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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4693 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10438/2020
RE P U B B L I C A IT A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I
PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- RA AN EL ed estensore
- RI Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10438/2020 avente ad oggetto separazione giudiziale proposta
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Raffaella Matera, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Cofano giusta mandato in atti Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 agosto 2020 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 dal coniuge . Controparte_1
Premetteva:
- di aver contratto matrimonio concordatario con lo stesso in data 28 maggio 2014 in Monopoli
(trascritto presso i registri di Stato civile del medesimo comune al numero 29, P. II, S.A);
- che dalla loro unione, in data 26 giugno 2017, è nato il piccolo;
Per_1
- che la residenza coniugale veniva fissata in Monopoli alla via Piergiorgio Frassati n.5, appartamento condotto in locazione per un canone di euro 600,00 mensili;
- che i due coniugi non sono proprietari di alcun immobile;
- che ella ha conseguito nel 2009 la laurea in scienze statistiche ed economiche conseguendo nell'anno scolastico 2019/2020 una supplenza presso diversi istituti scolastici terminata il 30 giugno 2020 e che all'epoca di introduzione del giudizio era disoccupata pur essendo inserita nella graduatoria pagina 1 di 20 provinciale di Bari mentre il resistente, perito industriale, è titolare della ditta individuale con sede in Polignano avente ad oggetto l'impianto di caldaie e sistemi di climatizzazione percependo un reddito annuo dichiarato di circa euro 28.250,00;
- che il resistente, da tempo allontanatosi dalla casa familiare, non avrebbe mai provveduto a versare alcunché in favore del piccolo versando soltanto il canone mensile di locazione di euro Per_1
600,00 mensili per l'immobile familiare oltre le utenze fino al mese di maggio 2020 in quanto i contratti erano tutti a lui intestati avendo nelle more comunicato al proprietario il recesso dal contratto di locazione;
- che sin all'epoca del fidanzamento, durato ben 12 anni, il resistente avrebbe già manifestato il suo carattere << bugiardo, dispotico, violento, geloso e autoritario>> sperperando il denaro presso le sale giochi puntando soldi ai video poker;
- che detto comportamento causava svariate discussioni arginate grazie all'intervento della madre dello
CP_1
- che lo stesso a causa della sua gelosia avrebbe isolato la moglie sottraendola ad ogni tipo di rapporto sociale e soprattutto con la famiglia di origine;
- che lo stesso avrebbe perpetrato ai danni della ricorrente condotte violente mai denunciate per il timore di ritorsioni;
in una circostanza l'avrebbe strattonata procurandole una ecchimosi all'occhio destro;
- che nel gennaio del 2013 scopriva di essere in stato di gravidanza mai portata a termine per cause naturali e che anche in quella circostanza il resistente avrebbe mostrato totale disinteresse che ella avrebbe superato confidando che la nascita di un figlio avrebbe potuto far mutare atteggiamento al resistente;
- che anche dopo la nascita di il marito avrebbe continuato ad assumere un atteggiamento poco Per_1 collaborativo e poco presente frequentemente disprezzando il ruolo genitoriale materno incidendo gravemente sull' autostima della ricorrente tanto che a causa di tali asserite condotte ella avrebbe iniziato a trascurare completamente la propria salute fino a raggiungere il peso di 47 chili;
- che ad agosto 2018, sottopostasi ad alcuni controlli, scopriva di essere affetta da un tumore al seno tanto che, ad ottobre 2018, subiva un intervento di mastectomia al seno sinistro;
- che dopo tale intervento ella, a causa delle condizioni di salute che non le consentivano di fronteggiare le esigenze familiari, dovendo sottoporsi a terapia chemioterapica ed essendo Per_1 molto piccolo, veniva ospitata dai propri genitori e che anche in tale circostanza il marito avrebbe mostrato totale disinteresse nei confronti della moglie ed, anzi, lamentandosi per il fatto di essere pagina 2 di 20 costretto a doverla accompagnare a Bari per le necessarie terapie rivolgendosi ai suoi genitori dicendo loro << lei e vostra figlia accompagnate la voi !>>;
- che anche nel corso della malattia avrebbe subito maltrattamenti da parte del marito e dei suoceri anche alla presenza del piccolo deducendo che a causa della terapia perdeva tutti i capelli e Per_1 che a causa di tanto sarebbe stata vessata e derisa sia dal marito che dai familiari di costui;
- che in tale contesto si sarebbe inserita anche la condotta dei suoceri i quali, alla richiesta della Pt_1 di essere aiutata dal marito, le avrebbero detto di non disturbarlo perché doveva lavorare e che lei non aveva mai fatto nulla di buono e che si doveva vergognare perché non sapeva neanche guidare e che la casa non era pulita;
- che nel corso della malattia ella sarebbe stata offesa dal marito in quanto trascurata nell'abbigliamento e perché portava il capo coperto dicendole che era imbruttita ed aggiungendo che <aveva meritato la malattia>>;
- che in una di tali circostanze la situazione sarebbe precipitata tanto che il padre della ricorrente, presente, sarebbe stata costretta a chiamare la polizia affinché intervenisse venendo aggredito fisicamente dal resistente e successivamente minacciato di morte da un cognato del resistente, tale
; Persona_2
- che per un breve periodo di tempo, a causa delle violenze subite, la ricorrente ed il piccolo , Per_1 dietro suggerimento della Polizia di Stato, avrebbero dimorato presso l'abitazione dei genitori fino a quando la stessa avrebbe convinto il marito ad intraprendere un percorso di coppia presso la psicoterapeuta dottoressa Stragapede, ma senza alcun risultato positivo;
- che, nonostante le angherie sopportate nel corso degli anni aggravatesi nel corso della malattia, ella avrebbe temporeggiato al fine di conservare l'unità familiare nell'interesse del figlio minore se non quando, esasperata, avrebbe deciso di separarsi dal coniuge;
- che, raggiunto un accordo sui termini della separazione con il coniuge, costui non li avrebbe rispettati e in una circostanza avrebbe trattenuto contro la sua volontà il figlio minore e che tale comportamento le avrebbe causato ansia essendo costretta a rivolgersi al locale nosocomio a causa del timore che tale malessere potesse nuocere ulteriormente alle sue condizioni fisiche già compromesse tanto più che ella ignorava il luogo in cui il minore stava con il padre quando lo prelevava pur di non danneggiare i rapporti tra padre e minore.
Sulle dette premesse chiedeva dichiararsi la separazione con addebito al marito;
disporre l'affido esclusivo del piccolo;
assegnarle la casa coniugale sita in Monopoli alla via Frassati n. 5 Per_1 quale genitore collocatario con i mobili e gli arredi ivi esistenti;
porre a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno a titolo di contribuzione nel mantenimento del figlio minore pari ad pagina 3 di 20 euro 1000,00 oltre aggiornamento Istat;
prevedere un assegno di mantenimento in proprio favore nella misura ritenuta di giustizia dal tribunale anche in ragione del fatto che la stessa versava un canone di locazione pari ad euro 600,00 mensili, oltre aggiornamento Istat;
prevedere l'obbligo a carico del resistente di corrispondere le spese straordinarie nella misura del 70% giusta protocollo siglato dal tribunale con il C.O.A.; regolamentare gli incontri. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Con comparsa tempestivamente depositata in data 18.11.2020 si costituiva il resistente impugnando e contestando ogni avverso dedotto e formulando domanda riconvenzionale di addebito.
Assumeva, in particolare, che la causa della frattura coniugale sarebbe da ascrivere esclusivamente alla ricorrente la quale lo avrebbe offeso ed ingiuriato continuamente ed ingiustificatamente anche in presenza dei familiari, tenendo, altresì, condotte ostruzionistiche impeditive dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte sua;
che nonostante gli apparenti intenti di pacificazione mostrati dalla ricorrente la stessa non avrebbe perso occasione per rivolgersi alla Polizia tanto esasperando la situazione e determinando proprio il resistente a volersi separare;
che la durata del fidanzamento e del matrimonio sarebbero del tutto in distonia con le accuse mosse per la prima volta dalla ricorrente solo con l'atto introduttivo del presente giudizio;
che egli non avrebbe mai fatto mancare nulla alla famiglia sopportando in via esclusiva tutte le spese necessarie alla famiglia e che la ricorrente, anche quando ha lavorato, non avrebbe mai contribuito in relazione alle esigenze familiari impiegando i propri introiti lavorativi e le regalie in denaro fatte al minore (ed il bonus bebè) esclusivamente per soddisfare esigenze personali;
che la ricorrente all'attualità lavora;
che nel
2017 i due coniugi si erano impegnati nell'acquisto di un immobile da costruire le cui somme preliminari sarebbero state versate tutte dal resistente assumendo che notifica del ricorso per cui si converte, il sig. non abbia avuto notizia alcuna Controparte_1 degli esiti conclusivi riguardanti l'importo di € 15.000,00 da lui versato nella prospettiva di contribuire all'acquisto di un immobile. Parimenti non era a conoscenza della circostanza dell'acquisto e alienazione del cespite da parte della sig.ra , tanto che per le già Parte_1 menzionate emergenze si riserva di agire presso le sedi di giustizia competenti>>.
Contestava recisamente di essere ludopatico e di sperperare il denaro evidenziando che nel 2010 veniva coinvolto nell'attività lavorativa di tecnico per impianti di caldaie e climatizzatori da suo padre, il quale lo formava professionalmente e gli <> la propria Persona_3 clientela. Trascorsi circa nove mesi dalla celebrazione del matrimonio, egli venne invitato dal germano a contribuire a sostenere le spese dei genitori e Controparte_2 Persona_3 [...] attese le condizioni precarie in cui gli stessi versavano. CP_3
pagina 4 di 20 Ammetteva che vi fosse stata una violenta discussione per ragioni familiari ma precisava che essa era scaturita dalla netta opposizione interposta dalla ricorrente alla sua intenzione di corrispondere ai genitori una tantum la somma di euro 150,00 per dare loro aiuto. Negava poi recisamente che nel corso della discussione la stessa avesse mai riportato una ecchimosi essendo vero il contrario ossia che egli ed i suoi familiari sarebbero stati destinatari di continue offese e ingiurie. Negava altrettanto recisamente di avere mai impedito i rapporti con i famigliari della ricorrente ed anzi riconoscendo che, di fatto, il minore è cresciuto con la nonna materna e che, per contro, proprio la ricorrente avrebbe costantemente impedito la frequentazione dei nonni paterni da parte del minore.
Negava altresì di avere tenuto le condotte ex adverso addebitategli nel corso della malattia assumendo di avere tenuto una condotta del tutto confacente alla delicata situazione venutasi a creare in modo del tutto amorevole;
che a causa della condotta della ricorrente egli ha cominciato ad avere problemi di ansia e di insonnia e, stanco di tale situazione, si vedeva costretto ad allontanarsi dalla casa familiare determinandosi a volersi separare.
Deduceva, poi, con riferimento all'episodio evidenziato dalla ricorrente che nella mattinata del
09/01/2019 la madre del resistente, si trovava presso l'appartamento in via Frassati n. CP_3
5 in Monopoli (BA), cosa che accadeva da circa due mesi, avendo, proprio la ricorrente, richiesto di essere accudita ed assistita durante la sua degenza e dovendo gestire un bambino molto piccolo. In quel periodo infatti, dopo un mese e mezzo circa trascorso dalla ricorrente presso la casa dei genitori la madre le avrebbe manifestato il proprio diniego a continuare a prendersene cura tanto che la tornava presso la casa coniugale;
che nell'occorso la madre del resistente, che da Pt_1 tempo accudiva la nuora disinteressatamente, a causa di un diverbio sarebbe stata offesa ed ingiuriata dalla stessa, situazione che degenerava con l'arrivo dei rispettivi genitori della coppia e del cognato. avrebbe nell'occorso esclamato: “Siete sporchi, siete animali, Parte_1 ignoranti! Tua sorella (ossia la germana , rivolgendosi al sig. ) Persona_4 Controparte_1
è una zoccola e lo sanno tutti. Siete delle merde”; che nella circostanza avrebbe Parte_1 impedito all'anziana suocera di uscire liberamente dall'appartamento, chiudendo a chiave la porta CP_ di ingresso restando incurante del fatto che la sig.ra volesse uscire e accusasse un malore;
che le invettive verbali si sarebbero presto trasformate in aggressione fisica da parte di CP_4 supportato dalla sorella e dalla madre, nei confronti dello TO . In Pt_1 Controparte_1
CP_ quel mentre la sig.ra avrebbe supplicato il figlio di chiamare le forze dell'ordine dicendogli e che a quel punto avrebbe detto di aver già provveduto a contattare la Polizia tanto CP_4 che, trascorsi pochi minuti, sopraggiunse una pattuglia.
pagina 5 di 20 Allegava di essere stato graffiato dalla moglie a tale scopo facendo riferimento alla produzione fotografica.
Negava di avere mai neppure lontanamente tentato di sottrare il minore alla madre, come dimostrato dalla messaggistica allegata, assumendo come del tutto strumentale la condotta della ricorrente la quale, per contro, non avrebbe perso occasione per denigrarlo anche alla presenza del minore spaventato anche dalle dichiarazioni materne che in una circostanza, in data 17/05/2020, mentre egli stava per uscire di casa per effettuare delle commissioni, rivolgendosi al piccolo , avrebbe Per_1 detto che suo padre stava mentendo e che lo avrebbe abbandonato. Immediata sarebbe stata la reazione del bambino che mostrava un evidente sgomento e senso di frustrazione.
Confermava che i coniugi non sono comproprietari di immobili.
Con riferimento alla condizione economica della ricorrente deduceva che – contrariamente a quanto ex adverso sostenuto – svolge un'attività lavorativa che le consente di godere di una esistenza dignitosa.
Con riferimento, invece, alla propria condizione economica, ribadiva di essere titolare dell'omonima ditta individuale, svolgendo l'attività di tecnico per impianti di caldaie e climatizzatori;
che se è vero che il reddito annuo percepito in occasione dell'ultimo anno di imposta
è stato pari ad € 20.645,00 (non già € 28.250,00 come invece sostenuto dalla parte ricorrente), da tale importo andavano certamente detratte una serie di voci di spesa precisando di versare € 315,00 mensili per la locazione del locale commerciale ove ha sede l'impresa individuale, a cui aggiungersi
€ 450,00 per la locazione dell'abitazione sita in Monopoli (BA) alla via Frassati n. 5 e € 150,00 per la locazione del pertinenziale locale garage nonché € 400,00 per la locazione dell'unità abitativa sita in Polignano a Mare (BA) alla via F. A. Pace. 5 sottolineando che, comunicato il recesso dal contratto di locazione dell'unità immobiliare sita in Monopoli (BA) alla via Frassati n. 5, occupata dalla coniuge e dal bambino, egli continuava a corrispondere la somma mensile di € 600,00 (trattasi della somma complessiva da versare per l'appartamento ed il box) sino al termine previsto del
31/12/2020 giusta il recesso esercitato dallo stesso dal contratto di locazione.
Su tali premesse chiedeva dichiararsi la separazione con addebito alla ricorrente;
rigettarsi l'avversa richiesta di addebito a proprio carico;
nulla disporsi sulla assegnazione dell'immobile sito in
Monopoli alla Via P. Frassati n. 5, essendo condotto in locazione ed essendo prossima la scadenza del contratto locatizio;
disporre l'affidamento condiviso del minore , quantomeno sino alle Per_1 risultanze della perizia psichiatrica da disporre nei confronti delle parti per valutare il grado di discernimento della genitorialità di ciascuno e l'idoneità ad esercitare la responsabilità genitoriale sul minore;
regolamentare gli incontri;
disporre a suo carico, ove riconosciuto Persona_3
pagina 6 di 20 come genitore non collocatario in via prevalente, l'obbligo di versare mensilmente un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie ed oltre aggiornamento ISTAT;
non prevedere alcun assegno per la ricorrente. Il tutto con il favore delle spese di lite.
All'udienza presidenziale, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, la ricorrente precisava di pagare il canone di euro 600,00 e di essere supplente con contratti a tempo determinato.
Il resistente dichiarava di pagare un canone euro 500,00 oltre ad euro 300,00 per un finanziamento e di guadagnare 1.500,00 € al mese da cui detrarre le spese fisse.
Con ordinanza del 13-16-marzo 2021 il giudice delegato in funzione di presidente disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre con la quale già vive dopo la cessazione della convivenza tra i coniugi, non essendo emersi elementi tali da indurre a ritenere che il nuovo regime legale dell'affidamento sia controindicato per il corretto sviluppo psico-fisico della prole e salvo ogni approfondimento in sede istruttoria circa l' incapacità del resistente di rivestire il ruolo genitoriale;
assegnava la casa coniugale alla madre con tutti i mobili e gli arredi disponendo termine per il ritiro dei propri effetti personali da parte del resistente ove non lo avesse già fatto;
regolamentava gli incontri;
poneva a carico del resistente (dotato di capacità reddituale per circa € 1700,00 al mese e che, tuttavia, sostiene costi fissi per spese di locazione pari ad € 500,00) l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio collocato presso la madre un assegno mensile di € 750,00 (di cui
€ 300,00 da imputare quale contributo al canone di locazione) a partire dal mese di settembre 2020
(mese successivo al deposito del ricorso, arg. da Cass. Civ., n. 17199/2013) oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite nel Protocollo siglato in data 16.11.17 e vigente presso il Tribunale di
Bari; nulla quanto al mantenimento della ricorrente
1.100,00 e certamente , fino al mese di giugno 2021 percepirà non meno di € 590,00 mensili come dalla stessa riferito all'udienza e che, in ogni caso, per età e titoli abilitativi, è dotata di capacità lavorativa e di concreta esperienza che ne hanno consentito, e verosimilmente ne consentiranno anche in futuro, l'assunzione nelle scuole anche solo come supplente, come già avvenuto e dimostrato dalla documentazione dalla stessa prodotta>>. Indi designava il G.I. innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo.
Il P.M. interveniva in data 25.03.2021.
Passati alla fase contenziosa alla prima udienza di trattazione il resistente deduceva di avere interposto reclamo avverso l'ordinanza presidenziale in relazione alle statuizioni di carattere pagina 7 di 20 economico ed agli orari relativi agli incontri;
insisteva per la modifica dell'ordinanza presidenziale,
Indi venivano concessi i richiesti termini ex art 183 co. VI c.p.c.
Il ricorrente introduceva in data 5.05.2022 subprocedimento per la modifica della detta ordinanza che veniva rigettato dal G.I. con ordinanza del 7.07.2022.
Con ordinanza del 16.12.2021 il G.I. provvedeva sulle istanze istruttorie.
All'udienza del 19.05.2022 veniva formulata richiesta di emissione di sentenza parziale sullo status
Precisate le conclusioni, la causa, all'udienza del 19.05.2022, è stata riservata per la decisione del
Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (Cass. civ. (cfr. Cass. civ. Cassazione civile, sez. I, 28 aprile
2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
Indi, con sentenza n. 2564/2022 del 14/27/giugno 2022, il tribunale dichiarava la separazione dei coniugi e con separata ordinanza disponeva in ordine al prosieguo istruttorio.
Istruita la causa oralmente e documentalmente, assegnata la causa all'attuale G.I., con ordinanza del
24.09.2025 veniva rinviata all' 11.12.2025 con concessione di termini a ritroso fino a venti giorni prima e dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusive e di replica.
Parte ricorrente, con la comparsa conclusiva depositata in data 21.11.2025, precisava le conclusioni nei seguenti termini: <<1) confermare la separazione tra le parti come da sentenza parziale già emessa dall'intestato Tribunale di Bari, con provvedimento non definitivo n°2564/22 del 27.06.22 e dichiarare che la predetta separazione sia comunque addebitabile al resistente riconoscendo altresì nelle condotte dello stesso l'esistenza di un illecito endofamiliare. 2)
Confermare l'affidamento del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso l'abitazione materna in Monopoli alla Via Canonico del Drago, n°62/H, avendo nelle more del giudizio lo dato prova di sapersi rapportare al figlio prendendosi debitamente cura CP_1 dello stesso nei tempi in cui stanno insieme, pur non mantenendo allo stato, alcuna comunicazione con l'altro genitore;
3) porre l'obbligo a di versare in favore della signora Controparte_1 [...]
la somma di €. 550,00 oltre l'aggiornamento ISTAT, somma che dovrà essere imputata Pt_1 interamente al mantenimento di a causa delle mutate esigenze di vita del bambino, oltre il Per_1
50% delle spese straordinarie in favore del figlio;
4) assegnare per intero, l'importo dell'Assegno
Unico in favore della signora;
5) Condannare al pagamento delle spese e Pt_1 Controparte_1 compensi di lite del presente procedimento e soprattutto del sub procedimento introdotto dallo stesso in corso di causa e rigettato con provvedimento dell' 11.07.2022 in cui le spese venivano differite al definitivo. 6) In subordine, in caso di accoglimento delle domande avverse, che siano compensate le spese ed onorari del procedimento de quo>>. pagina 8 di 20 Il resistente ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda di addebito con accoglimento della propria richiesta di addebito a carico della ricorrente;
non riconoscersi alcun assegno in favore della ricorrente;
nulla disporre sulla casa coniugale in quanto non più esistente essendo stata dismessa anche dalla ricorrente residente con il minore presso altro immobile;
disporre l'affidamento condiviso del minore , respingendo altresì la domanda volta a disporre l'affido Per_1 esclusivo del piccolo alla madre, per le motivazioni esposte;
disporre, in revoca e/o Per_1 modifica parziale delle precedenti statuizioni, che il sig. , ove riconosciuto come Controparte_1 genitore non collocatario in via prevalente, debba corrispondere un importo quale contributo al mantenimento del proprio figlio , nella misura di € 200,00 ovvero in quell'altra Persona_3 somma che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, anche eventualmente a mezzo bonifico bancario e/o mediante altra modalità, stabilendo sin d'ora che l'importo sia rivalutato annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, ed altresì che durante il periodo invernale ed estivo di permanenza più prolungata del figlio con il genitore non collocatario, questi potrà ridurre proporzionalmente l'importo dell'assegno mensile di mantenimento sino ad azzerarlo ove la sua permanenza sia superiore a giorni dieci consecutivi al mese, per le motivazioni esposte;
Revocare la statuizione stante cui il sig. è Controparte_1 gravato dal pagamento di € 250,00 da imputare quale contributo al canone di locazione (inserita come voce nel contributo al mantenimento del proprio figlio) ovvero ridurre l'ammontare in altra somma che sarà ritenuta di giustizia, per le motivazioni esposte;
disporre a carico di entrambe le parti il concorso, nella misura del 50%, alle spese mediche non mutuabili e di quelle ulteriori e straordinarie a favore del minore, anche alla luce del Protocollo d'Intesa 36/1 - prot. 4969.
All'udienza dell'11.12.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio senza concessione di ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la già emessa sentenza 2564/2022 del 14/27/giugno 2022 sullo status, come sopra evidenziato, non resta che delibare sulle ulteriori richieste formulate dalle parti.
In ordine alle richieste di addebito.
Si rammenta che la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento giudiziale di una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e della sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il giudice di merito deve apprezzare gli elementi emersi in giudizio circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, ovvero circa pagina 9 di 20 comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c. e la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione e la determinazione della crisi coniugale
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2960 del 3.2.2017). Per valutare la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di addebito a carico dell'uno o dell'altro coniuge, occorre cioè ponderare il comportamento delle parti tenuto nel tempo antecedente alla cessazione di fatto del consortium coniugale, per vagliare l'esistenza di comportamenti adottati dall'uno o dall'altro che siano stati determinanti per la crisi. “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 5.8.2020). La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi.
Tanto premesso, ricapitolando le rispettive posizioni assunte dalle parti occorre evidenziare che la ricorrente ha assunto quale causa della frattura coniugale il disinteresse e sostanzialmente l'assenza del marito anche nel corso della sua malattia ove avrebbe tenuto una condotta per nulla amorevole e collaborativa;
una condotta maltrattante nei suoi confronti che si sarebbe tradotta in offese e manifestazioni di disistima come donna e genitrice;
lamenta altresì una condotta di sperpero degli introiti a causa della asserita dipendenza dal gioco da parte del resistente.
Venendo al vaglio di tale richiesta occorre premettere che i testi escussi sono quasi tutti congiunti della ricorrente.
Il teste , fratello della ricorrente, ha del tutto genericamente riferito che il cognato, fin CP_4 dai tempi del fidanzamento, avrebbe giocato <ai video-poker>> partecipando a dei tornei ed andando nelle sale da gioco e giocando le schedine. Tuttavia, non ha riferito come fosse a conoscenza di tali circostanze, anzi, riferendo di non sapere quali cifre venissero giocate;
di avere assistito a dei litigi tra la sorella ed il cognato ma che la sorella non gli avrebbe mai detto di che cifre si trattasse.
Lo stesso ha del tutto genericamente riferito di aver visto la sorella con un <> senza riferire né in quale circostanza né in quale periodo;
di non aver mai sentito il resistente
<> la sorella neppure in costanza della malattia genericamente riferendo che il resistente si sarebbe lamentato quando si trattava di accompagnare la moglie per le necessarie terapie ma in modo del tutto decontestualizzato.
pagina 10 di 20 Il teste ha altresì riferito: << Confermo che dal 2011 al 2019 la signora ha sempre Parte_1 lavorato presso l'azienda del marito di cui egli è titolare occupandosi dell'invio Controparte_1 telematico dei bollini per le caldaie a gas nella provincia di Bari. So dire questo perché ho visto mia sorella svolgere questo lavoro sia presso la casa dove abito io sia presso la casa coniugale.
Confermo che dopo la nascita del piccolo , la signora si è dedicata alle cure Per_1 Parte_1 del neonato riducendo l'apporto lavorativo presso l'attività del marito ho visto Controparte_1 di persona, poiché stando col bambino, non andava al lavoro”.>>.
fratello della ricorrente, ha rilasciato tutte dichiarazioni generiche, valutative e Persona_5 neppure circostanziate: Dal 2011 al 2019, mia sorella lavorava per l'azienda dello LI occupandosi dell'invio telematico dei bollini per le caldaie a gas;
poteva lavorare telematicamente anche da casa;
dopo la nascita del bambino ha solo rallentato il contributo lavorativo ma non ha mai smesso di lavorare. Preciso che, vivendo a casa dei miei genitori, assistevo alle liti per la sala gioco. Per quanto riguarda il lavoro di mia sorella, preciso che lei era l'unica a saper svolgere
l'attività di inoltro dei bollini, ci impiegava alcune ore e avendo un altro lavoro, a volte, si dedicava a tale attività di sera”.
La madre della ricorrente, ha rilasciato dichiarazioni del tutto sovrapponibili a Persona_6 quelle rilasciate dal figlio Per_5
, cognata del resistente, moglie di ha rilasciato dichiarazioni tutte Persona_7 Persona_5 sovrapponibili alle precedenti, del tutto generiche e non circostanziate. Con riguardo alla malattia della ricorrente, pur ribadendo quanto pedissequamente riferito dai congiunti, ha ammesso che lo stesso aiutava in casa, faceva la spesa riferendo, altresì, che lo stesso a causa del lavoro era stanco e che chiedeva l'aiuto dei suoceri per le cure della moglie.
Anche in tal caso il riferimento al gioco ed alla asserita esistenza di un problema di ludopatia si appalesa del tutto generico.
La madre del resistente, ha dichiarato non essere vero che il figlio abbia sperperato il CP_3 denaro nella sale da gioco e di non aver mai assistito a litigi tra i due coniugi sul punto.
, amico del resistente, ha dichiarato non mi ha mai parlato del fatto Testimone_1 CP_1 che lui giocava, né l'ho mai visto giocare. Ma non penso neanche lui abbia mai giocato perché siamo amici molto intimi e penso che altrimenti l'avrei saputo. Abbiamo sempre parlato di tutto, con sincerità, anche per esempio della sua crisi di coppia per screzi e incompatibilità di carattere: che io sappia però non per questo elemento del gioco. In realtà proprio nel periodo di crisi maggiore ci siamo frequentati di meno perché anche io stavo attraversando una crisi matrimoniale.”. pagina 11 di 20 , fratello del resistente, ha dichiarato: <so che si è fidanzato nel 2002 Controparte_2 CP_1 con , un anno prima del mio matrimonio. Io non gioco alle slot. Seguo il calcio, ma non Pt_1 gioco al fantacalcio, magari una volta al mese, o poco più, gioco una schedina sul calcio (seria A e anche serie minori). Non sono mai andato con mio fratello a giocare una schedina, può essere che lui l'abbia giocata qualche volta. A chiarimenti del Giudice specifico che in realtà qualche volta ho giocato con lui, forse 10 anni fa. Io non gioco da 4/5 anni. Mio fratello penso giocasse le stesse schedine (sempre sul calcio), ma assolutamente non giocava alle slot. Io non gioco a poker, e sono sicuro che mio fratello non abbia mai giocato. Non so se mio fratello conosce le regole del poker.
Mio fratello lavora da quando ha 15/16 anni e sa cosa significa guadagnarsi una 10 euro. In settimana ci vedevamo e sentivamo telefonicamente. Finché siamo stati a casa dei nostri genitori, sotto allo stesso tetto, non abbiamo mai giocato assieme, al più ognuno per sé, ma parliamo di una schedina una volta ogni tanto sull'ordine dei 2/5 euro, neanche tutte le domeniche. La coppia è andata in crisi perché si sono intromessi terzi nella loro famiglia, parenti della sig.ra . Pt_1
Personalmente ho assistito solo a una discussione tra mio fratello e la : i miei genitori non Pt_1 versavano in condizioni economiche rosee e in qualità di fratello grande ho riunito tutti i fratelli per aiutarli, ma non ho mai sentito litigare mio fratello con sua moglie, né ho mai sentito la Pt_1 recriminare a mio fratello il fatto che lui giocasse>>.
Il teste , non legato alle parti né da rapporti di parentela né di amicizia e, dunque, Testimone_2 teste certamente attendibile, ha dichiarato: << “Premetto di essere un docente in pensione di matematica e dal 2003 al 2008 ho avuto come studente alla scuola serale, dalle 18,00,
CP_1 dal lunedì al venerdì, fino alle 21,00. Noi facciamo un percorso personalizzato, conosciamo le problematiche di ciascuno. finiva le lezioni con noi intorno alle 22 o alle 21, a giorni
CP_1 alterni. Nel caso di sapevamo che la sua famiglia di origine era una famiglia semplice,
CP_1 ma non lo abbiamo qualificato come un caso fragile. Dopo due anni dalla fine del percorso scolastico siamo diventati amici proprio in virtù del suo carattere spigliato, tranquillo e solare. In classe lui creava motivazione, faceva gruppo ed era un punto di riferimento per tutti. Mi sembra impossibile, sulla base della mia conoscenza, che abbia giocato alle slot o al video-poker
CP_1 anche in virtù delle precarie condizioni economiche della famiglia di origine. Fino al 2008 ho visto sempre da solo, due anni dopo ho conosciuto e certe dinamiche mi sono
CP_1 Pt_1 diventate più familiari: posso riferire di alcuni disagi nella coppia perché da parte di Pt_1
c'era un continuo rimproverare il marito, non riconoscendone il ruolo paterno, recriminandogli il fatto che lui aiutava economicamente i genitori e che non si sapesse emancipare dalla famiglia
d'origine. Ho avuto studenti ludopatici, sono tesi, scontrosi, agitati. Escludo che in quel periodo e pagina 12 di 20 anche dopo giocasse d'azzardo. Chiaramente non posso sapere con certezza se abbia mai CP_1 giocato.” A chiarimenti dichiara: “non ho mai sentito parlare del gioco d'azzardo con riferimento
a né da parte della né da terzi come da mia moglie che talvolta parlava con la CP_1 Pt_1
”>>. Pt_1
Conclusivamente, la asserita ludopatia del resistente, che avrebbe sperperato il denaro sottraendolo alle esigenze di famiglia, è rimasta del tutto indimostrata. Né può ritenersi lontanamente ludopatico chi si limiti episodicamente a giocare una schedina o ad altri giochi ben altra essendo la sintomatologia della ludopatia che, si rammenta, è una malattia (G.A.P.).
La ludopatia è definita, infatti, come la persistente incapacità di gestire e resistere all'impulso di attuare comportamenti finalizzati al gioco.
Tali comportamenti, solitamente persistenti e gradualmente intensificati, incidono sul funzionamento della persona in altre aree di vita come famiglia e lavoro.
Nel DSM 5 (APA, 2013) il Disturbo da Gioco d'Azzardo (espressione tecnica di identificazione della patologia tale non essendo l'espressione <ludopatia>>) è definito come un comportamento problematico persistente e ricorrente legato al gioco d'azzardo che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi.
Ad esempio, nel decreto-legge (158/'12) convertito ora in legge (189/12), la ludopatia, intesa specificamente come gioco d'azzardo patologico, è stata inserita dal Ministero della Sanità nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (i cosiddetti Lea), nell'articolo 5 intitolato “Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia” (Bartezzaghi, 2008). Al comma 2, infatti, si fa riferimento alla ludopatia come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Così tracciate le linee della questione non solo non è emerso che il resistente sia affetto da una tale patologia – che avrebbe richiesto ben altra prova – ma vieppiù è emerso che fondamentalmente lo stesso ha prevalentemente fronteggiato tutte le spese famigliari avendo, la ricorrente, solo di recente conquistato una stabilità economica.
Venendo poi ai maltrattamenti, il resistente, imputato per i reati di cui al 572 c.p. co 1 e 2, 582, 585
(in relazione all'articolo 577 comma uno numero 1) 570 comma due numero 2) c.p. più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, durante il periodo di convivenza con la moglie, , maltrattava la donna sottoponendolo ad un regime di vessazioni fisiche e Parte_1 psicologiche;
in particolare in varie occasioni la percuoteva cagionandole e ecchimosi All'occhio destro;
il 12 luglio 2019 la strattonava cagionandole lesioni refertate come < pagina 13 di 20 avambraccio destro e regione femorale destro in paziente in stato ansioso reattivo ad aggressione verbale e fisica>> giudicate guaribili in giorni quattro;
il 27 luglio 2019 in occasione di un diverbio, le stringeva la mano e la spintonava cagionandole lesioni refertate come << riferita contusione emitorace sinistro quinto dito mano sinistra emivlte dx>>, giudicate guaribili in giorni sei;
nel gennaio 2016 a seguito di un aborto spontaneo anziché sostenerla materialmente ed emotivamente le mostrava sprezzante indifferenza pronunciando frasi del tipo<< se non ce la fai vattene a casa di tua madre>>; quando nell'agosto 2018 alla donna veniva diagnosticato un tumore al seno sinistro, con successivo intervento di mastectomia, mostrava fastidio per il fatto di doverla accompagnare in ospedale per sottoporsi a sedute di chemioterapia, la insultava dicendo che aveva meritato la malattia che l'aveva attinta, o con espressioni del tipo << magari muori>>,
<< devi soffrire per tutta la vita>> o ancora (nell'aprile 2020) dicendole con riferimento alla malattia della donna e di suo fratello: << la vostra guarigione è un'illusione momentanea>>; la derideva per aver perso i capelli a seguito della chemioterapia;
la insultava con epiteti quali
<> ed apostrofava la donna i suoi congiunti come << sbruffoni e pezzenti arricchiti>> cercava di impedirle le frequentazioni della donna con la sua famiglia di origine e poneva in essere condotte di intromissione quando non di spionaggio nella vita quotidiana della donna dicendole <<ti do tempo un anno e diventerai pazza>; inoltre a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale si sottraeva totalmente agli obblighi di sostentamento nei confronti del figlio e della moglie , con l'aggravante di aver commesso il delitto di maltrattamenti anche in presenza del figlio minore della coppia, (classe 2017). In Monopoli nel gennaio 2016 epoca successiva Per_1 al 31 maggio 2020 giorno della cessazione della convivenza>> nell'ambito del giudizio penale instaurato innanzi al tribunale di Bari definito con sentenza n 544/2025-irrevocabile – del
30.01.2025 di assoluzione.
Va subito detto che dalla lettura della sentenza penale, che fa stato nel presente giudizio non solo perché irrevocabile e, dunque passata in giudicato, ma altresì perché emessa in sede dibattimentale ed essendosi in quel giudizio l'odierna ricorrente costituita parte civile, e, dunque, nel pieno contraddittorio delle parti, emerge inequivocabilmente che in quel contesto processuale sono state allegate le stesse circostanze allegate in questa sede ed anche il materiale probatorio è del tutto sovrapponibile.
Ciò chiarito si legge in sentenza: < Orbene, nel caso di specie la ricostruzione operata dalla persona offesa è apparsa poco credibile per diverse ragioni: innanzitutto, la deposizione raccolta è risultata eccessivamente ridondante in alcuni particolari (nelle parti in cui ha insistito su alcuni aspetti quali le umiliazioni per l'aspetto fisico durante la terapia, per poi ridimensionarli) e a tratti pagina 14 di 20 contraddittoria, se rapportata alla documentazione acquisita;
in secondo luogo non sono emersi riscontri alle sue dichiarazioni non potendosi ritenere tali le dichiarazioni dei suoi familiari inevitabilmente influenzate dal rapporto di parentela, né i referti medici, riportanti meri stati di agitazione o lesioni che lei stessa ha escluso fossero riconducibili alla volontà dell'imputato. Non può inoltre sottacersi la tensione sorta tra i coniugi verosimilmente a seguito dei conflitti tra la
e la famiglia del marito, perdendo le critiche ricevute dalla donna in passato ma anche per Pt_1 la questione del contributo economico da dare ai suoi suoceri, che induce a ritenere come la stessa, sporgendo querela bene avrebbe potuto avere intenti calunniatori nei confronti del prevenuto, al fine di addebitargli condotte di rilevanza penale mai poste in essere, solo per vendicarsi della fine del matrimonio e del fatto che lui l'avesse data vinta ai suoi genitori;
tale contesto finisce quindi con il ridimensionare fortemente la credibilità della . Venivano infatti acquisiti i messaggi Pt_1 scambiati tra i due coniugi quando lei si era trasferita dalla madre dopo il parto dai quali trapelava l'amore e la vicinanza dell'imputato nei suoi confronti (confronta messaggio del 19 ottobre 2018: << buonanotte, amore>>); ma anche il desiderio della di non separarsi ( Pt_1 confronta messaggio del 30 maggio 2020: << io non riesco a credere che non ci sia una soluzione migliore a quella di separarsi, nella vita bisogna imparare a superare gli ostacoli, siamo due persone in gamba che si sono perse di fronte a problemi seri, basta volerlo e usare il cuore per risolvere tutto nonostante tutto, ti voglio bene, basta a soffrire, non facciamoci ancora del male, abbiamo sofferto tutti e due, ecco perché dico di volerci bene di non soffrire più entrambi, io comunque io ci ho provato a farti capire che potremmo provare a volerci bene e spero di non sentire più le tue urla), di fronte al quale l'imputato in un moto di orgoglio le aveva contestato di averlo sempre sminuito non vedendo quello che aveva fatto per lei, e umiliandolo davanti a tutti fino a farlo soffrire;
non può al contempo non tenersi conto delle trascrizioni delle registrazioni effettuate dall'imputato nel corso di alcuni litigi, dalle quali emergeva il linguaggio scurrile utilizzato dalla nei confronti dell'imputato (bastardo, mi hai rotto i coglioni, sporca merda, Pt_1 coglione) davanti al bambino (che aveva fermamente negato di aver utilizzato in sede di escussione), oltre ad un tono spropositatamente aggressivo;
in una circostanza addirittura aveva fatto piangere il figlio dicendogli che il padre lo stava abbandonando e in un'altra si era fatta rimproverare dallo stesso bambino per avere minacciato il padre di chiamare la polizia e di farlo arrestare.
Anche dalle conversazioni intercorse tra la suocera e la non è emerso alcun riscontro alla Pt_1 versione della parte civile, se si considera il tenore assolutamente affettuoso e collaborativo della madre dell'imputato nel periodo di malattia della nuora. pagina 15 di 20 La stessa conversazione tra l'imputato e il fratello di lei, conferma piuttosto la versione Per_5 dell'imputato non solo sulla reciproca stima tra i due, rendendo inspiegabile l'augurio di morte che, a dire della donna, allo gli avrebbe fatto ma anche sull'impegno profuso CP_1 dall'imputato nei confronti della moglie. Anche il teste della cui attendibilità non si ha Tes_2 motivo di dubitare in quanto davvero terzo rispetto agli altri testi, ha fornito un riscontro logico alle dichiarazioni dell'imputato restituendo l'immagine di una parte civile fuori controllo animata da un forte rancore nei confronti della famiglia di lui.
Altre circostanza che offusca la credibilità della è quella relativa alla sua reticenza in merito Pt_1 alla restituzione dei 25.000 € in suo favore (con 5 bonifici fino a giugno 2020) da parte dell'impresa costruttrice dell'immobile oggetto del contratto preliminare risolto di cui una parte
(15.000 €) era stata versata dal marito: è evidente come la stessa, dopo aver denunciato il marito per violazione degli obblighi di assistenza familiare, avesse interesse a nascondere tale restituzione, che di certo le consentiva di non versare in uno stato di mancanza di mezzi di sussistenza.
Premessa quindi l'inattendibilità della teste per mancanza di coerenza logica tra le sue dichiarazioni e gli ulteriori elementi acquisiti non può che escludersi la sussistenza del reato di maltrattamenti e di lesioni personali contestato nei confronti dell'imputato: per il primo manca la prova del ripetersi prolungato nel tempo di una pluralità di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro della parte civile, nelle forme di percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni, umiliazioni e più in generale atti di disprezzo e offesa la dignità della persona umana. È emersa in realtà una reciprocità di offese e lesioni a livello assolutamente paritetico sufficiente di per sé ad escludere la sussistenza del reato ex art 572 codice penale;
quanto al secondo non vi è prova certa che i due episodi di lesioni personali (ecchimosi avambraccio destro e regione femorale destra e stato ansioso reattivo con giorni quattro di prognosi dal 12 luglio 2019 e la riferita contusione emitorace sinistro dito mano destra e emivlte dx del 27 luglio 2019 guaribili in sei giorni) siano riconducibili alla volontà dell'imputato di provocare nei soggetto passivo uno stato di malattia nel corpo o nella mente con conseguente lesione;
la Cassazione infatti ha stabilito che << in tema di lesioni personali volontarie il dolo consiste nella coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo per cui la responsabilità per tale delitto discende da ogni condotta volontaria idonea a determinare le lesioni quando sia accompagnata da intenzionalità lesiva (Cassazione penale 12 febbraio 2019 numero
25.116); in ogni caso << integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale ossia la mera accettazione che dalla propria azione derivino o possano derivare pagina 16 di 20 danni fisici alla vittima (confronta Cassazione penale 11 giugno 2019 numero 28.891). Ebbene, nel caso specifico la stessa negava la volontarietà delle lesioni cagionate il 27 luglio 2019 e lo Pt_1 stesso discorso può estendersi a quelle del 12 luglio 2019 quando vi era stata una colluttazione tra le parti per la sottrazione del cellulare usato per la registrazione dall'imputato.
Quanto all'ipotesi di cui all'articolo 570 Codice penale ritiene questo tribunale che ai fini dell'applicabilità dell'articolo 131 bis codice penale sia rispettata innanzitutto la condizione dei limiti edittali di pena…… Ebbene la contestata condotta dello LI risultava circoscritta dal punto di vista temporale e quantitativo: in particolare per quanto attiene alla corresponsione dell'assegno mensile l'inadempimento protrattosi per pochi mesi era stato solo parziale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato si deve ritenere l'offesa di particolare tenuità e la condotta meramente occasionale in ragione dell'assenza di precedenti dell'imputato e della successiva corresponsione in favore della persona offesa di metà della somma dovuta. Ne consegue pertanto che lo deve essere mandato assolto dai reati ex articoli 572, 582 codice penale CP_1 perché il fatto non sussiste ed al reato ex articolo 570 comma secondo codice penale in quanto non punibile per tenuità del fatto>>.
Alla luce di tutti i superiori elementi va dunque esclusa senz'altro la addebitabilità a carico del resistente ma, altresì, quella richiesta a carico della ricorrente essendo chiaramente emerso, come condivisibilmente valorizzato nella citata sentenza, che la situazione è precipitata a causa di una serie di fattori sia esogeni che endogeni all'interno della dinamica di coppia, in parte dovute al sopraggiungere di fattori fortemente stressogeni di difficile gestione, in parte dalla costante intromissione delle rispettive famiglie ed in parte ad un graduale ma inesorabile sfilacciamento del rapporto di coppia dovuto a reciproche condotte conseguenza di quanto sopra.
Non si rinviene, dunque, una causa della frattura riconducibile in via esclusiva all'uno o all'altro dei coniugi.
Affidamento, collocazione del minore e regolamentazione degli incontri Per_1
Entrambi i coniugi hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso del piccolo né essendo Per_1 emersi profili che giustifichino un discostamento dalla corsia preferenziale del principio di bigenitorialità.
Anche la collocazione privilegiata presso la madre va confermata non essendovi ragione di sconvolgere le consuetudini del minore neppure essendo emerse criticità rispetto a tale profilo.
La casa coniugale risulta dismessa da tempo.
Quanto agli incontri va evidenziato che reclamato il provvedimento presidenziale la Corte
d'Appello, con ordinanza cron. N. 3156/2021 del 12/ 25/10/2021 (RG n. 476/2021), ha così pagina 17 di 20 disposto: <<…Ugualmente meritevole di accoglimento è la censura relativa alla regolamentazione del diritto di visita del genitore che non pare avere tenuto nel debito conto, le esigenze lavorative dello tale diritto, infatti potrà essere esercitato dal padre dalle 18 alle 20, anziché CP_1 dalle 16 alle 20 nei giorni indicati nell'ordinanza, fatti salvi i diversi possibili accordi fra i genitori,
e a settimane alterne dalle ore 20,00 del venerdì alle ore 22,00 della domenica. Non si ritiene, infatti, allo stato, di liberalizzare completamente l'esercizio del diritto di visita – opportunità che senza dubbio garantirebbe al meglio le esigenze di tutti – stante l'evidente conflittualità fra i coniugi che richiede, allo stato una più rigida regolamentazione>>.
Reputa dunque il collegio di far proprio il regime di incontri fissato in sede presidenziale con i superiori correttivi: il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé il minore presso il suo domicilio, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e le sue esigenze anche scolastiche: a) il lunedì, mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 18,00 alle ore 20:00 ed a settimane alterne dalle ore 20,00 del venerdì alle ore alle 22,00 della domenica;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle ore 10:00 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 27 dicembre e l'anno successivo dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 2 gennaio e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno di Pasqua di tutti gli anni pari e dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
il minore trascorrerà inoltre il compleanno ed onomastico dei genitori e la festa del papà e della mamma con ciascuno di essi ed il proprio compleanno con entrambi.
Il presente regolamento degli incontri è puramente indicativo e le parti dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il minore ed il padre e la sua famiglia di origine..
Profili economici
Anche in parte qua è di ausilio l'ordinanza della Corte d'appello da cui emerge: <Ritiene la Corte, infatti che, sebbene nel provvedimento presidenziale ai fini del calcolo dell'ammontare del mantenimento in favore del figlio si sia tenuto conto della media relativa ai redditi imponibili del triennio precedente (pari circa 20.000,00) non si è però tenuto conto della forte riduzione di reddito rispetto agli anni precedenti, avutasi nell'ultimo anno ed altresì che, anche a considerarlo tale, dall'importo mensile andassero detratti quali l'affitto e quantomeno forfettariamente le spese.
Inoltre, rispetto al contributo per l'affitto della casa dove il bambino vive, non fosse dovuto da parte dello alcun contributo per il ricovero dell'autovettura della . A giudizio CP_1 Pt_1
pagina 18 di 20 di questa Corte appare quindi maggiormente equa la somma complessiva di € 550,00 per il mantenimento del figlio di cui € 250,00 quale contributo per il canone di locazione>>.
Orbene, reputa il Collegio che all'attualità gli introiti dei due genitori siano fra loro sovrapponibili e tanto si evidenzia in ragione della considerazione che il contributo del genitore collocatario va aggiunto a quello del genitore non collocatario.
Ciò detto, il resistente ha un reddito mensile di circa euro 1500,00-1700,00 mensili (dalla dichiarazione dei redditi emerge un reddito annuo lordo di euro 23.529,00).
Sebbene le dichiarazioni dei redditi notoriamente non fotografino fedelmente la situazione reddituale avendo una finalità solo fiscale è pur vero che non sono emersi elementi tali da ritenere che il tenore di vita del resistente si discosti significativamente dalla descritta situazione reddituale da cui detrarre euro 500,00 per il canone di locazione (al pari della ricorrente che pure abita in una casa condotta in locazione e che, all'attualità ha un reddito mensile di euro 1700,00); euro 315,00 mensili per il pagamento del canone di locazione del locale destinato all'esercizio della propria attività lavorativa oltre a tutte le ulteriori spese (auto, spese fisse, etc) sicché anche tenuto conto dell'età del minore e delle future crescenti esigenze dello stesso il Collegio reputa congruo riconoscere a carico del resistente a titolo di contribuzione nel mantenimento del minore la somma di euro 350,00 oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il COA in data 18.12.2025, a decorrere dalla presente sentenza anche in ragione del fatto che le determinazioni collegiali sono conseguenza e frutto della valutazione di un sopravvenuto mutamento del quadro complessivo.
L'assegno unico va riconosciuto in forma integrale in favore della ricorrente.
Nessun assegno va riconosciuto in favore della ricorrente ormai definitivamente autonoma economicamente.
Le spese
In ragione dell'andamento dei fatti di causa e degli esiti delle rispettive domande e del subprocedimento e del reclamo le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui in epigrafe, di separazione personale proposta da nei confronti di depositato in data 25.08.2020 così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) rigetta le rispettive domande di addebito;
2) dispone che il figlio minore sia affidato congiuntamente ai genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
pagina 19 di 20 3) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo di contribuzione nel mantenimento del minore la somma mensile di euro 350,00 oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il C.O.A. in data 18.12.2025 entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente sentenza;
4) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla ricorrente;
5) dispone che gli incontri siano regolati nei termini di cui in parte motiva;
6) compensa integralmente le spese di giudizio;
7) rigetta ogni altra domanda;
8) revoca l' ordinanza del 13-16-marzo 2021.
In caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003 n. 196.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice rel./estensore Il Presidente
Dott. RA AN Dott. Giuseppe Disabato
pagina 20 di 20
RE P U B B L I C A IT A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I
PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- RA AN EL ed estensore
- RI Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10438/2020 avente ad oggetto separazione giudiziale proposta
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Raffaella Matera, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Cofano giusta mandato in atti Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 agosto 2020 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 dal coniuge . Controparte_1
Premetteva:
- di aver contratto matrimonio concordatario con lo stesso in data 28 maggio 2014 in Monopoli
(trascritto presso i registri di Stato civile del medesimo comune al numero 29, P. II, S.A);
- che dalla loro unione, in data 26 giugno 2017, è nato il piccolo;
Per_1
- che la residenza coniugale veniva fissata in Monopoli alla via Piergiorgio Frassati n.5, appartamento condotto in locazione per un canone di euro 600,00 mensili;
- che i due coniugi non sono proprietari di alcun immobile;
- che ella ha conseguito nel 2009 la laurea in scienze statistiche ed economiche conseguendo nell'anno scolastico 2019/2020 una supplenza presso diversi istituti scolastici terminata il 30 giugno 2020 e che all'epoca di introduzione del giudizio era disoccupata pur essendo inserita nella graduatoria pagina 1 di 20 provinciale di Bari mentre il resistente, perito industriale, è titolare della ditta individuale con sede in Polignano avente ad oggetto l'impianto di caldaie e sistemi di climatizzazione percependo un reddito annuo dichiarato di circa euro 28.250,00;
- che il resistente, da tempo allontanatosi dalla casa familiare, non avrebbe mai provveduto a versare alcunché in favore del piccolo versando soltanto il canone mensile di locazione di euro Per_1
600,00 mensili per l'immobile familiare oltre le utenze fino al mese di maggio 2020 in quanto i contratti erano tutti a lui intestati avendo nelle more comunicato al proprietario il recesso dal contratto di locazione;
- che sin all'epoca del fidanzamento, durato ben 12 anni, il resistente avrebbe già manifestato il suo carattere << bugiardo, dispotico, violento, geloso e autoritario>> sperperando il denaro presso le sale giochi puntando soldi ai video poker;
- che detto comportamento causava svariate discussioni arginate grazie all'intervento della madre dello
CP_1
- che lo stesso a causa della sua gelosia avrebbe isolato la moglie sottraendola ad ogni tipo di rapporto sociale e soprattutto con la famiglia di origine;
- che lo stesso avrebbe perpetrato ai danni della ricorrente condotte violente mai denunciate per il timore di ritorsioni;
in una circostanza l'avrebbe strattonata procurandole una ecchimosi all'occhio destro;
- che nel gennaio del 2013 scopriva di essere in stato di gravidanza mai portata a termine per cause naturali e che anche in quella circostanza il resistente avrebbe mostrato totale disinteresse che ella avrebbe superato confidando che la nascita di un figlio avrebbe potuto far mutare atteggiamento al resistente;
- che anche dopo la nascita di il marito avrebbe continuato ad assumere un atteggiamento poco Per_1 collaborativo e poco presente frequentemente disprezzando il ruolo genitoriale materno incidendo gravemente sull' autostima della ricorrente tanto che a causa di tali asserite condotte ella avrebbe iniziato a trascurare completamente la propria salute fino a raggiungere il peso di 47 chili;
- che ad agosto 2018, sottopostasi ad alcuni controlli, scopriva di essere affetta da un tumore al seno tanto che, ad ottobre 2018, subiva un intervento di mastectomia al seno sinistro;
- che dopo tale intervento ella, a causa delle condizioni di salute che non le consentivano di fronteggiare le esigenze familiari, dovendo sottoporsi a terapia chemioterapica ed essendo Per_1 molto piccolo, veniva ospitata dai propri genitori e che anche in tale circostanza il marito avrebbe mostrato totale disinteresse nei confronti della moglie ed, anzi, lamentandosi per il fatto di essere pagina 2 di 20 costretto a doverla accompagnare a Bari per le necessarie terapie rivolgendosi ai suoi genitori dicendo loro << lei e vostra figlia accompagnate la voi !>>;
- che anche nel corso della malattia avrebbe subito maltrattamenti da parte del marito e dei suoceri anche alla presenza del piccolo deducendo che a causa della terapia perdeva tutti i capelli e Per_1 che a causa di tanto sarebbe stata vessata e derisa sia dal marito che dai familiari di costui;
- che in tale contesto si sarebbe inserita anche la condotta dei suoceri i quali, alla richiesta della Pt_1 di essere aiutata dal marito, le avrebbero detto di non disturbarlo perché doveva lavorare e che lei non aveva mai fatto nulla di buono e che si doveva vergognare perché non sapeva neanche guidare e che la casa non era pulita;
- che nel corso della malattia ella sarebbe stata offesa dal marito in quanto trascurata nell'abbigliamento e perché portava il capo coperto dicendole che era imbruttita ed aggiungendo che <aveva meritato la malattia>>;
- che in una di tali circostanze la situazione sarebbe precipitata tanto che il padre della ricorrente, presente, sarebbe stata costretta a chiamare la polizia affinché intervenisse venendo aggredito fisicamente dal resistente e successivamente minacciato di morte da un cognato del resistente, tale
; Persona_2
- che per un breve periodo di tempo, a causa delle violenze subite, la ricorrente ed il piccolo , Per_1 dietro suggerimento della Polizia di Stato, avrebbero dimorato presso l'abitazione dei genitori fino a quando la stessa avrebbe convinto il marito ad intraprendere un percorso di coppia presso la psicoterapeuta dottoressa Stragapede, ma senza alcun risultato positivo;
- che, nonostante le angherie sopportate nel corso degli anni aggravatesi nel corso della malattia, ella avrebbe temporeggiato al fine di conservare l'unità familiare nell'interesse del figlio minore se non quando, esasperata, avrebbe deciso di separarsi dal coniuge;
- che, raggiunto un accordo sui termini della separazione con il coniuge, costui non li avrebbe rispettati e in una circostanza avrebbe trattenuto contro la sua volontà il figlio minore e che tale comportamento le avrebbe causato ansia essendo costretta a rivolgersi al locale nosocomio a causa del timore che tale malessere potesse nuocere ulteriormente alle sue condizioni fisiche già compromesse tanto più che ella ignorava il luogo in cui il minore stava con il padre quando lo prelevava pur di non danneggiare i rapporti tra padre e minore.
Sulle dette premesse chiedeva dichiararsi la separazione con addebito al marito;
disporre l'affido esclusivo del piccolo;
assegnarle la casa coniugale sita in Monopoli alla via Frassati n. 5 Per_1 quale genitore collocatario con i mobili e gli arredi ivi esistenti;
porre a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno a titolo di contribuzione nel mantenimento del figlio minore pari ad pagina 3 di 20 euro 1000,00 oltre aggiornamento Istat;
prevedere un assegno di mantenimento in proprio favore nella misura ritenuta di giustizia dal tribunale anche in ragione del fatto che la stessa versava un canone di locazione pari ad euro 600,00 mensili, oltre aggiornamento Istat;
prevedere l'obbligo a carico del resistente di corrispondere le spese straordinarie nella misura del 70% giusta protocollo siglato dal tribunale con il C.O.A.; regolamentare gli incontri. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Con comparsa tempestivamente depositata in data 18.11.2020 si costituiva il resistente impugnando e contestando ogni avverso dedotto e formulando domanda riconvenzionale di addebito.
Assumeva, in particolare, che la causa della frattura coniugale sarebbe da ascrivere esclusivamente alla ricorrente la quale lo avrebbe offeso ed ingiuriato continuamente ed ingiustificatamente anche in presenza dei familiari, tenendo, altresì, condotte ostruzionistiche impeditive dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte sua;
che nonostante gli apparenti intenti di pacificazione mostrati dalla ricorrente la stessa non avrebbe perso occasione per rivolgersi alla Polizia tanto esasperando la situazione e determinando proprio il resistente a volersi separare;
che la durata del fidanzamento e del matrimonio sarebbero del tutto in distonia con le accuse mosse per la prima volta dalla ricorrente solo con l'atto introduttivo del presente giudizio;
che egli non avrebbe mai fatto mancare nulla alla famiglia sopportando in via esclusiva tutte le spese necessarie alla famiglia e che la ricorrente, anche quando ha lavorato, non avrebbe mai contribuito in relazione alle esigenze familiari impiegando i propri introiti lavorativi e le regalie in denaro fatte al minore (ed il bonus bebè) esclusivamente per soddisfare esigenze personali;
che la ricorrente all'attualità lavora;
che nel
2017 i due coniugi si erano impegnati nell'acquisto di un immobile da costruire le cui somme preliminari sarebbero state versate tutte dal resistente assumendo che notifica del ricorso per cui si converte, il sig. non abbia avuto notizia alcuna Controparte_1 degli esiti conclusivi riguardanti l'importo di € 15.000,00 da lui versato nella prospettiva di contribuire all'acquisto di un immobile. Parimenti non era a conoscenza della circostanza dell'acquisto e alienazione del cespite da parte della sig.ra , tanto che per le già Parte_1 menzionate emergenze si riserva di agire presso le sedi di giustizia competenti>>.
Contestava recisamente di essere ludopatico e di sperperare il denaro evidenziando che nel 2010 veniva coinvolto nell'attività lavorativa di tecnico per impianti di caldaie e climatizzatori da suo padre, il quale lo formava professionalmente e gli <> la propria Persona_3 clientela. Trascorsi circa nove mesi dalla celebrazione del matrimonio, egli venne invitato dal germano a contribuire a sostenere le spese dei genitori e Controparte_2 Persona_3 [...] attese le condizioni precarie in cui gli stessi versavano. CP_3
pagina 4 di 20 Ammetteva che vi fosse stata una violenta discussione per ragioni familiari ma precisava che essa era scaturita dalla netta opposizione interposta dalla ricorrente alla sua intenzione di corrispondere ai genitori una tantum la somma di euro 150,00 per dare loro aiuto. Negava poi recisamente che nel corso della discussione la stessa avesse mai riportato una ecchimosi essendo vero il contrario ossia che egli ed i suoi familiari sarebbero stati destinatari di continue offese e ingiurie. Negava altrettanto recisamente di avere mai impedito i rapporti con i famigliari della ricorrente ed anzi riconoscendo che, di fatto, il minore è cresciuto con la nonna materna e che, per contro, proprio la ricorrente avrebbe costantemente impedito la frequentazione dei nonni paterni da parte del minore.
Negava altresì di avere tenuto le condotte ex adverso addebitategli nel corso della malattia assumendo di avere tenuto una condotta del tutto confacente alla delicata situazione venutasi a creare in modo del tutto amorevole;
che a causa della condotta della ricorrente egli ha cominciato ad avere problemi di ansia e di insonnia e, stanco di tale situazione, si vedeva costretto ad allontanarsi dalla casa familiare determinandosi a volersi separare.
Deduceva, poi, con riferimento all'episodio evidenziato dalla ricorrente che nella mattinata del
09/01/2019 la madre del resistente, si trovava presso l'appartamento in via Frassati n. CP_3
5 in Monopoli (BA), cosa che accadeva da circa due mesi, avendo, proprio la ricorrente, richiesto di essere accudita ed assistita durante la sua degenza e dovendo gestire un bambino molto piccolo. In quel periodo infatti, dopo un mese e mezzo circa trascorso dalla ricorrente presso la casa dei genitori la madre le avrebbe manifestato il proprio diniego a continuare a prendersene cura tanto che la tornava presso la casa coniugale;
che nell'occorso la madre del resistente, che da Pt_1 tempo accudiva la nuora disinteressatamente, a causa di un diverbio sarebbe stata offesa ed ingiuriata dalla stessa, situazione che degenerava con l'arrivo dei rispettivi genitori della coppia e del cognato. avrebbe nell'occorso esclamato: “Siete sporchi, siete animali, Parte_1 ignoranti! Tua sorella (ossia la germana , rivolgendosi al sig. ) Persona_4 Controparte_1
è una zoccola e lo sanno tutti. Siete delle merde”; che nella circostanza avrebbe Parte_1 impedito all'anziana suocera di uscire liberamente dall'appartamento, chiudendo a chiave la porta CP_ di ingresso restando incurante del fatto che la sig.ra volesse uscire e accusasse un malore;
che le invettive verbali si sarebbero presto trasformate in aggressione fisica da parte di CP_4 supportato dalla sorella e dalla madre, nei confronti dello TO . In Pt_1 Controparte_1
CP_ quel mentre la sig.ra avrebbe supplicato il figlio di chiamare le forze dell'ordine dicendogli e che a quel punto avrebbe detto di aver già provveduto a contattare la Polizia tanto CP_4 che, trascorsi pochi minuti, sopraggiunse una pattuglia.
pagina 5 di 20 Allegava di essere stato graffiato dalla moglie a tale scopo facendo riferimento alla produzione fotografica.
Negava di avere mai neppure lontanamente tentato di sottrare il minore alla madre, come dimostrato dalla messaggistica allegata, assumendo come del tutto strumentale la condotta della ricorrente la quale, per contro, non avrebbe perso occasione per denigrarlo anche alla presenza del minore spaventato anche dalle dichiarazioni materne che in una circostanza, in data 17/05/2020, mentre egli stava per uscire di casa per effettuare delle commissioni, rivolgendosi al piccolo , avrebbe Per_1 detto che suo padre stava mentendo e che lo avrebbe abbandonato. Immediata sarebbe stata la reazione del bambino che mostrava un evidente sgomento e senso di frustrazione.
Confermava che i coniugi non sono comproprietari di immobili.
Con riferimento alla condizione economica della ricorrente deduceva che – contrariamente a quanto ex adverso sostenuto – svolge un'attività lavorativa che le consente di godere di una esistenza dignitosa.
Con riferimento, invece, alla propria condizione economica, ribadiva di essere titolare dell'omonima ditta individuale, svolgendo l'attività di tecnico per impianti di caldaie e climatizzatori;
che se è vero che il reddito annuo percepito in occasione dell'ultimo anno di imposta
è stato pari ad € 20.645,00 (non già € 28.250,00 come invece sostenuto dalla parte ricorrente), da tale importo andavano certamente detratte una serie di voci di spesa precisando di versare € 315,00 mensili per la locazione del locale commerciale ove ha sede l'impresa individuale, a cui aggiungersi
€ 450,00 per la locazione dell'abitazione sita in Monopoli (BA) alla via Frassati n. 5 e € 150,00 per la locazione del pertinenziale locale garage nonché € 400,00 per la locazione dell'unità abitativa sita in Polignano a Mare (BA) alla via F. A. Pace. 5 sottolineando che, comunicato il recesso dal contratto di locazione dell'unità immobiliare sita in Monopoli (BA) alla via Frassati n. 5, occupata dalla coniuge e dal bambino, egli continuava a corrispondere la somma mensile di € 600,00 (trattasi della somma complessiva da versare per l'appartamento ed il box) sino al termine previsto del
31/12/2020 giusta il recesso esercitato dallo stesso dal contratto di locazione.
Su tali premesse chiedeva dichiararsi la separazione con addebito alla ricorrente;
rigettarsi l'avversa richiesta di addebito a proprio carico;
nulla disporsi sulla assegnazione dell'immobile sito in
Monopoli alla Via P. Frassati n. 5, essendo condotto in locazione ed essendo prossima la scadenza del contratto locatizio;
disporre l'affidamento condiviso del minore , quantomeno sino alle Per_1 risultanze della perizia psichiatrica da disporre nei confronti delle parti per valutare il grado di discernimento della genitorialità di ciascuno e l'idoneità ad esercitare la responsabilità genitoriale sul minore;
regolamentare gli incontri;
disporre a suo carico, ove riconosciuto Persona_3
pagina 6 di 20 come genitore non collocatario in via prevalente, l'obbligo di versare mensilmente un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie ed oltre aggiornamento ISTAT;
non prevedere alcun assegno per la ricorrente. Il tutto con il favore delle spese di lite.
All'udienza presidenziale, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, la ricorrente precisava di pagare il canone di euro 600,00 e di essere supplente con contratti a tempo determinato.
Il resistente dichiarava di pagare un canone euro 500,00 oltre ad euro 300,00 per un finanziamento e di guadagnare 1.500,00 € al mese da cui detrarre le spese fisse.
Con ordinanza del 13-16-marzo 2021 il giudice delegato in funzione di presidente disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre con la quale già vive dopo la cessazione della convivenza tra i coniugi, non essendo emersi elementi tali da indurre a ritenere che il nuovo regime legale dell'affidamento sia controindicato per il corretto sviluppo psico-fisico della prole e salvo ogni approfondimento in sede istruttoria circa l' incapacità del resistente di rivestire il ruolo genitoriale;
assegnava la casa coniugale alla madre con tutti i mobili e gli arredi disponendo termine per il ritiro dei propri effetti personali da parte del resistente ove non lo avesse già fatto;
regolamentava gli incontri;
poneva a carico del resistente (dotato di capacità reddituale per circa € 1700,00 al mese e che, tuttavia, sostiene costi fissi per spese di locazione pari ad € 500,00) l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio collocato presso la madre un assegno mensile di € 750,00 (di cui
€ 300,00 da imputare quale contributo al canone di locazione) a partire dal mese di settembre 2020
(mese successivo al deposito del ricorso, arg. da Cass. Civ., n. 17199/2013) oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite nel Protocollo siglato in data 16.11.17 e vigente presso il Tribunale di
Bari; nulla quanto al mantenimento della ricorrente
1.100,00 e certamente , fino al mese di giugno 2021 percepirà non meno di € 590,00 mensili come dalla stessa riferito all'udienza e che, in ogni caso, per età e titoli abilitativi, è dotata di capacità lavorativa e di concreta esperienza che ne hanno consentito, e verosimilmente ne consentiranno anche in futuro, l'assunzione nelle scuole anche solo come supplente, come già avvenuto e dimostrato dalla documentazione dalla stessa prodotta>>. Indi designava il G.I. innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo.
Il P.M. interveniva in data 25.03.2021.
Passati alla fase contenziosa alla prima udienza di trattazione il resistente deduceva di avere interposto reclamo avverso l'ordinanza presidenziale in relazione alle statuizioni di carattere pagina 7 di 20 economico ed agli orari relativi agli incontri;
insisteva per la modifica dell'ordinanza presidenziale,
Indi venivano concessi i richiesti termini ex art 183 co. VI c.p.c.
Il ricorrente introduceva in data 5.05.2022 subprocedimento per la modifica della detta ordinanza che veniva rigettato dal G.I. con ordinanza del 7.07.2022.
Con ordinanza del 16.12.2021 il G.I. provvedeva sulle istanze istruttorie.
All'udienza del 19.05.2022 veniva formulata richiesta di emissione di sentenza parziale sullo status
Precisate le conclusioni, la causa, all'udienza del 19.05.2022, è stata riservata per la decisione del
Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (Cass. civ. (cfr. Cass. civ. Cassazione civile, sez. I, 28 aprile
2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
Indi, con sentenza n. 2564/2022 del 14/27/giugno 2022, il tribunale dichiarava la separazione dei coniugi e con separata ordinanza disponeva in ordine al prosieguo istruttorio.
Istruita la causa oralmente e documentalmente, assegnata la causa all'attuale G.I., con ordinanza del
24.09.2025 veniva rinviata all' 11.12.2025 con concessione di termini a ritroso fino a venti giorni prima e dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusive e di replica.
Parte ricorrente, con la comparsa conclusiva depositata in data 21.11.2025, precisava le conclusioni nei seguenti termini: <<1) confermare la separazione tra le parti come da sentenza parziale già emessa dall'intestato Tribunale di Bari, con provvedimento non definitivo n°2564/22 del 27.06.22 e dichiarare che la predetta separazione sia comunque addebitabile al resistente riconoscendo altresì nelle condotte dello stesso l'esistenza di un illecito endofamiliare. 2)
Confermare l'affidamento del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso l'abitazione materna in Monopoli alla Via Canonico del Drago, n°62/H, avendo nelle more del giudizio lo dato prova di sapersi rapportare al figlio prendendosi debitamente cura CP_1 dello stesso nei tempi in cui stanno insieme, pur non mantenendo allo stato, alcuna comunicazione con l'altro genitore;
3) porre l'obbligo a di versare in favore della signora Controparte_1 [...]
la somma di €. 550,00 oltre l'aggiornamento ISTAT, somma che dovrà essere imputata Pt_1 interamente al mantenimento di a causa delle mutate esigenze di vita del bambino, oltre il Per_1
50% delle spese straordinarie in favore del figlio;
4) assegnare per intero, l'importo dell'Assegno
Unico in favore della signora;
5) Condannare al pagamento delle spese e Pt_1 Controparte_1 compensi di lite del presente procedimento e soprattutto del sub procedimento introdotto dallo stesso in corso di causa e rigettato con provvedimento dell' 11.07.2022 in cui le spese venivano differite al definitivo. 6) In subordine, in caso di accoglimento delle domande avverse, che siano compensate le spese ed onorari del procedimento de quo>>. pagina 8 di 20 Il resistente ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda di addebito con accoglimento della propria richiesta di addebito a carico della ricorrente;
non riconoscersi alcun assegno in favore della ricorrente;
nulla disporre sulla casa coniugale in quanto non più esistente essendo stata dismessa anche dalla ricorrente residente con il minore presso altro immobile;
disporre l'affidamento condiviso del minore , respingendo altresì la domanda volta a disporre l'affido Per_1 esclusivo del piccolo alla madre, per le motivazioni esposte;
disporre, in revoca e/o Per_1 modifica parziale delle precedenti statuizioni, che il sig. , ove riconosciuto come Controparte_1 genitore non collocatario in via prevalente, debba corrispondere un importo quale contributo al mantenimento del proprio figlio , nella misura di € 200,00 ovvero in quell'altra Persona_3 somma che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, anche eventualmente a mezzo bonifico bancario e/o mediante altra modalità, stabilendo sin d'ora che l'importo sia rivalutato annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, ed altresì che durante il periodo invernale ed estivo di permanenza più prolungata del figlio con il genitore non collocatario, questi potrà ridurre proporzionalmente l'importo dell'assegno mensile di mantenimento sino ad azzerarlo ove la sua permanenza sia superiore a giorni dieci consecutivi al mese, per le motivazioni esposte;
Revocare la statuizione stante cui il sig. è Controparte_1 gravato dal pagamento di € 250,00 da imputare quale contributo al canone di locazione (inserita come voce nel contributo al mantenimento del proprio figlio) ovvero ridurre l'ammontare in altra somma che sarà ritenuta di giustizia, per le motivazioni esposte;
disporre a carico di entrambe le parti il concorso, nella misura del 50%, alle spese mediche non mutuabili e di quelle ulteriori e straordinarie a favore del minore, anche alla luce del Protocollo d'Intesa 36/1 - prot. 4969.
All'udienza dell'11.12.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio senza concessione di ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la già emessa sentenza 2564/2022 del 14/27/giugno 2022 sullo status, come sopra evidenziato, non resta che delibare sulle ulteriori richieste formulate dalle parti.
In ordine alle richieste di addebito.
Si rammenta che la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento giudiziale di una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e della sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il giudice di merito deve apprezzare gli elementi emersi in giudizio circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, ovvero circa pagina 9 di 20 comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c. e la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione e la determinazione della crisi coniugale
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2960 del 3.2.2017). Per valutare la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di addebito a carico dell'uno o dell'altro coniuge, occorre cioè ponderare il comportamento delle parti tenuto nel tempo antecedente alla cessazione di fatto del consortium coniugale, per vagliare l'esistenza di comportamenti adottati dall'uno o dall'altro che siano stati determinanti per la crisi. “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 5.8.2020). La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi.
Tanto premesso, ricapitolando le rispettive posizioni assunte dalle parti occorre evidenziare che la ricorrente ha assunto quale causa della frattura coniugale il disinteresse e sostanzialmente l'assenza del marito anche nel corso della sua malattia ove avrebbe tenuto una condotta per nulla amorevole e collaborativa;
una condotta maltrattante nei suoi confronti che si sarebbe tradotta in offese e manifestazioni di disistima come donna e genitrice;
lamenta altresì una condotta di sperpero degli introiti a causa della asserita dipendenza dal gioco da parte del resistente.
Venendo al vaglio di tale richiesta occorre premettere che i testi escussi sono quasi tutti congiunti della ricorrente.
Il teste , fratello della ricorrente, ha del tutto genericamente riferito che il cognato, fin CP_4 dai tempi del fidanzamento, avrebbe giocato <ai video-poker>> partecipando a dei tornei ed andando nelle sale da gioco e giocando le schedine. Tuttavia, non ha riferito come fosse a conoscenza di tali circostanze, anzi, riferendo di non sapere quali cifre venissero giocate;
di avere assistito a dei litigi tra la sorella ed il cognato ma che la sorella non gli avrebbe mai detto di che cifre si trattasse.
Lo stesso ha del tutto genericamente riferito di aver visto la sorella con un <> senza riferire né in quale circostanza né in quale periodo;
di non aver mai sentito il resistente
<> la sorella neppure in costanza della malattia genericamente riferendo che il resistente si sarebbe lamentato quando si trattava di accompagnare la moglie per le necessarie terapie ma in modo del tutto decontestualizzato.
pagina 10 di 20 Il teste ha altresì riferito: << Confermo che dal 2011 al 2019 la signora ha sempre Parte_1 lavorato presso l'azienda del marito di cui egli è titolare occupandosi dell'invio Controparte_1 telematico dei bollini per le caldaie a gas nella provincia di Bari. So dire questo perché ho visto mia sorella svolgere questo lavoro sia presso la casa dove abito io sia presso la casa coniugale.
Confermo che dopo la nascita del piccolo , la signora si è dedicata alle cure Per_1 Parte_1 del neonato riducendo l'apporto lavorativo presso l'attività del marito ho visto Controparte_1 di persona, poiché stando col bambino, non andava al lavoro”.>>.
fratello della ricorrente, ha rilasciato tutte dichiarazioni generiche, valutative e Persona_5 neppure circostanziate: Dal 2011 al 2019, mia sorella lavorava per l'azienda dello LI occupandosi dell'invio telematico dei bollini per le caldaie a gas;
poteva lavorare telematicamente anche da casa;
dopo la nascita del bambino ha solo rallentato il contributo lavorativo ma non ha mai smesso di lavorare. Preciso che, vivendo a casa dei miei genitori, assistevo alle liti per la sala gioco. Per quanto riguarda il lavoro di mia sorella, preciso che lei era l'unica a saper svolgere
l'attività di inoltro dei bollini, ci impiegava alcune ore e avendo un altro lavoro, a volte, si dedicava a tale attività di sera”.
La madre della ricorrente, ha rilasciato dichiarazioni del tutto sovrapponibili a Persona_6 quelle rilasciate dal figlio Per_5
, cognata del resistente, moglie di ha rilasciato dichiarazioni tutte Persona_7 Persona_5 sovrapponibili alle precedenti, del tutto generiche e non circostanziate. Con riguardo alla malattia della ricorrente, pur ribadendo quanto pedissequamente riferito dai congiunti, ha ammesso che lo stesso aiutava in casa, faceva la spesa riferendo, altresì, che lo stesso a causa del lavoro era stanco e che chiedeva l'aiuto dei suoceri per le cure della moglie.
Anche in tal caso il riferimento al gioco ed alla asserita esistenza di un problema di ludopatia si appalesa del tutto generico.
La madre del resistente, ha dichiarato non essere vero che il figlio abbia sperperato il CP_3 denaro nella sale da gioco e di non aver mai assistito a litigi tra i due coniugi sul punto.
, amico del resistente, ha dichiarato non mi ha mai parlato del fatto Testimone_1 CP_1 che lui giocava, né l'ho mai visto giocare. Ma non penso neanche lui abbia mai giocato perché siamo amici molto intimi e penso che altrimenti l'avrei saputo. Abbiamo sempre parlato di tutto, con sincerità, anche per esempio della sua crisi di coppia per screzi e incompatibilità di carattere: che io sappia però non per questo elemento del gioco. In realtà proprio nel periodo di crisi maggiore ci siamo frequentati di meno perché anche io stavo attraversando una crisi matrimoniale.”. pagina 11 di 20 , fratello del resistente, ha dichiarato: <so che si è fidanzato nel 2002 Controparte_2 CP_1 con , un anno prima del mio matrimonio. Io non gioco alle slot. Seguo il calcio, ma non Pt_1 gioco al fantacalcio, magari una volta al mese, o poco più, gioco una schedina sul calcio (seria A e anche serie minori). Non sono mai andato con mio fratello a giocare una schedina, può essere che lui l'abbia giocata qualche volta. A chiarimenti del Giudice specifico che in realtà qualche volta ho giocato con lui, forse 10 anni fa. Io non gioco da 4/5 anni. Mio fratello penso giocasse le stesse schedine (sempre sul calcio), ma assolutamente non giocava alle slot. Io non gioco a poker, e sono sicuro che mio fratello non abbia mai giocato. Non so se mio fratello conosce le regole del poker.
Mio fratello lavora da quando ha 15/16 anni e sa cosa significa guadagnarsi una 10 euro. In settimana ci vedevamo e sentivamo telefonicamente. Finché siamo stati a casa dei nostri genitori, sotto allo stesso tetto, non abbiamo mai giocato assieme, al più ognuno per sé, ma parliamo di una schedina una volta ogni tanto sull'ordine dei 2/5 euro, neanche tutte le domeniche. La coppia è andata in crisi perché si sono intromessi terzi nella loro famiglia, parenti della sig.ra . Pt_1
Personalmente ho assistito solo a una discussione tra mio fratello e la : i miei genitori non Pt_1 versavano in condizioni economiche rosee e in qualità di fratello grande ho riunito tutti i fratelli per aiutarli, ma non ho mai sentito litigare mio fratello con sua moglie, né ho mai sentito la Pt_1 recriminare a mio fratello il fatto che lui giocasse>>.
Il teste , non legato alle parti né da rapporti di parentela né di amicizia e, dunque, Testimone_2 teste certamente attendibile, ha dichiarato: << “Premetto di essere un docente in pensione di matematica e dal 2003 al 2008 ho avuto come studente alla scuola serale, dalle 18,00,
CP_1 dal lunedì al venerdì, fino alle 21,00. Noi facciamo un percorso personalizzato, conosciamo le problematiche di ciascuno. finiva le lezioni con noi intorno alle 22 o alle 21, a giorni
CP_1 alterni. Nel caso di sapevamo che la sua famiglia di origine era una famiglia semplice,
CP_1 ma non lo abbiamo qualificato come un caso fragile. Dopo due anni dalla fine del percorso scolastico siamo diventati amici proprio in virtù del suo carattere spigliato, tranquillo e solare. In classe lui creava motivazione, faceva gruppo ed era un punto di riferimento per tutti. Mi sembra impossibile, sulla base della mia conoscenza, che abbia giocato alle slot o al video-poker
CP_1 anche in virtù delle precarie condizioni economiche della famiglia di origine. Fino al 2008 ho visto sempre da solo, due anni dopo ho conosciuto e certe dinamiche mi sono
CP_1 Pt_1 diventate più familiari: posso riferire di alcuni disagi nella coppia perché da parte di Pt_1
c'era un continuo rimproverare il marito, non riconoscendone il ruolo paterno, recriminandogli il fatto che lui aiutava economicamente i genitori e che non si sapesse emancipare dalla famiglia
d'origine. Ho avuto studenti ludopatici, sono tesi, scontrosi, agitati. Escludo che in quel periodo e pagina 12 di 20 anche dopo giocasse d'azzardo. Chiaramente non posso sapere con certezza se abbia mai CP_1 giocato.” A chiarimenti dichiara: “non ho mai sentito parlare del gioco d'azzardo con riferimento
a né da parte della né da terzi come da mia moglie che talvolta parlava con la CP_1 Pt_1
”>>. Pt_1
Conclusivamente, la asserita ludopatia del resistente, che avrebbe sperperato il denaro sottraendolo alle esigenze di famiglia, è rimasta del tutto indimostrata. Né può ritenersi lontanamente ludopatico chi si limiti episodicamente a giocare una schedina o ad altri giochi ben altra essendo la sintomatologia della ludopatia che, si rammenta, è una malattia (G.A.P.).
La ludopatia è definita, infatti, come la persistente incapacità di gestire e resistere all'impulso di attuare comportamenti finalizzati al gioco.
Tali comportamenti, solitamente persistenti e gradualmente intensificati, incidono sul funzionamento della persona in altre aree di vita come famiglia e lavoro.
Nel DSM 5 (APA, 2013) il Disturbo da Gioco d'Azzardo (espressione tecnica di identificazione della patologia tale non essendo l'espressione <ludopatia>>) è definito come un comportamento problematico persistente e ricorrente legato al gioco d'azzardo che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi.
Ad esempio, nel decreto-legge (158/'12) convertito ora in legge (189/12), la ludopatia, intesa specificamente come gioco d'azzardo patologico, è stata inserita dal Ministero della Sanità nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (i cosiddetti Lea), nell'articolo 5 intitolato “Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia” (Bartezzaghi, 2008). Al comma 2, infatti, si fa riferimento alla ludopatia come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Così tracciate le linee della questione non solo non è emerso che il resistente sia affetto da una tale patologia – che avrebbe richiesto ben altra prova – ma vieppiù è emerso che fondamentalmente lo stesso ha prevalentemente fronteggiato tutte le spese famigliari avendo, la ricorrente, solo di recente conquistato una stabilità economica.
Venendo poi ai maltrattamenti, il resistente, imputato per i reati di cui al 572 c.p. co 1 e 2, 582, 585
(in relazione all'articolo 577 comma uno numero 1) 570 comma due numero 2) c.p. più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, durante il periodo di convivenza con la moglie, , maltrattava la donna sottoponendolo ad un regime di vessazioni fisiche e Parte_1 psicologiche;
in particolare in varie occasioni la percuoteva cagionandole e ecchimosi All'occhio destro;
il 12 luglio 2019 la strattonava cagionandole lesioni refertate come <
il 27 luglio 2019 in occasione di un diverbio, le stringeva la mano e la spintonava cagionandole lesioni refertate come << riferita contusione emitorace sinistro quinto dito mano sinistra emivlte dx>>, giudicate guaribili in giorni sei;
nel gennaio 2016 a seguito di un aborto spontaneo anziché sostenerla materialmente ed emotivamente le mostrava sprezzante indifferenza pronunciando frasi del tipo<< se non ce la fai vattene a casa di tua madre>>; quando nell'agosto 2018 alla donna veniva diagnosticato un tumore al seno sinistro, con successivo intervento di mastectomia, mostrava fastidio per il fatto di doverla accompagnare in ospedale per sottoporsi a sedute di chemioterapia, la insultava dicendo che aveva meritato la malattia che l'aveva attinta, o con espressioni del tipo << magari muori>>,
<< devi soffrire per tutta la vita>> o ancora (nell'aprile 2020) dicendole con riferimento alla malattia della donna e di suo fratello: << la vostra guarigione è un'illusione momentanea>>; la derideva per aver perso i capelli a seguito della chemioterapia;
la insultava con epiteti quali
<
30.01.2025 di assoluzione.
Va subito detto che dalla lettura della sentenza penale, che fa stato nel presente giudizio non solo perché irrevocabile e, dunque passata in giudicato, ma altresì perché emessa in sede dibattimentale ed essendosi in quel giudizio l'odierna ricorrente costituita parte civile, e, dunque, nel pieno contraddittorio delle parti, emerge inequivocabilmente che in quel contesto processuale sono state allegate le stesse circostanze allegate in questa sede ed anche il materiale probatorio è del tutto sovrapponibile.
Ciò chiarito si legge in sentenza: < Orbene, nel caso di specie la ricostruzione operata dalla persona offesa è apparsa poco credibile per diverse ragioni: innanzitutto, la deposizione raccolta è risultata eccessivamente ridondante in alcuni particolari (nelle parti in cui ha insistito su alcuni aspetti quali le umiliazioni per l'aspetto fisico durante la terapia, per poi ridimensionarli) e a tratti pagina 14 di 20 contraddittoria, se rapportata alla documentazione acquisita;
in secondo luogo non sono emersi riscontri alle sue dichiarazioni non potendosi ritenere tali le dichiarazioni dei suoi familiari inevitabilmente influenzate dal rapporto di parentela, né i referti medici, riportanti meri stati di agitazione o lesioni che lei stessa ha escluso fossero riconducibili alla volontà dell'imputato. Non può inoltre sottacersi la tensione sorta tra i coniugi verosimilmente a seguito dei conflitti tra la
e la famiglia del marito, perdendo le critiche ricevute dalla donna in passato ma anche per Pt_1 la questione del contributo economico da dare ai suoi suoceri, che induce a ritenere come la stessa, sporgendo querela bene avrebbe potuto avere intenti calunniatori nei confronti del prevenuto, al fine di addebitargli condotte di rilevanza penale mai poste in essere, solo per vendicarsi della fine del matrimonio e del fatto che lui l'avesse data vinta ai suoi genitori;
tale contesto finisce quindi con il ridimensionare fortemente la credibilità della . Venivano infatti acquisiti i messaggi Pt_1 scambiati tra i due coniugi quando lei si era trasferita dalla madre dopo il parto dai quali trapelava l'amore e la vicinanza dell'imputato nei suoi confronti (confronta messaggio del 19 ottobre 2018: << buonanotte, amore>>); ma anche il desiderio della di non separarsi ( Pt_1 confronta messaggio del 30 maggio 2020: << io non riesco a credere che non ci sia una soluzione migliore a quella di separarsi, nella vita bisogna imparare a superare gli ostacoli, siamo due persone in gamba che si sono perse di fronte a problemi seri, basta volerlo e usare il cuore per risolvere tutto nonostante tutto, ti voglio bene, basta a soffrire, non facciamoci ancora del male, abbiamo sofferto tutti e due, ecco perché dico di volerci bene di non soffrire più entrambi, io comunque io ci ho provato a farti capire che potremmo provare a volerci bene e spero di non sentire più le tue urla), di fronte al quale l'imputato in un moto di orgoglio le aveva contestato di averlo sempre sminuito non vedendo quello che aveva fatto per lei, e umiliandolo davanti a tutti fino a farlo soffrire;
non può al contempo non tenersi conto delle trascrizioni delle registrazioni effettuate dall'imputato nel corso di alcuni litigi, dalle quali emergeva il linguaggio scurrile utilizzato dalla nei confronti dell'imputato (bastardo, mi hai rotto i coglioni, sporca merda, Pt_1 coglione) davanti al bambino (che aveva fermamente negato di aver utilizzato in sede di escussione), oltre ad un tono spropositatamente aggressivo;
in una circostanza addirittura aveva fatto piangere il figlio dicendogli che il padre lo stava abbandonando e in un'altra si era fatta rimproverare dallo stesso bambino per avere minacciato il padre di chiamare la polizia e di farlo arrestare.
Anche dalle conversazioni intercorse tra la suocera e la non è emerso alcun riscontro alla Pt_1 versione della parte civile, se si considera il tenore assolutamente affettuoso e collaborativo della madre dell'imputato nel periodo di malattia della nuora. pagina 15 di 20 La stessa conversazione tra l'imputato e il fratello di lei, conferma piuttosto la versione Per_5 dell'imputato non solo sulla reciproca stima tra i due, rendendo inspiegabile l'augurio di morte che, a dire della donna, allo gli avrebbe fatto ma anche sull'impegno profuso CP_1 dall'imputato nei confronti della moglie. Anche il teste della cui attendibilità non si ha Tes_2 motivo di dubitare in quanto davvero terzo rispetto agli altri testi, ha fornito un riscontro logico alle dichiarazioni dell'imputato restituendo l'immagine di una parte civile fuori controllo animata da un forte rancore nei confronti della famiglia di lui.
Altre circostanza che offusca la credibilità della è quella relativa alla sua reticenza in merito Pt_1 alla restituzione dei 25.000 € in suo favore (con 5 bonifici fino a giugno 2020) da parte dell'impresa costruttrice dell'immobile oggetto del contratto preliminare risolto di cui una parte
(15.000 €) era stata versata dal marito: è evidente come la stessa, dopo aver denunciato il marito per violazione degli obblighi di assistenza familiare, avesse interesse a nascondere tale restituzione, che di certo le consentiva di non versare in uno stato di mancanza di mezzi di sussistenza.
Premessa quindi l'inattendibilità della teste per mancanza di coerenza logica tra le sue dichiarazioni e gli ulteriori elementi acquisiti non può che escludersi la sussistenza del reato di maltrattamenti e di lesioni personali contestato nei confronti dell'imputato: per il primo manca la prova del ripetersi prolungato nel tempo di una pluralità di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro della parte civile, nelle forme di percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni, umiliazioni e più in generale atti di disprezzo e offesa la dignità della persona umana. È emersa in realtà una reciprocità di offese e lesioni a livello assolutamente paritetico sufficiente di per sé ad escludere la sussistenza del reato ex art 572 codice penale;
quanto al secondo non vi è prova certa che i due episodi di lesioni personali (ecchimosi avambraccio destro e regione femorale destra e stato ansioso reattivo con giorni quattro di prognosi dal 12 luglio 2019 e la riferita contusione emitorace sinistro dito mano destra e emivlte dx del 27 luglio 2019 guaribili in sei giorni) siano riconducibili alla volontà dell'imputato di provocare nei soggetto passivo uno stato di malattia nel corpo o nella mente con conseguente lesione;
la Cassazione infatti ha stabilito che << in tema di lesioni personali volontarie il dolo consiste nella coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo per cui la responsabilità per tale delitto discende da ogni condotta volontaria idonea a determinare le lesioni quando sia accompagnata da intenzionalità lesiva (Cassazione penale 12 febbraio 2019 numero
25.116); in ogni caso << integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale ossia la mera accettazione che dalla propria azione derivino o possano derivare pagina 16 di 20 danni fisici alla vittima (confronta Cassazione penale 11 giugno 2019 numero 28.891). Ebbene, nel caso specifico la stessa negava la volontarietà delle lesioni cagionate il 27 luglio 2019 e lo Pt_1 stesso discorso può estendersi a quelle del 12 luglio 2019 quando vi era stata una colluttazione tra le parti per la sottrazione del cellulare usato per la registrazione dall'imputato.
Quanto all'ipotesi di cui all'articolo 570 Codice penale ritiene questo tribunale che ai fini dell'applicabilità dell'articolo 131 bis codice penale sia rispettata innanzitutto la condizione dei limiti edittali di pena…… Ebbene la contestata condotta dello LI risultava circoscritta dal punto di vista temporale e quantitativo: in particolare per quanto attiene alla corresponsione dell'assegno mensile l'inadempimento protrattosi per pochi mesi era stato solo parziale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato si deve ritenere l'offesa di particolare tenuità e la condotta meramente occasionale in ragione dell'assenza di precedenti dell'imputato e della successiva corresponsione in favore della persona offesa di metà della somma dovuta. Ne consegue pertanto che lo deve essere mandato assolto dai reati ex articoli 572, 582 codice penale CP_1 perché il fatto non sussiste ed al reato ex articolo 570 comma secondo codice penale in quanto non punibile per tenuità del fatto>>.
Alla luce di tutti i superiori elementi va dunque esclusa senz'altro la addebitabilità a carico del resistente ma, altresì, quella richiesta a carico della ricorrente essendo chiaramente emerso, come condivisibilmente valorizzato nella citata sentenza, che la situazione è precipitata a causa di una serie di fattori sia esogeni che endogeni all'interno della dinamica di coppia, in parte dovute al sopraggiungere di fattori fortemente stressogeni di difficile gestione, in parte dalla costante intromissione delle rispettive famiglie ed in parte ad un graduale ma inesorabile sfilacciamento del rapporto di coppia dovuto a reciproche condotte conseguenza di quanto sopra.
Non si rinviene, dunque, una causa della frattura riconducibile in via esclusiva all'uno o all'altro dei coniugi.
Affidamento, collocazione del minore e regolamentazione degli incontri Per_1
Entrambi i coniugi hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso del piccolo né essendo Per_1 emersi profili che giustifichino un discostamento dalla corsia preferenziale del principio di bigenitorialità.
Anche la collocazione privilegiata presso la madre va confermata non essendovi ragione di sconvolgere le consuetudini del minore neppure essendo emerse criticità rispetto a tale profilo.
La casa coniugale risulta dismessa da tempo.
Quanto agli incontri va evidenziato che reclamato il provvedimento presidenziale la Corte
d'Appello, con ordinanza cron. N. 3156/2021 del 12/ 25/10/2021 (RG n. 476/2021), ha così pagina 17 di 20 disposto: <<…Ugualmente meritevole di accoglimento è la censura relativa alla regolamentazione del diritto di visita del genitore che non pare avere tenuto nel debito conto, le esigenze lavorative dello tale diritto, infatti potrà essere esercitato dal padre dalle 18 alle 20, anziché CP_1 dalle 16 alle 20 nei giorni indicati nell'ordinanza, fatti salvi i diversi possibili accordi fra i genitori,
e a settimane alterne dalle ore 20,00 del venerdì alle ore 22,00 della domenica. Non si ritiene, infatti, allo stato, di liberalizzare completamente l'esercizio del diritto di visita – opportunità che senza dubbio garantirebbe al meglio le esigenze di tutti – stante l'evidente conflittualità fra i coniugi che richiede, allo stato una più rigida regolamentazione>>.
Reputa dunque il collegio di far proprio il regime di incontri fissato in sede presidenziale con i superiori correttivi: il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé il minore presso il suo domicilio, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e le sue esigenze anche scolastiche: a) il lunedì, mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 18,00 alle ore 20:00 ed a settimane alterne dalle ore 20,00 del venerdì alle ore alle 22,00 della domenica;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle ore 10:00 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 27 dicembre e l'anno successivo dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 2 gennaio e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno di Pasqua di tutti gli anni pari e dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
il minore trascorrerà inoltre il compleanno ed onomastico dei genitori e la festa del papà e della mamma con ciascuno di essi ed il proprio compleanno con entrambi.
Il presente regolamento degli incontri è puramente indicativo e le parti dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il minore ed il padre e la sua famiglia di origine..
Profili economici
Anche in parte qua è di ausilio l'ordinanza della Corte d'appello da cui emerge: <Ritiene la Corte, infatti che, sebbene nel provvedimento presidenziale ai fini del calcolo dell'ammontare del mantenimento in favore del figlio si sia tenuto conto della media relativa ai redditi imponibili del triennio precedente (pari circa 20.000,00) non si è però tenuto conto della forte riduzione di reddito rispetto agli anni precedenti, avutasi nell'ultimo anno ed altresì che, anche a considerarlo tale, dall'importo mensile andassero detratti quali l'affitto e quantomeno forfettariamente le spese.
Inoltre, rispetto al contributo per l'affitto della casa dove il bambino vive, non fosse dovuto da parte dello alcun contributo per il ricovero dell'autovettura della . A giudizio CP_1 Pt_1
pagina 18 di 20 di questa Corte appare quindi maggiormente equa la somma complessiva di € 550,00 per il mantenimento del figlio di cui € 250,00 quale contributo per il canone di locazione>>.
Orbene, reputa il Collegio che all'attualità gli introiti dei due genitori siano fra loro sovrapponibili e tanto si evidenzia in ragione della considerazione che il contributo del genitore collocatario va aggiunto a quello del genitore non collocatario.
Ciò detto, il resistente ha un reddito mensile di circa euro 1500,00-1700,00 mensili (dalla dichiarazione dei redditi emerge un reddito annuo lordo di euro 23.529,00).
Sebbene le dichiarazioni dei redditi notoriamente non fotografino fedelmente la situazione reddituale avendo una finalità solo fiscale è pur vero che non sono emersi elementi tali da ritenere che il tenore di vita del resistente si discosti significativamente dalla descritta situazione reddituale da cui detrarre euro 500,00 per il canone di locazione (al pari della ricorrente che pure abita in una casa condotta in locazione e che, all'attualità ha un reddito mensile di euro 1700,00); euro 315,00 mensili per il pagamento del canone di locazione del locale destinato all'esercizio della propria attività lavorativa oltre a tutte le ulteriori spese (auto, spese fisse, etc) sicché anche tenuto conto dell'età del minore e delle future crescenti esigenze dello stesso il Collegio reputa congruo riconoscere a carico del resistente a titolo di contribuzione nel mantenimento del minore la somma di euro 350,00 oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il COA in data 18.12.2025, a decorrere dalla presente sentenza anche in ragione del fatto che le determinazioni collegiali sono conseguenza e frutto della valutazione di un sopravvenuto mutamento del quadro complessivo.
L'assegno unico va riconosciuto in forma integrale in favore della ricorrente.
Nessun assegno va riconosciuto in favore della ricorrente ormai definitivamente autonoma economicamente.
Le spese
In ragione dell'andamento dei fatti di causa e degli esiti delle rispettive domande e del subprocedimento e del reclamo le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui in epigrafe, di separazione personale proposta da nei confronti di depositato in data 25.08.2020 così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) rigetta le rispettive domande di addebito;
2) dispone che il figlio minore sia affidato congiuntamente ai genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
pagina 19 di 20 3) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo di contribuzione nel mantenimento del minore la somma mensile di euro 350,00 oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il C.O.A. in data 18.12.2025 entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente sentenza;
4) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla ricorrente;
5) dispone che gli incontri siano regolati nei termini di cui in parte motiva;
6) compensa integralmente le spese di giudizio;
7) rigetta ogni altra domanda;
8) revoca l' ordinanza del 13-16-marzo 2021.
In caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003 n. 196.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice rel./estensore Il Presidente
Dott. RA AN Dott. Giuseppe Disabato
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