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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6279/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6279/2022 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avvocato Sergio Massimo Mancusi (codice fiscale , giusta C.F._2 procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 (codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. P.IVA_1
), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. C.F._3 Per_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023, allegata
[...] alla memoria di costituzione.
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 7/12/2022, Parte_1
chiedeva all'intestato Tribunale di: “- RITENERE e DICHIARARE il diritto del
[...] ricorrente al riconoscimento dello status di invalido civile in misura pari al 100% ex art. 12
L. 118/71 ai fini della pensione di inabilità civile dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge.
Nella denegata ipotesi la SS.VV. Ill.ma non dovesse accogliere la richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale Voglia, sempre in via principale,
- RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, qualora non già disposto con omologa, allo status di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa, così come riconosciuto nella perizia medico legale della nel Persona_2 procedimento di ATP recante R.g.N. 1573/2022 e, conseguentemente,
- CONDANNARE l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 10/10/2023 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 26/10/2023; seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del 16/4/2024 e del 23/7/2024; in data 20/6/2024 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente, il quale rinviava d'ufficio innanzi a sé all'udienza del 24/9/2024; a tale udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
seguiva l'ordinanza istruttoria del 25/9/2024 che disponeva la rinnovazione della CTU medico-legale; seguiva l'udienza del 5/12/2024; a tale udienza prestava giuramento il dott. seguiva l'udienza del 2/10/2025, all'esito della quale Testimone_1 veniva emessa, a seguito di discussione orale, sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dalla dott. ssa nel procedimento per ATPO n. 1573/2022 Per_2
RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Testimone_1
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 1573/2022 il CTU dott. ssa non Per_2 riconosceva la sussistenza dei requisiti medico-legali relativi alla pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971, ma riteneva sussistenti i requisiti medico-legali relativi allo status di portatore di handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30/7/2020 (cfr doc. 1 allegato al ricorso).
7. In seno al presente giudizio il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti del Testimone_1
C.F._ ricorrente la seguente diagnosi medico-legale: “
1. Artroprotesi anca dx e sin (ICD9-CM
Cl. Funz. 2=45%);
2. Neoformazione vascolare angolo ponto-cerebellare dx, trattato con RT stereotassica (cod. rif. per analogia 2008=41%);
3. Cardiopatia ipertensiva (cod. rif. 6445=20%);
4. Ateromasia carotidea non emodinamicamente significativa” (v. relazione peritale dott depositata il 20/3/2025). Tes_1
8. Il CTU ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Dall'esame obiettivo rilevato
e da quanto emerso nella documentazione sanitaria agli atti, il periziando risulta affetto da:
Artroprotesi anca dx e sin;
Neoformazione vascolare angolo ponto-cerebellare dx, trattato con RT stereotassica;
Cardiopatia ipertensiva;
Ateromasia carotidea non emodinamicamente significativa.
3 Dalla documentazione in atti si evince pregressa neoformazione vascolare angolo ponto- cerebellare dx, con decorso anomalo con loop dell'arteria cerebellare antero-inferiore, con segni di possibile conflitto neuro-vascolare per contatto con l'emergenza dell'VIII paio N.C.
a livello della cisterna ponto-cerebellare, già sottoposta a trattamento radioterapico stereotassico ipofrazionato.
All'esame obiettivo sono stati rilevati: discreta retropulsione al pull test in Romberg, prova indice-naso eseguita con qualche incertezza e riflessi osteo-tendinei rotulei muti, in soggetto in grado di deambulare ed effettuare i passaggi posturali in autonomia, senza significative limitazioni.
Allo stato attuale la patologia suddetta è in assenza di ripresa della malattia.
Il periziando risulta portatore di protesi di anca dx (11/2020) e sin (03/2021), in assenza di evidenti limitazioni funzionali.
Sono stati rilevati valori sisto-diastolici della P.A. come da scarso controllo farmacologico.
Le patologie suddette costituiscono un complesso morboso che, in riferimento alla normativa vigente, determina una invalidità pari al 75%.
Dall'esame obiettivo condotto e dalla valutazione della documentazione sanitaria agli atti, è verosimile che la condizione sopra descritta, sia in essere dal 10.07.2021, data di presentazione della domanda amministrativa, quando il complesso polipatologico rilevato era, verosimilmente, in gran parte già costituito nella gravità accertata” (v. relazione peritale dott depositata il 20/3/2025). Tes_1
9. Il CTU ha quindi così concluso: “il Sig. NON possiede i Parte_1 requisiti per la concessione della Pensione di Inabilità Civile, ex art. 12 L. 118/71” (v. relazione peritale dott depositata il 20/3/2025). Tes_1
10. Si precisa che le conclusioni degli esperti dott. ssa e dott. sono Per_2 Tes_1 concordi. Le CC.TT.UU. espletate dalla dott. ssa e dal dott. sono state Per_2 Tes_1 condotte secondo criteri tecnico-scientifici corretti e sono scevre da vizi logici, ne consegue che le conclusioni dei CCTTUU nominati sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
11. Alla luce degli esiti delle CCTTUU medico-legali disposte in seno all'odierno procedimento con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio, il Tribunale:
4 - accerta e dichiara che NON SUSSISTONO nei confronti del ricorrente i requisiti sanitari per la pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971;
- accerta e dichiara che SUSSISTONO nei confronti del ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1991 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30/7/2020.
3. Le spese di lite.
12. Stante la soccombenza parziale del ricorrente, sussistono i presupposti per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti delle due fasi del giudizio. Sussistono altresì le condizioni reddituali del ricorrente per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc (v. doc. allegato al ricorso) e per l'effetto il Tribunale dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, liquidate con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che NON SUSSISTONO nei confronti del ricorrente i requisiti sanitari per la pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971;
- accerta e dichiara che SUSSISTONO nei confronti del ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1991 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30/7/2020;
- compensa le spese di lite tra le parti;
dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc e pone definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1 due CTU espletate, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6279/2022 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avvocato Sergio Massimo Mancusi (codice fiscale , giusta C.F._2 procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 (codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. P.IVA_1
), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. C.F._3 Per_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023, allegata
[...] alla memoria di costituzione.
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 7/12/2022, Parte_1
chiedeva all'intestato Tribunale di: “- RITENERE e DICHIARARE il diritto del
[...] ricorrente al riconoscimento dello status di invalido civile in misura pari al 100% ex art. 12
L. 118/71 ai fini della pensione di inabilità civile dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge.
Nella denegata ipotesi la SS.VV. Ill.ma non dovesse accogliere la richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale Voglia, sempre in via principale,
- RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, qualora non già disposto con omologa, allo status di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa, così come riconosciuto nella perizia medico legale della nel Persona_2 procedimento di ATP recante R.g.N. 1573/2022 e, conseguentemente,
- CONDANNARE l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 10/10/2023 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 26/10/2023; seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del 16/4/2024 e del 23/7/2024; in data 20/6/2024 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente, il quale rinviava d'ufficio innanzi a sé all'udienza del 24/9/2024; a tale udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
seguiva l'ordinanza istruttoria del 25/9/2024 che disponeva la rinnovazione della CTU medico-legale; seguiva l'udienza del 5/12/2024; a tale udienza prestava giuramento il dott. seguiva l'udienza del 2/10/2025, all'esito della quale Testimone_1 veniva emessa, a seguito di discussione orale, sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dalla dott. ssa nel procedimento per ATPO n. 1573/2022 Per_2
RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Testimone_1
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 1573/2022 il CTU dott. ssa non Per_2 riconosceva la sussistenza dei requisiti medico-legali relativi alla pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971, ma riteneva sussistenti i requisiti medico-legali relativi allo status di portatore di handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30/7/2020 (cfr doc. 1 allegato al ricorso).
7. In seno al presente giudizio il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti del Testimone_1
C.F._ ricorrente la seguente diagnosi medico-legale: “
1. Artroprotesi anca dx e sin (ICD9-CM
Cl. Funz. 2=45%);
2. Neoformazione vascolare angolo ponto-cerebellare dx, trattato con RT stereotassica (cod. rif. per analogia 2008=41%);
3. Cardiopatia ipertensiva (cod. rif. 6445=20%);
4. Ateromasia carotidea non emodinamicamente significativa” (v. relazione peritale dott depositata il 20/3/2025). Tes_1
8. Il CTU ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Dall'esame obiettivo rilevato
e da quanto emerso nella documentazione sanitaria agli atti, il periziando risulta affetto da:
Artroprotesi anca dx e sin;
Neoformazione vascolare angolo ponto-cerebellare dx, trattato con RT stereotassica;
Cardiopatia ipertensiva;
Ateromasia carotidea non emodinamicamente significativa.
3 Dalla documentazione in atti si evince pregressa neoformazione vascolare angolo ponto- cerebellare dx, con decorso anomalo con loop dell'arteria cerebellare antero-inferiore, con segni di possibile conflitto neuro-vascolare per contatto con l'emergenza dell'VIII paio N.C.
a livello della cisterna ponto-cerebellare, già sottoposta a trattamento radioterapico stereotassico ipofrazionato.
All'esame obiettivo sono stati rilevati: discreta retropulsione al pull test in Romberg, prova indice-naso eseguita con qualche incertezza e riflessi osteo-tendinei rotulei muti, in soggetto in grado di deambulare ed effettuare i passaggi posturali in autonomia, senza significative limitazioni.
Allo stato attuale la patologia suddetta è in assenza di ripresa della malattia.
Il periziando risulta portatore di protesi di anca dx (11/2020) e sin (03/2021), in assenza di evidenti limitazioni funzionali.
Sono stati rilevati valori sisto-diastolici della P.A. come da scarso controllo farmacologico.
Le patologie suddette costituiscono un complesso morboso che, in riferimento alla normativa vigente, determina una invalidità pari al 75%.
Dall'esame obiettivo condotto e dalla valutazione della documentazione sanitaria agli atti, è verosimile che la condizione sopra descritta, sia in essere dal 10.07.2021, data di presentazione della domanda amministrativa, quando il complesso polipatologico rilevato era, verosimilmente, in gran parte già costituito nella gravità accertata” (v. relazione peritale dott depositata il 20/3/2025). Tes_1
9. Il CTU ha quindi così concluso: “il Sig. NON possiede i Parte_1 requisiti per la concessione della Pensione di Inabilità Civile, ex art. 12 L. 118/71” (v. relazione peritale dott depositata il 20/3/2025). Tes_1
10. Si precisa che le conclusioni degli esperti dott. ssa e dott. sono Per_2 Tes_1 concordi. Le CC.TT.UU. espletate dalla dott. ssa e dal dott. sono state Per_2 Tes_1 condotte secondo criteri tecnico-scientifici corretti e sono scevre da vizi logici, ne consegue che le conclusioni dei CCTTUU nominati sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
11. Alla luce degli esiti delle CCTTUU medico-legali disposte in seno all'odierno procedimento con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio, il Tribunale:
4 - accerta e dichiara che NON SUSSISTONO nei confronti del ricorrente i requisiti sanitari per la pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971;
- accerta e dichiara che SUSSISTONO nei confronti del ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1991 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30/7/2020.
3. Le spese di lite.
12. Stante la soccombenza parziale del ricorrente, sussistono i presupposti per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti delle due fasi del giudizio. Sussistono altresì le condizioni reddituali del ricorrente per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc (v. doc. allegato al ricorso) e per l'effetto il Tribunale dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, liquidate con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che NON SUSSISTONO nei confronti del ricorrente i requisiti sanitari per la pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971;
- accerta e dichiara che SUSSISTONO nei confronti del ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1991 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30/7/2020;
- compensa le spese di lite tra le parti;
dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc e pone definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1 due CTU espletate, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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