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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/12/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in persona del dott.
VA LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3306/2023 r.g.a.c., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281, ultimo comma, c.p.c. all'udienza del 20.11.2025, vertente tra
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filomena
Iatì ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in , in Parte_1
Contrada Cafari n. 8, giusta procura in atti;
-Opponente- contro
(C.F./P.IVA: Controparte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Longo ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio legale sito in Maropati, alla via Europa n. 13, giusta procura in atti;
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni: come da atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il , quale Controparte_1
affittuario del ramo di azienda del Consorzio Cooperative Costruzioni – Ccc Società
Cooperativa, ha adito il Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della , in persona del Sindaco Parte_1 legale rappresentante p.t., esponendo di essere creditore della somma di € 1.659.401,30 derivante dall'esecuzione di un contratto di appalto (Repertorio n. 18000, sottoscritto in data
15/02/2010 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di il 24 febbraio 2010 Parte_1 al n. 14, mod. I°), ed in specie, somma così ripartita: € 1.090.340,54 per residua sorte capitale;
€ 393.628,48 per ulteriore credito dell'impresa determinato e quantificato dal Direttore dei
Lavori nella relazione al conto finale nonché attestata definitivamente dalla Commissione di
Collaudo nel relativo certificato ed €175.432,28 per interessi legali e moratori maturati.
2.Ottenuto il decreto ingiuntivo richiesto (decreto ingiuntivo n. 700/2023 emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 11.11.2023 e depositato in data 13.11.2023), con il quale
è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.659.401,30, oltre interessi come da domanda e spese della procedura, avverso lo stesso ha proposto tempestiva opposizione la
[...]
, esponendo, in punto di fatto, che: Parte_1
- con decreto della Regione Calabria n. 12719 del 09/10/2006 – Dipartimento LL.PP., veniva approvato l'atto di concessione dell'intervento denominato “S.G.C. Delianuova –
Cinquefrondi 2° stralcio del 1° lotto- svincolo per VA (ex SS 111) – innesto per
RI verso OP M. e Varapodio”;
- per la realizzazione dell'opera la ha agito Parte_1 nella qualità di Ente attuatore, mentre la Regione Calabria nella qualità di Ente finanziatore, come riportato nell'atto di concessione del finanziamento;
- approvata la progettazione esecutiva (determina n.° 431 del 26/10/2007 - R.G. n.
2346 del 26/10/2007), i lavori venivano aggiudicati dal Consorzio Cooperative Costruzioni –
C.C.C. società cooperativa, per l'importo complessivo di € 15.233.319,45 oltre I.V.A. (20%)
(di cui € 14.995.319,45 oltre I.V.A. per lavori ed € 238.000,00 oltre I.V.A. per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, per un totale di € 22.679.680,23) ed il rapporto veniva contrattualizzato con il n. 18000 in data 15/02/2010.
- con Determina Reg. Gen. n.1957 del 16/06/2016 si prendeva atto dell'affitto di ramo d'azienda tra “Consorzio Cooperative Costruzioni – C.C.C. Società Cooperativa”
(Concedente) e “ ” (Affittuaria) e, con determina N. 78 R.G. Del Controparte_1
16.01.2017, si prendeva atto della nomina delle imprese esecutrici;
- i lavori relativi all'intervento denominato “S.G.C. Delianuova – Cinquefrondi 2° stralcio del 1° lotto- svincolo per VA (ex SS 111) – innesto per RI verso OP
M. e Varapodio” venivano consegnati in data 03.03.2010;
- seguivano due perizie di variante autorizzate con le quali il progetto iniziale subiva delle variazioni del quadro economico dei lavori principali, ed in specie con la prima da €
22.679.680,23 ad € 23.286.172,27 (come da determinazione dirigenziale n. 3 del 04.01.2011)
e con la seconda da € 23.286.172,27 ad € 23.952.525,39 (come da determinazione dirigenziale
R.G. 1058/2017 del 02.05.2017);
- nel corso dell'appalto venivano regolarmente liquidati dalla S.A. quattordici SAL ed altrettanti certificati di pagamento, per un importo complessivo di €18.276.473,65 ed in ogni documento veniva richiesto alla Regione Calabria l'accreditamento dei fondi necessari per la liquidazione dell'intero importo fatturato, in esecuzione dell'atto di finanziamento riconosciuto dalla Regione Calabria per la realizzazione dell'opera;
- a seguito della nota prot. 48942/2018, con la quale venivano relazionate nel dettaglio le criticità impreviste ed imprevedibili riscontrate in corso d'opera ed il cui costo di risoluzione veniva stimato in €2.500.000,00, nonché successiva nota prot. n. 198117 SIAR del 05.06.2018 con cui la Regione Calabria riconosceva la disponibilità di un incremento di finanziamento per €4.5 mln ed indicava specificamente i capitoli di spesa su cui fare gravare l'incremento, veniva redatta ed approvata una terza perizia di variante atta alla risoluzione di tutte le criticità che ostacolavano il prosieguo dei lavori e con nota SIAR (prot. 360793 del
05.11.2020) il dipartimento LL.PP. della Regione Calabria, dopo aver confermato la disponibilità dei maggiori oneri, concedeva la proroga dei termini dell'atto di concessione;
- i lavori terminavano il 17 agosto 2020 (giusto certificato di ultimazione lavori del
30.09.2020) e la causa del ritardo veniva ricondotta alla mancata risoluzione di alcune interferenze relative allo spostamento di un traliccio della linea elettrica di media tensione nel
Comune di Cittanova da parte dell' al mancato spostamento della linea telefonica in CP_2 prossimità dello svincolo di Cittanova da parte di e la mancata realizzazione di CP_3
alcuni lavori di messa in sicurezza del versante in prossimità del viadotto Razzà 1;
- con determina dirigenziale n. 141 del 15.01.2021 veniva disposta la liquidazione del quindicesimo ed ultimo SAL, per un importo di €. 1.330.215,46, tuttavia, a causa dell'esigua disponibilità di cassa, veniva richiesto – senza riscontro – all' impresa contraente la disponibilità a procedere ad un pagamento in acconto;
- il mancato pagamento del corrispettivo relativo al Certificato di pagamento n. 15 di cui al 15° ed ultimo SAL per l'importo escluso Iva di € 1.090.340,54 (per lavori ed oneri per la sicurezza) nonché il corrispettivo di €393.628,48 (quale credito derivante dallo stato finale dei lavori determinato dalla Commissione di collaudo) veniva imputato al mancato trasferimento del saldo del finanziamento da parte della Regione Calabria in quanto ritenuto da quest'ultima non dovuto poiché non conforme al dettato degli artt. 6 e 9 dell'atto di concessione (nota prot. 126469 del 17.03.2021);
- il settore competente della aveva sollecitato più volte la Regione Parte_1
Calabria per il trasferimento a saldo del finanziamento necessario alla liquidazione dei crediti,
(note n. 39967 del 01.06.2022, prot. n. 26846 del 30.03.2023, prot. n. 75291 del 22.09.2023,
93817 del 24.11.2023 e 99264 del 12.12.2023) con risposta negativa da parte della Regione
(nota prot. SIAR 552415 del 12.12.2023);
In diritto, ha affermato l'insussistenza della responsabilità della Parte_1
per il mancato pagamento lamentato dal creditore ed oggetto del decreto
[...]
ingiuntivo, in quanto diretta conseguenza dell'inadempimento della Regione Calabria, ente finanziatore dell'appalto e sottoscrittore dell'accordo di programma del 3 Ottobre 2006 (prot.
N. 1731), che non ha completato l'erogazione dei finanziamenti dovuti nonostante l'avvenuta autorizzazione di tutte le maggiori somme scaturite dalle tre varianti.
Per le ragioni esposte, ha formulato richiesta di chiamata in giudizio della Regione
Calabria, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico, in via preliminare,
A) autorizzare la chiamata in causa della Regione Calabria, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, con sede in Catanzaro c/o Cittadella Regionale, al viale
Europa, Località Germaneto, cap 88100, P.Iva n. per i motivi indicati nella P.IVA_3
presente memoria, disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per la citazione del terzo;
B) nel prosieguo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione:
- accertare e dichiarare nullo, il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
- nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto o condanna, anche parziale, della al pagamento di qualsivoglia somma a parte opposta Parte_1 dichiarare che la Regione Calabria, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, deve tenere indenne la da ogni esborso e Parte_1
conseguentemente condannare la Regione Calabria, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del opposto di una somma CP_1
pari a quella che la sarà tenuta a pagare in favore Parte_1 del stesso” CP_1
3. Ritualmente notificato l'atto di citazione in opposizione con chiamata di terzo, si è costituito il , in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1
di gestione e legale rappresentante p.t., contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo n. 700/2023, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
In specie, ha evidenziato che l'opponente non ha contestato né l'an né il quantum della pretesa risarcitoria ed ha contestato la difesa dell'opponente fondata sulla circostanza che la fosse solo l'ente attuatore mentre la Regione Calabria Parte_1
l'ente finanziatore dell'opera, sostenendo che la , quale Parte_1 parte contrattuale (contratto intercorso tra la ed il Parte_1
, quale affittuario del ramo d'azienda del Consorzio Controparte_1 Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa, originario aggiudicatario dei lavori), avrebbe dovuto onorare il debito e successivamente agire in separata sede in rivalsa nei confronti della Regione Calabria.
Per quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere con ordinanza non impugnabile la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 700/2023 emesso in data 11 novembre 2023 dal sig. Giudice dell'intestato Tribunale dott. Dionisio Pantano;
2) nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
[...]
3) in via del tutto subordinata, nella denegata eventualità di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenere e riconoscere che, in ogni caso, il Controparte_1
vanta un credito nei confronti della che,
[...] Parte_1
alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (25 luglio 2023) e per le causali ivi indicate, era pari ad euro 1.659.401,30;
4) per l'effetto, sempre nella remota ipotesi di revoca dell'ingiunzione, condannare la
, in persona del Sindaco pro-tempore, e/o la Regione Parte_1
Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento della somma suindicata di euro 1.659.401,30 in favore del , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, oltre interessi maturati a decorrere dal 25 luglio 2023 e sino all'effettivo soddisfo;
5) vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
4. Emesso il decreto ex art. 171 bis c.p.c., con il quale il Giudice ha ritenuto di dover decidere sulla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo nel contraddittorio delle parti, alla prima udienza le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo, con revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 700/2023 e compensazione integrale delle spese e competenze di giudizio. Altresì, parte opposta ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di cui all'art. 648 c.p.c. Con ordinanza del 13.03.2025 il Giudice, letto l'accordo transattivo e le richieste formulate dalle parti, ha ritenuto la causa matura per la decisione ed all'udienza del
20.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
5. Preso atto del raggiungimento dell'accordo transattivo intercorso tra le parti costituite e depositato in atti (all. 1 deposito di parte opposta del 16.09.2024), nonché delle successive dichiarazioni rese dai rispettivi difensori all'udienza del 21.11.2024 e ribadite all'udienza del 20.11.2025, e, quindi, dell'intervenuta definizione in via bonaria della controversia con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rinuncia alla richiesta di cui all'art. 648 c.p.c., occorre pronunciare la cessazione della materia del contendere, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Infatti, l'avvenuta conclusione di un accordo transattivo, con cui le parti definiscono in via bonaria l'oggetto della controversia, costituisce fatto idoneo alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, in quanto determina il venir meno dell'interesse delle parti, necessario per addivenire ad una decisione nel merito della controversia.
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento di legittimità per il quale deve essere dichiarata – anche d'ufficio – cessata la materia del contendere qualora risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. n. 19845/2019). La declaratoria di cessazione della materia del contendere va pronunciata anche in caso di intervenuta transazione tra le parti, in quanto la definizione stragiudiziale della lite incide sul diritto sostanziale che forma oggetto del processo (Cass. n.
2647/2003)
Nel caso in esame, le parti hanno documentato l'accordo transattivo con il quale hanno manifestato, congiuntamente, la volontà – riferita al presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. n. 3306/2023) – di richiedere la “cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione e la contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto
n. 700/2023, compensazione integrale delle spese e competenze di giudizio”, rappresentando altresì che “con l'esecuzione puntuale del presente atto e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese e competenze di giudizio, dichiarano di aver definito ogni pendenza relativa al contratto di appalto di cui in premessa, dei due procedimenti civili instaurati innanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente. Dichiarano perciò di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità, ovvero all'equivalenza, delle reciproche concessioni transattive di cui sopra e dichiarano altresì che
l'oggetto della presente transazione, nonché il relativo effetto, si estenda all'eventuale scoperta di nuovi elementi” e tale volontà è stata puntualmente rappresentata a questo Giudice dai rispettivi difensori all'udienza del 21.11.2024.
6. Non residuando contrasti tra le parti, neppure in punto di spese, attesa la richiesta congiunta di integrale compensazione delle stesse, non risulta necessaria un'indagine sulla soccombenza virtuale, con la conseguenza che può dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite e revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 700/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 11.11.2023 e depositato in data 13.11.2023.
Infatti, per come chiarito dalla Suprema Corte, alla cessazione della materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto, con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, “la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione” (Cass. 13085/2008)
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 700/2023 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 11.11.2023 e depositato in data 13.11.2023, proposta da
[...]
in persona del sindaco legale rappresentate p.t., nei Parte_1 confronti del , in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1 di Gestione e legale rappresentante p.t., ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 700/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 11.11.2023 e depositato in data 13.11.2023;
- dichiara interamente compensate le spese di lite
, 20.12.2025 Parte_1
Il Giudice
LA VA
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in persona del dott.
VA LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3306/2023 r.g.a.c., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281, ultimo comma, c.p.c. all'udienza del 20.11.2025, vertente tra
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filomena
Iatì ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in , in Parte_1
Contrada Cafari n. 8, giusta procura in atti;
-Opponente- contro
(C.F./P.IVA: Controparte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Longo ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio legale sito in Maropati, alla via Europa n. 13, giusta procura in atti;
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni: come da atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il , quale Controparte_1
affittuario del ramo di azienda del Consorzio Cooperative Costruzioni – Ccc Società
Cooperativa, ha adito il Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della , in persona del Sindaco Parte_1 legale rappresentante p.t., esponendo di essere creditore della somma di € 1.659.401,30 derivante dall'esecuzione di un contratto di appalto (Repertorio n. 18000, sottoscritto in data
15/02/2010 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di il 24 febbraio 2010 Parte_1 al n. 14, mod. I°), ed in specie, somma così ripartita: € 1.090.340,54 per residua sorte capitale;
€ 393.628,48 per ulteriore credito dell'impresa determinato e quantificato dal Direttore dei
Lavori nella relazione al conto finale nonché attestata definitivamente dalla Commissione di
Collaudo nel relativo certificato ed €175.432,28 per interessi legali e moratori maturati.
2.Ottenuto il decreto ingiuntivo richiesto (decreto ingiuntivo n. 700/2023 emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 11.11.2023 e depositato in data 13.11.2023), con il quale
è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.659.401,30, oltre interessi come da domanda e spese della procedura, avverso lo stesso ha proposto tempestiva opposizione la
[...]
, esponendo, in punto di fatto, che: Parte_1
- con decreto della Regione Calabria n. 12719 del 09/10/2006 – Dipartimento LL.PP., veniva approvato l'atto di concessione dell'intervento denominato “S.G.C. Delianuova –
Cinquefrondi 2° stralcio del 1° lotto- svincolo per VA (ex SS 111) – innesto per
RI verso OP M. e Varapodio”;
- per la realizzazione dell'opera la ha agito Parte_1 nella qualità di Ente attuatore, mentre la Regione Calabria nella qualità di Ente finanziatore, come riportato nell'atto di concessione del finanziamento;
- approvata la progettazione esecutiva (determina n.° 431 del 26/10/2007 - R.G. n.
2346 del 26/10/2007), i lavori venivano aggiudicati dal Consorzio Cooperative Costruzioni –
C.C.C. società cooperativa, per l'importo complessivo di € 15.233.319,45 oltre I.V.A. (20%)
(di cui € 14.995.319,45 oltre I.V.A. per lavori ed € 238.000,00 oltre I.V.A. per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, per un totale di € 22.679.680,23) ed il rapporto veniva contrattualizzato con il n. 18000 in data 15/02/2010.
- con Determina Reg. Gen. n.1957 del 16/06/2016 si prendeva atto dell'affitto di ramo d'azienda tra “Consorzio Cooperative Costruzioni – C.C.C. Società Cooperativa”
(Concedente) e “ ” (Affittuaria) e, con determina N. 78 R.G. Del Controparte_1
16.01.2017, si prendeva atto della nomina delle imprese esecutrici;
- i lavori relativi all'intervento denominato “S.G.C. Delianuova – Cinquefrondi 2° stralcio del 1° lotto- svincolo per VA (ex SS 111) – innesto per RI verso OP
M. e Varapodio” venivano consegnati in data 03.03.2010;
- seguivano due perizie di variante autorizzate con le quali il progetto iniziale subiva delle variazioni del quadro economico dei lavori principali, ed in specie con la prima da €
22.679.680,23 ad € 23.286.172,27 (come da determinazione dirigenziale n. 3 del 04.01.2011)
e con la seconda da € 23.286.172,27 ad € 23.952.525,39 (come da determinazione dirigenziale
R.G. 1058/2017 del 02.05.2017);
- nel corso dell'appalto venivano regolarmente liquidati dalla S.A. quattordici SAL ed altrettanti certificati di pagamento, per un importo complessivo di €18.276.473,65 ed in ogni documento veniva richiesto alla Regione Calabria l'accreditamento dei fondi necessari per la liquidazione dell'intero importo fatturato, in esecuzione dell'atto di finanziamento riconosciuto dalla Regione Calabria per la realizzazione dell'opera;
- a seguito della nota prot. 48942/2018, con la quale venivano relazionate nel dettaglio le criticità impreviste ed imprevedibili riscontrate in corso d'opera ed il cui costo di risoluzione veniva stimato in €2.500.000,00, nonché successiva nota prot. n. 198117 SIAR del 05.06.2018 con cui la Regione Calabria riconosceva la disponibilità di un incremento di finanziamento per €4.5 mln ed indicava specificamente i capitoli di spesa su cui fare gravare l'incremento, veniva redatta ed approvata una terza perizia di variante atta alla risoluzione di tutte le criticità che ostacolavano il prosieguo dei lavori e con nota SIAR (prot. 360793 del
05.11.2020) il dipartimento LL.PP. della Regione Calabria, dopo aver confermato la disponibilità dei maggiori oneri, concedeva la proroga dei termini dell'atto di concessione;
- i lavori terminavano il 17 agosto 2020 (giusto certificato di ultimazione lavori del
30.09.2020) e la causa del ritardo veniva ricondotta alla mancata risoluzione di alcune interferenze relative allo spostamento di un traliccio della linea elettrica di media tensione nel
Comune di Cittanova da parte dell' al mancato spostamento della linea telefonica in CP_2 prossimità dello svincolo di Cittanova da parte di e la mancata realizzazione di CP_3
alcuni lavori di messa in sicurezza del versante in prossimità del viadotto Razzà 1;
- con determina dirigenziale n. 141 del 15.01.2021 veniva disposta la liquidazione del quindicesimo ed ultimo SAL, per un importo di €. 1.330.215,46, tuttavia, a causa dell'esigua disponibilità di cassa, veniva richiesto – senza riscontro – all' impresa contraente la disponibilità a procedere ad un pagamento in acconto;
- il mancato pagamento del corrispettivo relativo al Certificato di pagamento n. 15 di cui al 15° ed ultimo SAL per l'importo escluso Iva di € 1.090.340,54 (per lavori ed oneri per la sicurezza) nonché il corrispettivo di €393.628,48 (quale credito derivante dallo stato finale dei lavori determinato dalla Commissione di collaudo) veniva imputato al mancato trasferimento del saldo del finanziamento da parte della Regione Calabria in quanto ritenuto da quest'ultima non dovuto poiché non conforme al dettato degli artt. 6 e 9 dell'atto di concessione (nota prot. 126469 del 17.03.2021);
- il settore competente della aveva sollecitato più volte la Regione Parte_1
Calabria per il trasferimento a saldo del finanziamento necessario alla liquidazione dei crediti,
(note n. 39967 del 01.06.2022, prot. n. 26846 del 30.03.2023, prot. n. 75291 del 22.09.2023,
93817 del 24.11.2023 e 99264 del 12.12.2023) con risposta negativa da parte della Regione
(nota prot. SIAR 552415 del 12.12.2023);
In diritto, ha affermato l'insussistenza della responsabilità della Parte_1
per il mancato pagamento lamentato dal creditore ed oggetto del decreto
[...]
ingiuntivo, in quanto diretta conseguenza dell'inadempimento della Regione Calabria, ente finanziatore dell'appalto e sottoscrittore dell'accordo di programma del 3 Ottobre 2006 (prot.
N. 1731), che non ha completato l'erogazione dei finanziamenti dovuti nonostante l'avvenuta autorizzazione di tutte le maggiori somme scaturite dalle tre varianti.
Per le ragioni esposte, ha formulato richiesta di chiamata in giudizio della Regione
Calabria, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico, in via preliminare,
A) autorizzare la chiamata in causa della Regione Calabria, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, con sede in Catanzaro c/o Cittadella Regionale, al viale
Europa, Località Germaneto, cap 88100, P.Iva n. per i motivi indicati nella P.IVA_3
presente memoria, disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per la citazione del terzo;
B) nel prosieguo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione:
- accertare e dichiarare nullo, il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
- nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto o condanna, anche parziale, della al pagamento di qualsivoglia somma a parte opposta Parte_1 dichiarare che la Regione Calabria, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, deve tenere indenne la da ogni esborso e Parte_1
conseguentemente condannare la Regione Calabria, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del opposto di una somma CP_1
pari a quella che la sarà tenuta a pagare in favore Parte_1 del stesso” CP_1
3. Ritualmente notificato l'atto di citazione in opposizione con chiamata di terzo, si è costituito il , in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1
di gestione e legale rappresentante p.t., contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo n. 700/2023, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
In specie, ha evidenziato che l'opponente non ha contestato né l'an né il quantum della pretesa risarcitoria ed ha contestato la difesa dell'opponente fondata sulla circostanza che la fosse solo l'ente attuatore mentre la Regione Calabria Parte_1
l'ente finanziatore dell'opera, sostenendo che la , quale Parte_1 parte contrattuale (contratto intercorso tra la ed il Parte_1
, quale affittuario del ramo d'azienda del Consorzio Controparte_1 Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa, originario aggiudicatario dei lavori), avrebbe dovuto onorare il debito e successivamente agire in separata sede in rivalsa nei confronti della Regione Calabria.
Per quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere con ordinanza non impugnabile la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 700/2023 emesso in data 11 novembre 2023 dal sig. Giudice dell'intestato Tribunale dott. Dionisio Pantano;
2) nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
[...]
3) in via del tutto subordinata, nella denegata eventualità di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenere e riconoscere che, in ogni caso, il Controparte_1
vanta un credito nei confronti della che,
[...] Parte_1
alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (25 luglio 2023) e per le causali ivi indicate, era pari ad euro 1.659.401,30;
4) per l'effetto, sempre nella remota ipotesi di revoca dell'ingiunzione, condannare la
, in persona del Sindaco pro-tempore, e/o la Regione Parte_1
Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento della somma suindicata di euro 1.659.401,30 in favore del , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, oltre interessi maturati a decorrere dal 25 luglio 2023 e sino all'effettivo soddisfo;
5) vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
4. Emesso il decreto ex art. 171 bis c.p.c., con il quale il Giudice ha ritenuto di dover decidere sulla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo nel contraddittorio delle parti, alla prima udienza le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo, con revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 700/2023 e compensazione integrale delle spese e competenze di giudizio. Altresì, parte opposta ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di cui all'art. 648 c.p.c. Con ordinanza del 13.03.2025 il Giudice, letto l'accordo transattivo e le richieste formulate dalle parti, ha ritenuto la causa matura per la decisione ed all'udienza del
20.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
5. Preso atto del raggiungimento dell'accordo transattivo intercorso tra le parti costituite e depositato in atti (all. 1 deposito di parte opposta del 16.09.2024), nonché delle successive dichiarazioni rese dai rispettivi difensori all'udienza del 21.11.2024 e ribadite all'udienza del 20.11.2025, e, quindi, dell'intervenuta definizione in via bonaria della controversia con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rinuncia alla richiesta di cui all'art. 648 c.p.c., occorre pronunciare la cessazione della materia del contendere, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Infatti, l'avvenuta conclusione di un accordo transattivo, con cui le parti definiscono in via bonaria l'oggetto della controversia, costituisce fatto idoneo alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, in quanto determina il venir meno dell'interesse delle parti, necessario per addivenire ad una decisione nel merito della controversia.
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento di legittimità per il quale deve essere dichiarata – anche d'ufficio – cessata la materia del contendere qualora risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. n. 19845/2019). La declaratoria di cessazione della materia del contendere va pronunciata anche in caso di intervenuta transazione tra le parti, in quanto la definizione stragiudiziale della lite incide sul diritto sostanziale che forma oggetto del processo (Cass. n.
2647/2003)
Nel caso in esame, le parti hanno documentato l'accordo transattivo con il quale hanno manifestato, congiuntamente, la volontà – riferita al presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. n. 3306/2023) – di richiedere la “cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione e la contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto
n. 700/2023, compensazione integrale delle spese e competenze di giudizio”, rappresentando altresì che “con l'esecuzione puntuale del presente atto e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese e competenze di giudizio, dichiarano di aver definito ogni pendenza relativa al contratto di appalto di cui in premessa, dei due procedimenti civili instaurati innanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente. Dichiarano perciò di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità, ovvero all'equivalenza, delle reciproche concessioni transattive di cui sopra e dichiarano altresì che
l'oggetto della presente transazione, nonché il relativo effetto, si estenda all'eventuale scoperta di nuovi elementi” e tale volontà è stata puntualmente rappresentata a questo Giudice dai rispettivi difensori all'udienza del 21.11.2024.
6. Non residuando contrasti tra le parti, neppure in punto di spese, attesa la richiesta congiunta di integrale compensazione delle stesse, non risulta necessaria un'indagine sulla soccombenza virtuale, con la conseguenza che può dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite e revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 700/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 11.11.2023 e depositato in data 13.11.2023.
Infatti, per come chiarito dalla Suprema Corte, alla cessazione della materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto, con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, “la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione” (Cass. 13085/2008)
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 700/2023 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 11.11.2023 e depositato in data 13.11.2023, proposta da
[...]
in persona del sindaco legale rappresentate p.t., nei Parte_1 confronti del , in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1 di Gestione e legale rappresentante p.t., ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 700/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 11.11.2023 e depositato in data 13.11.2023;
- dichiara interamente compensate le spese di lite
, 20.12.2025 Parte_1
Il Giudice
LA VA