TRIB
Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/10/2024, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 917 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice Rel. Est. dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO nella causa iscritta al n. r.g. 917/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso delle avv.te Anna Caldi (c.f. Parte_1 C.F._1
e Deborah Folloni (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 C.F._3 presso lo studio di quest'ultima in San IU SE (MI), alla via Carducci n. 41/A;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_2 C.F._4 domiciliata presso lo studio dell'avv. Guido Grignani (c.f. ) in Melegnano (MI), C.F._5 alla via Marconi n. 5;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero – in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 11.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.., che qui integralmente si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori e Parte_1
in data 30/03/1985, in San IU SE (MI), regolarmente trascritto Parte_2
nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 15 parte II Serie A dell'anno 1985;
- revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della OR , non Parte_2
sussistendo più i presupposti di legge;
- disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San IU
SE (MI) per le annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000.
- spese legali compensate”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.05.2024 il ricorrente sig. ha domandato la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra e la revoca Parte_2 dell'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, con vittoria di spese.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- i sig.ri e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Parte_2
30.03.1985 in San IU SE (MI), il cui atto è stato trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune al n. 15, parte II, serie A, del 1985;
- dall'unione coniugale sono nati i due figli (04.06.1988) e (12.02.1990), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- la sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Lodi, n. 258/2011 è passata in giudicato il
07.05.2012;
- la casa coniugale è stata assegnata alla resistente in quanto uno dei due figli, conviveva Per_2 con lei, mentre l'altro, , conviveva con il padre;
Per_1
- dalla sentenza di separazione i coniugi hanno sempre vissuto separatamente, data l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale;
- entrambe le parti sono in pensione, il ricorrente dal 31.12.2023;
- il figlio maggiorenne, ha deciso di affiancare il padre nell'attività di pellicciaio dal 2022, Per_2
presso il laboratorio di proprietà di entrambi i genitori in San IU SE (MI);
2 - a far data da novembre 2023 il figlio ha intrapreso una propria attività individuale, nello Per_2
stesso laboratorio del padre. Tuttavia, da marzo 2024 ha trasferito la sede della propria attività nella casa familiare in San Zenone al Lambro (MI) per via di screzi con il ricorrente;
- è venuto meno il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
[...]
in quanto il figlio con lei convivente risulta essere economicamente autosufficiente e Parte_2
con piene capacità lavorative, oltre che maggiorenne.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio il 11.07.2024 la sig.ra
[...]
aderendo alle domande di parte ricorrente per ciò che attiene la pronuncia di divorzio e la Parte_2 revoca dell'assegnazione della casa coniugale, con vittoria di spese, avendo lei proposto la trattazione della causa dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, senza trovare l'accordo del marito.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis. 17 comma I, II e III c.p.c. e sono successivamente comparse personalmente dinanzi alla Giudice relatrice il 13.09.2024, ove la stessa ha formulato proposta conciliativa.
Alla successiva udienza del 27.09.2024 le parti hanno dichiarato di essersi accordate alle condizioni di cui alla proposta ed hanno domandato la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 11.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte congiunte, la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Sulla domanda di divorzio
La domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, sussistendone i presupposti, in quanto risulta provato che la separazione si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge – art. 3 Legge 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 74/1987.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza 258/2011 emessa dal Tribunale di
Lodi e passata in giudicato il 07.05.2012.
Considerato che sin dalla pronuncia di separazione non vi è stata riconciliazione tra le parti, né è ripresa la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3 Sono pertanto decorsi i termini di legge per la presentazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di Pt_1
e contratto il 30.03.1985 in San IU SE (MI), con conseguente
[...] Parte_2 comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/2000.
4. Le spese di lite devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1
contratto in data 30.03.1985, in San IU SE (MI), regolarmente Parte_2
trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno
1985;
2) revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra , non Parte_2
sussistendo più i presupposti di legge;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San IU SE (MI) di procedere alle annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000 ed alle altre incombenze di legge;
4) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2024.
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice Rel. Est. dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO nella causa iscritta al n. r.g. 917/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso delle avv.te Anna Caldi (c.f. Parte_1 C.F._1
e Deborah Folloni (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 C.F._3 presso lo studio di quest'ultima in San IU SE (MI), alla via Carducci n. 41/A;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_2 C.F._4 domiciliata presso lo studio dell'avv. Guido Grignani (c.f. ) in Melegnano (MI), C.F._5 alla via Marconi n. 5;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero – in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 11.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.., che qui integralmente si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori e Parte_1
in data 30/03/1985, in San IU SE (MI), regolarmente trascritto Parte_2
nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 15 parte II Serie A dell'anno 1985;
- revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della OR , non Parte_2
sussistendo più i presupposti di legge;
- disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San IU
SE (MI) per le annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000.
- spese legali compensate”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.05.2024 il ricorrente sig. ha domandato la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra e la revoca Parte_2 dell'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, con vittoria di spese.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- i sig.ri e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Parte_2
30.03.1985 in San IU SE (MI), il cui atto è stato trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune al n. 15, parte II, serie A, del 1985;
- dall'unione coniugale sono nati i due figli (04.06.1988) e (12.02.1990), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- la sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Lodi, n. 258/2011 è passata in giudicato il
07.05.2012;
- la casa coniugale è stata assegnata alla resistente in quanto uno dei due figli, conviveva Per_2 con lei, mentre l'altro, , conviveva con il padre;
Per_1
- dalla sentenza di separazione i coniugi hanno sempre vissuto separatamente, data l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale;
- entrambe le parti sono in pensione, il ricorrente dal 31.12.2023;
- il figlio maggiorenne, ha deciso di affiancare il padre nell'attività di pellicciaio dal 2022, Per_2
presso il laboratorio di proprietà di entrambi i genitori in San IU SE (MI);
2 - a far data da novembre 2023 il figlio ha intrapreso una propria attività individuale, nello Per_2
stesso laboratorio del padre. Tuttavia, da marzo 2024 ha trasferito la sede della propria attività nella casa familiare in San Zenone al Lambro (MI) per via di screzi con il ricorrente;
- è venuto meno il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
[...]
in quanto il figlio con lei convivente risulta essere economicamente autosufficiente e Parte_2
con piene capacità lavorative, oltre che maggiorenne.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio il 11.07.2024 la sig.ra
[...]
aderendo alle domande di parte ricorrente per ciò che attiene la pronuncia di divorzio e la Parte_2 revoca dell'assegnazione della casa coniugale, con vittoria di spese, avendo lei proposto la trattazione della causa dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, senza trovare l'accordo del marito.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis. 17 comma I, II e III c.p.c. e sono successivamente comparse personalmente dinanzi alla Giudice relatrice il 13.09.2024, ove la stessa ha formulato proposta conciliativa.
Alla successiva udienza del 27.09.2024 le parti hanno dichiarato di essersi accordate alle condizioni di cui alla proposta ed hanno domandato la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 11.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte congiunte, la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Sulla domanda di divorzio
La domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, sussistendone i presupposti, in quanto risulta provato che la separazione si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge – art. 3 Legge 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 74/1987.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza 258/2011 emessa dal Tribunale di
Lodi e passata in giudicato il 07.05.2012.
Considerato che sin dalla pronuncia di separazione non vi è stata riconciliazione tra le parti, né è ripresa la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3 Sono pertanto decorsi i termini di legge per la presentazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di Pt_1
e contratto il 30.03.1985 in San IU SE (MI), con conseguente
[...] Parte_2 comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/2000.
4. Le spese di lite devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1
contratto in data 30.03.1985, in San IU SE (MI), regolarmente Parte_2
trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno
1985;
2) revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra , non Parte_2
sussistendo più i presupposti di legge;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San IU SE (MI) di procedere alle annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000 ed alle altre incombenze di legge;
4) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2024.
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
4