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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 08/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi domiciliati in Passo Corese Fraz. Fara in Sabina (RI) alla via C.F._2
XXIV Maggio n. 73 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Teodori, che li rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avv. Pamela Martini, giusta procura speciale conferita in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio in Canale Monterano il Parte_1 Parte_2
15.12.2007, trascritto nei registri dello stato civile del detto comune (anno 2007, Numero 10, Parte
I, Serie Ufficio 1), optando per il regime della separazione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con il decorso del tempo, tra i coniugi sono sorti insanabili contrasti ed incompatibilità tali da far venire meno l'unione affettiva e spirituale che aveva caratterizzato il loro rapporto coniugale e, in conseguenza di ciò, il Tribunale di Rieti con sentenza n. 390/2023 pubbl. il 29 agosto 2023 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
da allora le parti non si sono più riconciliate e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente fino ad oggi.
1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 11.2.2025 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli art.1 e 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 15.12.2007, nel
Comune di Canale Monterano e trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune:
Anno 2007 Numero 10 Parte I Serie Ufficio 1, tra i signori e Parte_1 Parte_2
e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, N. 396 e successive modificazioni;
2) I coniugi si danno atto che provvederanno ciascuno in maniera autonoma al proprio mantenimento viste le precarie condizioni economiche di entrambi;
3) Spese compensate.
Alla udienza del 6.3.2025 le parti hanno confermato la volontà di divorziare e il giudice delegato ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che dalla separazione, definita dal Tribunale con sentenza n. 390/2023 i coniugi sono comparsi e non essendo da allora la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Nulla sulle spese attesa la domanda congiunta delle parti difese dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2
Canale Monterano il 15.12.2007, trascritto nei registri dello stato civile del detto comune (anno
2007, Numero 10, Parte I, Serie Ufficio 1), alle condizioni di cui al ricorso;
- nulla sulle spese.
2 Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canale Monterano (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 27.3.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi domiciliati in Passo Corese Fraz. Fara in Sabina (RI) alla via C.F._2
XXIV Maggio n. 73 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Teodori, che li rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avv. Pamela Martini, giusta procura speciale conferita in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio in Canale Monterano il Parte_1 Parte_2
15.12.2007, trascritto nei registri dello stato civile del detto comune (anno 2007, Numero 10, Parte
I, Serie Ufficio 1), optando per il regime della separazione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con il decorso del tempo, tra i coniugi sono sorti insanabili contrasti ed incompatibilità tali da far venire meno l'unione affettiva e spirituale che aveva caratterizzato il loro rapporto coniugale e, in conseguenza di ciò, il Tribunale di Rieti con sentenza n. 390/2023 pubbl. il 29 agosto 2023 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
da allora le parti non si sono più riconciliate e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente fino ad oggi.
1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 11.2.2025 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli art.1 e 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 15.12.2007, nel
Comune di Canale Monterano e trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune:
Anno 2007 Numero 10 Parte I Serie Ufficio 1, tra i signori e Parte_1 Parte_2
e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, N. 396 e successive modificazioni;
2) I coniugi si danno atto che provvederanno ciascuno in maniera autonoma al proprio mantenimento viste le precarie condizioni economiche di entrambi;
3) Spese compensate.
Alla udienza del 6.3.2025 le parti hanno confermato la volontà di divorziare e il giudice delegato ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che dalla separazione, definita dal Tribunale con sentenza n. 390/2023 i coniugi sono comparsi e non essendo da allora la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Nulla sulle spese attesa la domanda congiunta delle parti difese dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2
Canale Monterano il 15.12.2007, trascritto nei registri dello stato civile del detto comune (anno
2007, Numero 10, Parte I, Serie Ufficio 1), alle condizioni di cui al ricorso;
- nulla sulle spese.
2 Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canale Monterano (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 27.3.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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