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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7975/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7975/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PIOLATTO SIMONA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FARENGA EMANUELA CP_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Grugliasco il 27/07/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (atto n. 83 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996). Per_ Dal matrimonio è nato una figlia: in Rivoli (TO), il 19/02/2001, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
9.02.2021. Con ricorso depositato il 22/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grugliasco di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare sita in Collegno (TO), viale dei Partigiani 6, alla signora Parte_1 con tutti gli arredi ivi esistenti, la quale ivi continuerà a vivere unitamente alla figlia
[...] Per_2
studentessa, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
[...]
DISPONE che Il signor corrisponda alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 Per_ contributo al mantenimento della figlia studentessa, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso e comunque entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, la somma di Euro 230,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, richiamando integralmente il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Magistrati e Avvocati del
Tribunale di Torino
DISPONE che il signor corrisponda alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, la somma di Euro 50,00, sino al mese di giugno 2024 incluso.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.1.2025. Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7975/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PIOLATTO SIMONA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FARENGA EMANUELA CP_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Grugliasco il 27/07/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (atto n. 83 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996). Per_ Dal matrimonio è nato una figlia: in Rivoli (TO), il 19/02/2001, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
9.02.2021. Con ricorso depositato il 22/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grugliasco di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare sita in Collegno (TO), viale dei Partigiani 6, alla signora Parte_1 con tutti gli arredi ivi esistenti, la quale ivi continuerà a vivere unitamente alla figlia
[...] Per_2
studentessa, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
[...]
DISPONE che Il signor corrisponda alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 Per_ contributo al mantenimento della figlia studentessa, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso e comunque entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, la somma di Euro 230,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, richiamando integralmente il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Magistrati e Avvocati del
Tribunale di Torino
DISPONE che il signor corrisponda alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, la somma di Euro 50,00, sino al mese di giugno 2024 incluso.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.1.2025. Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.