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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/07/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 314/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 314/2024 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
nato a Comiso il [...], in [...] nella Casa Circondariale di Parte_1
Ragusa, C.F.: , elettivamente domiciliato in Comiso nella Via Gen. CodiceFiscale_1
Cascino n. 69, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Barone che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...]c.da Serra S. Bartolo snc;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c del 05.03.2025 tenutasi in forma cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
CP_1 che ha esposto di aver contratto matrimonio civile, in data 25 maggio 2016, in SB LA
(Marocco) con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Comiso al N. 94 P.II S. C
Reg. – Uff. 1 dell'anno 2016;
che dall'unione con la sig.ra non sono nati figli;
CP_1
che ha assunto come l'unione coniugale si è andata progressivamente sgretolando, venendo meno ogni forma di sentimento tra le parti, a causa degli arbitrari allontanamenti dalla casa coniugale posti in essere dalla resistente a decorrere dall'anno 2019, che hanno portato i coniugi ad accessi ed aspri litigi, tale che la moglie ha abbandonato definitivamente la casa familiare, da circa sei anni anni, facendo perdere ogni traccia e notizia di sé, al marito;
che il ricorrente chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione tra i coniugi senza null'altra condizione;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, stante che il è Pt_1 attualmente detenuto presso la casa circondariale di Ragusa a mezzo del suo procuratore speciale ha insistito in ricorso, mentre non è neppure comparsa, all'udienza di comparizione dei CP_1 coniugi, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al Presidente Relatore di giorno 23.05.2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, e la causa è stata rinviata all'udienza di discussione ex art
473-bis.28., ed ivi posta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che la resistente non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace, sebbene regolarmente citata in giudizio;
che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi in CP_1 giudizio benché regolarmente citata;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della resistente, ed il comportamento tenuta dalla stessa, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata già da almeno sei anni, ovvero prima dell'incardinarsi del presente giudizio;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili. P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di che benché ritualmente citata non si è costituita in CP_1 giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile, in data 25 maggio 2016, in SB LA (Marocco) con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Comiso al N. 94 P.II S. C Reg. – Uff. 1 dell'anno 2016;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 30.06.2025
Il Presidente Est. dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 314/2024 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
nato a Comiso il [...], in [...] nella Casa Circondariale di Parte_1
Ragusa, C.F.: , elettivamente domiciliato in Comiso nella Via Gen. CodiceFiscale_1
Cascino n. 69, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Barone che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...]c.da Serra S. Bartolo snc;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c del 05.03.2025 tenutasi in forma cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
CP_1 che ha esposto di aver contratto matrimonio civile, in data 25 maggio 2016, in SB LA
(Marocco) con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Comiso al N. 94 P.II S. C
Reg. – Uff. 1 dell'anno 2016;
che dall'unione con la sig.ra non sono nati figli;
CP_1
che ha assunto come l'unione coniugale si è andata progressivamente sgretolando, venendo meno ogni forma di sentimento tra le parti, a causa degli arbitrari allontanamenti dalla casa coniugale posti in essere dalla resistente a decorrere dall'anno 2019, che hanno portato i coniugi ad accessi ed aspri litigi, tale che la moglie ha abbandonato definitivamente la casa familiare, da circa sei anni anni, facendo perdere ogni traccia e notizia di sé, al marito;
che il ricorrente chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione tra i coniugi senza null'altra condizione;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, stante che il è Pt_1 attualmente detenuto presso la casa circondariale di Ragusa a mezzo del suo procuratore speciale ha insistito in ricorso, mentre non è neppure comparsa, all'udienza di comparizione dei CP_1 coniugi, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al Presidente Relatore di giorno 23.05.2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, e la causa è stata rinviata all'udienza di discussione ex art
473-bis.28., ed ivi posta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che la resistente non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace, sebbene regolarmente citata in giudizio;
che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi in CP_1 giudizio benché regolarmente citata;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della resistente, ed il comportamento tenuta dalla stessa, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata già da almeno sei anni, ovvero prima dell'incardinarsi del presente giudizio;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili. P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di che benché ritualmente citata non si è costituita in CP_1 giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile, in data 25 maggio 2016, in SB LA (Marocco) con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Comiso al N. 94 P.II S. C Reg. – Uff. 1 dell'anno 2016;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 30.06.2025
Il Presidente Est. dott. Massimo Pulvirenti