Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/06/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 424/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Leda Badolati
e
(nata a [...] il [...] – c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Saletta
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/05/2025 e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 1/12/2012 in ANUF
d'PR (atto trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune, n. 19, parte II serie
A, anno 2012) e che dall'unione è nata la figlia (1/11/2017), hanno riferito che con Per_1 sentenza n. 809/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa familiare sita in Delianuova ( RC) alla via Carmelia 35, è assegnata alla sig.ra che continuerà a vivervi unitamente alla figlia Controparte_1
; Per_1
3. la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, in via condivisa, con Per_1 collocazione prevalente presso la casa nella quale vivrà con la madre, in
Delianuova alla via Carmelia;
4. il padre potrà incontrare la figlia e trattenerla con sè liberamente, previ Per_1 semplici accordi tra i genitori, in mancanza dei quali si applicheranno le seguenti modalità:
a. resterà con il padre due fine settimana alterni, dal sabato mattina Per_1 dalle ore 10,00 - o dal sabato all'orario di uscita dalla scuola nel periodo scolastico- sino alla domenica sera alle ore 19.30 (20.30 in periodo estivo), con relativo pernottamento con il padre;
b. almeno due pomeriggi a settimana, in particolare il mercoledì dalle ore 12 sino alle 19.30 ed il venerdì dalle 14.30 sino alle 20.30 il padre potrà tenere con sé la figlia;
c. nelle settimane durante le quali la bambina resterà con la madre nel weekend, il padre potrà tenere la figlia con sé per tre pomeriggi a settimana unendo ai giorni di mercoledì e venerdì anche il giorno del martedi nel quale prenderà la bambina all'ora di pranzo riportandola a casa della madre alle ore 19.30;
5. i genitori entro il mese di giugno di ogni anno concorderanno il periodo di permanenza con la figlia per il mese di luglio e di agosto, durante le ferie estive, in base alle reciproche eventuali esigenze lavorative o non lavorative, fermo restando che la bambina resterà consecutivamente con l'uno e con l'altro genitore per una settimana nel mese di luglio ed una nel mese di agosto.
6. nei periodi di festività Natalizie, ferma restando la regolamentazione sopra esposta, la bambina trascorrerà l'intera giornata del Natale e l'intera giornata del Capodanno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, ad anni alterni. Durante le festività Pasquali la bambina trascorrerà l'intera giornata di Pasqua con un genitore e l'intera giornata di Lunedì dell'Angelo con l'altro alternativamente e ad anni alterni;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore i genitori si tratterranno con la figlia alternativamente a pranzo e a cena;
il padre potrà vedere la propria figlia anche nei giorni diversi da quelli nei quali è previsto il diritto di visita e permanenza, previo accordo con la madre;
il sig. verserà un assegno mensile, in ragione del contributo Parte_1 al mantenimento della figlia minore, pari ad € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alle spese straordinarie sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive o artistiche, hobby e quant'altro), previamente concordate e documentate, cui i genitori dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno.
7. Le parti si danno reciproco consenso per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e stabiliscono che in caso di spostamenti per viaggi da effettuarsi con la figlia, la comunicazione all'altro coniuge dovrà avvenire almeno sette giorni prima dalla data di partenza.
8. L'assegno unico è attualmente versato in capo al sig. il quale Pt_1
s'impegna a corrisponderne la giusta metà alla sig.ra In ogni caso, CP_1 da quest'anno i genitori hanno inoltrato domanda per percepire l'assegno unico in capo a ciascuno di loro per la giusta metà.
9. L'autovettura Toyota Yaris, intestata al sig. e da sempre Parte_1 utilizzata dalla sig.ra continuerà a rimanere nella esclusiva Controparte_1 disponibilità di quest'ultima, mentre il passaggio di proprietà a suo favore sarà effettuato nel momento in cui la sig.ra lo richiederà, con spese CP_1 integralmente a carico del sig. . Parte_1
10. Il sig. s'impegna a vendere il terreno di sua proprietà sito nel Parte_1 comune di Delianuova (RC) identificato al Fg 6 particella 908, zona lotti via
Gramsci, e a versare i soldi ricavati dalla vendita, previo consenso della madre, in un conto corrente o libretto postale intestato alla minore con vincolo pupillare;
in caso di mancata vendita si obbliga a donare il terreno in oggetto alla figlia non appena la stessa compirà la maggiore età, Per_1 integralmente libero da pesi o ipoteche.
11. Le parti danno atto di aver regolato i loro rapporti patrimoniali e di non aver nulla altro reciprocamente a pretendere.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 1/12/2012 in
ANUF d'PR (atto trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune, n. 19, parte II serie A, anno 2012) e che dall'unione è nata la figlia (1/11/2017), hanno Per_1 riferito che con sentenza n. 809/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale. La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e
3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 1/12/2012 in Parte_1 Controparte_1
ANUF d'PR (atto trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune, n. 19, parte II serie A, anno 2012) alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa familiare sita in Delianuova ( RC) alla via Carmelia 35, è assegnata alla sig.ra che continuerà a vivervi unitamente alla figlia Controparte_1
; Per_1
3. la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, in via condivisa, con Per_1 collocazione prevalente presso la casa nella quale vivrà con la madre, in
Delianuova alla via Carmelia;
4. il padre potrà incontrare la figlia e trattenerla con sè liberamente, previ Per_1 semplici accordi tra i genitori, in mancanza dei quali si applicheranno le seguenti modalità:
a. resterà con il padre due fine settimana alterni, dal sabato mattina Per_1 dalle ore 10,00 - o dal sabato all'orario di uscita dalla scuola nel periodo scolastico- sino alla domenica sera alle ore 19.30 (20.30 in periodo estivo), con relativo pernottamento con il padre;
b. almeno due pomeriggi a settimana, in particolare il mercoledì dalle ore 12 sino alle 19.30 ed il venerdì dalle 14.30 sino alle 20.30 il padre potrà tenere con sé la figlia;
c. nelle settimane durante le quali la bambina resterà con la madre nel weekend, il padre potrà tenere la figlia con sé per tre pomeriggi a settimana unendo ai giorni di mercoledì e venerdì anche il giorno del martedi nel quale prenderà la bambina all'ora di pranzo riportandola a casa della madre alle ore 19.30;
5. i genitori entro il mese di giugno di ogni anno concorderanno il periodo di permanenza con la figlia per il mese di luglio e di agosto, durante le ferie estive, in base alle reciproche eventuali esigenze lavorative o non lavorative, fermo restando che la bambina resterà consecutivamente con l'uno e con l'altro genitore per una settimana nel mese di luglio ed una nel mese di agosto.
6. nei periodi di festività Natalizie, ferma restando la regolamentazione sopra esposta, la bambina trascorrerà l'intera giornata del Natale e l'intera giornata del Capodanno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, ad anni alterni. Durante le festività Pasquali la bambina trascorrerà l'intera giornata di Pasqua con un genitore e l'intera giornata di Lunedì dell'Angelo con l'altro alternativamente e ad anni alterni;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore i genitori si tratterranno con la figlia alternativamente a pranzo e a cena;
il padre potrà vedere la propria figlia anche nei giorni diversi da quelli nei quali è previsto il diritto di visita e permanenza, previo accordo con la madre;
7. il sig. verserà un assegno mensile, in ragione del contributo Parte_1 al mantenimento della figlia minore, pari ad € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alle spese straordinarie sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive o artistiche, hobby e quant'altro), previamente concordate e documentate, cui i genitori dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno.
8. Le parti si danno reciproco consenso per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e stabiliscono che in caso di spostamenti per viaggi da effettuarsi con la figlia, la comunicazione all'altro coniuge dovrà avvenire almeno sette giorni prima dalla data di partenza.
9. L'assegno unico è attualmente versato in capo al sig. il quale Pt_1
s'impegna a corrisponderne la giusta metà alla sig.ra In ogni caso, CP_1 da quest'anno i genitori hanno inoltrato domanda per percepire l'assegno unico in capo a ciascuno di loro per la giusta metà.
10. L'autovettura Toyota Yaris, intestata al sig. e da sempre Parte_1 utilizzata dalla sig.ra continuerà a rimanere nella esclusiva Controparte_1 disponibilità di quest'ultima, mentre il passaggio di proprietà a suo favore sarà effettuato nel momento in cui la sig.ra lo richiederà, con spese CP_1 integralmente a carico del sig. . Parte_1
11. Il sig. s'impegna a vendere il terreno di sua proprietà sito nel Parte_1 comune di Delianuova (RC) identificato al Fg 6 particella 908, zona lotti via
Gramsci, e a versare i soldi ricavati dalla vendita, previo consenso della madre, in un conto corrente o libretto postale intestato alla minore con vincolo pupillare;
in caso di mancata vendita si obbliga a donare il terreno in oggetto alla figlia non appena la stessa compirà la maggiore età, Per_1 integralmente libero da pesi o ipoteche.
12. Le parti danno atto di aver regolato i loro rapporti patrimoniali e di non aver nulla altro reciprocamente a pretendere.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola