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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
la Giudice, Sonia Salvatori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.L. n. 4824/2024 promossa da:
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Pozza e Gaja Afra Pozza, domiciliato come da ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f./p. Iva: ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA contumace
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 14.808,00 (€20.808,00 da cui è stato detratto il percepito in € 6.000) oltre agli oneri accessori ex art. 429 c.p.c, dalle singole scadenze al saldo effettivo. Con il favore delle spese da distrarsi a favore dello scrivente legale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso:
1 1. con ricorso depositato in data 03 giugno 2024, ritualmente notificato, la parte ricorrente ha evocato in giudizio la chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
2. Parte ricorrente in fatto ha allegato:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dall'08/03/2022 al 07/08/2022, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché dal 01/09/2022 al 07/02/2023, in forza di un successivo contratto di lavoro a tempo determinato (cfr. doc. 2) in seguito trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di manovale nei cantieri edili
(cfr. doc. 2, 5 e doc. prodotto con nota del 28/01/2025);
- di aver ricevuto dalla convenuta solo le buste paga relative alle mensilità di settembre ed ottobre 2022 (doc. 3);
- di essere stato retribuito dalla convenuta in contanti, per un ammontare complessivo di euro 6.000,00;
- di aver riscontrato, dalla Certificazione Unica 2023 relativa all'anno 2022, che la convenuta aveva dichiarato di avergli corrisposto, ai fini IRPEF, l'importo di euro 15.623,85 (cfr. doc. 4);
3. La parte convenuta non si è costituita, ed è stata dichiarata contumace.
Rilevato:
4. in ragione della disciplina relativa alla distribuzione dei carichi probatori ex art. 2697 c.c., se sul lavoratore che agisce in giudizio per domandare il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti dal proprio datore di lavoro grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, al contempo grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver corrisposto correttamente la retribuzione maturata.
5. L'orientamento della Cassazione, infatti, è costante nell'affermare che «una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del 1992)» (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n.
10663/2024).
2 6. Nella presente fattispecie, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa è documentalmente dimostrata (cfr. docc. 2, 3, 4 ric. e doc. 1 nota del 28/01/2025).
7. Dunque, tenuto anche conto che la mancata risposta della parte convenuta al formale interrogatorio dedotto è rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c., può ritenersi accertato il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme rivendicate a titolo di retribuzione diretta, indiretta e differita per i periodi dedotti in ricorso, detratto quanto già percepito.
8. Il ricorrente, in ottemperanza all'ordine della Giudice (cfr. verbale udienza del
15/01/2025), ha depositato in data 28/01/2025 un nuovo conteggio redatto alla luce dei seguenti parametri: «per l'anno 2022 la retribuzione sia desunta dalla CU in atti e per l'anno 2023 la retribuzione mese di gennaio e fino al
7.2.2023 sia calcolata in applicazione delle tabelle CCNL, con deduzione del percepito previa opportuna lordizzazione».
9. Nel dettaglio, parte ricorrente ha precisato che: a) nell'anno 2022, la società convenuta ha dichiarato di aver corrisposto euro 15.623,00 lordi come da
Certificazione Unica 2023; b) nell'anno 2023, la retribuzione, calcolata per il periodo 01/01/2023-07/02/2023 sui parametri retributivi del I livello operaio
CCNL Edilizia Artigianato, ammonta ad euro 2.578,00; c) l'importo che il lavoratore avrebbe dovuto percepire nell'intero periodo per cui è causa è pari a complessivi euro 18.201,00; d) il netto percepito dal lavoratore corrisponde a un lordo di euro 6.984,00.
10. Il suddetto conteggio appare conforme alle previsioni e ai dati retributivi inerenti al rapporto di lavoro in oggetto, e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, ben può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare del credito maturato in complessivi € 11.217,00 lordi (euro 18.201,00 - euro 6.984,00), al cui pagamento dev'essere quindi condannata la società convenuta.
11. Trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
12. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod. in considerazione della semplicità delle questioni proposte e trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
3 - condanna la convenuta a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma complessiva di euro 11.217,00 lordi, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e C.U. se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Massimo Pozza.
Torino, 12.3.2025 la Giudice
Sonia Salvatori
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
la Giudice, Sonia Salvatori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.L. n. 4824/2024 promossa da:
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Pozza e Gaja Afra Pozza, domiciliato come da ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f./p. Iva: ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA contumace
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 14.808,00 (€20.808,00 da cui è stato detratto il percepito in € 6.000) oltre agli oneri accessori ex art. 429 c.p.c, dalle singole scadenze al saldo effettivo. Con il favore delle spese da distrarsi a favore dello scrivente legale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso:
1 1. con ricorso depositato in data 03 giugno 2024, ritualmente notificato, la parte ricorrente ha evocato in giudizio la chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
2. Parte ricorrente in fatto ha allegato:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dall'08/03/2022 al 07/08/2022, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché dal 01/09/2022 al 07/02/2023, in forza di un successivo contratto di lavoro a tempo determinato (cfr. doc. 2) in seguito trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di manovale nei cantieri edili
(cfr. doc. 2, 5 e doc. prodotto con nota del 28/01/2025);
- di aver ricevuto dalla convenuta solo le buste paga relative alle mensilità di settembre ed ottobre 2022 (doc. 3);
- di essere stato retribuito dalla convenuta in contanti, per un ammontare complessivo di euro 6.000,00;
- di aver riscontrato, dalla Certificazione Unica 2023 relativa all'anno 2022, che la convenuta aveva dichiarato di avergli corrisposto, ai fini IRPEF, l'importo di euro 15.623,85 (cfr. doc. 4);
3. La parte convenuta non si è costituita, ed è stata dichiarata contumace.
Rilevato:
4. in ragione della disciplina relativa alla distribuzione dei carichi probatori ex art. 2697 c.c., se sul lavoratore che agisce in giudizio per domandare il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti dal proprio datore di lavoro grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, al contempo grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver corrisposto correttamente la retribuzione maturata.
5. L'orientamento della Cassazione, infatti, è costante nell'affermare che «una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del 1992)» (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n.
10663/2024).
2 6. Nella presente fattispecie, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa è documentalmente dimostrata (cfr. docc. 2, 3, 4 ric. e doc. 1 nota del 28/01/2025).
7. Dunque, tenuto anche conto che la mancata risposta della parte convenuta al formale interrogatorio dedotto è rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c., può ritenersi accertato il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme rivendicate a titolo di retribuzione diretta, indiretta e differita per i periodi dedotti in ricorso, detratto quanto già percepito.
8. Il ricorrente, in ottemperanza all'ordine della Giudice (cfr. verbale udienza del
15/01/2025), ha depositato in data 28/01/2025 un nuovo conteggio redatto alla luce dei seguenti parametri: «per l'anno 2022 la retribuzione sia desunta dalla CU in atti e per l'anno 2023 la retribuzione mese di gennaio e fino al
7.2.2023 sia calcolata in applicazione delle tabelle CCNL, con deduzione del percepito previa opportuna lordizzazione».
9. Nel dettaglio, parte ricorrente ha precisato che: a) nell'anno 2022, la società convenuta ha dichiarato di aver corrisposto euro 15.623,00 lordi come da
Certificazione Unica 2023; b) nell'anno 2023, la retribuzione, calcolata per il periodo 01/01/2023-07/02/2023 sui parametri retributivi del I livello operaio
CCNL Edilizia Artigianato, ammonta ad euro 2.578,00; c) l'importo che il lavoratore avrebbe dovuto percepire nell'intero periodo per cui è causa è pari a complessivi euro 18.201,00; d) il netto percepito dal lavoratore corrisponde a un lordo di euro 6.984,00.
10. Il suddetto conteggio appare conforme alle previsioni e ai dati retributivi inerenti al rapporto di lavoro in oggetto, e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, ben può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare del credito maturato in complessivi € 11.217,00 lordi (euro 18.201,00 - euro 6.984,00), al cui pagamento dev'essere quindi condannata la società convenuta.
11. Trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
12. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod. in considerazione della semplicità delle questioni proposte e trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
3 - condanna la convenuta a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma complessiva di euro 11.217,00 lordi, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e C.U. se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Massimo Pozza.
Torino, 12.3.2025 la Giudice
Sonia Salvatori
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