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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/11/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 491 DELL'ANNO 2025
FRA
Parte_1
E
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
[...]
Parte_2
Oggi 12.11.2025 alle ore 11.15 innanzi al giudice del lavoro dott. AU RA, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. IN IO Parte_1 per la parte convenuta Controparte_1
l'avv. LORENZO FRISENNA in sostituzione
[...] dell'avv. ZA GI
L'avv. Vincenzi insiste come da ricorso. Chiede comunque la sospensione del giudizio in attesa che si pronunci la Cassazione.
L'avv. Frisenna chiede il rigetto della opposizione avversaria. Insiste come in memoria e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa AU RA)
1 N. R.G. 491/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa AU RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 491/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
IN IO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
ZA GI, come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2025, ha adito il Tribunale di Savona, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
50/2025, con cui era stato condannato a pagare in favore di
[...] la somma di euro 21.470,35 oltre accessori e Controparte_1 spese.
In particolare, l'opponente ha contestato che la ha fondato la propria pretesa CP_2 creditoria, monitoriamente azionata, sulla sentenza della Corte d'Appello di Genova n.
186/2022, omettendo tuttavia di riferire che la decisione non è passata in giudicato, ma è stata impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, con procedimento ancora pendente.
Inoltre, l'iniziativa monitoria doveva ritenersi inammissibile, anche tenuto conto che, a prescindere dall'ancora pendente impugnazione, la parte disponeva già di un titolo esecutivo da azionare, sicché l'ingiunzione di pagamento ne avrebbe costituito un'illegittima duplicazione.
Infine, il credito non era comunque certo, posto che avrebbe potuto ancora essere modificato o escluso in base al pronunciamento della Suprema Corte sulla decisione di secondo grado.
Conclusivamente, il ricorrente ha chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso monitorio, in ogni caso, sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di legittimità e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita , per replicare alle avverse argomentazioni che: - sin dal 15.2.2001 CP_2 il geometra era iscritto presso l'Albo Professionale tenuto dal Collegio Geometri, ma Pt_1 avendo autocertificato il non esercizio della professione, aveva assunto la posizione di iscritto senza obbligo di contribuzione;
- tale stato giuridico previdenziale era perdurato sinché la CP_1 aveva accertato che l'iscritto aveva esercitato la professione, negli anni dal 2008 al 2013; - nel
2014 il ricorrente era stato cancellato dall'Albo; - la aveva provveduto alla iscrizione CP_1
d'ufficio del geometra per gli anni nei quali aveva svolto attività professionale;
- Pt_1 aveva proposto ricorso innanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Savona
[...] avverso sia all'iscrizione sia alla cartella esattoriale con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di euro 18.601,54 a titolo di contributi previdenziali omessi;
- Il
Tribunale aveva rigettato i ricorsi ma la Corte d'Appello, con sentenza n. 365/2019, aveva dichiarato illegittima l'iscrizione di disposta d'ufficio dalla e affermato Parte_1 CP_1
3 non dovuti i relativi crediti contributivi annullando la cartella di pagamento. Tuttavia, la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio tale sentenza, sicché la Corte d'Appello si era pronunciata nuovamente dichiarando la legittimità dell'iscrizione d'ufficio di Parte_1 alla . CP_2
Siccome il geometra non aveva provveduto al pagamento delle somme portate dalla cartella esattoriale, aveva promosso il ricorso monitorio, avendo interesse ad ottenere CP_2 un titolo esecutivo di natura giudiziale;
non aveva mai sostenuto che la sentenza della CP_2
Corte d'Appello fosse passata in giudicato, ma ciò non precludeva alla creditrice di ottenere il richiesto decreto ingiuntivo.
L'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento non comportava una duplicazione di titoli, perché la sentenza d'appello si limitava a respingere i ricorsi promossi e l'esistenza della cartella esattoriale non faceva venir meno l'interesse dell'ente ad ottenere un titolo esecutivo di natura giudiziale.
Relativamente all'incertezza del credito, era sufficiente constatare che esso si fondava sulle statuizioni di accertamento della Corte d'Appello di Genova, che tuttavia non contenevano una condanna e pertanto rendevano legittima la richiesta contributiva effettuata mediante l'azione monitoria.
In ogni caso, i motivi di gravame opposti dal sig. in Cassazione, nell'ambito Pt_1 del giudizio tuttora pendente, erano inammissibili e infondati.
Conclusivamente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria.
All'esito della prima udienza, non è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata rinviata all'odierna udienza, ove il giudice pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
********************
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
Ribadendo quanto già sinteticamente affermato con ordinanza del 23.7.2025:
1) sotto un primo profilo, l'esistenza della cartella esattoriale, che porta il medesimo credito oggetto dell'azione monitoria, non fa venir meno l'interesse dell'ente ad agire per ottenere un titolo esecutivo giudiziale. Infatti, come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte e dalla giurisprudenza di merito, l'interesse dell'ente previdenziale a conseguire un titolo di formazione giudiziale è rinvenibile tenuto conto che la cartella di pagamento è un atto
4 amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, mentre l'atto giurisdizionale acquista l'autorità e l'efficacia di cosa giudicata, rendendo inoppugnabile il diritto in esso statuito, sia in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta, sia in relazione all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito. Inoltre, il decreto ingiuntivo è in grado di offrire al creditore una tutela maggiore del titolo stragiudiziale, sia mediante l'iscrizione di ipoteca giudiziale, sia in sede esecutiva, ove non è soggetto alle limitazioni di pignorabilità dei beni previste dalla normativa di settore in tema di esecuzione esattoriale.
Ne discende che l'ente è legittimato ad agire in sede monitoria per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo su un credito già portato da cartella esattoriale, senza che tale condotta sia qualificabile come vessatoria o ingiustamente gravante nei confronti del debitore.
2) per altro verso, il decreto ingiuntivo impugnato è stato emesso sulla base di un provvedimento giudiziario di accertamento del credito, costituito dalla sentenza della Corte
d'Appello 186/2022.
L'opponente si duole che tale decisione non è passata in giudicato in quanto oggetto di ricorso in Cassazione, al momento ancora pendente, e pertanto non legittimerebbe la richiesta monitoria e, in ogni caso, renderebbe opportuna la sospensione del giudizio.
Anche tale argomentazione difensiva non può essere condivisa.
Come noto, la sentenza di accertamento produce effetto immediato dal momento in cui viene emessa e non già al passaggio in giudicato (come invece avviene per le sentenze di natura costitutiva).
Pertanto, sulla base della statuizione nell' “an” della pretesa, il creditore può agire da subito per ottenere la condanna del debitore al pagamento del “quantum” dovuto.
Se è vero che l'eventuale riforma della sentenza accertativa, allo stato sub iudice, potrebbe comportare il venir meno del titolo sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, tuttavia tale situazione sarebbe destinata non già a configurare il rischio di un conflitto di giudicati, bensì ad essere risolta mediante la ripetizione di quanto pagato e rivelatosi successivamente indebito. La Suprema Corte, anche di recente, ha infatti chiarito che si verifica in questo caso l'effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c.
Esso infatti “opera anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo - ottenuto sulla scorta di una sentenza immediatamente esecutiva sull'an debeatur - sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l'aveva accertato e travolge gli
5 effetti anche esecutivi del decreto stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato le statuizioni del giudice di merito, secondo cui il venir meno dell'accertamento sull'an debeatur, all'esito della cassazione della pronuncia che aveva riconosciuto il credito, aveva travolto anche il giudicato
- soltanto apparente e formale - sul quantum, risultante da un separato provvedimento monitorio, con conseguente diritto del destinatario dell'ingiunzione alla restituzione delle somme indebitamente versate)” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31443 del 07/12/2024).
Del resto, a fronte del rigetto dei ricorsi (di accertamento negativo del credito e di opposizione alla cartella esattoriale), è pacifico che l'ente ben potrebbe agire sin d'ora in sede esecutiva sulla base della cartella esattoriale valida ed efficace, sicché lo stesso può ugualmente azionare il diritto accertato per ottenere un titolo giudiziale di condanna. Fermo restando che, qualora venisse meno l'accertamento, la relativa pronuncia travolgerebbe anche gli effetti della presente, legittimando il diritto alla ripetizione da parte del debitore.
Per le ragioni dedotte, non risulta neppure necessario disporre la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Infatti, come statuito dalla Suprema Corte con orientamento univoco, “salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.; il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado” (ex multis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 80 del 04/01/2019).
Nel caso di specie, l'opportunità di una sospensione non si ritiene sussistente, considerato che – come già detto – l'ente già può agire in via esecutiva in base alla cartella esattoriale in essere e confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova e nella presente sede ha il mero interesse ad ottenere un titolo esecutivo di natura giudiziale, rafforzativo della propria tutela.
È poi evidente che il presupposto legittimante il recupero del credito è l'esistenza della sentenza di accertamento pronunciata dalla Corte d'Appello, oggetto di impugnazione, con la
6 conseguenza che i motivi di gravame promossi innanzi alla Cassazione non possono costituire oggetto del presente giudizio, pena la violazione del principio di ne bis in idem.
Per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte ricorrente, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 50/2025, emesso il 1.4.2025 dal Tribunale di Savona e, per l'effetto,
2) Conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo;
3) Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali, liquidate in € 1.865,00 per compenso del difensore, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA.
Savona, 12/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
AU RA
7
VERBALE DELLA CAUSA N. 491 DELL'ANNO 2025
FRA
Parte_1
E
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
[...]
Parte_2
Oggi 12.11.2025 alle ore 11.15 innanzi al giudice del lavoro dott. AU RA, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. IN IO Parte_1 per la parte convenuta Controparte_1
l'avv. LORENZO FRISENNA in sostituzione
[...] dell'avv. ZA GI
L'avv. Vincenzi insiste come da ricorso. Chiede comunque la sospensione del giudizio in attesa che si pronunci la Cassazione.
L'avv. Frisenna chiede il rigetto della opposizione avversaria. Insiste come in memoria e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa AU RA)
1 N. R.G. 491/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa AU RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 491/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
IN IO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
ZA GI, come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2025, ha adito il Tribunale di Savona, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
50/2025, con cui era stato condannato a pagare in favore di
[...] la somma di euro 21.470,35 oltre accessori e Controparte_1 spese.
In particolare, l'opponente ha contestato che la ha fondato la propria pretesa CP_2 creditoria, monitoriamente azionata, sulla sentenza della Corte d'Appello di Genova n.
186/2022, omettendo tuttavia di riferire che la decisione non è passata in giudicato, ma è stata impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, con procedimento ancora pendente.
Inoltre, l'iniziativa monitoria doveva ritenersi inammissibile, anche tenuto conto che, a prescindere dall'ancora pendente impugnazione, la parte disponeva già di un titolo esecutivo da azionare, sicché l'ingiunzione di pagamento ne avrebbe costituito un'illegittima duplicazione.
Infine, il credito non era comunque certo, posto che avrebbe potuto ancora essere modificato o escluso in base al pronunciamento della Suprema Corte sulla decisione di secondo grado.
Conclusivamente, il ricorrente ha chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso monitorio, in ogni caso, sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di legittimità e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita , per replicare alle avverse argomentazioni che: - sin dal 15.2.2001 CP_2 il geometra era iscritto presso l'Albo Professionale tenuto dal Collegio Geometri, ma Pt_1 avendo autocertificato il non esercizio della professione, aveva assunto la posizione di iscritto senza obbligo di contribuzione;
- tale stato giuridico previdenziale era perdurato sinché la CP_1 aveva accertato che l'iscritto aveva esercitato la professione, negli anni dal 2008 al 2013; - nel
2014 il ricorrente era stato cancellato dall'Albo; - la aveva provveduto alla iscrizione CP_1
d'ufficio del geometra per gli anni nei quali aveva svolto attività professionale;
- Pt_1 aveva proposto ricorso innanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Savona
[...] avverso sia all'iscrizione sia alla cartella esattoriale con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di euro 18.601,54 a titolo di contributi previdenziali omessi;
- Il
Tribunale aveva rigettato i ricorsi ma la Corte d'Appello, con sentenza n. 365/2019, aveva dichiarato illegittima l'iscrizione di disposta d'ufficio dalla e affermato Parte_1 CP_1
3 non dovuti i relativi crediti contributivi annullando la cartella di pagamento. Tuttavia, la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio tale sentenza, sicché la Corte d'Appello si era pronunciata nuovamente dichiarando la legittimità dell'iscrizione d'ufficio di Parte_1 alla . CP_2
Siccome il geometra non aveva provveduto al pagamento delle somme portate dalla cartella esattoriale, aveva promosso il ricorso monitorio, avendo interesse ad ottenere CP_2 un titolo esecutivo di natura giudiziale;
non aveva mai sostenuto che la sentenza della CP_2
Corte d'Appello fosse passata in giudicato, ma ciò non precludeva alla creditrice di ottenere il richiesto decreto ingiuntivo.
L'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento non comportava una duplicazione di titoli, perché la sentenza d'appello si limitava a respingere i ricorsi promossi e l'esistenza della cartella esattoriale non faceva venir meno l'interesse dell'ente ad ottenere un titolo esecutivo di natura giudiziale.
Relativamente all'incertezza del credito, era sufficiente constatare che esso si fondava sulle statuizioni di accertamento della Corte d'Appello di Genova, che tuttavia non contenevano una condanna e pertanto rendevano legittima la richiesta contributiva effettuata mediante l'azione monitoria.
In ogni caso, i motivi di gravame opposti dal sig. in Cassazione, nell'ambito Pt_1 del giudizio tuttora pendente, erano inammissibili e infondati.
Conclusivamente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria.
All'esito della prima udienza, non è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata rinviata all'odierna udienza, ove il giudice pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
********************
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
Ribadendo quanto già sinteticamente affermato con ordinanza del 23.7.2025:
1) sotto un primo profilo, l'esistenza della cartella esattoriale, che porta il medesimo credito oggetto dell'azione monitoria, non fa venir meno l'interesse dell'ente ad agire per ottenere un titolo esecutivo giudiziale. Infatti, come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte e dalla giurisprudenza di merito, l'interesse dell'ente previdenziale a conseguire un titolo di formazione giudiziale è rinvenibile tenuto conto che la cartella di pagamento è un atto
4 amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, mentre l'atto giurisdizionale acquista l'autorità e l'efficacia di cosa giudicata, rendendo inoppugnabile il diritto in esso statuito, sia in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta, sia in relazione all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito. Inoltre, il decreto ingiuntivo è in grado di offrire al creditore una tutela maggiore del titolo stragiudiziale, sia mediante l'iscrizione di ipoteca giudiziale, sia in sede esecutiva, ove non è soggetto alle limitazioni di pignorabilità dei beni previste dalla normativa di settore in tema di esecuzione esattoriale.
Ne discende che l'ente è legittimato ad agire in sede monitoria per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo su un credito già portato da cartella esattoriale, senza che tale condotta sia qualificabile come vessatoria o ingiustamente gravante nei confronti del debitore.
2) per altro verso, il decreto ingiuntivo impugnato è stato emesso sulla base di un provvedimento giudiziario di accertamento del credito, costituito dalla sentenza della Corte
d'Appello 186/2022.
L'opponente si duole che tale decisione non è passata in giudicato in quanto oggetto di ricorso in Cassazione, al momento ancora pendente, e pertanto non legittimerebbe la richiesta monitoria e, in ogni caso, renderebbe opportuna la sospensione del giudizio.
Anche tale argomentazione difensiva non può essere condivisa.
Come noto, la sentenza di accertamento produce effetto immediato dal momento in cui viene emessa e non già al passaggio in giudicato (come invece avviene per le sentenze di natura costitutiva).
Pertanto, sulla base della statuizione nell' “an” della pretesa, il creditore può agire da subito per ottenere la condanna del debitore al pagamento del “quantum” dovuto.
Se è vero che l'eventuale riforma della sentenza accertativa, allo stato sub iudice, potrebbe comportare il venir meno del titolo sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, tuttavia tale situazione sarebbe destinata non già a configurare il rischio di un conflitto di giudicati, bensì ad essere risolta mediante la ripetizione di quanto pagato e rivelatosi successivamente indebito. La Suprema Corte, anche di recente, ha infatti chiarito che si verifica in questo caso l'effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c.
Esso infatti “opera anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo - ottenuto sulla scorta di una sentenza immediatamente esecutiva sull'an debeatur - sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l'aveva accertato e travolge gli
5 effetti anche esecutivi del decreto stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato le statuizioni del giudice di merito, secondo cui il venir meno dell'accertamento sull'an debeatur, all'esito della cassazione della pronuncia che aveva riconosciuto il credito, aveva travolto anche il giudicato
- soltanto apparente e formale - sul quantum, risultante da un separato provvedimento monitorio, con conseguente diritto del destinatario dell'ingiunzione alla restituzione delle somme indebitamente versate)” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31443 del 07/12/2024).
Del resto, a fronte del rigetto dei ricorsi (di accertamento negativo del credito e di opposizione alla cartella esattoriale), è pacifico che l'ente ben potrebbe agire sin d'ora in sede esecutiva sulla base della cartella esattoriale valida ed efficace, sicché lo stesso può ugualmente azionare il diritto accertato per ottenere un titolo giudiziale di condanna. Fermo restando che, qualora venisse meno l'accertamento, la relativa pronuncia travolgerebbe anche gli effetti della presente, legittimando il diritto alla ripetizione da parte del debitore.
Per le ragioni dedotte, non risulta neppure necessario disporre la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Infatti, come statuito dalla Suprema Corte con orientamento univoco, “salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.; il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado” (ex multis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 80 del 04/01/2019).
Nel caso di specie, l'opportunità di una sospensione non si ritiene sussistente, considerato che – come già detto – l'ente già può agire in via esecutiva in base alla cartella esattoriale in essere e confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova e nella presente sede ha il mero interesse ad ottenere un titolo esecutivo di natura giudiziale, rafforzativo della propria tutela.
È poi evidente che il presupposto legittimante il recupero del credito è l'esistenza della sentenza di accertamento pronunciata dalla Corte d'Appello, oggetto di impugnazione, con la
6 conseguenza che i motivi di gravame promossi innanzi alla Cassazione non possono costituire oggetto del presente giudizio, pena la violazione del principio di ne bis in idem.
Per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte ricorrente, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 50/2025, emesso il 1.4.2025 dal Tribunale di Savona e, per l'effetto,
2) Conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo;
3) Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali, liquidate in € 1.865,00 per compenso del difensore, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA.
Savona, 12/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
AU RA
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