161.915,00 incluso IVA.
In data 29 dicembre 2006 la Giunta Comunale di approvava “la Controparte_1 relazione e la relativa proposta redatta dal Dirigente del settore LL.PP” nonché “il progetto preliminare e definitivo” nei termini innanzi precisati.
La delibera di Giunta era stata preceduta dall'acquisizione del dovuto parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 dal Dirigente del Settore
Lavori Pubblici del Comune di nella persona dell'ing. , che aveva CP_1 Parte_6 rilasciato il parere di regolarità tecnica a valle della dovuta istruttoria in ordine alla completezza ed esaustività degli elaborati prodotti dall'odierno appellante.
A seguito dell'approvazione dei progetti definitivi, il ottemperando CP_7 Parte_1 all'ordine impartito con nota prot. 16 del 10 gennaio 2007 a firma del medesimo Dirigente del Settore Lavori Pubblici, provvedeva alla redazione dei tre progetti esecutivi relativi a ciascun intervento appaltato, trasmessi con comunicazione CCC/E/012/FC/cb del 12 aprile
2007.
Per lo svolgimento di tale incarico, in data 4 settembre 2007, il Controparte_1
Parte
liquidava al ing. l'importo di euro 161.915,00 (comprensivo dii
[...] Parte_1
IVA di CNPAIA), a titolo di compenso professionale.
Completata la consegna dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi dei tre interventi il
non eccepiva presunte carenze, irregolarità e difetti degli CP_1 Controparte_1 elaborati prodotti, anche approvati, fino a quando, a distanza di oltre due anni dalla consegna dei progetti la stessa Amministrazione, per il tramite dell'Avvocatura, faceva recapitare la nota del 17 luglio 2009 prot. 43216/2009 con la quale, adducendo una incompletezza degli elaborati e dei progetti definitivi ed esecutivi presentati nonché
l'incompletezza dei relativi pareri, reclamava la restituzione degli importi percepiti nonché lamentava che “la prestazione è stata liquidata sulla scorta di una parcella redatta in applicazione del DM del 4 aprile 2001 e non in base alla Legge n. 143/1949, indicata in convenzione, applicando il ribasso del 25% per uno sviluppo complessivo pari all'importo
9 posto a base della gara”( cfr. atto di appello)
Tanto premesso in fatto, il thema decidendum consiste nell'affidamento di incarichi di progettazione lavori rientranti nel programma triennale delle Opere Pubbliche per gli anni
2006/2008 di cui alla precedente Deliberazione di G.C. n°129 del 27/06/2006, giusta
Determinazione n°107 del 30/06/2006 del Responsabile del Procedimento e Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Ing. . Persona_2
Trovano dunque applicazione gli artt.2229, 2230, 2233, 2236 c.c. e 2238 c.c., nonché la lex specialis costituita dalla Determinazione n°107 del 30/06/2006 e norme di riferimento ivi richiamate.
Tanto chiarito, secondo i principi generali l'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale (sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi) è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ." (cfr. Cass. sent. n. 1214 del 2017; sent. n. 2257 del 2007, n. 2540 del 1997, n. 1040 del 1995, quest'ultime tutte in tema di progettazione di opera pubblica Cass. sent. n. 11728 del 2002; n. 5928 del 2002;
n. 6812 del 1998).
Tanto premesso, ciò che rileva è l'irrealizzabilità del progetto affidato, il che implica innegabilmente inadempimento della prestazione dovuta, dal momento che l'irrealizzabilità pratica del progetto schiude il manifestarsi all'esterno della carenza di sforzo volitivo e tecnico che viene assurto a parametro della diligenza richiesta al professionista in base alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, 2° comma, c.c.)
Orbene, applicando i principi generali in tema di inadempimento contrattuale di cui all'art. 1453 e ss c.c. al contratto d'opera intellettuale, ne deriva che, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, ma
10 solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. Sez. 2 24 - 3 - 2014 n. 6886 Rv. 630230 - 01, Cass. Sez. 2 6 - 12 - 2017 n.
29218 Rv. 646538 - 01, in materia di compenso del direttore dei lavori).
Diversamente, laddove l'opera sia affetta da vizi e difformità che ne comportino la radicale inutilizzabilità.
V'è da dire che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione all'oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto da valutarsi secondo buona fede.
Invero, non è possibile escludere l'obbligazione di pagamento del compenso professionale in capo al committente, il quale ha comunque ottenuto il risultato dell'opera eseguita dal direttore dei lavori, senza accertare che i vizi dell'opera ascrivibili al professionista (e perciò i danni patiti dalla committente per l'inadempimento del professionista) fossero di entità tale da estinguere per compensazione il credito del professionista. (cfr. cit. Cass. 29218/2017).
Orbene, l'appellante invoca a riprova del diritto all'intero compenso la Delibera di
Giunta Comunale n. 274 del 29 dicembre 2006, che ha sancito la completezza del progetto definitivo di ciascuno dei tre interventi, da realizzare nel Comune di Controparte_1
, era corredato da tutti gli elaborati previsti dagli articoli 25 e ss del DPR n.
[...]
554/1999. Sul presupposto di tale completezza, il Dirigente LL.PP del Comune di
con nota prot. 16 del 10 gennaio 2007, invitava gli attuali appellanti “a CP_1 procedere alla stesura della progettazione esecutiva nel rispetto degli importi delle opere riportate nella convenzione sottoscritta che regola il rapporto in essere”.(…)
[... Il RTP ing. dando seguito alla richiesta del di Parte_1 CP_1 CP_1
, aveva consegnato il progetto esecutivo di ciascuno dei predetti elaborati con nota CP_1
prot. CCS/E/012/FMC/cb del 12 aprile 2007 (pervenuta in data 13 aprile 2007) (..) redatto
“nel pieno rispetto del definitivo” in ossequio a quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del
DPR n. 554/1999. Ciascun progetto esecutivo era completo e conforme a quanto previsto dagli articoli 35 e ss del DPR n. 554/1999.
Da parte sua il contesta la completezza dei Controparte_1
11 progetti e la loro inidoneità ad essere eseguiti ed attuati .
Deduce l'appellante che la circostanza che il 29 dicembre 2006 la Giunta Comunale di avesse approvato “la relazione e la relativa proposta Controparte_1 redatta dal Dirigente del settore LL.PP” nonché “il progetto preliminare e definitivo” previa acquisizione del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di nella persona dell'ing. , provava la completezza ed CP_1 Parte_6 esaustività degli elaborati prodotti dall'appellante” con conseguente debenza dell'intero compenso pattuito.
Tale ricostruzione è priva di pregio.
Invero, parte attorea ha contestato che, le progettazioni prodotte al per CP_1 quanto presentate dai professionisti incaricati quali definitive ed esecutive, risultavano all'atto dell'accertamento da parte del dirigente ing. privi degli elaborati che Pt_5 dovevano essere completati a norma del D.P.R. 554/99 oltre che di pareri obbligatoriamente previsti dal regolamento in materia di lavori pubblici (cfr. citazione primo grado)
Orbene, richiamati i principi generali in tema d'inadempimento contrattuale
(Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533), va affermato che l'incaricato ad eseguire una prestazione professionale che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472).
Nel caso in parola il committente ha contestato che la prestazione fosse stata eseguita in modo viziato (incompletezza degli elaborati definitivi ed inidoneità di quelli esecutivi) chiedendo la restituzione del compenso.
A fronte di tali contestazioni l'appaltatore NON ha fornito la prova di avere esattamente adempiuto alla propria obbligazione.
Sul punto il CTU nominato, ing. dall'esame di tutta la documentazione Per_3
allegata dalle parti (e sopra richiamata) ha accertato che:
a) il contratto di appalto per cui è causa aveva ad oggetto l'incarico di predisporre per tre distinti progetti, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, secondo le modalità 12 indicate in un disciplinare di incarico;
b) dalla verifica dei documenti è emerso che quanto prodotto dalla parte convenuta non corrisponde a tutto quanto richiesto dall'Ente, per essere congrua la sola progettazione preliminare e definitiva, i cui compensi professionali, calcolati ai sensi della Legge
n°143/1949 così come stabilito nel disciplinare di incarico, ammontano a complessivi
€.47.259,93, mentre non sussistevano i presupposti di liquidazione per la progettazione esecutiva dei rispettivi compensi professionali, in ragione del disciplinare di incarico, dell'allora Regolamento del Lavori Pubblici D.P.R. n°554/99, per la mancanza della validazione del progetto dal R.U.P. e l'approvazione della Giunta Comunale e per la mancanza dei relativi requisiti.
Del tutto inconferente e privo di pregio è l'ulteriore rilievo sollevato dall'appellante secondo cui l'evidenziata incompletezza da parte del CTU della documentazione progettuale in possesso del Comune (elaborati incompleti e sprovvisti della firma di accettazione del protocollo comunale) poteva essere dipesa dall'eventuale sua manomissione o smarrimento nel corso degli anni.
Per meglio dire, secondo l'appellante, il fatto che al momento delle operazioni peritali i progetti definitivi ed esecutivi risultassero i primi incompleti ed i secondi inutilizzabili non significava che tale incompletezza sussistesse al momento del loro deposito presso il Comune atteso che (secondo le osservazioni del CTP ing.
“successivamente alla consegna degli elaborati progettuali all'Amministrazione Per_4
committente, si apre una fase di verifica e controllo, descritta nei suoi passaggi essenziali nel Regolamento, funzionale all'approvazione del progetto. La responsabilità dello svolgimento della procedura di verifica del progetto, nel puntuale rispetto del Regolamento, rientra nelle competenze dell'Amministrazione committente ed in particolare, del RUP, a cui la legge demanda una serie di poteri e facoltà, proprio nell'intento di agevolare il perfezionamento dell'iter approvativo. L'approvazione dei progetti preliminari e definitivi, oltre ad essere corredata dall'attestazione della completezza degli elaborati che compongono il progetto definitivo, così come elencati dall'art. 25 del D.P.R. n. 554/1999, fa presumere che la verifica sia stata puntualmente svolta, in ogni modo rispetto a tali adempimenti, nessuna responsabilità può essere attribuita ai professionisti i quali, al più, avrebbero dovuto essere sollecitati dalla medesima Amministrazione a fornire eventuali chiarimenti o
13 integrazioni rispetto alla documentazione progettuale già consegnata “ (cfr. CTP pag. 3-4).
Tuttavia, nei chiarimenti resi il CTU precisa che è stata evidenziata la mancanza di alcuni elaborati tecnici presso il Settore dei Lavori Pubblici, in quanto effettivamente mancanti. Su tale aspetto la parte convenuta (ing. ha evidenziato, in sede di Parte_1 verbale di sopralluogo n°1 del 13/11/2014, che la documentazione in possesso del Comune poteva essere stata manomessa nel corso degli anni ed alcuni elaborati potevano essere stati smarriti. In pari data, però, la stessa parte convenuta ha fornito allo scrivente e al consulente di parte attrice, un CD contenente, per i tre interventi progettuali, tutti gli elaborati indicati nelle lettere di trasmissione ed all'epoca materialmente consegnati al comune. In contradditorio tra le parti è stata verificata la documentazione presente al
e quella all'interno del CD consegnato dai convenuti. Infatti, a pagina 8 della CP_1
relazione di consulenza (…) : “La verifica della documentazione prodotta dai convenuti (e quindi la loro incompletezza) è stata effettuata anche considerando gli elaborati riportati nel DVD consegnato dagli stessi, durante le operazioni peritali, sia allo scrivente che al CTP di parte attrice e tecnico comunale”.
Ipotizza altresì l'appellante che “la responsabilità della mancata acquisizione dei pareri
e delle autorizzazioni vada ricercata nel comportamento dell'Amministrazione, che ha scelto di rinviare a fasi successive alcuni passi della procedura, (come risulta anche dal fatto che per la scuola Panzini, risulta acquisito il parere di conformità del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, sulla base della documentazione prodotta dai professionisti convenuti”).
Sul punto, nella risposta ai rilievi del CTP, ribadisce il CTU che l'acquisizione di tutti i pareri necessari per la realizzazione dell'opera spetta all'Amministrazione affidataria, mentre la produzione di tutta la documentazione necessaria compete ai convenuti, ai sensi delle norme di riferimento e a quanto stabilito dal disciplinare di incarico all'art. 3 (Descrizione delle prestazioni): “progetto definitivo (…) contenente tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni ...”, e all'art. 5 (Modalità di espletamento delle prestazioni): “l'incarico per la redazione del progetto definitivo comprende l'onere per la redazione di ogni atto necessario al conseguimento di pareri, nullaosta, autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti, di competenza di enti, amministrazioni,
14 società o altri soggetti anche diversi dall'amministrazione affidante (…)”
Con riguardo a tale profilo, si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva e corretta soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente
(Cfr. Cass. n. 2257/2007; n. 11728/2002; n. 22487/2004)”
A fronte dell'accertata incompletezza della progettazione definitiva come sopra evidenziata e ribadita dall'ausiliario, l'appellante non ha provato fatti o circostanze contrarie.
La sentenza sul punto merita di essere confermata.
Col terzo rubricato ERROR IN IUDICANDO PER ERRATA INTERPRETAZIONE
DELL'ART.8 del disciplinare di incarico del 13 dicembre 2006 tra le parti in causa e per mancata applicazione del D.M. della giustizia in concerto con quello dei lavori pubblici del
4 aprile 2001 in G.U. 96 del 26 ottobre 2001 in relazione alla L. 143/49; mancata applicazione dell'art. 17 comma 14 bis L. n.109/1994;
l'appellante censura l'erroneità della motivazione laddove il Tribunale ha statuito che : “per quanto riguarda il progetto esecutivo di tutti e tre gli incarichi, il ctu ritiene lo stesso non conforme a quanto previsto dall'allora regolamento DPR n. 554/1999, concludendo che la modalità di corresponsione dei compensi è avvenuta in contrasto con quanto stabilito dal disciplinare di incarico”. Deduce l'appellante che l'art. 8 del
Disciplinare di incarico del 13 dicembre 2006 qui all'esame prevede che “tenuto conto della
Legge 2 marzo 1949 n. 143, aggiornata ad oggi e delle successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto altresì del contenuto della materia è stabilito un corrispettivo per onorari e spese convenuto ed immodificabile ai sensi dell'art. 2225 C.C. per tutte le prestazioni descritte al precedente art. 3 e a quelle che ad esse fossero riconducibili, al netto del ribasso del 25%....”; che il Decreto Ministeriale del 4 aprile 2001 costituisce appunto un
“aggiornamento” ed un'integrazione degli onorari professionali di cui alla Legge n.
143/1949, richiamata nelle premesse del D.M. in parola, con la conseguenza che le tariffe professionali contenute nella Legge n. 143/1949 devono ritenersi sostituite, per la parte
15 relativa alle attività di progettazione di opere pubbliche, dalle tariffe contenute nel Decreto
Ministeriale del 4 aprile 2001.
Il motivo resta assorbito dall'accoglimento dell'appello incidentale come si dirà di seguito.
Col quarto rubricato - ERROR IN IUDICANDO ERRATA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 91 E 92 CPC, censurava l'erroneo governo delle spese ed onorari di giudizio e di
CTU, che andavano interamente posti a carico dell'appellata amministrazione comunale, che risulterà soccombente per entrambi i gradi di giudizio.
Il motivo è assorbito.
Quanto all'appello incidentale, col quale il Controparte_1 censura la sentenza in parola nella parte in cui ha riconosciuto dovuto all'ing. Parte_1
a titolo di corrispettivo, l'importo di € 47.259,93.
Deduce che, secondo gli accertamenti del CTU il progetto preliminare prodotto dai convenuti per tutti e tre gli incarichi è rispondente a quanto previsto dall'ente e dal DPR n.554/1999; diversamente per quanto riguarda il progetto definitivo che per tutti e tre gli incarichi risulta carente di alcuni documenti ed in particolare dei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e dei rispettivi grafici, delle relazioni tecniche specialistiche, delle relazioni geologiche e dello studio di inserimento urbanistico e paesaggistico. Purtuttavia, ha ritenuto l'ausiliario che andasse riconosciuto a titolo di corrispettivo l'intero calcolato in base a quanto convenuto ed ammontante a complessivi euro 47.259,93. Lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di evidenziare che, così come prodotti, gli elaborati erano totalmente insuscettibili di trovare proficua ed adeguata utilizzazione da parte del Conseguentemente anche l'attività CP_1 professionale svolta non ha assolto alla funzione per la quale è stato conferito l'incarico ai progettisti tanto è vero che, come riferito dallo stesso ing. l'opera in assenza degli Pt_5
elaborati che avrebbero dovuto produrre i professionisti, non era nemmeno cantierabile.
L'impossibilità di procedere alla gara di appalto, ha determinato l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ritiene dovuta per l'attività svolta la somma liquidata pari ad euro 47.259,93 per non avere la suddetta attività, seppur
16 espletata, determinato proficua utilizzazione da parte del CP_1
Il motivo è fondato.
Invero, rileggendo l'atto di citazione in primo grado si evince che il
[...]
ha contestato l'incompletezza dei progetti e la loro Controparte_1
inidoneità ad essere eseguiti ed attuati chiedendo la restituzione dell'intero compenso incassato dall'appaltatore.
Ciò posto, secondo la Corte di legittimità l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. può essere legittimamente opposta dal committente al professionista solo nel caso in cui questi abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, attuando una condotta negligente causativa di un effettivo danno, corrispondente al mancato riconoscimento di una pretesa con tutta probabilità fondata
(Ord. Cass. 21 giugno 2018, n. 16342).
Pertanto, in tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo esso, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista deve assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (Cass. Sez. 2,
21/05/2012, 8014 citata;
Cass. Sez. 3, 09/07/2019, n. 18342).
Ne segue che il professionista incaricato è debitore di un risultato, essendo egli tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, ai sensi dell'art. 1460 c.c. " (cfr. Corte di cassazione, Sentenza n. 8058/2023 del 21-03-
2023; Cass. Sez.2, 12/02/2021, n. 3686; Cass. Sez. 2, 18/01/2017, n. 1214; Cass. 2,
19/07/2016, n. 14759; Cass. Cass. Sez. 2, 06/04/2010, n. 8197; Cass. Sez. 1,
02/02/2007, n. 2257; Cass. sez. 1, 29/11/2004, 22487; Cass. Sez. 2, 05/08/2002, n.
11728)
Orbene, siccome dallo stesso impianto deduttivo dell'attore emerge che i vizi e le difformità denunziati NON erano eliminabili, ne deriva che può essere concessa la
17 risoluzione del contratto d'opera professionale in parola atteso che l'opera (rectius progetti), considerata nella sua unitarietà e complessità, era assolutamente inadatta alla sua destinazione (Cass.86-1023), secondo criteri obiettivi, tenuto conto della destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre l'indagine va compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti nel contratto d'incarico.
Ciò posto, se incombe sul committente l'onere di provare i vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto, al professionista incaricato spetta il compito di dimostrare l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il suo diritto" (così Cass., 15.03.2004, n.
5250; Cass., 25.01.2002, n. 886, Cass. 96-1395).
Nel caso che ci occupa, non è stata in alcun modo contestata la relazione dell'ing. che, a fondamento della domanda di restituzione dell'intero compenso ha Pt_5 posto la non cantierabilità dei progetti tant'è che, come affermato dal Comune di le opere, non risultano ancora realizzate. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di parte appellante Parte ing. , quale mandatario del appaltatore delle Controparte_4
opere per cui è causa, liquidate in favore del Controparte_1 in persona del sindaco p.t. per il primo grado in di € 786,00 a titolo di spese vive nonché € 14.103,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello in € 1.165,5 a titolo di spese vive nonché € 14.317,00,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale ing. di EL quale mandatario Parte_1
Parte del appaltatore delle opere per cui è causa.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 186/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 24.01.2019 e non notificata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
18 1. rigetta totalmente l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e per l'effetto previa declaratoria della risoluzione del contratto d'incarico in parola per grave inadempimento, dichiara che nulla è dovuto all'ing. di EL in proprio e in qualità di Parte_1
capogruppo mandatario del RTP composto da arch. e Parte_3 [...]
in qualità di mandanti, a titolo di compenso per l'incarico per cui è Parte_4
causa, condannandolo a restituire al in Controparte_1
persona del sindaco p.t. la somma complessiva di € 161.915,00, oltre interessi legali dall'incasso avvenuto il 04/09/2007 al soddisfo;
3. condanna l'ing. , in proprio e in qualità di Controparte_4
Parte capogruppo mandatario del composto da arch. ed Parte_3 [...]
in qualità di mandanti, a rifondere le spese di lite anticipate dal Parte_4
in persona del sindaco p.t. e liquidate: Controparte_1
per il primo grado in di € 786,00 a titolo di spese vive nonché € 14.103,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello in € 1.165,5 a titolo di spese vive nonché € 14.317,00,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
4. condanna l'ing. , in proprio e in qualità di Controparte_4
Parte capogruppo mandatario del composto da arch. e Parte_3 [...]
in qualità di mandanti, a rifondere le spese di CTU anticipate dal Parte_4
in persona del sindaco p.t. e liquidate in Controparte_1
primo grado;
5. sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 del testo unico delle spese di giustizia (d.p.r. n. 115/2002) a carico dell'appellante principale ing. di EL in proprio e in Parte_1
Parte qualità di capogruppo mandatario del composto da arch. Parte_3
e in qualità di mandanti.
[...] Parte_4
Così deciso in Napoli, il 28/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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