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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 28/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 367/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 367 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato l'11.03.2025 da:
c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Mori (TN), fraz. Sano n. 42; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. MODENA ANGELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore 38065 (TN) Mori, via della Capitania n. 7;
e da
(c.f. , nato a [...], il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Grumello del Monte (BG), località Rovera n. 6F; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. MODENA ANGELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore 38065 (TN) Mori, via della Capitania n. 7;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da ricorso.
Parte resistente: come da ricorso.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso congiunto alle condizioni convenute tra le parti” (26.03.2025).
pagina1 di 2 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato l'11.03.2025 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio n. 259/2017, pubblicata il 01.09.2017, allegando la sopravvenienza di circostanze modificative tali da giustificare la revoca di tutte le condizioni, da sostituire con la sola previsione della sola prosecuzione dell'obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_1
2. In data 26.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
3.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
3.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Per_1
3.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art 473 bis 29 e l'art. 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza n. 259/2017, pubblicata il 01.09.2017 dall'intestato tribunale, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e per l'effetto, revoca i punti da 1 a 7 della sentenza indicata, sostituiti dall'unica previsione del seguente tenore: "il signor verserà a titolo di contributo Pt_2
per il mantenimento del figlio , fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, la Per_1 somma mensile di € 1000 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, solo nel caso in cui
l'inflazione annua sia superiore al 3%. L'assegno mensile è a copertura di tutte le spese del figlio con la sola esclusione delle spese mediche di carattere eccezionale (ricoveri, operazioni ecc.), spese per viaggi studio o similari, le quali, se di importo singolo superiore a € 300,00, saranno ripartite in parti uguali tra i coniugi."
Così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il presidente
Riccardo Dies
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 367 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato l'11.03.2025 da:
c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Mori (TN), fraz. Sano n. 42; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. MODENA ANGELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore 38065 (TN) Mori, via della Capitania n. 7;
e da
(c.f. , nato a [...], il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Grumello del Monte (BG), località Rovera n. 6F; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. MODENA ANGELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore 38065 (TN) Mori, via della Capitania n. 7;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da ricorso.
Parte resistente: come da ricorso.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso congiunto alle condizioni convenute tra le parti” (26.03.2025).
pagina1 di 2 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato l'11.03.2025 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio n. 259/2017, pubblicata il 01.09.2017, allegando la sopravvenienza di circostanze modificative tali da giustificare la revoca di tutte le condizioni, da sostituire con la sola previsione della sola prosecuzione dell'obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_1
2. In data 26.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
3.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
3.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Per_1
3.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art 473 bis 29 e l'art. 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza n. 259/2017, pubblicata il 01.09.2017 dall'intestato tribunale, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e per l'effetto, revoca i punti da 1 a 7 della sentenza indicata, sostituiti dall'unica previsione del seguente tenore: "il signor verserà a titolo di contributo Pt_2
per il mantenimento del figlio , fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, la Per_1 somma mensile di € 1000 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, solo nel caso in cui
l'inflazione annua sia superiore al 3%. L'assegno mensile è a copertura di tutte le spese del figlio con la sola esclusione delle spese mediche di carattere eccezionale (ricoveri, operazioni ecc.), spese per viaggi studio o similari, le quali, se di importo singolo superiore a € 300,00, saranno ripartite in parti uguali tra i coniugi."
Così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il presidente
Riccardo Dies
La giudice estensora
Giulia Paoli
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