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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/11/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./EST.
dott. ssa Federica LORTENZATTI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 528/2024 RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.47 c.p.c.,
promosso da
C.F. , cittadinanza italiana, nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 23/12/1984, residente in [...], elettivamente domiciliata in
Chivasso (TO), Via San Marco n. 22, presso lo studio dell' Avv. Cena Alida che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- r i c o r r e n t e -
contro
C.F. , cittadinanza italiana, nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(TO), il 04/02/1989, residente in [...], abitante in
Volpiano (TO), Via Trento n. 5/A, elettivamente domiciliato in Chivasso (TO), 10034, Via
Momo n. 1, presso lo studio dell' Avv. Milos Mancin, che lO rappresenta e difende giusta delega in atti;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Voglia il Tribunale Ill.mo in Camera di Consiglio,
1. Disporre che il minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con impegno del
padre a fornire copia dei propri documenti personali d'identità e codice fiscale alla Sig.ra
e ad autorizzare di volta in volta quest'ultima all'esibizione dei medesimi qualora sia Pt_1
necessario per le necessità del figlio, nel caso in cui il padre sia impossibilitato a farlo
personalmente, previa in ogni caso apposita comunicazione. Le decisioni di ordinaria
amministrazione verranno prese da ciascun genitore quando il minore sarà con ciascuno di essi. I
genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo le
decisioni di maggior interesse per il figlio, in relazione alla salute, all'istruzione, all'educazione,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
2. Disporre che il minore sia collocato in via prevalente presso la madre, con residenza anagrafica e
domicilio presso l'abitazione della medesima, in Chivasso (TO), Via Po n. 6.
3. Disporre a carico del padre, Sig. quale contributo al mantenimento Controparte_1
del figlio minore , la somma pari ad € 450,00 (euro quattrocentocinquanta,00), sul c/c Per_1
intestato alla Signora alle seguenti coordinate: IBAN Parte_1
[...]EM000156123 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e
da corrispondere entro il 15 (quindici) del mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, ricreative e sportive, concordate o necessitate e comunque documentate, come
da Protocollo del Tribunale di Ivrea che si richiama integralmente nel suo contenuto. Le parti
convengono altresì che le predette spese, documentate dalla Sig.ra con Parte_1
preventivi e successivamente corredate di pezze giustificative, inviate dalla stessa a mezzo e-mail
e/o whatsapp, si intenderanno approvate in caso di mancato espresso dissenso del Sig.
da comunicarsi indifferentemente a mezzo raccomandata, e-mail o Controparte_1
whatsapp SMS, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta.
4. Dare atto che le parti hanno concordemente pattuito che il Sig. Controparte_1
corrisponderà, a titolo di arretrato del mantenimento e delle spese straordinarie maturate a suo
carico, sino alla data di sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte, la somma forfettaria di
pagina 2 di 8 € 1.200,00 (milleduecento,00), da versarsi in rate mensili di € 50,00 (cinquanta,00) cadauna,
contestualmente al mantenimento e così per € 500,00 sino al raggiungimento del saldo, con
decorrenza dal mese di Agosto 2025.
5. Disporre che l'assegno unico e universale previsto dalla L. n. 46 del 1/4/2021 a sostegno della
genitorialità e versato per il figlio minore , venga riconosciuto integralmente in favore Per_1
della Sig.ra già attuale percettrice per l'intero. Parte_1
6. Disporre che entrambi i genitori proseguano il programma P.I.P.P.I., come proposto dal Pt_2
di Chivasso.
7. Disporre che il padre possa continuare ad incontrare il figlio secondo le modalità indicate dai
Servizi già attivati (C.I.S.S. ed educatori della Cooperativa Animazione Valdocco), ad oggi in
luogo neutro, a cadenza settimanale con due incontri della durata circa di un'ora e mezza, fino a
pervenire ad una futura liberalizzazione degli incontri, sempre tenuto conto di quanto riferito dal
(con conseguente impegno del Sig. a rispettare le scadenze Pt_3 Controparte_1
programmate in punto esami medici dallo stesso servizio prescritti) e che le parti sin d'ora
concordano, fatti salvi successivi e diversi accordi con la madre, di svolgere secondo le seguenti
modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato dall'uscita dal lavoro del padre sino al lunedì mattina
quando riaccompagnerà a scuola;
Per_1
- tutte le settimane, il lunedì ed il mercoledì dall'uscita dal lavoro del padre, con cena ed eventuale
PE (quest'ultimo solo se il minore lo desidera), con accompagnamento a scuola il mattino
successivo;
- durante il periodo natalizio, dal 24 al 31 dicembre ovvero dal 01 gennaio al 6 gennaio ad anni
alterni;
- durante le festività pasquali, metà periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o
del Lunedì dell'Angelo;
- in occasione di tutte le altre ricorrenze, festività e ponti, ad anni alterni;
- durante il periodo estivo, due settimane anche non consecutive da concordarsi con l'altro
genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 3 di 8 - le parti, in caso di viaggi o vacanze con il figlio minore, si impegnano reciprocamente a informare
preventivamente l'altro genitore in merito al periodo di tempo e al luogo in cui soggiorneranno
con il minore, rendendo sempre possibile all'altro di mettersi in contatto con il figlio.
8. Disporre che il padre possa effettuare con il figlio due telefonate settimanali, in giorni ed orari
da concordare di volta in volta con la madre, tenuto conto dei di lei impegni e delle necessità del
Sig. Controparte_1
9. Dichiarare che i coniugi si concedono l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di
documenti similari validi per l'espatrio con l'iscrizione del figlio sui documenti di entrambi.
10. Spese di lite compensate tra le parti.”
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle
parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 22.2.2024, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
, premettendo che dalla relazione tra le parti (oramai cessata dal mese di
[...]
luglio 2023), era nato , a [...], il [...]. La ricorrente esponeva una Per_1
situazione molto delicata, chiedendo di disporsi l'affidamento esclusivo del minore e l'assegnazione della casa familiare alla madre, la determinazione di un contributo di mantenimento per il figlio da parte del padre, a favore della madre, di € 750,00 mensili,
oltre ISTAT e 50% spese straordinarie;
chiedeva altresì di disporre la presa in carico dei
Servizi Sociali e CTU per sospetti abusi di alcool e sostanza stupefacenti da parte del padre.
Nelle more del giudizio, pur a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali, le parti raggiungevano un accordo ed il resistente, nel costituirsi in giudizio, ne dava atto.
Le parti, dunque, avendo raggiunto l'accordo hanno rassegnato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
pagina 4 di 8 Le condizioni concordate dalle parti, riguardanti l'affidamento e il mantenimento del minore, oltre che la regolamentazione de rapporti tra le parti, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, le parti hanno tenuto conto degli esiti degli approfondimenti commissionati ai Servizi Sociali e dichiarato disponibilità a collaborare con gli stessi. Ed invero, dalla relazione trasmessa emerge che entrambi i genitori hanno collaborato con i Servizi Sociali;
più precisamente i genitori, in accordo, proseguirebbero nel percorso P.I.P.P.I., come proposto dal di Chivasso, il padre continuerebbe ad Pt_2
incontrare il figlio secondo le modalità indicate dai Servizi già attivati, ad oggi in luogo neutro, fino a ad una futura liberalizzazione degli incontri, con impegno del Sig.
a continuare le scadenze programmate in punto esami medici Controparte_1
Cont dallo stesso servizio prescritti dal .D..
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., così provvede:
1. dispone che il minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
2. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre si impegna a fornire copia dei propri documenti personali d'identità e codice fiscale alla Sig.ra e ad Pt_1
autorizzare di volta in volta quest'ultima all'esibizione dei medesimi qualora sia necessario per le necessità del figlio, nel caso in cui il padre sia impossibilitato a farlo personalmente, previa in ogni caso apposita comunicazione. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese da ciascun genitore quando il minore sarà con ciascuno di essi. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, in pagina 5 di 8 relazione alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
3. Dispone che il minore sia collocato in via prevalente presso la madre, con residenza anagrafica e domicilio presso l'abitazione della medesima, in Chivasso (TO), Via Po n. 6.
4. Dispone a carico del padre, Sig. quale contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio minore , la somma pari ad € 450,00 (euro Per_1
quattrocentocinquanta,00), sul c/c intestato alla Signora alle seguenti Parte_1
coordinate: IBAN [...]EM000156123 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro il 15 (quindici) del mese, oltre al 50%
delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative e sportive, concordate o necessitate e comunque documentate, come da Protocollo del Tribunale di Ivrea che si richiama integralmente nel suo contenuto;
5. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le predette spese, documentate dalla Sig.ra con preventivi e successivamente corredate di pezze Parte_1
giustificative, inviate dalla stessa a mezzo e-mail e/o whatsapp, si intenderanno approvate in caso di mancato espresso dissenso del Sig. da Controparte_1
comunicarsi indifferentemente a mezzo raccomandata, e-mail o whatsapp SMS, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta.
6. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il Sig. CP_1
, corrisponderà, a titolo di arretrato del mantenimento e delle spese
[...]
straordinarie maturate a suo carico, sino alla data di sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte, la somma forfettaria di € 1.200,00 (milleduecento,00), da versarsi in rate mensili di € 50,00 (cinquanta,00) cadauna, contestualmente al mantenimento e così
per € 500,00 sino al raggiungimento del saldo, con decorrenza dal mese di Agosto 2025;
7. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico e universale previsto dalla L. n. 46 del 1/4/2021 a sostegno della genitorialità e versato per il figlio minore , venga riconosciuto integralmente in favore della Sig.ra Per_1 Pt_1
già attuale percettrice per l'intero.
[...]
pagina 6 di 8 8. Dispone che entrambi i genitori proseguano il programma P.I.P.P.I., come proposto dal di Chivasso. Pt_2
9. Dispone che il padre possa continuare ad incontrare il figlio secondo le modalità
indicate dai Servizi già attivati (C.I.S.S. ed educatori della Cooperativa Animazione
Valdocco), ad oggi in luogo neutro, a cadenza settimanale con due incontri della durata circa di un'ora e mezza, fino a pervenire ad una futura liberalizzazione degli incontri,
sempre tenuto conto di quanto riferito dal (con conseguente impegno del Sig. Pt_3
a rispettare le scadenze programmate in punto esami medici Controparte_1
dallo stesso servizio prescritti) e che le parti sin d'ora concordano, fatti salvi successivi e diversi accordi con la madre, di svolgere secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato dall'uscita dal lavoro del padre sino al lunedì
mattina quando riaccompagnerà a scuola;
Per_1
- tutte le settimane, il lunedì ed il mercoledì dall'uscita dal lavoro del padre, con cena ed eventuale PE (quest'ultimo solo se il minore lo desidera), con accompagnamento a scuola il mattino successivo;
- durante il periodo natalizio, dal 24 al 31 dicembre ovvero dal 01 gennaio al 6 gennaio ad anni alterni;
- durante le festività pasquali, metà periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
- in occasione di tutte le altre ricorrenze, festività e ponti, ad anni alterni;
- durante il periodo estivo, due settimane anche non consecutive da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- le parti, in caso di viaggi o vacanze con il figlio minore, si impegnano reciprocamente a informare preventivamente l'altro genitore in merito al periodo di tempo e al luogo in cui soggiorneranno con il minore, rendendo sempre possibile all'altro di mettersi in contatto con il figlio;
10. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre possa effettuare con il figlio due telefonate settimanali, in giorni ed orari da concordare di volta in volta con la pagina 7 di 8 madre, tenuto conto dei di lei impegni e delle necessità del Sig. CP_1
;
[...]
11. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si concedono l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di documenti similari validi per l'espatrio con l'iscrizione del figlio sui documenti di entrambi.
12. Spese di lite compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito ed in particolare per la comunicazione al
P.M. ai Servizi incaricati.
Così deciso in Ivrea, in data 4 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./EST.
dott. ssa Federica LORTENZATTI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 528/2024 RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.47 c.p.c.,
promosso da
C.F. , cittadinanza italiana, nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 23/12/1984, residente in [...], elettivamente domiciliata in
Chivasso (TO), Via San Marco n. 22, presso lo studio dell' Avv. Cena Alida che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- r i c o r r e n t e -
contro
C.F. , cittadinanza italiana, nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(TO), il 04/02/1989, residente in [...], abitante in
Volpiano (TO), Via Trento n. 5/A, elettivamente domiciliato in Chivasso (TO), 10034, Via
Momo n. 1, presso lo studio dell' Avv. Milos Mancin, che lO rappresenta e difende giusta delega in atti;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Voglia il Tribunale Ill.mo in Camera di Consiglio,
1. Disporre che il minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con impegno del
padre a fornire copia dei propri documenti personali d'identità e codice fiscale alla Sig.ra
e ad autorizzare di volta in volta quest'ultima all'esibizione dei medesimi qualora sia Pt_1
necessario per le necessità del figlio, nel caso in cui il padre sia impossibilitato a farlo
personalmente, previa in ogni caso apposita comunicazione. Le decisioni di ordinaria
amministrazione verranno prese da ciascun genitore quando il minore sarà con ciascuno di essi. I
genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo le
decisioni di maggior interesse per il figlio, in relazione alla salute, all'istruzione, all'educazione,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
2. Disporre che il minore sia collocato in via prevalente presso la madre, con residenza anagrafica e
domicilio presso l'abitazione della medesima, in Chivasso (TO), Via Po n. 6.
3. Disporre a carico del padre, Sig. quale contributo al mantenimento Controparte_1
del figlio minore , la somma pari ad € 450,00 (euro quattrocentocinquanta,00), sul c/c Per_1
intestato alla Signora alle seguenti coordinate: IBAN Parte_1
[...]EM000156123 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e
da corrispondere entro il 15 (quindici) del mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, ricreative e sportive, concordate o necessitate e comunque documentate, come
da Protocollo del Tribunale di Ivrea che si richiama integralmente nel suo contenuto. Le parti
convengono altresì che le predette spese, documentate dalla Sig.ra con Parte_1
preventivi e successivamente corredate di pezze giustificative, inviate dalla stessa a mezzo e-mail
e/o whatsapp, si intenderanno approvate in caso di mancato espresso dissenso del Sig.
da comunicarsi indifferentemente a mezzo raccomandata, e-mail o Controparte_1
whatsapp SMS, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta.
4. Dare atto che le parti hanno concordemente pattuito che il Sig. Controparte_1
corrisponderà, a titolo di arretrato del mantenimento e delle spese straordinarie maturate a suo
carico, sino alla data di sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte, la somma forfettaria di
pagina 2 di 8 € 1.200,00 (milleduecento,00), da versarsi in rate mensili di € 50,00 (cinquanta,00) cadauna,
contestualmente al mantenimento e così per € 500,00 sino al raggiungimento del saldo, con
decorrenza dal mese di Agosto 2025.
5. Disporre che l'assegno unico e universale previsto dalla L. n. 46 del 1/4/2021 a sostegno della
genitorialità e versato per il figlio minore , venga riconosciuto integralmente in favore Per_1
della Sig.ra già attuale percettrice per l'intero. Parte_1
6. Disporre che entrambi i genitori proseguano il programma P.I.P.P.I., come proposto dal Pt_2
di Chivasso.
7. Disporre che il padre possa continuare ad incontrare il figlio secondo le modalità indicate dai
Servizi già attivati (C.I.S.S. ed educatori della Cooperativa Animazione Valdocco), ad oggi in
luogo neutro, a cadenza settimanale con due incontri della durata circa di un'ora e mezza, fino a
pervenire ad una futura liberalizzazione degli incontri, sempre tenuto conto di quanto riferito dal
(con conseguente impegno del Sig. a rispettare le scadenze Pt_3 Controparte_1
programmate in punto esami medici dallo stesso servizio prescritti) e che le parti sin d'ora
concordano, fatti salvi successivi e diversi accordi con la madre, di svolgere secondo le seguenti
modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato dall'uscita dal lavoro del padre sino al lunedì mattina
quando riaccompagnerà a scuola;
Per_1
- tutte le settimane, il lunedì ed il mercoledì dall'uscita dal lavoro del padre, con cena ed eventuale
PE (quest'ultimo solo se il minore lo desidera), con accompagnamento a scuola il mattino
successivo;
- durante il periodo natalizio, dal 24 al 31 dicembre ovvero dal 01 gennaio al 6 gennaio ad anni
alterni;
- durante le festività pasquali, metà periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o
del Lunedì dell'Angelo;
- in occasione di tutte le altre ricorrenze, festività e ponti, ad anni alterni;
- durante il periodo estivo, due settimane anche non consecutive da concordarsi con l'altro
genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 3 di 8 - le parti, in caso di viaggi o vacanze con il figlio minore, si impegnano reciprocamente a informare
preventivamente l'altro genitore in merito al periodo di tempo e al luogo in cui soggiorneranno
con il minore, rendendo sempre possibile all'altro di mettersi in contatto con il figlio.
8. Disporre che il padre possa effettuare con il figlio due telefonate settimanali, in giorni ed orari
da concordare di volta in volta con la madre, tenuto conto dei di lei impegni e delle necessità del
Sig. Controparte_1
9. Dichiarare che i coniugi si concedono l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di
documenti similari validi per l'espatrio con l'iscrizione del figlio sui documenti di entrambi.
10. Spese di lite compensate tra le parti.”
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle
parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 22.2.2024, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
, premettendo che dalla relazione tra le parti (oramai cessata dal mese di
[...]
luglio 2023), era nato , a [...], il [...]. La ricorrente esponeva una Per_1
situazione molto delicata, chiedendo di disporsi l'affidamento esclusivo del minore e l'assegnazione della casa familiare alla madre, la determinazione di un contributo di mantenimento per il figlio da parte del padre, a favore della madre, di € 750,00 mensili,
oltre ISTAT e 50% spese straordinarie;
chiedeva altresì di disporre la presa in carico dei
Servizi Sociali e CTU per sospetti abusi di alcool e sostanza stupefacenti da parte del padre.
Nelle more del giudizio, pur a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali, le parti raggiungevano un accordo ed il resistente, nel costituirsi in giudizio, ne dava atto.
Le parti, dunque, avendo raggiunto l'accordo hanno rassegnato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
pagina 4 di 8 Le condizioni concordate dalle parti, riguardanti l'affidamento e il mantenimento del minore, oltre che la regolamentazione de rapporti tra le parti, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, le parti hanno tenuto conto degli esiti degli approfondimenti commissionati ai Servizi Sociali e dichiarato disponibilità a collaborare con gli stessi. Ed invero, dalla relazione trasmessa emerge che entrambi i genitori hanno collaborato con i Servizi Sociali;
più precisamente i genitori, in accordo, proseguirebbero nel percorso P.I.P.P.I., come proposto dal di Chivasso, il padre continuerebbe ad Pt_2
incontrare il figlio secondo le modalità indicate dai Servizi già attivati, ad oggi in luogo neutro, fino a ad una futura liberalizzazione degli incontri, con impegno del Sig.
a continuare le scadenze programmate in punto esami medici Controparte_1
Cont dallo stesso servizio prescritti dal .D..
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., così provvede:
1. dispone che il minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
2. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre si impegna a fornire copia dei propri documenti personali d'identità e codice fiscale alla Sig.ra e ad Pt_1
autorizzare di volta in volta quest'ultima all'esibizione dei medesimi qualora sia necessario per le necessità del figlio, nel caso in cui il padre sia impossibilitato a farlo personalmente, previa in ogni caso apposita comunicazione. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese da ciascun genitore quando il minore sarà con ciascuno di essi. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, in pagina 5 di 8 relazione alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
3. Dispone che il minore sia collocato in via prevalente presso la madre, con residenza anagrafica e domicilio presso l'abitazione della medesima, in Chivasso (TO), Via Po n. 6.
4. Dispone a carico del padre, Sig. quale contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio minore , la somma pari ad € 450,00 (euro Per_1
quattrocentocinquanta,00), sul c/c intestato alla Signora alle seguenti Parte_1
coordinate: IBAN [...]EM000156123 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro il 15 (quindici) del mese, oltre al 50%
delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative e sportive, concordate o necessitate e comunque documentate, come da Protocollo del Tribunale di Ivrea che si richiama integralmente nel suo contenuto;
5. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le predette spese, documentate dalla Sig.ra con preventivi e successivamente corredate di pezze Parte_1
giustificative, inviate dalla stessa a mezzo e-mail e/o whatsapp, si intenderanno approvate in caso di mancato espresso dissenso del Sig. da Controparte_1
comunicarsi indifferentemente a mezzo raccomandata, e-mail o whatsapp SMS, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta.
6. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il Sig. CP_1
, corrisponderà, a titolo di arretrato del mantenimento e delle spese
[...]
straordinarie maturate a suo carico, sino alla data di sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte, la somma forfettaria di € 1.200,00 (milleduecento,00), da versarsi in rate mensili di € 50,00 (cinquanta,00) cadauna, contestualmente al mantenimento e così
per € 500,00 sino al raggiungimento del saldo, con decorrenza dal mese di Agosto 2025;
7. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico e universale previsto dalla L. n. 46 del 1/4/2021 a sostegno della genitorialità e versato per il figlio minore , venga riconosciuto integralmente in favore della Sig.ra Per_1 Pt_1
già attuale percettrice per l'intero.
[...]
pagina 6 di 8 8. Dispone che entrambi i genitori proseguano il programma P.I.P.P.I., come proposto dal di Chivasso. Pt_2
9. Dispone che il padre possa continuare ad incontrare il figlio secondo le modalità
indicate dai Servizi già attivati (C.I.S.S. ed educatori della Cooperativa Animazione
Valdocco), ad oggi in luogo neutro, a cadenza settimanale con due incontri della durata circa di un'ora e mezza, fino a pervenire ad una futura liberalizzazione degli incontri,
sempre tenuto conto di quanto riferito dal (con conseguente impegno del Sig. Pt_3
a rispettare le scadenze programmate in punto esami medici Controparte_1
dallo stesso servizio prescritti) e che le parti sin d'ora concordano, fatti salvi successivi e diversi accordi con la madre, di svolgere secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato dall'uscita dal lavoro del padre sino al lunedì
mattina quando riaccompagnerà a scuola;
Per_1
- tutte le settimane, il lunedì ed il mercoledì dall'uscita dal lavoro del padre, con cena ed eventuale PE (quest'ultimo solo se il minore lo desidera), con accompagnamento a scuola il mattino successivo;
- durante il periodo natalizio, dal 24 al 31 dicembre ovvero dal 01 gennaio al 6 gennaio ad anni alterni;
- durante le festività pasquali, metà periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
- in occasione di tutte le altre ricorrenze, festività e ponti, ad anni alterni;
- durante il periodo estivo, due settimane anche non consecutive da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- le parti, in caso di viaggi o vacanze con il figlio minore, si impegnano reciprocamente a informare preventivamente l'altro genitore in merito al periodo di tempo e al luogo in cui soggiorneranno con il minore, rendendo sempre possibile all'altro di mettersi in contatto con il figlio;
10. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre possa effettuare con il figlio due telefonate settimanali, in giorni ed orari da concordare di volta in volta con la pagina 7 di 8 madre, tenuto conto dei di lei impegni e delle necessità del Sig. CP_1
;
[...]
11. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si concedono l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di documenti similari validi per l'espatrio con l'iscrizione del figlio sui documenti di entrambi.
12. Spese di lite compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito ed in particolare per la comunicazione al
P.M. ai Servizi incaricati.
Così deciso in Ivrea, in data 4 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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