Art. 23. Reiscrizioni
Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 20, n. 6), possono ottenere la reiscrizione purche' riacquistino i requisiti o le condizioni di cui all'articolo 13. (17) ((19))
Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 21 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione.
Le imprese cancellate o radiate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli articoli 20, n. 5), e 22 possono ottenere la reiscrizione quando sia intervenuta riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e degli articoli 178 e seguenti del codice penale . (17) ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) che i commi 1 e 3 del presente articolo sono abrogati "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001". --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dei commi 1 e 3 del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 .
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , nel modificare l' art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione".
- Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.
Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 20, n. 6), possono ottenere la reiscrizione purche' riacquistino i requisiti o le condizioni di cui all'articolo 13. (17) ((19))
Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 21 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione.
Le imprese cancellate o radiate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli articoli 20, n. 5), e 22 possono ottenere la reiscrizione quando sia intervenuta riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e degli articoli 178 e seguenti del codice penale . (17) ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) che i commi 1 e 3 del presente articolo sono abrogati "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001". --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dei commi 1 e 3 del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 .
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , nel modificare l' art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione".
- Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.