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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 337/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLLICA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE
appellante – appellato incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
SCRUCI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCRUCI CP_2 C.F._2
FRANCESCO
appellati – appellanti incidentali
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3
FEBBRAIO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 dell'avv. LO CICERO UGO
C.F. ), contumace Controparte_5 P.IVA_3
appellati
CONCLUSIONI
per il in accoglimento del presente appello, riformare in toto la Parte_1
sentenza n. 759/2019, depositata in data 26/06/2019, e mai notificata, nel procedimento civile recante n. di r.g. 509/2009, per le considerazioni in fatto ed in diritto svolte in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, accogliere le conclusioni del siccome formulate nel giudizio di primo grado e Parte_1 quindi, conseguentemente per l'effetto dire e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta in capo all'appellante, Parte_1
per e : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Controparte_1 CP_2
Calabria, ogni contraria istanza rigettata, previa reiezione dell'istanza di sospensione, dichiarare improcedibile e/o inammissibile per tutti i motivi ex ante rappresentati, ovvero rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto. Voglia, altresì, in via di appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna il al risarcimento dei danni nella misura di € 2.400,00, e, Parte_1 per l'effetto, condannare l'appellante al risarcimento in favore degli istanti della somma di € 6.350,00, di cui € 862,92 in favore della sig.ra per il ripristino delle CP_2 opere murarie ed € 4.465,00 + iva in favore del sig. per la sostituzione della CP_1
parte elettronica, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per In via preliminare nel merito, accertare, dire e dichiarare con Controparte_3
qualsiasi statuizione il difetto di legittimazione passiva del Sig. n.q. Controparte_3
di titolare dell'omonima ditta, per i motivi esposti in narrativa;
in via principale e sempre nel merito rigettare con qualsiasi statuizione le domande attore perché infondate, sia nell'an che nel quantum riconoscendo eventualmente quale unico responsabile del sinistro il in persona del l.r.p.t., per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
comunque ed in ogni caso, nella denegata ipotesi che si ritenga esistente una qualche responsabilità del Sig. n.q. di titolare dell'omonima impresa nella Controparte_3
causazione del sinistro de quo, si voglia ridurre la pretesa risarcitoria degli attori nella pag. 2/11 misura ritenuta di giustizia, sia in ragione della concorrente responsabilità del
[...]
in persona del l.r.p.t, nella manutenzione della rete idrica e fognaria e sia in Pt_1 ragione dell'eccessiva quantificazione del danno operato da controparte;
per l'effetto di cui al punto precedente nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attore di risarcimento, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_6
in persona del l.r.p.t. ora in persona del l.r.p.t, a
[...] CP_7 manlevare il Sig. n.q. di titolare dell'omonima ditta IPA di Controparte_3
da quanto questo sia eventualmente condannato a corrispondere Controparte_3
agli attori a titolo di risarcimento per i danni ad essi derivati dal sinistro per cui è causa, giusta rappresentazione in atti.
- Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
per : 1)-Ritenere inammissibile ed infondato in fatto e in Controparte_4 diritto l'atto di appello ex adverso formulato anche in dipendenza di quanto previsto dall'art. 54 del Decreto Sviluppo ( D.L. n. 38/2012 convertito con Legge n. 134/2012 (
c.d. “ filtro in appello ”) e delle eccezioni in tal senso formulate nella narrativa della presente comparsa di risposta. 2)-Rigettare preliminarmente l'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di prime cure per la carenza assoluta dei presupposti di legge;
3)-Rigettare l'atto di appello per la sua inattendibilità sia in fatto sia in diritto per i motivi superiormente dedotti;
4)-Riconfermare in toto la sentenza N. 759/2019 emessa dal Giudice del Tribunale di Locri Dott.ssa Antonella
LUPIS il 26.06.2019. 5)-Respingere ogni richiesta ex adverso formulata dall'appellante perché inattendibile in diritto;
6)-Onerare l'appellante Parte_1 Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e compensi
[...]
anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, e Controparte_1 CP_2
, rispettivamente conduttore e proprietaria dell'immobile sito in alla via
[...] Pt_1
Mercurio 1, convenivano in giudizio il di per ottenere il risarcimento dei Pt_1 Pt_1
pag. 3/11 danni causati all'immobile ed alle apparecchiature in esso alloggiate, causati dalla rottura della conduttura idrica comunale del 18.11.2008.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto della domanda, poiché il potere Parte_1
di sorveglianza sulla rete idrica non si poteva tradurre nella prevenzione dei guasti in ragione dell'estensione della rete stessa, e produceva il contratto di appalto stipulato con la ditta per la manutenzione. Il convenuto chiedeva inoltra la chiamata in CP_3
causa della per essere da questa garantita. Controparte_5
Autorizzata la chiamata, si costituiva la che contestava la Controparte_5
responsabilità del e chiedeva la chiamata in causa della ditta ritenuta Pt_1 CP_3
responsabile unico degli eventuali danni subiti dai cittadini per guasti alle condutture idriche. La chiamata veniva autorizzata e, nel costituirsi il contestava la CP_3
propria responsabilità, poiché il contratto prevedeva solo interventi di riparazione su chiamata e non la sorveglianza sulla rete idrica. In ogni caso chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni, CP_6
a fini di garanzia. Autorizzata anche questa chiamata, la si costituiva e
[...] CP_6
contestava la mancata allegazione del contratto e l'assenza di responsabilità del chiamante.
Con sentenza n. 759/2019, il Tribunale di Locri accoglieva la domanda degli attori e condannava il al risarcimento dei danni, estrometteva dal giudizio Parte_1
e (succeduta a , mentre la Controparte_3 Controparte_8 Controparte_6
domanda di garanzia nei confronti della veniva dichiarata Controparte_5
improcedibile, in ragione della intervenuta liquidazione coatta.
Con atto di citazione notificato il 18.06.2020, il impugnava la Parte_1
sentenza ritenendo errata l'interpretazione dei fatti e delle prove da parte del giudice di prime cure, erronea l'estromissione di titolare dell'omonima ditta, Controparte_3 errata l'interpretazione dell'elaborato peritale del ctu, ing. , Persona_1
concludendo per la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda degli attori, insistendo nella richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e nella rinnovazione della prova testimoniale.
Si costituivano e che eccepivano l'inammissibilità CP_2 Controparte_1 dell'appello principale e, nel caso di rigetto dell'eccezione, proponevano appello pag. 4/11 incidentale per la parte della sentenza che ha ritenuto inammissibili i chiarimenti ed i documenti offerti dal ctp, concludendo per l'aumento del risarcimento ad € 6.350,00. si associava all'eccezione di inammissibilità dell'appello e, nel Controparte_3
merito ne chiedeva il rigetto, insistendo nella domanda di garanzia già spiegata in primo grado nel caso di accoglimento dell'appello e condanna al risarcimento nei confronti dei signori ed CP_2 CP_1
Si costituiva già in cui era stata Controparte_4 Controparte_8 assorbita che contestava l'ammissibilità dell'appello e concludeva Controparte_6
per il suo rigetto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellante incidentale. I motivi di appello contengono le censure alla decisione impugnata e la prospettazione delle ragioni di fatto e di diritto dell'impugnazione. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. Sez. 2, 28/10/2020, n. 23781, Rv.
659392 - 01)
2.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Giova premettere che, dopo un periodo di incertezza interpretativa, la giurisprudenza è ormai univoca nel ritenere che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come ben illustrato dalla decisione della Corte di Cassazione Sez. 3,
27/04/2023, n. 11152, sulla falsariga delle Sezioni Unite (decisione n. 20943 del
30/06/2022): “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte pag. 5/11 dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile pag. 6/11 secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente). V. Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode
(…) La capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”.
In sintesi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno.
Poiché si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia pag. 7/11 e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Tanto premesso, la decisione di primo grado ha correttamente valutato le prove raccolte nel corso dell'istruttoria, rilevando che la rottura della condotta della rete comunale abbia determinato l'allagamento dell'immobile della , circostanza non contestata CP_2 né in primo grado né in grado di appello. La tesi della inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. all'ente locale non trova riscontro nella lettera della norma né nell'interpretazione oramai consolidata, sopra riportata. L'applicazione dell'art. 2051 c.c. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in termini oggettivi, quali l'acqua o l'aria
(Cass. 20/02/2006, n. 3651).
Il danno viene addebitato all'ente locale in quanto provocato dalla rete idrica pubblica, e non quindi all'azione di acque libere non suscettibili di custodia, senza che venga affermato e riconosciuto un difetto di manutenzione o un ritardo nella riparazione, per cui non appare rilevante la diligenza dell'appellante nell'intervenire a risolvere la perdita. La conduttura d'acqua era certamente pubblica e non privata, tanto che alla riparazione provvedeva la ditta su segnalazione e richiesta del comune di CP_3
come confermato anche dalla deposizione del teste che precisa che Pt_1 Tes_1
la parte danneggiata era la conduttura di allaccio della rete idrica comunale.
La prova dell'esistenza di un caso fortuito gravava sul comune di che non ha Pt_1
fornito alcuna allegazione né prova al riguardo, così come non risulta sussistente un fatto colposo o doloso del terzo o del danneggiato.
2.2. Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
Il contratto di appalto stipulato tra la ed il comune di si riferiva agli Parte_2 Pt_1
interventi di riparazione e non alla manutenzione ordinaria della rete idrica, e non conferiva all'appaltatore la custodia delle condutture. Solo in caso di gestione della rete da parte della e quindi di disponibilità di fatto dell'intera rete idrica da parte CP_3
pag. 8/11 dell'appaltatore, si sarebbe realizzato il presupposto del riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c.
La relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 c.c., sicché responsabile ex art. 2051 c.c. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata.
Nel caso di specie, è evidente dalla lettura del contratto di appalto che la Parte_2 doveva intervenire su chiamata dell'ente locale, così rendendo evidente che l'unico soggetto deputato alla custodia era il comune di Pt_1
2.3. Il terzo motivo di appello non appare fondato.
La decisione del giudice di prime cure non ha recepito in modo acritico le conclusioni del ctu, ma ha tenuto conto della riscontrata compatibilità dei danni lamentati dagli attori con l'allagamento. Le conclusioni del ctu (è verosimile e compatibile che il tutto si sia potuto verificare ovviamente non lo può provare) si riferisce alla sua verifica tecnica, mentre l'effettivo allagamento ed il danneggiamento dell'impianto elettrico è dimostrato dalla testimonianza della dipendente dell' . CP_1 Testimone_2
La valutazione del tecnico, pertanto, era diretta solo a verificare se le affermazioni dei testimoni erano compatibili con il fenomeno di allagamento, non potendo il giudizio di responsabilità basarsi solo sull'assunto di un soggetto privo di conoscenza scientifiche in materia, che assume esistente il nesso di causalità tra la rottura di una conduttura di acqua e l'allagamento dei locali seminterrati e il guasto all'impianto elettrico ed alle apparecchiature.
3. Si deve a questo punto esaminare l'appello incidentale, che era stato condizionato al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello (si veda par. 2) e sul quale la parte aveva comunque insistito nelle conclusioni.
L'appello incidentale deve essere rigettato in quanto infondato.
La documentazione prodotta dal consulente tecnico di parte attrice non costituisce un chiarimento tecnico, ed un fatto secondario, ma riguarda la prova del danno di cui si è chiesto il risarcimento.
pag. 9/11 Difatti, quello che viene qualificato come “chiarimento tecnico” è una dichiarazione del soggetto che ha emesso la fattura, prodotta tempestivamente, in cui vengono indicati nuovi elementi di prova, ossia l'installazione di un router ed il multi ppt di connessione, ricollegati alla sostituzione dello switch indicato in fattura.
Avendo il danneggiato richiesto il risarcimento del danno, pur avendo già proceduto alle riparazioni ed in assenza di ATP, la precisazione delle spese non costituisce un fatto secondario ed accessorio, ma il fondamento della domanda di merito. In tema di preclusione relative a produzioni documentali, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (cfr. Cass. Sez. 1, 02/12/2010, n. 24549, Rv. 615793 - 01).
D'altra parte, si può facilmente rilevare la differenza tra chiarimento tecnico e produzione documentale nuova: nel primo caso il ctp si sarebbe limitato a spiegare che a sostituzione dello switch richiedeva tecnicamente l'installazione di router e multi ppt di connessione, producendo le istruzioni del fornitore di rete o le specifiche tecniche dello swith, mentre nel secondo caso, ossia quello oggetto di giudizio, viene allegata la nota esplicativa del fornitore dello switch, nella quale egli dichiara che il gestore di rete imponeva l'acquisto dell'intero pacchetto comprensivo anche di router e multi ppt di connessione. Si tratta di un fatto nuovo, derivante dalla applicazione di un contratto con il fornitore della connessione sicura e non menzionato nella pur dettagliata fattura, che doveva essere oggetto di allegazione e prova nei termini previsti per la richiesta di mezzi di prova.
La decisione del giudice di prime cure di ritenere inutilizzabile detta documentazione
è pertanto corretta e priva di vizi.
3. Le spese di lite del presente grado possono essere compensate tra ed Parte_1
appellanti incidentali, vista la reciproca soccombenza, mentre sono poste a carico del quelle sostenute da e . Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
pag. 10/11 Le competenze di lite vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 2.906,00 (€
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da e ,
[...] Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 759/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dal Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 CP_2
3. compensa le spese di lite tra appellante principale e appellanti incidentali;
4. condanna il al pagamento delle spese del presente grado del Parte_1 giudizio, in favore di e dell'avv. Francesco Febbraio, Controparte_4
difensore che ha chiesto la distrazione delle spese per , che liquida Controparte_3
per ciascuno dei predetti appellati in € 2.906,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 20/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 337/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLLICA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE
appellante – appellato incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
SCRUCI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCRUCI CP_2 C.F._2
FRANCESCO
appellati – appellanti incidentali
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3
FEBBRAIO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 dell'avv. LO CICERO UGO
C.F. ), contumace Controparte_5 P.IVA_3
appellati
CONCLUSIONI
per il in accoglimento del presente appello, riformare in toto la Parte_1
sentenza n. 759/2019, depositata in data 26/06/2019, e mai notificata, nel procedimento civile recante n. di r.g. 509/2009, per le considerazioni in fatto ed in diritto svolte in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, accogliere le conclusioni del siccome formulate nel giudizio di primo grado e Parte_1 quindi, conseguentemente per l'effetto dire e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta in capo all'appellante, Parte_1
per e : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Controparte_1 CP_2
Calabria, ogni contraria istanza rigettata, previa reiezione dell'istanza di sospensione, dichiarare improcedibile e/o inammissibile per tutti i motivi ex ante rappresentati, ovvero rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto. Voglia, altresì, in via di appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna il al risarcimento dei danni nella misura di € 2.400,00, e, Parte_1 per l'effetto, condannare l'appellante al risarcimento in favore degli istanti della somma di € 6.350,00, di cui € 862,92 in favore della sig.ra per il ripristino delle CP_2 opere murarie ed € 4.465,00 + iva in favore del sig. per la sostituzione della CP_1
parte elettronica, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per In via preliminare nel merito, accertare, dire e dichiarare con Controparte_3
qualsiasi statuizione il difetto di legittimazione passiva del Sig. n.q. Controparte_3
di titolare dell'omonima ditta, per i motivi esposti in narrativa;
in via principale e sempre nel merito rigettare con qualsiasi statuizione le domande attore perché infondate, sia nell'an che nel quantum riconoscendo eventualmente quale unico responsabile del sinistro il in persona del l.r.p.t., per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
comunque ed in ogni caso, nella denegata ipotesi che si ritenga esistente una qualche responsabilità del Sig. n.q. di titolare dell'omonima impresa nella Controparte_3
causazione del sinistro de quo, si voglia ridurre la pretesa risarcitoria degli attori nella pag. 2/11 misura ritenuta di giustizia, sia in ragione della concorrente responsabilità del
[...]
in persona del l.r.p.t, nella manutenzione della rete idrica e fognaria e sia in Pt_1 ragione dell'eccessiva quantificazione del danno operato da controparte;
per l'effetto di cui al punto precedente nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attore di risarcimento, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_6
in persona del l.r.p.t. ora in persona del l.r.p.t, a
[...] CP_7 manlevare il Sig. n.q. di titolare dell'omonima ditta IPA di Controparte_3
da quanto questo sia eventualmente condannato a corrispondere Controparte_3
agli attori a titolo di risarcimento per i danni ad essi derivati dal sinistro per cui è causa, giusta rappresentazione in atti.
- Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
per : 1)-Ritenere inammissibile ed infondato in fatto e in Controparte_4 diritto l'atto di appello ex adverso formulato anche in dipendenza di quanto previsto dall'art. 54 del Decreto Sviluppo ( D.L. n. 38/2012 convertito con Legge n. 134/2012 (
c.d. “ filtro in appello ”) e delle eccezioni in tal senso formulate nella narrativa della presente comparsa di risposta. 2)-Rigettare preliminarmente l'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di prime cure per la carenza assoluta dei presupposti di legge;
3)-Rigettare l'atto di appello per la sua inattendibilità sia in fatto sia in diritto per i motivi superiormente dedotti;
4)-Riconfermare in toto la sentenza N. 759/2019 emessa dal Giudice del Tribunale di Locri Dott.ssa Antonella
LUPIS il 26.06.2019. 5)-Respingere ogni richiesta ex adverso formulata dall'appellante perché inattendibile in diritto;
6)-Onerare l'appellante Parte_1 Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e compensi
[...]
anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, e Controparte_1 CP_2
, rispettivamente conduttore e proprietaria dell'immobile sito in alla via
[...] Pt_1
Mercurio 1, convenivano in giudizio il di per ottenere il risarcimento dei Pt_1 Pt_1
pag. 3/11 danni causati all'immobile ed alle apparecchiature in esso alloggiate, causati dalla rottura della conduttura idrica comunale del 18.11.2008.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto della domanda, poiché il potere Parte_1
di sorveglianza sulla rete idrica non si poteva tradurre nella prevenzione dei guasti in ragione dell'estensione della rete stessa, e produceva il contratto di appalto stipulato con la ditta per la manutenzione. Il convenuto chiedeva inoltra la chiamata in CP_3
causa della per essere da questa garantita. Controparte_5
Autorizzata la chiamata, si costituiva la che contestava la Controparte_5
responsabilità del e chiedeva la chiamata in causa della ditta ritenuta Pt_1 CP_3
responsabile unico degli eventuali danni subiti dai cittadini per guasti alle condutture idriche. La chiamata veniva autorizzata e, nel costituirsi il contestava la CP_3
propria responsabilità, poiché il contratto prevedeva solo interventi di riparazione su chiamata e non la sorveglianza sulla rete idrica. In ogni caso chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni, CP_6
a fini di garanzia. Autorizzata anche questa chiamata, la si costituiva e
[...] CP_6
contestava la mancata allegazione del contratto e l'assenza di responsabilità del chiamante.
Con sentenza n. 759/2019, il Tribunale di Locri accoglieva la domanda degli attori e condannava il al risarcimento dei danni, estrometteva dal giudizio Parte_1
e (succeduta a , mentre la Controparte_3 Controparte_8 Controparte_6
domanda di garanzia nei confronti della veniva dichiarata Controparte_5
improcedibile, in ragione della intervenuta liquidazione coatta.
Con atto di citazione notificato il 18.06.2020, il impugnava la Parte_1
sentenza ritenendo errata l'interpretazione dei fatti e delle prove da parte del giudice di prime cure, erronea l'estromissione di titolare dell'omonima ditta, Controparte_3 errata l'interpretazione dell'elaborato peritale del ctu, ing. , Persona_1
concludendo per la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda degli attori, insistendo nella richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e nella rinnovazione della prova testimoniale.
Si costituivano e che eccepivano l'inammissibilità CP_2 Controparte_1 dell'appello principale e, nel caso di rigetto dell'eccezione, proponevano appello pag. 4/11 incidentale per la parte della sentenza che ha ritenuto inammissibili i chiarimenti ed i documenti offerti dal ctp, concludendo per l'aumento del risarcimento ad € 6.350,00. si associava all'eccezione di inammissibilità dell'appello e, nel Controparte_3
merito ne chiedeva il rigetto, insistendo nella domanda di garanzia già spiegata in primo grado nel caso di accoglimento dell'appello e condanna al risarcimento nei confronti dei signori ed CP_2 CP_1
Si costituiva già in cui era stata Controparte_4 Controparte_8 assorbita che contestava l'ammissibilità dell'appello e concludeva Controparte_6
per il suo rigetto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellante incidentale. I motivi di appello contengono le censure alla decisione impugnata e la prospettazione delle ragioni di fatto e di diritto dell'impugnazione. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. Sez. 2, 28/10/2020, n. 23781, Rv.
659392 - 01)
2.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Giova premettere che, dopo un periodo di incertezza interpretativa, la giurisprudenza è ormai univoca nel ritenere che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come ben illustrato dalla decisione della Corte di Cassazione Sez. 3,
27/04/2023, n. 11152, sulla falsariga delle Sezioni Unite (decisione n. 20943 del
30/06/2022): “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte pag. 5/11 dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile pag. 6/11 secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente). V. Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode
(…) La capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”.
In sintesi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno.
Poiché si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia pag. 7/11 e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Tanto premesso, la decisione di primo grado ha correttamente valutato le prove raccolte nel corso dell'istruttoria, rilevando che la rottura della condotta della rete comunale abbia determinato l'allagamento dell'immobile della , circostanza non contestata CP_2 né in primo grado né in grado di appello. La tesi della inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. all'ente locale non trova riscontro nella lettera della norma né nell'interpretazione oramai consolidata, sopra riportata. L'applicazione dell'art. 2051 c.c. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in termini oggettivi, quali l'acqua o l'aria
(Cass. 20/02/2006, n. 3651).
Il danno viene addebitato all'ente locale in quanto provocato dalla rete idrica pubblica, e non quindi all'azione di acque libere non suscettibili di custodia, senza che venga affermato e riconosciuto un difetto di manutenzione o un ritardo nella riparazione, per cui non appare rilevante la diligenza dell'appellante nell'intervenire a risolvere la perdita. La conduttura d'acqua era certamente pubblica e non privata, tanto che alla riparazione provvedeva la ditta su segnalazione e richiesta del comune di CP_3
come confermato anche dalla deposizione del teste che precisa che Pt_1 Tes_1
la parte danneggiata era la conduttura di allaccio della rete idrica comunale.
La prova dell'esistenza di un caso fortuito gravava sul comune di che non ha Pt_1
fornito alcuna allegazione né prova al riguardo, così come non risulta sussistente un fatto colposo o doloso del terzo o del danneggiato.
2.2. Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
Il contratto di appalto stipulato tra la ed il comune di si riferiva agli Parte_2 Pt_1
interventi di riparazione e non alla manutenzione ordinaria della rete idrica, e non conferiva all'appaltatore la custodia delle condutture. Solo in caso di gestione della rete da parte della e quindi di disponibilità di fatto dell'intera rete idrica da parte CP_3
pag. 8/11 dell'appaltatore, si sarebbe realizzato il presupposto del riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c.
La relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 c.c., sicché responsabile ex art. 2051 c.c. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata.
Nel caso di specie, è evidente dalla lettura del contratto di appalto che la Parte_2 doveva intervenire su chiamata dell'ente locale, così rendendo evidente che l'unico soggetto deputato alla custodia era il comune di Pt_1
2.3. Il terzo motivo di appello non appare fondato.
La decisione del giudice di prime cure non ha recepito in modo acritico le conclusioni del ctu, ma ha tenuto conto della riscontrata compatibilità dei danni lamentati dagli attori con l'allagamento. Le conclusioni del ctu (è verosimile e compatibile che il tutto si sia potuto verificare ovviamente non lo può provare) si riferisce alla sua verifica tecnica, mentre l'effettivo allagamento ed il danneggiamento dell'impianto elettrico è dimostrato dalla testimonianza della dipendente dell' . CP_1 Testimone_2
La valutazione del tecnico, pertanto, era diretta solo a verificare se le affermazioni dei testimoni erano compatibili con il fenomeno di allagamento, non potendo il giudizio di responsabilità basarsi solo sull'assunto di un soggetto privo di conoscenza scientifiche in materia, che assume esistente il nesso di causalità tra la rottura di una conduttura di acqua e l'allagamento dei locali seminterrati e il guasto all'impianto elettrico ed alle apparecchiature.
3. Si deve a questo punto esaminare l'appello incidentale, che era stato condizionato al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello (si veda par. 2) e sul quale la parte aveva comunque insistito nelle conclusioni.
L'appello incidentale deve essere rigettato in quanto infondato.
La documentazione prodotta dal consulente tecnico di parte attrice non costituisce un chiarimento tecnico, ed un fatto secondario, ma riguarda la prova del danno di cui si è chiesto il risarcimento.
pag. 9/11 Difatti, quello che viene qualificato come “chiarimento tecnico” è una dichiarazione del soggetto che ha emesso la fattura, prodotta tempestivamente, in cui vengono indicati nuovi elementi di prova, ossia l'installazione di un router ed il multi ppt di connessione, ricollegati alla sostituzione dello switch indicato in fattura.
Avendo il danneggiato richiesto il risarcimento del danno, pur avendo già proceduto alle riparazioni ed in assenza di ATP, la precisazione delle spese non costituisce un fatto secondario ed accessorio, ma il fondamento della domanda di merito. In tema di preclusione relative a produzioni documentali, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (cfr. Cass. Sez. 1, 02/12/2010, n. 24549, Rv. 615793 - 01).
D'altra parte, si può facilmente rilevare la differenza tra chiarimento tecnico e produzione documentale nuova: nel primo caso il ctp si sarebbe limitato a spiegare che a sostituzione dello switch richiedeva tecnicamente l'installazione di router e multi ppt di connessione, producendo le istruzioni del fornitore di rete o le specifiche tecniche dello swith, mentre nel secondo caso, ossia quello oggetto di giudizio, viene allegata la nota esplicativa del fornitore dello switch, nella quale egli dichiara che il gestore di rete imponeva l'acquisto dell'intero pacchetto comprensivo anche di router e multi ppt di connessione. Si tratta di un fatto nuovo, derivante dalla applicazione di un contratto con il fornitore della connessione sicura e non menzionato nella pur dettagliata fattura, che doveva essere oggetto di allegazione e prova nei termini previsti per la richiesta di mezzi di prova.
La decisione del giudice di prime cure di ritenere inutilizzabile detta documentazione
è pertanto corretta e priva di vizi.
3. Le spese di lite del presente grado possono essere compensate tra ed Parte_1
appellanti incidentali, vista la reciproca soccombenza, mentre sono poste a carico del quelle sostenute da e . Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
pag. 10/11 Le competenze di lite vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 2.906,00 (€
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da e ,
[...] Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 759/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dal Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 CP_2
3. compensa le spese di lite tra appellante principale e appellanti incidentali;
4. condanna il al pagamento delle spese del presente grado del Parte_1 giudizio, in favore di e dell'avv. Francesco Febbraio, Controparte_4
difensore che ha chiesto la distrazione delle spese per , che liquida Controparte_3
per ciascuno dei predetti appellati in € 2.906,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 20/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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