Art. 2.
L'attivita' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'art. 1 sara' considerata come gestione autonoma, con bilancio distinto.
Gli alloggi medesimi saranno assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati dal secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modificazioni.
L'attivita' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'art. 1 sara' considerata come gestione autonoma, con bilancio distinto.
Gli alloggi medesimi saranno assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati dal secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modificazioni.