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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI D'AG PIERO, Presidente MARINELLI STEFANO, Relatore SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1186/2021 depositato il 21/09/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo 60 40131 Bologna BO
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Portomaggiore FE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 78/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 2 e pubblicata il 22/02/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2008 001 SC 000002569 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento trae origine dall'avviso relativo alla liquidazione delle imposte dovute per la registrazione della sentenza civile n. 2569/2018, pubblicata il 28.09.2018, Nominativo_1emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna su istanza della sig. , madre Resistente_1del sig. , deceduta, nei confronti dell'Agenzia del Demanio.
L'ufficio,trattandosi di provvedimento dell'Autorità giudiziaria con il quale veniva accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione su una striscia di terreno posta di fronte all' abitazione di Portomaggiore (Fe) della ricorrente, liquidava le imposte ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e TPI allegata al D.P.R. n. 131/1986 e del D.Lgs. n. 347/1990 applicando:
-l'imposta di registro in misura minima per € 1.000,00 sul trasferimento immobiliare (art. 8 Nota II bis e art. I c. 2 TPI D.P.R. 131/1986);
- l'imposta ipotecaria in misura fissa per € 50,00 (Tariffa D.Lgs. 347/1990);
- l'imposta catastale nella misura fissa di € 50,00 (Tariffa D.Lgs. 347/1990).
Con reclamo/ricorso la parte ricorrente eccepiva:
- la natura meramente dichiarativa dell'usucapione, ricollegandovi dunque l'applicabilità dell'aliquota dell' 1% ai sensi della lett. c) dell'art. 8, co.1, della Tariffa Parte Prima allegata al TUR;
-la sproporzione tra valore del terreno acquisito e l'imposta pretesa con l'avviso impugnato;
-l'impossibilità di eseguire la trascrizione della sentenza nei RR.II. a causa di un errore sulla trascrizione dell'usucapione del confinante;
-la necessità di ripartire tra le parti in causa il preteso credito, in considerazione della pronuncia di compensazione delle spese del processo civile per l'usucapione.
Nelle controdeduzioni l'ufficio confermava la correttezza del proprio operato evidenziando l'esistenza di una previsione in ambito fiscale (art.8 citato), dettata per la specifica ipotesi in discussione, ai sensi della quale: "I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa", con conseguente richiamo ai criteri di tassazione fissati per i corrispondenti atti negoziali.
Sulla dichiarata impossibilità di effettuare la trascrizione nei registri immobiliari rilevava che si trattava di una difficoltà superabile su iniziativa del contribuente, mentre la riferibilità per intero dell'imposta richiesta ai responsabili in solido era conforme al dettato dell'art. 57 del TUR.
Con sentenza n.78/02/21 del 13/01/2021 la sezione 2^ della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna accoglieva il ricorso, confermando la correttezza della tassazione operata dall'ufficio, ma annullando l'avviso di liquidazione per l'impossibilità di eseguire la trascrizione.
Secondo la CTP "La Commissione ritiene che l'Ufficio abbia applicato correttamente l'imposizione applicabile all'usucapione e, relativamente alla compensazione delle spese, l'Ufficio ha il diritto di chiedere il tutto ad una parte e questa il diritto di rivalersi pro quota sulla controparte, ma l'atto impositivo deve essere annullato, in quanto non può essere chiamato al pagamento della trascrizione colui che non può trascrivere la sentenza che accerta il proprio diritto".
Propone appello l'Agenzia delle Entrate rilevando l'erroneità della sentenza avendo applicato l'art.8 e la relativa nota II bis del dpr 131/86 e l'aliquota minima per l'imposta di registro, in base all'art.1 della tabella allegata al TUR, con l'imposta fissa di euro 50,00 per la trascrizione e le volture catastali.
Inoltre il possesso di un titolo (sentenza) per la trascrizione dell'usucapione esclude l'impossibilità della stessa, se non in termini temporanei.
In sintesi per l'ufficio, una volta compiuto l'atto comportante un trasferimento immobiliare, si realizza il momento impositivo che prescinde dalla materiale esecuzione delle formalità di trascrizione e voltura, essendo tassative le ipotesi in relazione alle quali dette formalità possono essere compiute senza il previo pagamento dell'imposta o con la prenotazione a debito, fermo restando che dal dispositivo della sentenza oggetto di tassazione emerge la materialità dell'errore e la sua conseguente emendabilità in sede processuale ex art.288 cpc. Conclude pertanto per la conferma dell'avviso impugnato;
l'appellato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la decisione impugnata ha ritenuto corretta la tassazione applicata dall'ufficio al provvedimento di usucapione, annullando tuttavia l'atto di liquidazione per l'impossibilità della trascrizione della sentenza accertativa del relativo diritto.
Circa la correttezza dell'imposizione contestata in primo grado dall'appellato contumace, va rilevato che la disciplina normativa in materia di tassazione dei provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, prevede all'articolo 8 della tariffa, nella Nota II-bis, che "i provvedimenti giudiziali che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa", cioè all'imposta prevista per i negozi traslativi immobiliari che prevede l'aliquota del 9%.
Tuttavia detta disciplina va posta in relazione all'art.10 del D.lvo14.3.2011 n.23 che prevede, nei casi di cui al comma 1 (atti traslativi di immobile), che l'imposta (di registro) comunque non può essere inferiore a 1.000,euro.
Alla luce del valore dichiarato (euro 5.328,00 non contestato),l'aliquota del 9% avrebbe determinato un importo inferiore al minimo di legge. Nell'atto di appello si evidenzia detta situazione rilevando che il calcolo dell'aliquota percentuale nella misura del 9% dando luogo ad un importo inferiore ai € 1.000,00 ha comportato l'applicazione della misura minima sopradetta. L'assunto va condiviso alla luce delle disposizioni richiamate per cui, come rilevato nella sentenza di primo grado, il relativo computo è corretto.
Quanto alle imposte per la trascrizione e le volture catastali, l'ufficio ha applicato l'imposta fissa di 50,00 euro per ciascuna ai sensi della Tariffa allegata al D.lgs. n.347/90, come modificata dal D.L n. 104 del 12/09/2013, il che è da ritenere corretto.
Occorre verificare se l'impossibilità di trascrivere il provvedimento giudiziale a causa di un errore materiale legato alla trascrizione immobiliare effettuata dai vicini del sig. Resistente_1, come esposto nel corso del primo grado di giudizio, comporti la nullità dell'avviso.
Si rileva che la trascrizione dell'atto traslativo non ha natura costitutiva, ma dichiarativa. Non costituisce cioè un elemento necessario per il trasferimento, ma rende opponibile ai terzi il relativo atto. In concreto è con il trasferimento del bene che si realizzano i presupposti per l'imposizione, in quanto è da questo momento che si verifica la modifica patrimoniale per il soggetto destinatario dello stesso. Al riguardo la Corte di legittimità ha affermato che In tema di imposta ipotecaria e catastale, al fine dell'integrazione del presupposto impositivo è necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, al di là del "nomen iuris" utilizzato e senza che rilevi fiscalmente l'eventuale collegamento negoziale con altri atti, che rimangono suscettibili di autonoma tassazione.(Cass.sez.
5 -Ordinanza n. 21181 del 05/07/2022 Rv. 665306 - 01); fermo restando che Ai sensi della nota 2 bis dell'art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà o di diritti reali di godimento su beni immobili sono soggetti all'imposta di registro in virtù dell'art. 1 della medesima tariffa, relativo agli atti traslativi della proprietà (Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 5749 del 09/03/2018 Rv. 647310-01) Inoltre neppure la non definitività della sentenza esclude il sorgere dell'obbligazione (v.in termini Cass.Sez. 5, Sentenza n. 18006 del 14/09/2016 Rv. 641128 – 01 in materia di imposta di registro per trasferimento del bene ex art.2932 c.c.). Da ultimo, riguardo alla ripartizione delle spese per la compensazione processuale disposta in sede civile, è sufficiente rilevare che l'obbligazione tributaria ha natura autonoma rispetto al processo civile, nel quale la compensazione delle spese attiene a quelle sostenute per il procedimento attivato e non a quelle successive. L'art. 57 del dpr 131/1986 dello stesso dpr prevede che le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro, il che legittima la pretesa impositiva nella sua interezza nei confronti di ciascuna. Va aggiunto che nei rapporti interni tra le parti in causa, tuttavia, l'obbligazione tributaria afferente al "trasferimento" immobiliare conseguente alla sentenza che ha accertato l'intervenuta usucapione in favore di una parte processuale, deve ritenersi sorta nell'interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato accertato l'acquisto della proprietà del bene: ciò ai sensi dell'art. 1298 cod. civ., norma applicabile non soltanto alle obbligazioni solidali nascenti da contratto, ma altresì alle obbligazioni ex lege venute ad esistenza, non nell'interesse comune, ma in quello di taluno dei coobbligati in solido. Nell'ipotesi considerata, nei rapporti interni, l'obbligazione tributaria - indice di capacità contributiva, e non mero costo per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia - grava per intero sul debitore usucapente, che vi ha interesse esclusivo, mentre non grava affatto sul debitore che ha subito l'usucapione, trattandosi di soggetto che non vi ha interesse proprio (Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 473 del 11/01/2017 Rv. 642213-01,in motivazione, che ha escluso l'esercizio del regresso in caso di pagamento). Da quanto esposto discende l'accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, cui segue la condanna dell'appellato alle spese del giudizio ,come da nota, per la soccombenza;
la relativa liquidazione avviene ex DM.55/14 secondo i valori medi e si determina in complessivi euro 1.698,00 (fasi studio, introduzione, decisione, euro 1.415,00 meno 20% euro 1.132,00 + 50% -euro 566,00- per la mediazione ex art.15 co.2 septies d.lvo 546/92, in totale euro 1.698,00), oltre spese forfettarie (15%).
PQM
in riforma della sentenza appellata accoglie l'appello proposto, confermando l'avviso impugnato. Resistente_1Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'ufficio appellante che liquida in complessivi euro 1.698,00, oltre spese forfettarie.
Bologna 19.1.26
Il giudice estensore Il Presidente Stefano Marinelli Piero Messini D'Agostini
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI D'AG PIERO, Presidente MARINELLI STEFANO, Relatore SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1186/2021 depositato il 21/09/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo 60 40131 Bologna BO
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Portomaggiore FE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 78/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 2 e pubblicata il 22/02/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2008 001 SC 000002569 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento trae origine dall'avviso relativo alla liquidazione delle imposte dovute per la registrazione della sentenza civile n. 2569/2018, pubblicata il 28.09.2018, Nominativo_1emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna su istanza della sig. , madre Resistente_1del sig. , deceduta, nei confronti dell'Agenzia del Demanio.
L'ufficio,trattandosi di provvedimento dell'Autorità giudiziaria con il quale veniva accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione su una striscia di terreno posta di fronte all' abitazione di Portomaggiore (Fe) della ricorrente, liquidava le imposte ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e TPI allegata al D.P.R. n. 131/1986 e del D.Lgs. n. 347/1990 applicando:
-l'imposta di registro in misura minima per € 1.000,00 sul trasferimento immobiliare (art. 8 Nota II bis e art. I c. 2 TPI D.P.R. 131/1986);
- l'imposta ipotecaria in misura fissa per € 50,00 (Tariffa D.Lgs. 347/1990);
- l'imposta catastale nella misura fissa di € 50,00 (Tariffa D.Lgs. 347/1990).
Con reclamo/ricorso la parte ricorrente eccepiva:
- la natura meramente dichiarativa dell'usucapione, ricollegandovi dunque l'applicabilità dell'aliquota dell' 1% ai sensi della lett. c) dell'art. 8, co.1, della Tariffa Parte Prima allegata al TUR;
-la sproporzione tra valore del terreno acquisito e l'imposta pretesa con l'avviso impugnato;
-l'impossibilità di eseguire la trascrizione della sentenza nei RR.II. a causa di un errore sulla trascrizione dell'usucapione del confinante;
-la necessità di ripartire tra le parti in causa il preteso credito, in considerazione della pronuncia di compensazione delle spese del processo civile per l'usucapione.
Nelle controdeduzioni l'ufficio confermava la correttezza del proprio operato evidenziando l'esistenza di una previsione in ambito fiscale (art.8 citato), dettata per la specifica ipotesi in discussione, ai sensi della quale: "I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa", con conseguente richiamo ai criteri di tassazione fissati per i corrispondenti atti negoziali.
Sulla dichiarata impossibilità di effettuare la trascrizione nei registri immobiliari rilevava che si trattava di una difficoltà superabile su iniziativa del contribuente, mentre la riferibilità per intero dell'imposta richiesta ai responsabili in solido era conforme al dettato dell'art. 57 del TUR.
Con sentenza n.78/02/21 del 13/01/2021 la sezione 2^ della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna accoglieva il ricorso, confermando la correttezza della tassazione operata dall'ufficio, ma annullando l'avviso di liquidazione per l'impossibilità di eseguire la trascrizione.
Secondo la CTP "La Commissione ritiene che l'Ufficio abbia applicato correttamente l'imposizione applicabile all'usucapione e, relativamente alla compensazione delle spese, l'Ufficio ha il diritto di chiedere il tutto ad una parte e questa il diritto di rivalersi pro quota sulla controparte, ma l'atto impositivo deve essere annullato, in quanto non può essere chiamato al pagamento della trascrizione colui che non può trascrivere la sentenza che accerta il proprio diritto".
Propone appello l'Agenzia delle Entrate rilevando l'erroneità della sentenza avendo applicato l'art.8 e la relativa nota II bis del dpr 131/86 e l'aliquota minima per l'imposta di registro, in base all'art.1 della tabella allegata al TUR, con l'imposta fissa di euro 50,00 per la trascrizione e le volture catastali.
Inoltre il possesso di un titolo (sentenza) per la trascrizione dell'usucapione esclude l'impossibilità della stessa, se non in termini temporanei.
In sintesi per l'ufficio, una volta compiuto l'atto comportante un trasferimento immobiliare, si realizza il momento impositivo che prescinde dalla materiale esecuzione delle formalità di trascrizione e voltura, essendo tassative le ipotesi in relazione alle quali dette formalità possono essere compiute senza il previo pagamento dell'imposta o con la prenotazione a debito, fermo restando che dal dispositivo della sentenza oggetto di tassazione emerge la materialità dell'errore e la sua conseguente emendabilità in sede processuale ex art.288 cpc. Conclude pertanto per la conferma dell'avviso impugnato;
l'appellato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la decisione impugnata ha ritenuto corretta la tassazione applicata dall'ufficio al provvedimento di usucapione, annullando tuttavia l'atto di liquidazione per l'impossibilità della trascrizione della sentenza accertativa del relativo diritto.
Circa la correttezza dell'imposizione contestata in primo grado dall'appellato contumace, va rilevato che la disciplina normativa in materia di tassazione dei provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, prevede all'articolo 8 della tariffa, nella Nota II-bis, che "i provvedimenti giudiziali che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa", cioè all'imposta prevista per i negozi traslativi immobiliari che prevede l'aliquota del 9%.
Tuttavia detta disciplina va posta in relazione all'art.10 del D.lvo14.3.2011 n.23 che prevede, nei casi di cui al comma 1 (atti traslativi di immobile), che l'imposta (di registro) comunque non può essere inferiore a 1.000,euro.
Alla luce del valore dichiarato (euro 5.328,00 non contestato),l'aliquota del 9% avrebbe determinato un importo inferiore al minimo di legge. Nell'atto di appello si evidenzia detta situazione rilevando che il calcolo dell'aliquota percentuale nella misura del 9% dando luogo ad un importo inferiore ai € 1.000,00 ha comportato l'applicazione della misura minima sopradetta. L'assunto va condiviso alla luce delle disposizioni richiamate per cui, come rilevato nella sentenza di primo grado, il relativo computo è corretto.
Quanto alle imposte per la trascrizione e le volture catastali, l'ufficio ha applicato l'imposta fissa di 50,00 euro per ciascuna ai sensi della Tariffa allegata al D.lgs. n.347/90, come modificata dal D.L n. 104 del 12/09/2013, il che è da ritenere corretto.
Occorre verificare se l'impossibilità di trascrivere il provvedimento giudiziale a causa di un errore materiale legato alla trascrizione immobiliare effettuata dai vicini del sig. Resistente_1, come esposto nel corso del primo grado di giudizio, comporti la nullità dell'avviso.
Si rileva che la trascrizione dell'atto traslativo non ha natura costitutiva, ma dichiarativa. Non costituisce cioè un elemento necessario per il trasferimento, ma rende opponibile ai terzi il relativo atto. In concreto è con il trasferimento del bene che si realizzano i presupposti per l'imposizione, in quanto è da questo momento che si verifica la modifica patrimoniale per il soggetto destinatario dello stesso. Al riguardo la Corte di legittimità ha affermato che In tema di imposta ipotecaria e catastale, al fine dell'integrazione del presupposto impositivo è necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, al di là del "nomen iuris" utilizzato e senza che rilevi fiscalmente l'eventuale collegamento negoziale con altri atti, che rimangono suscettibili di autonoma tassazione.(Cass.sez.
5 -Ordinanza n. 21181 del 05/07/2022 Rv. 665306 - 01); fermo restando che Ai sensi della nota 2 bis dell'art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà o di diritti reali di godimento su beni immobili sono soggetti all'imposta di registro in virtù dell'art. 1 della medesima tariffa, relativo agli atti traslativi della proprietà (Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 5749 del 09/03/2018 Rv. 647310-01) Inoltre neppure la non definitività della sentenza esclude il sorgere dell'obbligazione (v.in termini Cass.Sez. 5, Sentenza n. 18006 del 14/09/2016 Rv. 641128 – 01 in materia di imposta di registro per trasferimento del bene ex art.2932 c.c.). Da ultimo, riguardo alla ripartizione delle spese per la compensazione processuale disposta in sede civile, è sufficiente rilevare che l'obbligazione tributaria ha natura autonoma rispetto al processo civile, nel quale la compensazione delle spese attiene a quelle sostenute per il procedimento attivato e non a quelle successive. L'art. 57 del dpr 131/1986 dello stesso dpr prevede che le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro, il che legittima la pretesa impositiva nella sua interezza nei confronti di ciascuna. Va aggiunto che nei rapporti interni tra le parti in causa, tuttavia, l'obbligazione tributaria afferente al "trasferimento" immobiliare conseguente alla sentenza che ha accertato l'intervenuta usucapione in favore di una parte processuale, deve ritenersi sorta nell'interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato accertato l'acquisto della proprietà del bene: ciò ai sensi dell'art. 1298 cod. civ., norma applicabile non soltanto alle obbligazioni solidali nascenti da contratto, ma altresì alle obbligazioni ex lege venute ad esistenza, non nell'interesse comune, ma in quello di taluno dei coobbligati in solido. Nell'ipotesi considerata, nei rapporti interni, l'obbligazione tributaria - indice di capacità contributiva, e non mero costo per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia - grava per intero sul debitore usucapente, che vi ha interesse esclusivo, mentre non grava affatto sul debitore che ha subito l'usucapione, trattandosi di soggetto che non vi ha interesse proprio (Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 473 del 11/01/2017 Rv. 642213-01,in motivazione, che ha escluso l'esercizio del regresso in caso di pagamento). Da quanto esposto discende l'accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, cui segue la condanna dell'appellato alle spese del giudizio ,come da nota, per la soccombenza;
la relativa liquidazione avviene ex DM.55/14 secondo i valori medi e si determina in complessivi euro 1.698,00 (fasi studio, introduzione, decisione, euro 1.415,00 meno 20% euro 1.132,00 + 50% -euro 566,00- per la mediazione ex art.15 co.2 septies d.lvo 546/92, in totale euro 1.698,00), oltre spese forfettarie (15%).
PQM
in riforma della sentenza appellata accoglie l'appello proposto, confermando l'avviso impugnato. Resistente_1Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'ufficio appellante che liquida in complessivi euro 1.698,00, oltre spese forfettarie.
Bologna 19.1.26
Il giudice estensore Il Presidente Stefano Marinelli Piero Messini D'Agostini