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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/03/2024, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Cecilia L.C. Bellucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1324/2020 R.G.
promosso da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Fano (PU), Via della C.F._2
Giustizia 10/B, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Gabbianelli (C.F.
che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLANTE
nei confronti di società unipersonale, (cod. fisc. e partita IVA n. Controparte_1
), e per essa, in forza di procura speciale in data 14 dicembre P.IVA_1
2020 in autentica Notaio Dott.ssa , rep. n. 30.310 racc. n. Persona_1
13.001, la Partita IVA ), in virtù di procura Controparte_2 P.IVA_2 conferita dal Consigliere Delegato con atto del Notaio Dott. Persona_2 di Milano del 17 dicembre 2020 rep. n. 5.924 – racc. n. Persona_3
1.663, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Spinelli Giordano (C.F.:
[...] con studio in Roma, Via Nicolò Porpora n. 16, ed C.F._4 elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 116 sexies del D.L. 179/12, così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Tommaso Spinelli Giordano
al quale dichiara di voler Email_1 ricevere le notificazioni nonché le comunicazioni ivi comprese quelle di cui all'art. 176, II° comma, c.p.c., giusta procura in atti;
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del 29.03.2023
Oggetto: opposizione all'esecuzione
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato a Intesa San Paolo in data 20/08/2019, i coniugi e proponevano, dinanzi al Parte_1 Parte_3
Tribunale di Pesaro, giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare n.128/2018 RGE promossa da deducendo la nullità Controparte_3
e/o l'improcedibilità della suddetta procedura esecutiva promossa in virtù di mutuo fondiario in data 18.03.2002, concesso dalla
[...]
(poi incorporata in in ragione del CP_4 Controparte_5 sequestro preventivo disposto dal Tribunale Penale di Pesaro nei confronti del
Sig. trascritto in data 17 dicembre 2013, e della successiva Parte_1 confisca, a seguito della sentenza di condanna emessa dal Tribunale Penale di
Pesaro in data 26 marzo 2015, divenuta irrevocabile il 21 marzo 2019, contestando il diritto di a procedere con il Controparte_5 successivo intervento effettuato in virtù del credito vantato nei confronti del solo Sig. portato dal decreto ingiuntivo n. 1069/2017 Parte_1 emesso dal medesimo Tribunale di Pesaro e divenuto esecutivo, nonché deducendo l'impignorabilità ex art. 170 c.c. del bene sito in Fano (PU),
Via Severini 1, con riferimento all'azione esecutiva esercitata mediante atto di intervento di Intesa San Paolo del 07/05/2019 in forza del decreto ingiuntivo n.1069/2017 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 16/11/2017 dacché successivo alla costituzione di fondo patrimoniale, intervenuta in data 28 gennaio 2004.
Intesa San Paolo, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Pesaro con sentenza n.586/2020 del 08/09/2020, pubblicata in pari data, accertata la definitività della confisca avente ad oggetto la sola quota di proprietà del sig. escludeva la legittimazione di Pt_1 quest'ultimo e l'interesse di entrambi gli attori ad opporre la confisca del bene;
riteneva, comunque, cessata la materia del contendere atteso che, a seguito di incidente di esecuzione in sede penale, il tribunale aveva dichiarato non opponibile ad la confisca, Controparte_5 così come risultava non opponibile ex art. 170 c.c. la costituzione di fondo patrimoniale e, infine, rigettava l'opposizione, con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese processuali.
Propongono appello e chiedendo, previo Parte_1 Parte_3 accertamento della legittimazione ad agire e del concreto interesse rispetto all'eccezione di improcedibilità dell'azione esecutiva civile n.128/2018 RGE, nonché previa riforma della declaratoria di cessata materia del contendere, dichiarare nulli e/o inefficaci e/o improcedibili per l'intervenuta confisca dei beni immobili oggetto della medesima procedura e/o comunque per la presenza di un sequestro ex art.321 c.p.p. trascritto il 17/12/2013, il pignoramento di cui all'esecuzione immobiliare del Tribunale di Pesaro
n.128/2018 RGE e i successivi atti di intervento effettuati nei confronti di e ovvero limitatamente alla quota pignorata Parte_1 Parte_3
a ; accertare che non ha diritto di Parte_1 Controparte_5 procedere esecutivamente nei confronti di e Parte_1 Parte_3
a mezzo dell'atto di intervento del 07/05/2019 fondato sul decreto
[...] ingiuntivo del Tribunale di Pesaro n.1069/2017 nell'ambito della procedura esecutiva del Tribunale di Pesaro n.128/2018 RGE e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'improcedibilità e/o l'inefficacia di detto atto di intervento poiché effettuato in violazione degli art.170 c.c. perché avente ad oggetto i beni conferiti in fondo patrimoniale da e o Parte_1 Parte_3 con qualunque ulteriore statuizione del caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata, costituendosi, ha chiesto, in via preliminare: accertare e dichiarare la legittimazione della quale cessionaria del Controparte_1 credito vantato da in via principale e nel merito: Controparte_5 rigettare l'appello, perché inammissibile e, in ogni caso, rigettarlo;
in accoglimento dell'appello incidentale accertare e dichiarare il difetto di interesse del Sig. a proporre l'opposizione all'esecuzione; Parte_1 accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione attiva di Parte_3
a proporre la opposizione all'esecuzione, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio
Preso atto dello scambio di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la gravata sentenza in relazione all'intervenuto rigetto dell'eccezione di nullità e/o improcedibilità dell'esecuzione per intervenuta confisca penale della quota del 50% dell'immobile di via Severini di proprietà del sig. Parte_1
Deducono in particolare: A) la sussistenza della legittimazione all'opposizione del sig. atteso che, pur essendo intervenuta la Pt_1 confisca del bene, egli aveva mantenuto la qualità di parte del procedimento non essendo stato adottato alcun provvedimento di estromissione, per cui, potendo subire l'effetto pregiudizievole della condanna alle spese di lite, doveva ritenersi legittimato e titolare di un interesse a far valere l'improcedibilità dell'esecuzione; per le stesse ragioni doveva ritenersi danneggiata anche la sig.ra ancorché non titolare Pt_3 della quota del bene confiscato in quanto lo svolgimento di attività processuali inutili doveva ritenersi foriero di aggravio di costi anche in considerazione della nullità degli atti della procedura medio tempore compiuti per la vendita dell'intero bene a fronte della prospettata nullità e/o inammissibilità dell'esecuzione; B) la ricorrenza dell'interesse degli appellanti ad eccepire l'improcedibilità dell'esecuzione, vizio di motivazione e violazione dell'art. 100 c.p.c. in quanto certamente portatori di un interesse all'estinzione dei propri debiti, non rispondendo agli interessi dei debitori la prosecuzione di attività esecutiva avente ad oggetto l'intera proprietà del bene perché la causa di improcedibilità eccepita costituiva impedimento rispetto all' effettiva ed efficiente estinzione dei propri debiti;
C) fondatezza dell'eccezione di nullità e/o improcedibilità dell'esecuzione civile per l'intervenuta confisca penale del bene pignorato, opponibilità della confisca al pignoramento civile;
rilevano gli appellanti che secondo l'indirizzo giurisprudenziale prioritario il creditore ipotecario in buona fede può essere tutelato solo in sede penale ( Cass. 30990/2018; Css.
Pen. 42464/2015); D) errata valutazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pesaro del 23.12.2019 quale fatto idoneo a configurare la cessazione della materia del contendere.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la statuizione di cui alla gravata sentenza di inopponibilità del fondo patrimoniale;
errata, illogica e carente motivazione della sentenza impugnata, violazione dell'art. 115
c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 170 c.c.
Deducono in particolare: 1) la mancanza di una correlazione diretta ed immediata fra fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia errata, illogica e carente motivazione della sentenza CP_6 impugnata, violazione art. 115 c.p.c. , violazione degli artt. 2727 e 2729
c.c.; 2) inesistente o remoto e/o indiretto collegamento fra la partecipazione nella società e il sostentamento della famiglia Org_1 erronea interpretazione dei fatti, vizio di carente o CP_6 insufficiente motivazione, violazione dell'art. 115 c.p.c.
Occorre premettere che:
- in data 18/03/2002 i coniugi con atto a rogito Notaio CP_6
del 18/03/2002, rep. 95748/racc. 20821 hanno stipulato Persona_4 con la ( poi incorporata in Organizzazione_2 Controparte_5
mutuo ipotecario n.2010147;
[...]
- in data 28/01/2004, i predetti coniugi hanno costituito il fondo patrimoniale per atto del Notaio di Fano (Rep. 98102/ Persona_4
Racc. 22498), trascritto alla conservatoria dei pubblici registri immobiliari in data 04/02/2004, R.p. 885 R.g. 1609, e annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 21/04/2004, conferendovi il bene immobile di loro proprietà per la quota di ½ ciascuno;
- in data 09/12/2013 il GIP presso il Tribunale di Pesaro ha adottato, nei confronti di decreto di sequestro preventivo ex art.321 Parte_1
c.p.p., trascritto il successivo 17/12/2013 sulla quota di ½ dell'immobile di sua proprietà sito in Comune di Fano, via Severini n. 1, meglio descritto in atti ( successivamente fatta oggetto dell' esecuzione immobiliare n.128/2018 R.G.E.) e in data 26/03/2015, con sentenza n.314 ha disposto la confisca in via obbligatoria e per equivalente dei beni di già Parte_1 oggetto del suddetto sequestro del 09/12/2013, pronuncia divenuta definitiva a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n.23796/2019 di rigetto dell'impugnazione proposta dal predetto avverso la Parte_1 sentenza della corte di appello di Ancona n.801/2018 del 23/04/2018 che aveva, sua volta, confermato la citata sentenza del Tribunale di Pesaro;
- in data 24/05/2018 ha sottoposto a Controparte_5 pignoramento immobiliare il bene immobile dei coniugi sito in CP_6
Comune di Fano, Via Severini n.1, in ragione di ½ ciascuno di piena proprietà, in regime di separazione dei beni, in base al titolo costituito da mutuo ipotecario n.2010147 concesso da per atto a rogito Organizzazione_2 Notaio del 18/03/2002, rep. 95748/racc. 20821, per il Persona_4 credito di € 189.640,45 per rate scadute ed insolute del suddetto mutuo dal
31.09/2011 al 31/01/2018, a seguito del quale ha introdotto l'esecuzione immobiliare n.128/2018 RGE;
-con successivo atto del 01/08/2018 il creditore procedente Controparte_5
è interveniva, in base al medesimo titolo (mutuo n.2010147), per
[...]
l'ulteriore credito di € 194.380,45 per capitale a scadere alla data del
31/01/2018;
- in data 07/05/2019 la medesima creditrice ha depositato ulteriore atto di intervento per un credito di € 1.039.645,06 in forza di decreto ingiuntivo n.1069/2017 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 16/11/2017 nei confronti di , e Parte_1 Organizzazione_3 Controparte_7
dichiarato esecutivo in data 05/12/2017; CP_8
- in data 27.06.2019 il GE ha respinto la richiesta di sospensione della procedura esecutiva rilevando che la confisca aveva colpito soltanto la quota dal e non anche quella dell'altra esecutata, che il fondo Pt_1 patrimoniale non era opponibile, ex art. 170 c.c., ai crediti vantati in forza di mutuo in quanto la relativa ipoteca era stata iscritta prima della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale;
- con provvedimento in data 27.12.2019 ex art. 667, comma 4, c.p.p., il giudice dell'esecuzione penale dichiarava l'inopponibilità della confisca rispetto alle ragioni creditorie di quale creditore Controparte_5 di buona fede, in relazione alla procedura esecutiva n. 128/2018.
-con ordinanza in data 02/07/2020 il Tribunale di Pesaro ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il sopra indicato Parte_1 provvedimento;
I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi. Riconosciuta la legittimazione degli opponenti rispetto all'azione da loro promossa - seppure, quanto alla limitatamente alle doglianze Pt_3 relative all'eventuale ripercussione sotto il profilo delle spese di procedura -
l'opposizione non risulta meritevole di accoglimento.
Deve in primo luogo escludersi qualsiasi interesse in capo al a Pt_1 proporre il presente giudizio di opposizione, introdotto in primo grado con atto notificato in data 20.08.2019, dopo che era intervenuta la pronuncia definitiva della Suprema Corte con la sentenza penale n.23796 del 23.05.2019, anche in punto di confisca ed in ragione dell'intervenuto riconoscimento da parte del giudice penale della buona fede del creditore ipotecario.
Va poi escluso con certezza qualsiasi interesse giuridico in capo alla sig.ra in quanto proprietaria della quota di un mezzo del Pt_3 medesimo bene in quanto estranea alle pronunce adottate in sede penale nei confronti del coniuge. E ciò neanche con riferimento alle spese che, peraltro, in ipotesi di prosecuzione dell'esecuzione anche nei confronti del coniuge, non potrebbero che gravare anche su quest'ultimo.
In ogni caso, così come osservato dal primo giudice, a seguito del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione penale e sopra richiamato, sarebbe cessata la materia del contendere in ragione della intervenuta adozione da parte del predetto giudice dell'ordinanza
27.12.2019 con cui è stata dichiarata l'inopponibilità nei confronti di quale creditore di buona fede, della confisca Controparte_5 pronunciata nei confronti del sig. Pt_1
Nella fattispecie in esame il GIP presso il Tribunale di Pesaro ha adottato decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 74/2000 ed al disposto di cui all' art. 12 bis del D. Lgs. 74/2000 che prevede due distinte ipotesi di confisca obbligatoria, tra loro concorrenti e accomunate dalla medesima finalità di sanzionare il reo e ristorare l'erario della perdita di gettito subita: una, riferita ai beni che costituiscono il profitto del reato, l'altra riguardante i beni di valore equivalente.
Nella fattispecie in esame è stato adottato provvedimento di confisca per equivalente come espressamente affermato dal Tribunale di Pesaro con la sentenza n. 314 del 26/03/2015, confermata nei successivi gradi del giudizio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: «la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche se il primo sia assistito da garanzia reale sul bene, costituisce principio generale dell'ordinamento (con la conseguenza che, in tema di confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992,n. 356, e successive modifiche, il diritto del creditore, quand'anche assistito da garanzia reale sul bene confiscato iscritta in tempo anteriore ed eccettuato il solo caso in cui il trasferimento del bene pignorato sia intervenuto prima della confisca penale, non può più essere tutelato davanti al giudice civile)» (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 22814 del
07/10/2013, Rv. 628730 - 01; tale pronuncia sviluppa e precisa quanto già statuito da Cass. civ. Sez. U, Sentenze n.
10532, 10533 e 10534 del 07/05/2013, Rv. 626570 - 01, in tema di confisca misura di prevenzione antimafia); i suddetti precedenti risultano del resto in linea con la costante giurisprudenza di questa stessa Corte, in materia penale, secondo la quale i diritti vantati dai terzi sul bene oggetto di confisca di qualunque natura, anche laddove oggetto di iscrizione o trascrizione anteriori alla confisca stessa, possono essere fatti valere esclusivamente mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente giudice penale e non in sede civile;
cfr., ex multis: Cass. pen., Sez. 1, n. 45572 del
21/11/2007 - dep. 05/12/2007, Rv. Controparte_9
23814401; Sez. 1, Sentenza n. 301 del 01/12/2009 Cc. - dep. 08/01/2010, Rv. 246035; Sez. 1, Sentenza n. 27201 del
30/05/2013 Cc. - dep. 20/06/2013, Rv. 257599; Sez. 2,
Sentenza n. 22176 del 12/02/2014 Cc. - dep. 29/05/2014,
Rv. 259573). Costituendo principio generale dell'ordinamento quello per cui gli effetti della confisca penale (di qualunque natura) prevalgono sui diritti dei terzi creditori del soggetto in danno del quale la confisca stessa è operata, anche se si tratta di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente, con il solo limite dell'intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca stessa, è inevitabile ritenere (anzi la conclusione ne discende a più forte ragione) che la confisca penale intervenuta (e divenuta addirittura definitiva) anteriormente al pignoramento prevale senz'altro su quest'ultimo, sul piano civile, indipendentemente dalla data della sua trascrizione, mentre la eventuale tutela dei diritti dei creditori pignoranti è possibile solo in sede penale (…) il suddetto conflitto, ai fini della tutela dei diritti dei terzi creditori, può essere risolto invece sul piano penalistico, in sede di incidente di esecuzione della misura (…).In base a quanto fin qui esposto, infatti, poiché la tutela dei diritti dei terzi creditori in ordine al bene oggetto di confisca può avere luogo solo in sede penale, ai fini della presente controversia nessun rilievo potrebbe attribuirsi alla eventuale buona fede della banca ricorrente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30990 del 30.11.2018).
L'intervenuto accertamento in via definitiva da parte del giudice dell'esecuzione penale della buona fede del creditore Controparte_5
e della conseguente inopponibilità alla stessa della disposta confisca
[...] deve far ritenere definita ogni questione di spettanza del giudice penale conseguente alla disposta confisca.
Del tutto pleonastica appare l'osservazione degli appellanti secondo cui si sarebbe limitata a chiedere al giudice penale Controparte_5
l'accertamento della propria buona fede nell'acquisizione della garanzia ipotecaria ma non “ anche di accertare l'opponibilità del pignoramento civile alla confisca penale” risultando il secondo aspetto conseguente e correlato al primo già fatto oggetto di accertamento e pienamente ricompreso nella statuizione del giudice penale di inopponibilità della confisca al creditore “ed oggetto dell'atto di Controparte_5 pignoramento immobiliare(…)”.
Né argomentazioni a sostegno della tesi difensiva degli appellanti possono essere tratte dal contenuto dell'ordinanza 02.07.2020 del
Tribunale penale di Pesaro di rigetto dell'opposizione proposta dal Pt_1 nella parte in cui il giudicante ha escluso che si potesse, in quella sede, decidere rispetto all'improcedibilità del giudizio di espropriazione immobiliare pendente dinanzi al giudice civile a fronte di quanto allegato circa la necessità di procedere alla vendita sulla base della speciale normativa prevista per la vendita di beni immobili confiscati affidata all' . Controparte_10
Va poi precisato che nella fattispecie in esame non va fatta applicazione delle forme pubblicistiche e affidate all'Agenzia nazionale previste dal comma 5 dell'art. 48 del codice antimafia, che esclude che si possa procedere nelle forme comuni, posto che il sequestro preventivo e la successiva confisca sono stati adottati in relazione al reato di cui all'art. 10 ter D.lgs n. 74/2000.
Il D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012 n.135, ha stabilito (con l'art. 3, comma 18) che le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'
[...]
con cui si prevede che “All'agenzia è altresì attribuita la CP_10 gestione dei beni confiscati “, “sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici".
Inoltre l'art. 1, comma 436, della legge 2004/311, nel prevedere che “
Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l' può alienare beni immobili di Controparte_10 proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco” non ha stabilito la necessità di procedere alla vendita soltanto con le modalità rimesse all' . Controparte_10
Si consideri che nella fattispecie, come già sopra evidenziato, è stato adottato provvedimento di confisca per equivalente come espressamente affermato dal Tribunale di Pesaro con la sentenza n. 314 del 26/03/2015, confermata nei successivi gradi del giudizio, e che il giudice penale ha accertato la buona fede del creditore iscritto sicché la procedura esecutiva è proseguita in sede esecutiva dinanzi al giudice civile con l'intervento dell' , da quest'ultima effettuato in Controparte_10 conseguenza del provvedimento del giudice dell'esecuzione penale.
Esula, infine, dal presente giudizio - avente ad oggetto l'improcedibilità del procedimento esecutivo - quanto rappresentato dagli appellanti in ordine all' asserita errata quantificazione da parte di del proprio CP_11 credito ipotecario effettuata in data 21.11.2019, nell'ambito della richiamata procedura esecutiva e del successivo bonifico disposto in suo favore per un importo asseritamente maggiore rispetto a quello dovuto, riguardando siffatta deduzione un atto successivo della procedura esecutiva che, eventualmente ed ove configurabile, potrebbe essere fatto valere dalla stessa . Controparte_10
Rispetto alle doglianze sollevate con riferimento all'eccezione ex art. 170 c.c. occorre rilevare che, secondo quanto allegato con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'eccezione in esame è stata prospettata in relazione al solo intervento effettuato in base al decreto ingiuntivo n. n.1069/2017, ed al fine di accertare l'improcedibilità dell'azione esecutiva esercitata da Intesa San Paolo nel procedimento già promosso dal medesimo creditore in base al contratto di mutuo n.2010147 in ragione dell' impignorabilità ex art.170 C.c. del bene sito in Fano (PU), Via Severini 1, con riferimento all'azione esecutiva esercitata mediante atto di intervento di Intesa
San Paolo del 07/05/2019 in forza del decreto ingiuntivo n.1069/2017 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 16/11/2017 a nulla rilevando, secondo la prospettazione di parte opponente quanto già evidenziato dal GE con l'ordinanza del 27/06/2019 rispetto al fatto che l'ipoteca di cui al mutuo era stata iscritta dalla banca prima dalla trascrizione del fondo patrimoniale posto che il credito di cui al decreto ingiuntivo non risultava assistito da alcun diritto reale di garanzia nei confronti di Parte_1
Poiché l'intervento in esame, spiegato da , ha riguardato CP_11 solo quale fideiussore della società con Parte_1 Org_3 possibilità di soddisfacimento del credito sulla sola quota di titolarità del predetto l'eccezione va valutata con riferimento al solo Pt_1 predetto opponente per l'ipotesi di capienza anche in relazione al credito azionato in virtù del decreto ingiuntivo.
Va allora rilevato che essendo intervenuta la vendita del compendio pignorato, la successiva aggiudicazione al prezzo di euro 688.536,00, la pronuncia del decreto di trasferimento e l'assegnazione in favore di
[...]
quale creditore ipotecario, della somma di euro Org_4
492.342,01, considerato che il sequestro per equivalente è stato concesso per l'importo di euro 491.494,00, deve ritenersi venuto meno l'interesse alla pronuncia circa l'applicabilità del disposto di cui all'art. 170 c.c. posto che il credito azionato da in virtù del decreto CP_11 ingiuntivo, e non garantito da ipoteca, non può trovare soddisfacimento nell'importo realizzato a seguito della vendita del bene pignorato.
L'appello va, in definitiva, rigettato con conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_3 confronti di società unipersonale, e per essa, in forza di Controparte_1 procura speciale di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Pesaro n. 586/2020 datata 08.09.2020, respinge l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere in favore di parte appellata le spese del grado liquidate in euro 2.855,00 per la fase di studio, euro 1.660,00 per la fase introduttiva, euro 4.750,00 per la fase decisionale oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
Ancona, così deciso il 17.01.2024
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Cecilia L.C. Bellucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1324/2020 R.G.
promosso da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Fano (PU), Via della C.F._2
Giustizia 10/B, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Gabbianelli (C.F.
che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLANTE
nei confronti di società unipersonale, (cod. fisc. e partita IVA n. Controparte_1
), e per essa, in forza di procura speciale in data 14 dicembre P.IVA_1
2020 in autentica Notaio Dott.ssa , rep. n. 30.310 racc. n. Persona_1
13.001, la Partita IVA ), in virtù di procura Controparte_2 P.IVA_2 conferita dal Consigliere Delegato con atto del Notaio Dott. Persona_2 di Milano del 17 dicembre 2020 rep. n. 5.924 – racc. n. Persona_3
1.663, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Spinelli Giordano (C.F.:
[...] con studio in Roma, Via Nicolò Porpora n. 16, ed C.F._4 elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 116 sexies del D.L. 179/12, così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Tommaso Spinelli Giordano
al quale dichiara di voler Email_1 ricevere le notificazioni nonché le comunicazioni ivi comprese quelle di cui all'art. 176, II° comma, c.p.c., giusta procura in atti;
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del 29.03.2023
Oggetto: opposizione all'esecuzione
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato a Intesa San Paolo in data 20/08/2019, i coniugi e proponevano, dinanzi al Parte_1 Parte_3
Tribunale di Pesaro, giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare n.128/2018 RGE promossa da deducendo la nullità Controparte_3
e/o l'improcedibilità della suddetta procedura esecutiva promossa in virtù di mutuo fondiario in data 18.03.2002, concesso dalla
[...]
(poi incorporata in in ragione del CP_4 Controparte_5 sequestro preventivo disposto dal Tribunale Penale di Pesaro nei confronti del
Sig. trascritto in data 17 dicembre 2013, e della successiva Parte_1 confisca, a seguito della sentenza di condanna emessa dal Tribunale Penale di
Pesaro in data 26 marzo 2015, divenuta irrevocabile il 21 marzo 2019, contestando il diritto di a procedere con il Controparte_5 successivo intervento effettuato in virtù del credito vantato nei confronti del solo Sig. portato dal decreto ingiuntivo n. 1069/2017 Parte_1 emesso dal medesimo Tribunale di Pesaro e divenuto esecutivo, nonché deducendo l'impignorabilità ex art. 170 c.c. del bene sito in Fano (PU),
Via Severini 1, con riferimento all'azione esecutiva esercitata mediante atto di intervento di Intesa San Paolo del 07/05/2019 in forza del decreto ingiuntivo n.1069/2017 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 16/11/2017 dacché successivo alla costituzione di fondo patrimoniale, intervenuta in data 28 gennaio 2004.
Intesa San Paolo, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Pesaro con sentenza n.586/2020 del 08/09/2020, pubblicata in pari data, accertata la definitività della confisca avente ad oggetto la sola quota di proprietà del sig. escludeva la legittimazione di Pt_1 quest'ultimo e l'interesse di entrambi gli attori ad opporre la confisca del bene;
riteneva, comunque, cessata la materia del contendere atteso che, a seguito di incidente di esecuzione in sede penale, il tribunale aveva dichiarato non opponibile ad la confisca, Controparte_5 così come risultava non opponibile ex art. 170 c.c. la costituzione di fondo patrimoniale e, infine, rigettava l'opposizione, con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese processuali.
Propongono appello e chiedendo, previo Parte_1 Parte_3 accertamento della legittimazione ad agire e del concreto interesse rispetto all'eccezione di improcedibilità dell'azione esecutiva civile n.128/2018 RGE, nonché previa riforma della declaratoria di cessata materia del contendere, dichiarare nulli e/o inefficaci e/o improcedibili per l'intervenuta confisca dei beni immobili oggetto della medesima procedura e/o comunque per la presenza di un sequestro ex art.321 c.p.p. trascritto il 17/12/2013, il pignoramento di cui all'esecuzione immobiliare del Tribunale di Pesaro
n.128/2018 RGE e i successivi atti di intervento effettuati nei confronti di e ovvero limitatamente alla quota pignorata Parte_1 Parte_3
a ; accertare che non ha diritto di Parte_1 Controparte_5 procedere esecutivamente nei confronti di e Parte_1 Parte_3
a mezzo dell'atto di intervento del 07/05/2019 fondato sul decreto
[...] ingiuntivo del Tribunale di Pesaro n.1069/2017 nell'ambito della procedura esecutiva del Tribunale di Pesaro n.128/2018 RGE e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'improcedibilità e/o l'inefficacia di detto atto di intervento poiché effettuato in violazione degli art.170 c.c. perché avente ad oggetto i beni conferiti in fondo patrimoniale da e o Parte_1 Parte_3 con qualunque ulteriore statuizione del caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata, costituendosi, ha chiesto, in via preliminare: accertare e dichiarare la legittimazione della quale cessionaria del Controparte_1 credito vantato da in via principale e nel merito: Controparte_5 rigettare l'appello, perché inammissibile e, in ogni caso, rigettarlo;
in accoglimento dell'appello incidentale accertare e dichiarare il difetto di interesse del Sig. a proporre l'opposizione all'esecuzione; Parte_1 accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione attiva di Parte_3
a proporre la opposizione all'esecuzione, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio
Preso atto dello scambio di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la gravata sentenza in relazione all'intervenuto rigetto dell'eccezione di nullità e/o improcedibilità dell'esecuzione per intervenuta confisca penale della quota del 50% dell'immobile di via Severini di proprietà del sig. Parte_1
Deducono in particolare: A) la sussistenza della legittimazione all'opposizione del sig. atteso che, pur essendo intervenuta la Pt_1 confisca del bene, egli aveva mantenuto la qualità di parte del procedimento non essendo stato adottato alcun provvedimento di estromissione, per cui, potendo subire l'effetto pregiudizievole della condanna alle spese di lite, doveva ritenersi legittimato e titolare di un interesse a far valere l'improcedibilità dell'esecuzione; per le stesse ragioni doveva ritenersi danneggiata anche la sig.ra ancorché non titolare Pt_3 della quota del bene confiscato in quanto lo svolgimento di attività processuali inutili doveva ritenersi foriero di aggravio di costi anche in considerazione della nullità degli atti della procedura medio tempore compiuti per la vendita dell'intero bene a fronte della prospettata nullità e/o inammissibilità dell'esecuzione; B) la ricorrenza dell'interesse degli appellanti ad eccepire l'improcedibilità dell'esecuzione, vizio di motivazione e violazione dell'art. 100 c.p.c. in quanto certamente portatori di un interesse all'estinzione dei propri debiti, non rispondendo agli interessi dei debitori la prosecuzione di attività esecutiva avente ad oggetto l'intera proprietà del bene perché la causa di improcedibilità eccepita costituiva impedimento rispetto all' effettiva ed efficiente estinzione dei propri debiti;
C) fondatezza dell'eccezione di nullità e/o improcedibilità dell'esecuzione civile per l'intervenuta confisca penale del bene pignorato, opponibilità della confisca al pignoramento civile;
rilevano gli appellanti che secondo l'indirizzo giurisprudenziale prioritario il creditore ipotecario in buona fede può essere tutelato solo in sede penale ( Cass. 30990/2018; Css.
Pen. 42464/2015); D) errata valutazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pesaro del 23.12.2019 quale fatto idoneo a configurare la cessazione della materia del contendere.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la statuizione di cui alla gravata sentenza di inopponibilità del fondo patrimoniale;
errata, illogica e carente motivazione della sentenza impugnata, violazione dell'art. 115
c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 170 c.c.
Deducono in particolare: 1) la mancanza di una correlazione diretta ed immediata fra fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia errata, illogica e carente motivazione della sentenza CP_6 impugnata, violazione art. 115 c.p.c. , violazione degli artt. 2727 e 2729
c.c.; 2) inesistente o remoto e/o indiretto collegamento fra la partecipazione nella società e il sostentamento della famiglia Org_1 erronea interpretazione dei fatti, vizio di carente o CP_6 insufficiente motivazione, violazione dell'art. 115 c.p.c.
Occorre premettere che:
- in data 18/03/2002 i coniugi con atto a rogito Notaio CP_6
del 18/03/2002, rep. 95748/racc. 20821 hanno stipulato Persona_4 con la ( poi incorporata in Organizzazione_2 Controparte_5
mutuo ipotecario n.2010147;
[...]
- in data 28/01/2004, i predetti coniugi hanno costituito il fondo patrimoniale per atto del Notaio di Fano (Rep. 98102/ Persona_4
Racc. 22498), trascritto alla conservatoria dei pubblici registri immobiliari in data 04/02/2004, R.p. 885 R.g. 1609, e annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 21/04/2004, conferendovi il bene immobile di loro proprietà per la quota di ½ ciascuno;
- in data 09/12/2013 il GIP presso il Tribunale di Pesaro ha adottato, nei confronti di decreto di sequestro preventivo ex art.321 Parte_1
c.p.p., trascritto il successivo 17/12/2013 sulla quota di ½ dell'immobile di sua proprietà sito in Comune di Fano, via Severini n. 1, meglio descritto in atti ( successivamente fatta oggetto dell' esecuzione immobiliare n.128/2018 R.G.E.) e in data 26/03/2015, con sentenza n.314 ha disposto la confisca in via obbligatoria e per equivalente dei beni di già Parte_1 oggetto del suddetto sequestro del 09/12/2013, pronuncia divenuta definitiva a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n.23796/2019 di rigetto dell'impugnazione proposta dal predetto avverso la Parte_1 sentenza della corte di appello di Ancona n.801/2018 del 23/04/2018 che aveva, sua volta, confermato la citata sentenza del Tribunale di Pesaro;
- in data 24/05/2018 ha sottoposto a Controparte_5 pignoramento immobiliare il bene immobile dei coniugi sito in CP_6
Comune di Fano, Via Severini n.1, in ragione di ½ ciascuno di piena proprietà, in regime di separazione dei beni, in base al titolo costituito da mutuo ipotecario n.2010147 concesso da per atto a rogito Organizzazione_2 Notaio del 18/03/2002, rep. 95748/racc. 20821, per il Persona_4 credito di € 189.640,45 per rate scadute ed insolute del suddetto mutuo dal
31.09/2011 al 31/01/2018, a seguito del quale ha introdotto l'esecuzione immobiliare n.128/2018 RGE;
-con successivo atto del 01/08/2018 il creditore procedente Controparte_5
è interveniva, in base al medesimo titolo (mutuo n.2010147), per
[...]
l'ulteriore credito di € 194.380,45 per capitale a scadere alla data del
31/01/2018;
- in data 07/05/2019 la medesima creditrice ha depositato ulteriore atto di intervento per un credito di € 1.039.645,06 in forza di decreto ingiuntivo n.1069/2017 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 16/11/2017 nei confronti di , e Parte_1 Organizzazione_3 Controparte_7
dichiarato esecutivo in data 05/12/2017; CP_8
- in data 27.06.2019 il GE ha respinto la richiesta di sospensione della procedura esecutiva rilevando che la confisca aveva colpito soltanto la quota dal e non anche quella dell'altra esecutata, che il fondo Pt_1 patrimoniale non era opponibile, ex art. 170 c.c., ai crediti vantati in forza di mutuo in quanto la relativa ipoteca era stata iscritta prima della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale;
- con provvedimento in data 27.12.2019 ex art. 667, comma 4, c.p.p., il giudice dell'esecuzione penale dichiarava l'inopponibilità della confisca rispetto alle ragioni creditorie di quale creditore Controparte_5 di buona fede, in relazione alla procedura esecutiva n. 128/2018.
-con ordinanza in data 02/07/2020 il Tribunale di Pesaro ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il sopra indicato Parte_1 provvedimento;
I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi. Riconosciuta la legittimazione degli opponenti rispetto all'azione da loro promossa - seppure, quanto alla limitatamente alle doglianze Pt_3 relative all'eventuale ripercussione sotto il profilo delle spese di procedura -
l'opposizione non risulta meritevole di accoglimento.
Deve in primo luogo escludersi qualsiasi interesse in capo al a Pt_1 proporre il presente giudizio di opposizione, introdotto in primo grado con atto notificato in data 20.08.2019, dopo che era intervenuta la pronuncia definitiva della Suprema Corte con la sentenza penale n.23796 del 23.05.2019, anche in punto di confisca ed in ragione dell'intervenuto riconoscimento da parte del giudice penale della buona fede del creditore ipotecario.
Va poi escluso con certezza qualsiasi interesse giuridico in capo alla sig.ra in quanto proprietaria della quota di un mezzo del Pt_3 medesimo bene in quanto estranea alle pronunce adottate in sede penale nei confronti del coniuge. E ciò neanche con riferimento alle spese che, peraltro, in ipotesi di prosecuzione dell'esecuzione anche nei confronti del coniuge, non potrebbero che gravare anche su quest'ultimo.
In ogni caso, così come osservato dal primo giudice, a seguito del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione penale e sopra richiamato, sarebbe cessata la materia del contendere in ragione della intervenuta adozione da parte del predetto giudice dell'ordinanza
27.12.2019 con cui è stata dichiarata l'inopponibilità nei confronti di quale creditore di buona fede, della confisca Controparte_5 pronunciata nei confronti del sig. Pt_1
Nella fattispecie in esame il GIP presso il Tribunale di Pesaro ha adottato decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 74/2000 ed al disposto di cui all' art. 12 bis del D. Lgs. 74/2000 che prevede due distinte ipotesi di confisca obbligatoria, tra loro concorrenti e accomunate dalla medesima finalità di sanzionare il reo e ristorare l'erario della perdita di gettito subita: una, riferita ai beni che costituiscono il profitto del reato, l'altra riguardante i beni di valore equivalente.
Nella fattispecie in esame è stato adottato provvedimento di confisca per equivalente come espressamente affermato dal Tribunale di Pesaro con la sentenza n. 314 del 26/03/2015, confermata nei successivi gradi del giudizio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: «la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche se il primo sia assistito da garanzia reale sul bene, costituisce principio generale dell'ordinamento (con la conseguenza che, in tema di confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992,n. 356, e successive modifiche, il diritto del creditore, quand'anche assistito da garanzia reale sul bene confiscato iscritta in tempo anteriore ed eccettuato il solo caso in cui il trasferimento del bene pignorato sia intervenuto prima della confisca penale, non può più essere tutelato davanti al giudice civile)» (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 22814 del
07/10/2013, Rv. 628730 - 01; tale pronuncia sviluppa e precisa quanto già statuito da Cass. civ. Sez. U, Sentenze n.
10532, 10533 e 10534 del 07/05/2013, Rv. 626570 - 01, in tema di confisca misura di prevenzione antimafia); i suddetti precedenti risultano del resto in linea con la costante giurisprudenza di questa stessa Corte, in materia penale, secondo la quale i diritti vantati dai terzi sul bene oggetto di confisca di qualunque natura, anche laddove oggetto di iscrizione o trascrizione anteriori alla confisca stessa, possono essere fatti valere esclusivamente mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente giudice penale e non in sede civile;
cfr., ex multis: Cass. pen., Sez. 1, n. 45572 del
21/11/2007 - dep. 05/12/2007, Rv. Controparte_9
23814401; Sez. 1, Sentenza n. 301 del 01/12/2009 Cc. - dep. 08/01/2010, Rv. 246035; Sez. 1, Sentenza n. 27201 del
30/05/2013 Cc. - dep. 20/06/2013, Rv. 257599; Sez. 2,
Sentenza n. 22176 del 12/02/2014 Cc. - dep. 29/05/2014,
Rv. 259573). Costituendo principio generale dell'ordinamento quello per cui gli effetti della confisca penale (di qualunque natura) prevalgono sui diritti dei terzi creditori del soggetto in danno del quale la confisca stessa è operata, anche se si tratta di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente, con il solo limite dell'intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca stessa, è inevitabile ritenere (anzi la conclusione ne discende a più forte ragione) che la confisca penale intervenuta (e divenuta addirittura definitiva) anteriormente al pignoramento prevale senz'altro su quest'ultimo, sul piano civile, indipendentemente dalla data della sua trascrizione, mentre la eventuale tutela dei diritti dei creditori pignoranti è possibile solo in sede penale (…) il suddetto conflitto, ai fini della tutela dei diritti dei terzi creditori, può essere risolto invece sul piano penalistico, in sede di incidente di esecuzione della misura (…).In base a quanto fin qui esposto, infatti, poiché la tutela dei diritti dei terzi creditori in ordine al bene oggetto di confisca può avere luogo solo in sede penale, ai fini della presente controversia nessun rilievo potrebbe attribuirsi alla eventuale buona fede della banca ricorrente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30990 del 30.11.2018).
L'intervenuto accertamento in via definitiva da parte del giudice dell'esecuzione penale della buona fede del creditore Controparte_5
e della conseguente inopponibilità alla stessa della disposta confisca
[...] deve far ritenere definita ogni questione di spettanza del giudice penale conseguente alla disposta confisca.
Del tutto pleonastica appare l'osservazione degli appellanti secondo cui si sarebbe limitata a chiedere al giudice penale Controparte_5
l'accertamento della propria buona fede nell'acquisizione della garanzia ipotecaria ma non “ anche di accertare l'opponibilità del pignoramento civile alla confisca penale” risultando il secondo aspetto conseguente e correlato al primo già fatto oggetto di accertamento e pienamente ricompreso nella statuizione del giudice penale di inopponibilità della confisca al creditore “ed oggetto dell'atto di Controparte_5 pignoramento immobiliare(…)”.
Né argomentazioni a sostegno della tesi difensiva degli appellanti possono essere tratte dal contenuto dell'ordinanza 02.07.2020 del
Tribunale penale di Pesaro di rigetto dell'opposizione proposta dal Pt_1 nella parte in cui il giudicante ha escluso che si potesse, in quella sede, decidere rispetto all'improcedibilità del giudizio di espropriazione immobiliare pendente dinanzi al giudice civile a fronte di quanto allegato circa la necessità di procedere alla vendita sulla base della speciale normativa prevista per la vendita di beni immobili confiscati affidata all' . Controparte_10
Va poi precisato che nella fattispecie in esame non va fatta applicazione delle forme pubblicistiche e affidate all'Agenzia nazionale previste dal comma 5 dell'art. 48 del codice antimafia, che esclude che si possa procedere nelle forme comuni, posto che il sequestro preventivo e la successiva confisca sono stati adottati in relazione al reato di cui all'art. 10 ter D.lgs n. 74/2000.
Il D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012 n.135, ha stabilito (con l'art. 3, comma 18) che le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'
[...]
con cui si prevede che “All'agenzia è altresì attribuita la CP_10 gestione dei beni confiscati “, “sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici".
Inoltre l'art. 1, comma 436, della legge 2004/311, nel prevedere che “
Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l' può alienare beni immobili di Controparte_10 proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco” non ha stabilito la necessità di procedere alla vendita soltanto con le modalità rimesse all' . Controparte_10
Si consideri che nella fattispecie, come già sopra evidenziato, è stato adottato provvedimento di confisca per equivalente come espressamente affermato dal Tribunale di Pesaro con la sentenza n. 314 del 26/03/2015, confermata nei successivi gradi del giudizio, e che il giudice penale ha accertato la buona fede del creditore iscritto sicché la procedura esecutiva è proseguita in sede esecutiva dinanzi al giudice civile con l'intervento dell' , da quest'ultima effettuato in Controparte_10 conseguenza del provvedimento del giudice dell'esecuzione penale.
Esula, infine, dal presente giudizio - avente ad oggetto l'improcedibilità del procedimento esecutivo - quanto rappresentato dagli appellanti in ordine all' asserita errata quantificazione da parte di del proprio CP_11 credito ipotecario effettuata in data 21.11.2019, nell'ambito della richiamata procedura esecutiva e del successivo bonifico disposto in suo favore per un importo asseritamente maggiore rispetto a quello dovuto, riguardando siffatta deduzione un atto successivo della procedura esecutiva che, eventualmente ed ove configurabile, potrebbe essere fatto valere dalla stessa . Controparte_10
Rispetto alle doglianze sollevate con riferimento all'eccezione ex art. 170 c.c. occorre rilevare che, secondo quanto allegato con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'eccezione in esame è stata prospettata in relazione al solo intervento effettuato in base al decreto ingiuntivo n. n.1069/2017, ed al fine di accertare l'improcedibilità dell'azione esecutiva esercitata da Intesa San Paolo nel procedimento già promosso dal medesimo creditore in base al contratto di mutuo n.2010147 in ragione dell' impignorabilità ex art.170 C.c. del bene sito in Fano (PU), Via Severini 1, con riferimento all'azione esecutiva esercitata mediante atto di intervento di Intesa
San Paolo del 07/05/2019 in forza del decreto ingiuntivo n.1069/2017 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 16/11/2017 a nulla rilevando, secondo la prospettazione di parte opponente quanto già evidenziato dal GE con l'ordinanza del 27/06/2019 rispetto al fatto che l'ipoteca di cui al mutuo era stata iscritta dalla banca prima dalla trascrizione del fondo patrimoniale posto che il credito di cui al decreto ingiuntivo non risultava assistito da alcun diritto reale di garanzia nei confronti di Parte_1
Poiché l'intervento in esame, spiegato da , ha riguardato CP_11 solo quale fideiussore della società con Parte_1 Org_3 possibilità di soddisfacimento del credito sulla sola quota di titolarità del predetto l'eccezione va valutata con riferimento al solo Pt_1 predetto opponente per l'ipotesi di capienza anche in relazione al credito azionato in virtù del decreto ingiuntivo.
Va allora rilevato che essendo intervenuta la vendita del compendio pignorato, la successiva aggiudicazione al prezzo di euro 688.536,00, la pronuncia del decreto di trasferimento e l'assegnazione in favore di
[...]
quale creditore ipotecario, della somma di euro Org_4
492.342,01, considerato che il sequestro per equivalente è stato concesso per l'importo di euro 491.494,00, deve ritenersi venuto meno l'interesse alla pronuncia circa l'applicabilità del disposto di cui all'art. 170 c.c. posto che il credito azionato da in virtù del decreto CP_11 ingiuntivo, e non garantito da ipoteca, non può trovare soddisfacimento nell'importo realizzato a seguito della vendita del bene pignorato.
L'appello va, in definitiva, rigettato con conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_3 confronti di società unipersonale, e per essa, in forza di Controparte_1 procura speciale di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Pesaro n. 586/2020 datata 08.09.2020, respinge l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere in favore di parte appellata le spese del grado liquidate in euro 2.855,00 per la fase di studio, euro 1.660,00 per la fase introduttiva, euro 4.750,00 per la fase decisionale oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
Ancona, così deciso il 17.01.2024
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico