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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/10/2024, n. 15002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15002 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta ZI PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53617 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa MAZZOCCHI per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni LAZZARA e Roberta ANTONELLI per procura in atti
RESISTENTE
1 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2023, – premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio in Roma, il 27.7.2012, con Controparte_1
e che dall'unione coniugale erano nate le figlie (il 27.12.2008) e Per_1
(il 31.1.2014)- ha chiesto di pronunciare la separazione personale Per_2
dal marito con addebito allo stesso, per violazione dei doveri di assistenza materiale e morale derivanti dal matrimonio, di affidare le figlie minori congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, di assegnare a quest'ultima la casa familiare, di regolamentare la frequentazione delle minori come da ricorso e di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per le figlie dell'importo di 700,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine
Forense.
Disattesa l'istanza ex art. 473-bis.15 cpc spiegata dalla ricorrente, si è costituito chiedendo l'addebito della separazione Controparte_1
alla moglie, per violazione degli obblighi di assistenza morale e di collaborazione derivanti dal matrimonio, nonché di affidare le figlie minori congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, di regolamentare la frequentazione delle minori come da memoria di costituzione e di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per le figlie dell'importo di 500,00 euro mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 cpc è stata emessa la seguente ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti:
2 “A scioglimento della riserva che precede;
esaminati gli atti e sentite le parti;
dato atto che i coniugi vivono già separati di fatto;
rilevato che, alla luce delle attuali evidenze, non si ravvisano ragioni giustificanti la deroga al regime dell'affidamento condiviso delle figlie minori, che non è in discussione tra le parti, le quali ne hanno fatto entrambe richiesta (riferendo la madre che le figlie sono legate al padre e chiedono di vederlo);
rilevato che, come richiesto dalle parti, le figlie vanno collocate in via prevalente presso la madre, con cui sono rimaste a vivere dopo l'allontanamento del padre, il quale, inoltre, più volte nell'anno si reca all'estero per lavoro;
rilevato che, tenuto conto delle richieste delle parti e delle concrete modalità di attuale esercizio del diritto di visita da parte del padre, il quale ha confermato di vedere di rado le figlie durante la settimana per impegni di lavoro, la frequentazione delle minori va regolamentata come da dispositivo;
rilevato che alla ricorrente, collocataria prevalente della figlia minore, va assegnata la ex casa familiare di cui, peraltro, è proprietaria;
rilevato che – valutate comparativamente le situazioni economiche delle parti (la , impiegata, ha dichiarato negli anni di imposta 2022, 2021 e Pt_1
2020 redditi netti rispettivamente pari a circa 25.000 euro, a circa 26.600 euro e a circa 25.000 euro ed è onerata da un mutuo di circa 1.100,00 euro gravante sulla ex casa familiare e da un finanziamento con una rata di circa 104 euro mensili per l'acquisto di una moto;
il geologo alle dipendenze CP_1 dell'Università Roma 3, ha dichiarato negli imposta 2022, 2021 e 2020 redditi netti pari rispettivamente a circa 26.400 euro, a circa 27.600 euro e a circa 25.800 euro, oltre a 1.600,00 euro mensili percepiti a titolo di canone di locazione di un appartamento di proprietà a Roma, non dichiarati fiscalmente, oltre ad essere nudo proprietario del 50% di un'altra abitazione ed è onerato da un canone di locazione di 900 euro mensili per l'appartamento ove vive il figlio maggiorenne nato da una precedente unione,), tenuto conto dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore e delle esigenze delle stesse correlate all'età, considerati gli esborsi (anche per il mutuo) sostenuti dalla madre per l'abitazione ove vive con le figlie e considerato che non è considerabile, in danno delle figlie minori, l'intero esborso per il canone di locazione dell'abitazione del figlio che il ha deciso di sostenere Per_3 CP_1 integralmente anche per la quota di spettanza della madre del ragazzo e la cui sostenibilità andava valutata tenuto conto del concorrente obbligo al mantenimento delle altre due figlie, considerato che il non sostiene allo CP_1 stato oneri abitativi, vivendo in una casa di proprietà della madre – va posto a carico del padre un assegno, quale contributo al mantenimento delle figlie, dell'importo di 700,00 euro mensili (350 euro per ciascuna figlia), da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal dicembre 2023 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense;
rilevato che i capitoli di prova orale articolati dalla nel ricorso Pt_1 sono superflui e/o ininfluenti e/o generici e/o documentali e/o valutativi, eccezion fatta per i capitoli 29,34,35, limitatamente alla prova testimoniale,
3 atteso che è inammissibile l'interpello su circostanze relative a diritti indisponibili quale l'addebito e che i capitoli articolati nella memoria ex art. 473-bis.17 co 1 cpc della ricorrente sono ininfluenti e/o superflui mentre è ultronea la prova contraria richiesta nella memoria ex art. 473-bis. co 3 cpc, non essendo stati ammessi i capitoli di prova articolati dalla controparte nella propria memoria ex art. 473-bis. 17 co. 2 cpc, alla cui prova contraria è limitata la memoria ex art. 473-bis.17 co 3 cpc;
rilevato che l'interrogatorio formale della richiesto dal Pt_1 CP_1 nella propria memoria difensiva sulle medesime nze articolate stessa (e pertanto volte a provare i medesimi assunti della stessa) è Pt_1 inamm nonchè superfluo e che i capitoli della prova testimoniale articolati dal nella suddetta memoria difensiva sono generici e/o superflui CP_1
e/o valutativi influenti, eccezion fatta per i capitoli 9,10,11, mentre quelli articolati a prova contraria nella memoria ex art. 473-bi.17 co 2 cpc sono relativi a capitoli della controparte non ammessi;
rilevato che è incontestato (oltre che riscontrato dai relativi accrediti dell'estratto conto Unicredit in atti) che il percepisca da anni un canone CP_1 di locazione di 1.600 euro mensili, non rato al Fisco, sicchè ne va segnalata la posizione alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 36 del d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. d), della legge 413 del 1991 che prevede che "i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli".
PQM
visto l'art. 473-bis.22 cpc, in via provvisoria ed urgente:
- autorizza i coniugi a vivere separati;
- affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente delle st es re;
- dispone che, salvi diversi accordi il potrà vedere e tenere con sé le figlie: a week end alternati, dal sabato, prelevando la minore presso Per_2
l'abitazione materna nella mattinata e in tempo utile per poi prelevare la minore all'uscita da scuola, oppure prelevandole entrambe alle 10.00 del sabato Per_1 presso l'abitazione materna quando la scuola è chiusa, sino alle 21 della domenica dopo cena, quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
durante le vacanze estive, per almeno tre settimane, anche non consecutive, con pari diritto per la madre, da comunicare entro il 30 maggio (quest'anno entro il
30 giugno); durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie fino al 30 dicembre compreso o dal
31 dicembre al 6 gennaio compreso, stabilendo che, a prescindere dal periodo, le figlie trascorreranno la cena della Vigilia (24 dicembre) con un genitore ed il pranzo di Natale (25 dicembre) con l'altro; durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre, dall'inizio delle vacanze scolastiche e fino al giorno di
4 Pasqua compreso o dal giorno della Pasquetta fino al termine delle vacanze scolastiche;
durante i “ponti”, alternandosi con la madre;
il giorno del compleanno del padre e della festa del papà, con pari diritto per la madre il giorno del suo compleanno e delle festa della mamma;
in occasione del festeggiamento del compleanno di ciascuna figlia, unitamente alla madre ove possibile, altrimenti, alternandosi annualmente con la madre, per pranzo o per cena;
il padre dovrà comunicare alla madre almeno 15 giorni prima e comunque subito dopo esserne venuto a conoscenza, le eventuali trasferte, durante le quali le minori rimarranno presso la madre, a meno che il padre non individui una soluzione alternativa con l'accordo della madre;
- assegna a la casa familiare sita in Roma, via in via Parte_1
Edoardo Jenner 48;
- pone a carico di un assegno, quale contributo al Controparte_1 mantenimento delle due figlie, dell'importo di 700,00 euro mensili (350 euro per ciascuna), da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal dicembre 2023 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense;
ammette le prove nei limiti di cui in parte motiva e con tre testi al massimo per ciascun capitolo;
delega l'espletamento delle prove orali alla GOP dott.ssa Testimone_1
la quale provvederà a calendarizzare le relative udienz
[...] comunicare alle parti a cura della cancelleria e in osservanza dei criteri indicati dalla Presidente di sezione;
fissa l'udienza istruttoria del 9.9.2024 h 10.00, da tenersi innanzi alla GOP (salva modifica da parte della stessa); assegna termine alle parti sino al 30.5.2025 per il deposito delle dichiarazioni sostitutive e dei redditi aggiornate e degli estratti conto aggiornati sino al primo trimestre 2025; fissa l'udienza del 9.9.2025 h 9.00 per la rimessione della decisione al Collegio, con i termini massimi di cui all'art. 473-bis.28 cpc per gli incombenti di cui alle lettere a),b),c) della citata norma….”. Con ordinanza in data 10.9.2024, dato atto che le parti avevano rappresentato di aver raggiunto un accordo, il GD ha revocato l'udienza istruttoria fissata innanzi al GOP ed ha fissato l'udienza cartolare dell'1.10.2024 per la rimessione della decisione al Collegio.
Le parti hanno pertanto rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Civile di Roma dichiarare la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in Roma il 27.7.2012 trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Roma, Atto N. 00313 parte 1 serie 09 - anno 2012
5 in regime di separazione dei beni, già separati di fatto alle seguenti Condizioni
1. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2. le figlie minorenni (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
31.1.2014) sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, IG.ra , alla quale viene Parte_1 assegnata la casa familiare sita in Roma, Via Edoardo Jenner n. 48 di cui la stessa è proprietaria;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, salvo diversi accordi:
3.1. a week end alternati, dal sabato, prelevando presso Per_2
l'abitazione materna alle 10.00 del sabato per poi prelevare la figlia minore all'uscita da scuola, oppure prelevandole entrambe alle 10.00 del sabato Per_1 presso l'abitazione materna quando la scuola è chiusa, sino alle 21 della domenica dopo cena, quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
3.2. durante le vacanze estive, per almeno tre settimane, anche non consecutive, con pari diritto per la madre, da comunicare entro il 30 marzo di ogni anno;
3.3. durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie fino al 30 dicembre compreso o dal 31 dicembre fino all'ultimo giorno delle vacanze scolastiche, stabilendo che a prescindere dal periodo e, in ogni caso salvo diverso accordo dei genitori che tenga conto dell'interesse della prole, le figlie trascorreranno la cena della Vigilia (24 dicembre) con un genitore e il pranzo di Natale (25 dicembre) con l'altro;
3.4. durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre, dall'inizio delle vacanze scolastiche e fino al giorno di Pasqua compreso o dal giorno di
Pasquetta fino al termine delle vacanze scolastiche;
3.5. durante i “ponti”, stabiliti dal calendario scolastico della Regione Lazio e/o dalle circolari emesse ogni anno da ciascun plesso scolastico e/o prevedibili anche in base alle esigenze scolastiche e ricreative della prole, alternandosi con la madre;
3.6. il giorno del compleanno del padre e la Festa del Papà, con pari diritto per la madre il giorno del compleanno di quest'ultima e della Festa della Mamma;
3.7. il giorno del festeggiamento del compleanno di ciascuna figlia, unitamente alla madre ove possibile, altrimenti alternandosi annualmente con la madre, per pranzo o cena.
4. Il padre dovrà comunicare alla madre almeno 15 giorni prima e comunque
6 subito dopo averne avuto conoscenza, le eventuali trasferte, durante le quali le minori rimarranno presso la madre, a meno che il padre non individui una soluzione alternativa con l'accordo della madre.
5. I genitori, in caso di impegni sopravvenuti incompatibili con l'abituale frequentazione delle figlie per come sopra stabilito, si impegnano di comune accordo, a ricalendarizzare gli incontri con le stesse coerentemente con le regole fissate dal Tribunale in sede di adozione dei provvedimenti temporanei ad urgenti.
6. Il padre contribuirà al mantenimento delle due figlie con un assegno di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascuna) da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, a decorrere da dicembre 2023 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo tra il Tribunale ed il
Consiglio dell'Ordine Forense.
7. Le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori, come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense dovranno essere rimborsate dall'altro per la quota ad esso spettante del
50%, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. 8.
Quanto agli arretrati per contributo al mantenimento maturati da dicembre
2023 alla data del provvedimento del Tribunale di Roma del 18.6.2024, il sig. si è impegnato a corrispondere alla sig.ra la somma di € 4.900,00 CP_1 Pt_1
(per sette mensilità arretrate) con ratei mensili da versare a decorrere dal mese di agosto 2024, entro il 5 di ciascun mese, in aggiunta al contributo dovuto alle singole scadenze ordinarie e ciò fino all'estinzione del debito pregresso, e comunque con versamenti minimi mensili di € 1.260,00 comprensivi della mensilità ordinaria dovuta”.
Ciò posto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto e le reciproche domande di addebito (poi rinunciate) convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Nulla osta alla ratifica delle condizioni di separazione relative all'affidamento, al collocamento, alla frequentazione e al mantenimento delle minori, sostanzialmente
7 Con confermative dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal , ritenutane la rispondenza agli interessi delle figlie, preso atto delle ulteriori pattuizioni negoziali di cui al punto 8 delle conclusioni congiunte.
Stante il raggiunto accordo, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente decidendo:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
coniugati in Roma il 27/07/2012;
[...]
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 00313, Serie 09, Anno 2012 );
affida le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre;
assegna a la casa familiare sita in Roma, Via Edoardo Jenner n. Parte_1
48;
regolamenta la frequentazione delle figlie come da punti 3), 4) e 5) delle conclusioni congiunte riportate in parte motiva;
pone a carico del padre un assegno, a decorrere dal dicembre 2023, quale contributo al mantenimento delle due figlie, dell'importo di 700,00 euro mensili (350,00 euro per ciascuna), da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, a decorrere da dicembre 2023 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, le quali dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate dall'altro genitore, per la quota ad esso spettante del 50%, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta;
spese compensate.
8 Roma, 1.10.2024
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa TA ZI
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta ZI PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53617 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa MAZZOCCHI per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni LAZZARA e Roberta ANTONELLI per procura in atti
RESISTENTE
1 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2023, – premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio in Roma, il 27.7.2012, con Controparte_1
e che dall'unione coniugale erano nate le figlie (il 27.12.2008) e Per_1
(il 31.1.2014)- ha chiesto di pronunciare la separazione personale Per_2
dal marito con addebito allo stesso, per violazione dei doveri di assistenza materiale e morale derivanti dal matrimonio, di affidare le figlie minori congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, di assegnare a quest'ultima la casa familiare, di regolamentare la frequentazione delle minori come da ricorso e di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per le figlie dell'importo di 700,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine
Forense.
Disattesa l'istanza ex art. 473-bis.15 cpc spiegata dalla ricorrente, si è costituito chiedendo l'addebito della separazione Controparte_1
alla moglie, per violazione degli obblighi di assistenza morale e di collaborazione derivanti dal matrimonio, nonché di affidare le figlie minori congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, di regolamentare la frequentazione delle minori come da memoria di costituzione e di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per le figlie dell'importo di 500,00 euro mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 cpc è stata emessa la seguente ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti:
2 “A scioglimento della riserva che precede;
esaminati gli atti e sentite le parti;
dato atto che i coniugi vivono già separati di fatto;
rilevato che, alla luce delle attuali evidenze, non si ravvisano ragioni giustificanti la deroga al regime dell'affidamento condiviso delle figlie minori, che non è in discussione tra le parti, le quali ne hanno fatto entrambe richiesta (riferendo la madre che le figlie sono legate al padre e chiedono di vederlo);
rilevato che, come richiesto dalle parti, le figlie vanno collocate in via prevalente presso la madre, con cui sono rimaste a vivere dopo l'allontanamento del padre, il quale, inoltre, più volte nell'anno si reca all'estero per lavoro;
rilevato che, tenuto conto delle richieste delle parti e delle concrete modalità di attuale esercizio del diritto di visita da parte del padre, il quale ha confermato di vedere di rado le figlie durante la settimana per impegni di lavoro, la frequentazione delle minori va regolamentata come da dispositivo;
rilevato che alla ricorrente, collocataria prevalente della figlia minore, va assegnata la ex casa familiare di cui, peraltro, è proprietaria;
rilevato che – valutate comparativamente le situazioni economiche delle parti (la , impiegata, ha dichiarato negli anni di imposta 2022, 2021 e Pt_1
2020 redditi netti rispettivamente pari a circa 25.000 euro, a circa 26.600 euro e a circa 25.000 euro ed è onerata da un mutuo di circa 1.100,00 euro gravante sulla ex casa familiare e da un finanziamento con una rata di circa 104 euro mensili per l'acquisto di una moto;
il geologo alle dipendenze CP_1 dell'Università Roma 3, ha dichiarato negli imposta 2022, 2021 e 2020 redditi netti pari rispettivamente a circa 26.400 euro, a circa 27.600 euro e a circa 25.800 euro, oltre a 1.600,00 euro mensili percepiti a titolo di canone di locazione di un appartamento di proprietà a Roma, non dichiarati fiscalmente, oltre ad essere nudo proprietario del 50% di un'altra abitazione ed è onerato da un canone di locazione di 900 euro mensili per l'appartamento ove vive il figlio maggiorenne nato da una precedente unione,), tenuto conto dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore e delle esigenze delle stesse correlate all'età, considerati gli esborsi (anche per il mutuo) sostenuti dalla madre per l'abitazione ove vive con le figlie e considerato che non è considerabile, in danno delle figlie minori, l'intero esborso per il canone di locazione dell'abitazione del figlio che il ha deciso di sostenere Per_3 CP_1 integralmente anche per la quota di spettanza della madre del ragazzo e la cui sostenibilità andava valutata tenuto conto del concorrente obbligo al mantenimento delle altre due figlie, considerato che il non sostiene allo CP_1 stato oneri abitativi, vivendo in una casa di proprietà della madre – va posto a carico del padre un assegno, quale contributo al mantenimento delle figlie, dell'importo di 700,00 euro mensili (350 euro per ciascuna figlia), da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal dicembre 2023 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense;
rilevato che i capitoli di prova orale articolati dalla nel ricorso Pt_1 sono superflui e/o ininfluenti e/o generici e/o documentali e/o valutativi, eccezion fatta per i capitoli 29,34,35, limitatamente alla prova testimoniale,
3 atteso che è inammissibile l'interpello su circostanze relative a diritti indisponibili quale l'addebito e che i capitoli articolati nella memoria ex art. 473-bis.17 co 1 cpc della ricorrente sono ininfluenti e/o superflui mentre è ultronea la prova contraria richiesta nella memoria ex art. 473-bis. co 3 cpc, non essendo stati ammessi i capitoli di prova articolati dalla controparte nella propria memoria ex art. 473-bis. 17 co. 2 cpc, alla cui prova contraria è limitata la memoria ex art. 473-bis.17 co 3 cpc;
rilevato che l'interrogatorio formale della richiesto dal Pt_1 CP_1 nella propria memoria difensiva sulle medesime nze articolate stessa (e pertanto volte a provare i medesimi assunti della stessa) è Pt_1 inamm nonchè superfluo e che i capitoli della prova testimoniale articolati dal nella suddetta memoria difensiva sono generici e/o superflui CP_1
e/o valutativi influenti, eccezion fatta per i capitoli 9,10,11, mentre quelli articolati a prova contraria nella memoria ex art. 473-bi.17 co 2 cpc sono relativi a capitoli della controparte non ammessi;
rilevato che è incontestato (oltre che riscontrato dai relativi accrediti dell'estratto conto Unicredit in atti) che il percepisca da anni un canone CP_1 di locazione di 1.600 euro mensili, non rato al Fisco, sicchè ne va segnalata la posizione alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 36 del d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. d), della legge 413 del 1991 che prevede che "i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli".
PQM
visto l'art. 473-bis.22 cpc, in via provvisoria ed urgente:
- autorizza i coniugi a vivere separati;
- affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente delle st es re;
- dispone che, salvi diversi accordi il potrà vedere e tenere con sé le figlie: a week end alternati, dal sabato, prelevando la minore presso Per_2
l'abitazione materna nella mattinata e in tempo utile per poi prelevare la minore all'uscita da scuola, oppure prelevandole entrambe alle 10.00 del sabato Per_1 presso l'abitazione materna quando la scuola è chiusa, sino alle 21 della domenica dopo cena, quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
durante le vacanze estive, per almeno tre settimane, anche non consecutive, con pari diritto per la madre, da comunicare entro il 30 maggio (quest'anno entro il
30 giugno); durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie fino al 30 dicembre compreso o dal
31 dicembre al 6 gennaio compreso, stabilendo che, a prescindere dal periodo, le figlie trascorreranno la cena della Vigilia (24 dicembre) con un genitore ed il pranzo di Natale (25 dicembre) con l'altro; durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre, dall'inizio delle vacanze scolastiche e fino al giorno di
4 Pasqua compreso o dal giorno della Pasquetta fino al termine delle vacanze scolastiche;
durante i “ponti”, alternandosi con la madre;
il giorno del compleanno del padre e della festa del papà, con pari diritto per la madre il giorno del suo compleanno e delle festa della mamma;
in occasione del festeggiamento del compleanno di ciascuna figlia, unitamente alla madre ove possibile, altrimenti, alternandosi annualmente con la madre, per pranzo o per cena;
il padre dovrà comunicare alla madre almeno 15 giorni prima e comunque subito dopo esserne venuto a conoscenza, le eventuali trasferte, durante le quali le minori rimarranno presso la madre, a meno che il padre non individui una soluzione alternativa con l'accordo della madre;
- assegna a la casa familiare sita in Roma, via in via Parte_1
Edoardo Jenner 48;
- pone a carico di un assegno, quale contributo al Controparte_1 mantenimento delle due figlie, dell'importo di 700,00 euro mensili (350 euro per ciascuna), da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal dicembre 2023 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense;
ammette le prove nei limiti di cui in parte motiva e con tre testi al massimo per ciascun capitolo;
delega l'espletamento delle prove orali alla GOP dott.ssa Testimone_1
la quale provvederà a calendarizzare le relative udienz
[...] comunicare alle parti a cura della cancelleria e in osservanza dei criteri indicati dalla Presidente di sezione;
fissa l'udienza istruttoria del 9.9.2024 h 10.00, da tenersi innanzi alla GOP (salva modifica da parte della stessa); assegna termine alle parti sino al 30.5.2025 per il deposito delle dichiarazioni sostitutive e dei redditi aggiornate e degli estratti conto aggiornati sino al primo trimestre 2025; fissa l'udienza del 9.9.2025 h 9.00 per la rimessione della decisione al Collegio, con i termini massimi di cui all'art. 473-bis.28 cpc per gli incombenti di cui alle lettere a),b),c) della citata norma….”. Con ordinanza in data 10.9.2024, dato atto che le parti avevano rappresentato di aver raggiunto un accordo, il GD ha revocato l'udienza istruttoria fissata innanzi al GOP ed ha fissato l'udienza cartolare dell'1.10.2024 per la rimessione della decisione al Collegio.
Le parti hanno pertanto rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Civile di Roma dichiarare la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in Roma il 27.7.2012 trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Roma, Atto N. 00313 parte 1 serie 09 - anno 2012
5 in regime di separazione dei beni, già separati di fatto alle seguenti Condizioni
1. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2. le figlie minorenni (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
31.1.2014) sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, IG.ra , alla quale viene Parte_1 assegnata la casa familiare sita in Roma, Via Edoardo Jenner n. 48 di cui la stessa è proprietaria;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, salvo diversi accordi:
3.1. a week end alternati, dal sabato, prelevando presso Per_2
l'abitazione materna alle 10.00 del sabato per poi prelevare la figlia minore all'uscita da scuola, oppure prelevandole entrambe alle 10.00 del sabato Per_1 presso l'abitazione materna quando la scuola è chiusa, sino alle 21 della domenica dopo cena, quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
3.2. durante le vacanze estive, per almeno tre settimane, anche non consecutive, con pari diritto per la madre, da comunicare entro il 30 marzo di ogni anno;
3.3. durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie fino al 30 dicembre compreso o dal 31 dicembre fino all'ultimo giorno delle vacanze scolastiche, stabilendo che a prescindere dal periodo e, in ogni caso salvo diverso accordo dei genitori che tenga conto dell'interesse della prole, le figlie trascorreranno la cena della Vigilia (24 dicembre) con un genitore e il pranzo di Natale (25 dicembre) con l'altro;
3.4. durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre, dall'inizio delle vacanze scolastiche e fino al giorno di Pasqua compreso o dal giorno di
Pasquetta fino al termine delle vacanze scolastiche;
3.5. durante i “ponti”, stabiliti dal calendario scolastico della Regione Lazio e/o dalle circolari emesse ogni anno da ciascun plesso scolastico e/o prevedibili anche in base alle esigenze scolastiche e ricreative della prole, alternandosi con la madre;
3.6. il giorno del compleanno del padre e la Festa del Papà, con pari diritto per la madre il giorno del compleanno di quest'ultima e della Festa della Mamma;
3.7. il giorno del festeggiamento del compleanno di ciascuna figlia, unitamente alla madre ove possibile, altrimenti alternandosi annualmente con la madre, per pranzo o cena.
4. Il padre dovrà comunicare alla madre almeno 15 giorni prima e comunque
6 subito dopo averne avuto conoscenza, le eventuali trasferte, durante le quali le minori rimarranno presso la madre, a meno che il padre non individui una soluzione alternativa con l'accordo della madre.
5. I genitori, in caso di impegni sopravvenuti incompatibili con l'abituale frequentazione delle figlie per come sopra stabilito, si impegnano di comune accordo, a ricalendarizzare gli incontri con le stesse coerentemente con le regole fissate dal Tribunale in sede di adozione dei provvedimenti temporanei ad urgenti.
6. Il padre contribuirà al mantenimento delle due figlie con un assegno di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascuna) da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, a decorrere da dicembre 2023 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo tra il Tribunale ed il
Consiglio dell'Ordine Forense.
7. Le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori, come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense dovranno essere rimborsate dall'altro per la quota ad esso spettante del
50%, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. 8.
Quanto agli arretrati per contributo al mantenimento maturati da dicembre
2023 alla data del provvedimento del Tribunale di Roma del 18.6.2024, il sig. si è impegnato a corrispondere alla sig.ra la somma di € 4.900,00 CP_1 Pt_1
(per sette mensilità arretrate) con ratei mensili da versare a decorrere dal mese di agosto 2024, entro il 5 di ciascun mese, in aggiunta al contributo dovuto alle singole scadenze ordinarie e ciò fino all'estinzione del debito pregresso, e comunque con versamenti minimi mensili di € 1.260,00 comprensivi della mensilità ordinaria dovuta”.
Ciò posto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto e le reciproche domande di addebito (poi rinunciate) convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Nulla osta alla ratifica delle condizioni di separazione relative all'affidamento, al collocamento, alla frequentazione e al mantenimento delle minori, sostanzialmente
7 Con confermative dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal , ritenutane la rispondenza agli interessi delle figlie, preso atto delle ulteriori pattuizioni negoziali di cui al punto 8 delle conclusioni congiunte.
Stante il raggiunto accordo, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente decidendo:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
coniugati in Roma il 27/07/2012;
[...]
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 00313, Serie 09, Anno 2012 );
affida le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre;
assegna a la casa familiare sita in Roma, Via Edoardo Jenner n. Parte_1
48;
regolamenta la frequentazione delle figlie come da punti 3), 4) e 5) delle conclusioni congiunte riportate in parte motiva;
pone a carico del padre un assegno, a decorrere dal dicembre 2023, quale contributo al mantenimento delle due figlie, dell'importo di 700,00 euro mensili (350,00 euro per ciascuna), da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, a decorrere da dicembre 2023 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, le quali dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate dall'altro genitore, per la quota ad esso spettante del 50%, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta;
spese compensate.
8 Roma, 1.10.2024
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa TA ZI
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