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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa IZ Fantin Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa RI Toppan Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 385-1/2025 promosso da
(C.F. ), , (.CF. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
- P.IVA ), C.F._1 P.IVA_2 Parte_3
(C.F. ), C.F. ),
[...] P.IVA_3 Parte_4 P.IVA_4 Parte_5
(C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto
[...] P.IVA_5
OS ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Carate Brianza, Via Cusani,
18 nei confronti di
(C.F.: ), con sede legale in Meda (MB), Via Luigi CP_1 Parte_6 P.IVA_6
Einaudi 35/37, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Vergine, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Chiossetto, 18 con l'intervento di
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._2 Parte_8
), (C.F. C.F._3 Parte_9
), (C.F. ), C.F._4 Parte_10 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_11 C.F._6 Parte_12
) e (C.F. ), tutti C.F._7 Parte_13 P.IVA_7 rappresentati e difesi dall'Avv. Yari Galimberti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Angelo Bellani, 3; *****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 5.11.2025 Parte_1 Parte_3
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 hanno chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei
[...] confronti della società CP_1 Parte_6
• fissata l'udienza al 09.12.2025, il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese in data 11.11.2025;
• con ricorso depositato in data 27.11.2025 sono intervenuti nel procedimento
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
e chiedendo parimenti di dichiarare Pt_11 Parte_12 Parte_13
l'apertura della Liquidazione Giudiziale di CP_1 Parte_6
• la società debitrice si è costituita in data 07.12.2025 ed è comparsa all'udienza del 09.12.2025 deducendo di aver depositato, in data 05.12.2025, istanza per l'accesso alla composizione negoziata della crisi con richiesta delle misure protettive e chiedendo pertanto la sospensione della procedura o in subordine il rinvio dell'udienza;
• all'udienza i creditori ricorrenti e intervenuti hanno insistito nell'apertura della liquidazione giudiziale;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024;
- modello IVA per i periodi di imposta 2022, 2023, 2024;
- modello redditi SC per i periodi di imposta 2022, 2023;
- modello IRAP per i periodi di imposta 2022, 2023;
- modello 770 per i periodi di imposta 2022, 2023;
- certificato Ader dei debiti tributari;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• non può essere accolta l'istanza di sospensione della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale formulata da fondata sul solo presupposto CP_1 Parte_6 della avvenuta presentazione, in data 05.12.2025, dell'istanza ex art. 12 CCII, con contestuale richiesta delle misure protettive ex art. 18 CCII;
difatti, alla data odierna,
l'istanza non risulta pubblicata nel registro delle imprese, sicché non può operare la preclusione alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale stabilita dall'art. 18, c. 4, CCII;
• in assenza di adesione dei creditori ricorrenti e intervenuti, non può parimenti trovare accoglimento l'istanza subordinata di rinvio dell'udienza, formulata dalla società debitrice.
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Meda
(MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, creditori a titolo di corrispettivo per forniture di merci delle somme dettagliate come di seguito, come da fatture allegate al ricorso e non contestate dal debitore costituito:
- creditrice di € 63.259,19, Parte_1
- è creditore di € 28.381,04, Parte_2
- è creditrice di € 9.270,19, Parte_3
- creditrice di € 6.133,55, Parte_4
- è creditrice di € 2.684,37; Parte_5 Parte_5
• sussiste, altresì, la legittimazione attiva degli intervenuti, creditori delle seguenti somme:
- è creditrice della somma di € 52.365,53 in forza di decreto ingiuntivo Parte_7 immediatamente esecutivo n. 692/2025 emesso dal Tribunale di Monza in data
17.10.2025, depositato il 20.10.2025;
- è creditrice della somma di € 40.549,36 in forza di decreto Parte_8 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 693/2025 emesso dal Tribunale di Monza in data 17.10.2025, depositato il successivo 20.10.2025; - è creditrice della somma di € 5.200,33 in forza di decreto Parte_9 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 665/2025, emesso e depositato dal Tribunale di Monza in data 14.10.2025;
- è creditrice della somma di € 8.339,34 in forza di decreto Parte_10 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 664/2025, emesso e depositato dal Tribunale di Monza in data 14.10.2025;
- è creditore della somma di € 4.628,28 in forza di decreto ingiuntivo Parte_11 immediatamente esecutivo n. 675/2025, emesso e depositato dal Tribunale di Monza in data 16.10.2025;
- è creditrice della somma di € 8.355,22 in forza di decreto Parte_12 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 697/2025 emesso dal Tribunale di Monza in data 20.10.2025, depositato il 21.10.2025;
- è creditore di complessivi € 10.492,00, a titolo di corrispettivo Parte_13 per prestazioni di servizi resi in favore della debitrice, come da fatture allegate al ricorso e non contestate dalla debitrice costituita;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “produzione e commercio al dettaglio e all'ingrosso di articoli per arredamento ed abbigliamento, imbottiti, trapuntati ed affini” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti. La debitrice, costituitasi in giudizio, nulla ha dedotto e dimostrato circa il possesso congiunto dei requisiti citati e, ad ogni modo, il superamento delle soglie risulta per tabulas dal bilancio relativo all'esercizio 2024, da cui emerge un attivo per € 3.277.647, un'esposizione debitoria pari ad € 2.508.847
e ricavi per € 2.046.650;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare il debito erariale risultante dal certificato dei carichi pendenti, pari a € 386.635,98;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall. Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n.
3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario
e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019,
n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti dei molteplici ricorrenti e intervenuti (complessivamente oltre € 200.000,00);
- dall'esistenza, altresì, di debiti per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di (€ 386.635,98), acquisito ai Controparte_2 sensi dell'art. 367 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla natura di molti dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dagli intervenuti e cioè crediti di lavoro, peraltro assistiti da titolo esecutivo, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa CP_1 Parte_6 effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: CP_1 Parte_6
), con sede in Meda (MB) Via Luigi Einaudi, 35/37 P.IVA_6 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la Dott.ssa RI Toppan Giudice Delegato per la procedura nomina la Dott.ssa Elisabetta Brugnoni (C.F. ), Curatore, che alla C.F._8 luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17.03.2026, ore 11.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del
10.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa RI Toppan Dott.ssa IZ Fantin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa IZ Fantin Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa RI Toppan Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 385-1/2025 promosso da
(C.F. ), , (.CF. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
- P.IVA ), C.F._1 P.IVA_2 Parte_3
(C.F. ), C.F. ),
[...] P.IVA_3 Parte_4 P.IVA_4 Parte_5
(C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto
[...] P.IVA_5
OS ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Carate Brianza, Via Cusani,
18 nei confronti di
(C.F.: ), con sede legale in Meda (MB), Via Luigi CP_1 Parte_6 P.IVA_6
Einaudi 35/37, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Vergine, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Chiossetto, 18 con l'intervento di
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._2 Parte_8
), (C.F. C.F._3 Parte_9
), (C.F. ), C.F._4 Parte_10 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_11 C.F._6 Parte_12
) e (C.F. ), tutti C.F._7 Parte_13 P.IVA_7 rappresentati e difesi dall'Avv. Yari Galimberti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Angelo Bellani, 3; *****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 5.11.2025 Parte_1 Parte_3
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 hanno chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei
[...] confronti della società CP_1 Parte_6
• fissata l'udienza al 09.12.2025, il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese in data 11.11.2025;
• con ricorso depositato in data 27.11.2025 sono intervenuti nel procedimento
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
e chiedendo parimenti di dichiarare Pt_11 Parte_12 Parte_13
l'apertura della Liquidazione Giudiziale di CP_1 Parte_6
• la società debitrice si è costituita in data 07.12.2025 ed è comparsa all'udienza del 09.12.2025 deducendo di aver depositato, in data 05.12.2025, istanza per l'accesso alla composizione negoziata della crisi con richiesta delle misure protettive e chiedendo pertanto la sospensione della procedura o in subordine il rinvio dell'udienza;
• all'udienza i creditori ricorrenti e intervenuti hanno insistito nell'apertura della liquidazione giudiziale;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024;
- modello IVA per i periodi di imposta 2022, 2023, 2024;
- modello redditi SC per i periodi di imposta 2022, 2023;
- modello IRAP per i periodi di imposta 2022, 2023;
- modello 770 per i periodi di imposta 2022, 2023;
- certificato Ader dei debiti tributari;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• non può essere accolta l'istanza di sospensione della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale formulata da fondata sul solo presupposto CP_1 Parte_6 della avvenuta presentazione, in data 05.12.2025, dell'istanza ex art. 12 CCII, con contestuale richiesta delle misure protettive ex art. 18 CCII;
difatti, alla data odierna,
l'istanza non risulta pubblicata nel registro delle imprese, sicché non può operare la preclusione alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale stabilita dall'art. 18, c. 4, CCII;
• in assenza di adesione dei creditori ricorrenti e intervenuti, non può parimenti trovare accoglimento l'istanza subordinata di rinvio dell'udienza, formulata dalla società debitrice.
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Meda
(MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, creditori a titolo di corrispettivo per forniture di merci delle somme dettagliate come di seguito, come da fatture allegate al ricorso e non contestate dal debitore costituito:
- creditrice di € 63.259,19, Parte_1
- è creditore di € 28.381,04, Parte_2
- è creditrice di € 9.270,19, Parte_3
- creditrice di € 6.133,55, Parte_4
- è creditrice di € 2.684,37; Parte_5 Parte_5
• sussiste, altresì, la legittimazione attiva degli intervenuti, creditori delle seguenti somme:
- è creditrice della somma di € 52.365,53 in forza di decreto ingiuntivo Parte_7 immediatamente esecutivo n. 692/2025 emesso dal Tribunale di Monza in data
17.10.2025, depositato il 20.10.2025;
- è creditrice della somma di € 40.549,36 in forza di decreto Parte_8 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 693/2025 emesso dal Tribunale di Monza in data 17.10.2025, depositato il successivo 20.10.2025; - è creditrice della somma di € 5.200,33 in forza di decreto Parte_9 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 665/2025, emesso e depositato dal Tribunale di Monza in data 14.10.2025;
- è creditrice della somma di € 8.339,34 in forza di decreto Parte_10 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 664/2025, emesso e depositato dal Tribunale di Monza in data 14.10.2025;
- è creditore della somma di € 4.628,28 in forza di decreto ingiuntivo Parte_11 immediatamente esecutivo n. 675/2025, emesso e depositato dal Tribunale di Monza in data 16.10.2025;
- è creditrice della somma di € 8.355,22 in forza di decreto Parte_12 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 697/2025 emesso dal Tribunale di Monza in data 20.10.2025, depositato il 21.10.2025;
- è creditore di complessivi € 10.492,00, a titolo di corrispettivo Parte_13 per prestazioni di servizi resi in favore della debitrice, come da fatture allegate al ricorso e non contestate dalla debitrice costituita;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “produzione e commercio al dettaglio e all'ingrosso di articoli per arredamento ed abbigliamento, imbottiti, trapuntati ed affini” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti. La debitrice, costituitasi in giudizio, nulla ha dedotto e dimostrato circa il possesso congiunto dei requisiti citati e, ad ogni modo, il superamento delle soglie risulta per tabulas dal bilancio relativo all'esercizio 2024, da cui emerge un attivo per € 3.277.647, un'esposizione debitoria pari ad € 2.508.847
e ricavi per € 2.046.650;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare il debito erariale risultante dal certificato dei carichi pendenti, pari a € 386.635,98;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall. Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n.
3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario
e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019,
n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti dei molteplici ricorrenti e intervenuti (complessivamente oltre € 200.000,00);
- dall'esistenza, altresì, di debiti per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di (€ 386.635,98), acquisito ai Controparte_2 sensi dell'art. 367 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla natura di molti dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dagli intervenuti e cioè crediti di lavoro, peraltro assistiti da titolo esecutivo, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa CP_1 Parte_6 effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: CP_1 Parte_6
), con sede in Meda (MB) Via Luigi Einaudi, 35/37 P.IVA_6 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la Dott.ssa RI Toppan Giudice Delegato per la procedura nomina la Dott.ssa Elisabetta Brugnoni (C.F. ), Curatore, che alla C.F._8 luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17.03.2026, ore 11.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del
10.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa RI Toppan Dott.ssa IZ Fantin