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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/09/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 456 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sapia Emanuele
ATTORE
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Gianfranco Carnevale
CONVENUTO
Avente ad oggetto: opposizione alla esecuzione
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 16 maggio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 3 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale . Esponeva quanto analiticamente Controparte_1 esposto in citazione. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione vinte le spese.
Si costituiva la convenuta che contestava le avverse deduzioni sia nella rappresentazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludevaper il rigetto dell'opposizione vinte le spese.
Rigettata la richiesta di sospensione, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione.
^^^
Qualificazione domanda.
L'opposizione a precetto può configurare sia l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
a seconda che il debitore contesti l'ammontare della somma con esso ingiunta, ovvero ne chieda la nullità per vizi formali: in entrambi i casi si contesta comunque il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Così definito il thema decidendum, va evidenziato che con tutte le contestazioni svolte l'opponente ha prospettato l'inesistenza del diritto del creditore precettante ad agire esecutivamente in suo danno. La domanda complessivamente formulata introduce, dunque, una opposizione all'esecuzione.
L'opposizione è infondata ed inammissibile.
L'esecuzione è fondata su titolo giudiziale: provvedimento n. 1425/20 R.G.V.G., del Tribunale di Castrovillari, volontaria giurisdizione, composto dai seguenti magistrati: dott. Vincenzo Di Pede in qualità di Presidente, dott.ssa Maria Assunta
Pacelli e dott.ssa Simona Graziuso, emesso in data 29/09/2021, munito di formula esecutiva in data 01/12/2021.
È affermazione assolutamente pacifica in giurisprudenza che quando il titolo è, come nella specie, di provenienza giudiziale, l'opponente non può sollevare, con l'opposizione all'esecuzione, eccezioni che può o avrebbe potuto dedurre nell'ambito del giudizio di cognizione conclusosi con il provvedimento esecutivo
(cfr. Cass. 1994/1935; Cass. 1992/3007; Cass. 1991/6893; Cass. 1999/2822), ma
Pagina 2 di 3 solo avanzare contestazioni attinenti all'efficacia esecutiva del titolo o a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito, sorti posteriormente alla formazione della normativa contenuta nel titolo medesimo (ad es. pagamento del credito, compensazione, etc.). L'opposizione indi non può avere ad oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta, visto che, per la tutela di tali ragioni, la legge già appresta altri rimedi in grado di realizzare ugualmente la tutela del medesimo interesse ad evitare l'esecuzione forzata sulla scorta di quel titolo.
In altri termini, i due piani di possibile contestazione devono rimanere nettamente distinti nel senso che, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, devono esser fatte valere mediante impugnazione le ragioni di nullità della decisione ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo (cfr.: Cass.
2001/9205; Cass. 2007/12251; Cass. 2002/17177).
Nel caso in esame, è del tutto evidente che quanto rappresentato ed eccepito non può essere prospettato in sede esecutiva, ma doveva esser fatto valere inderogabilmente a mezzo di impugnazione.
Si appalesa ictu oculi, in linea con le statuizioni di cui al titolo esecutivo, la regolarità formale dell'atto di precetto opposto.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
L'omesso esame del merito impone la compensazione delle spese processuali.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione iscritta al n. 456/2022 ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; spese compensate.
Così deciso in Castrovillari il 18 settembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 456 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sapia Emanuele
ATTORE
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Gianfranco Carnevale
CONVENUTO
Avente ad oggetto: opposizione alla esecuzione
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 16 maggio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 3 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale . Esponeva quanto analiticamente Controparte_1 esposto in citazione. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione vinte le spese.
Si costituiva la convenuta che contestava le avverse deduzioni sia nella rappresentazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludevaper il rigetto dell'opposizione vinte le spese.
Rigettata la richiesta di sospensione, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione.
^^^
Qualificazione domanda.
L'opposizione a precetto può configurare sia l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
a seconda che il debitore contesti l'ammontare della somma con esso ingiunta, ovvero ne chieda la nullità per vizi formali: in entrambi i casi si contesta comunque il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Così definito il thema decidendum, va evidenziato che con tutte le contestazioni svolte l'opponente ha prospettato l'inesistenza del diritto del creditore precettante ad agire esecutivamente in suo danno. La domanda complessivamente formulata introduce, dunque, una opposizione all'esecuzione.
L'opposizione è infondata ed inammissibile.
L'esecuzione è fondata su titolo giudiziale: provvedimento n. 1425/20 R.G.V.G., del Tribunale di Castrovillari, volontaria giurisdizione, composto dai seguenti magistrati: dott. Vincenzo Di Pede in qualità di Presidente, dott.ssa Maria Assunta
Pacelli e dott.ssa Simona Graziuso, emesso in data 29/09/2021, munito di formula esecutiva in data 01/12/2021.
È affermazione assolutamente pacifica in giurisprudenza che quando il titolo è, come nella specie, di provenienza giudiziale, l'opponente non può sollevare, con l'opposizione all'esecuzione, eccezioni che può o avrebbe potuto dedurre nell'ambito del giudizio di cognizione conclusosi con il provvedimento esecutivo
(cfr. Cass. 1994/1935; Cass. 1992/3007; Cass. 1991/6893; Cass. 1999/2822), ma
Pagina 2 di 3 solo avanzare contestazioni attinenti all'efficacia esecutiva del titolo o a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito, sorti posteriormente alla formazione della normativa contenuta nel titolo medesimo (ad es. pagamento del credito, compensazione, etc.). L'opposizione indi non può avere ad oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta, visto che, per la tutela di tali ragioni, la legge già appresta altri rimedi in grado di realizzare ugualmente la tutela del medesimo interesse ad evitare l'esecuzione forzata sulla scorta di quel titolo.
In altri termini, i due piani di possibile contestazione devono rimanere nettamente distinti nel senso che, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, devono esser fatte valere mediante impugnazione le ragioni di nullità della decisione ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo (cfr.: Cass.
2001/9205; Cass. 2007/12251; Cass. 2002/17177).
Nel caso in esame, è del tutto evidente che quanto rappresentato ed eccepito non può essere prospettato in sede esecutiva, ma doveva esser fatto valere inderogabilmente a mezzo di impugnazione.
Si appalesa ictu oculi, in linea con le statuizioni di cui al titolo esecutivo, la regolarità formale dell'atto di precetto opposto.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
L'omesso esame del merito impone la compensazione delle spese processuali.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione iscritta al n. 456/2022 ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; spese compensate.
Così deciso in Castrovillari il 18 settembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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