CA
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 836/2024 R.G. promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro RT1
tempore, corrente in Torrebelvicino (VI), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Andrea Massalin e Michela Cressoni, con domicilio eletto presso il loro studio in Schio (VI), via Battaglione Val Leogra n. 40, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_1
Schio (VI), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Francesca Facci, con domicilio eletto presso il suo studio in Montecchio Maggiore (VI), viale Europa n.
72, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2191/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 9 novembre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc del 19 maggio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Nel merito, piaccia alla Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2191/2023 Sent. e n. 526/2021 R.G., pubblicata il 9.11.2023 dal
Tribunale di Vicenza, e previo espletamento della richiesta CTU, nonché
l'assunzione delle altre prove richieste, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano. Nel merito, previe le declaratorie del caso, accertare l'esistenza di vizi e difetti della macchina CY2D60L6025 ceduta da e di CP_1 cui risulta essere l'attuale utilizzatrice ed, in particolare, accertato il Pt_1
pressoché totale mancato funzionamento del macchinario dalla sua installazione 16 novembre 2018 all'inizio del mese di settembre 2019, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice per le causali indicate nella premessa dell'atto di citazione in misura pari ad euro 100.000,00.= o alla diversa, maggiore o minore somma, che all'esito dell'istruttoria sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi moratori dalla citazione al saldo. Previe le declaratorie del caso, accertato che la macchina CY2D60L6025, in utilizzo alla non è in Pt_1
grado di lavorare secondo i parametri sulla stessa indicati e promessi dalla convenuta, accertati i vizi ed i difetti della macchina, condannarsi la convenuta a rimborsare tutti i danni patiti dall'attrice per la ridotta produttività del macchinario, ovvero ridursi ad equità il prezzo del medesimo, in misura pari ad euro 100.000,00.=
2 ovvero nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia oltre a rivalutazione ed interessi moratori dalla citazione al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, in riforma della ordinanza pronunciata dal Giudice di prime cure con le ordinanze pronunciate in data 19.05.2022 e 28.11.2022 ammettersi le prove dedotte da parte attrice nella memoria autorizzata ex art. 183 comma 6 n. 2) datata 16.03.2022 e nella memoria autorizzata ex art. 183 comma 6 n. 3) datata 05.04.2022. In particolare ed in principalità ammettersi CTU tesa ad accertare vizi e difetti della macchina
CY2D60L6025 ceduta da e di cui risulta essere l'attuale CP_1 Pt_1
utilizzatore nonché la mancanza delle qualità promesse della stessa (in particolare la difformità tra le velocità di taglio indicate dal macchinario e quelle effettivamente sostenibili dallo stesso). Il perito inoltre dovrà accertare la quasi azzerata funzionalità del macchinario dalla consegna al settaggio definitivo di settembre 2019 secondo i criteri indicati dalla consulenza tecnica di parte in atti o i diversi criteri che saranno ritenuti di equità e giustizia. Il CTU dovrà accertare se, in caso di difformità accertata tra velocità promesse e velocità effettive, vi siano in commercio altre macchine che, pur lavorando alle velocità effettivamente mantenute dalla macchina della CP_1
abbiano costo inferiore sul mercato, tra cui il prodotto Warcom di cui al preventivo
RT che tale azienda aveva indirizzato alla e prodotto sub 2. Infine, la CTU dovrà essere tesa a quantificare i danni derivanti dalla inoperatività della macchina per i primi nove mesi;
derivanti dalla ridotta operatività del macchinario rispetto agli standard promessi e ciò sia in termini di maggior costo delle operazioni di taglio a causa dei tempi di lavorazione più lunghi (personale addetto, energia ecc.). Dopo essersi confrontato con il proprio consulente di parte il sottoscritto patrocinio suggerisce il seguente quesito: accerti e quantifichi il perito, anche per il tramite di comparazioni documentali su materiali di consumo, fatturato o altri criteri, la RT riduzione della produzione nelle lavorazioni di taglio di ferro e acciaio della da
3 novembre 2018 a settembre 2019 confrontandola con l'attività di taglio dei primi otto mesi del 2018 (taglio effettuato con il macchinario precedente) e degli ultimi quattro mesi del 2019 (taglio effettuato con la macchina funzionante perché parametrata dal sig. , seppur a regime più lento di quello promesso) ed eventualmente con gli Pt_1 anni 2017 e 2020 tenendo conto, per quest'ultimo anno, dei periodi di chiusura, di inattività e di contrazione del lavoro legati al lock-down conseguente alla pandemia da Covid del 2020; determini il mancato fatturato ed il mancato guadagno (o la riduzione di fatturato e di guadagno) derivanti alla attrice per effetto della riduzione dell'attività di taglio e relativamente a questa tipologia di lavorazione;
verifichi il perito se la macchina CY Laser 2D60L6025 acquistata dalla ed oggetto del Pt_1
presente giudizio possa lavorare alle velocità suggerite e preimpostate sulla macchina effettuando dei tagli conformi agli standard richiesti dal mercato o dalla normativa
MOCA (Materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti) nonché da altra normativa vigente;
in caso negativo verifichi il perito le velocità di taglio fino alle quali la CY
Laser 2D60L6025 acquistata dalla può lavorare effettuando dei tagli Pt_1
conformi agli standard richiesti dal mercato o dalla normativa MOCA (Materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti) nonché da altra normativa vigente;
confronti le velocità massime di lavorazione concretamente raggiungibili con risultati conformi agli standard sopra indicati e le velocità preimpostate o indicate come raggiungibili dal software del macchinario;
indichi, ove vi sia difformità tra le due velocità, le conseguenze sulla lavorazione in termini di qualità di finiture e tempi di lavorazione;
indichi il CTU, ove possibile, le conseguenze economiche in termini di maggiori tempi di produzione calcolando il costo orario di uso della macchina e degli operai addetti ed il maggior numero di ore lavorative rispetto ad una funzionalità media mensile del macchinario;
ove il CTU riscontrasse la impossibilità di raggiungere le velocità indicate dal macchinario indichi il minor valore della macchina per taglio laser CY Laser 2D60L6025; in particolare, verifichi il CTU se alle velocità concretamente raggiungibili dal macchinario vi siano altre macchine analoghe in
4 commercio e ne indichi il minor prezzo confrontando il prezzo praticato da CP_1
nel caso di specie e quello praticato dalla Warcom nel preventivo allegato agli atti o da altri produttori del settore;
calcoli il perito il costo totale sostenuto e sostenendo RT dalla nel pagamento del leasing ed il proporzionale minor costo di un leasing corrispondente al minor valore del macchinario o al valore di altro macchinario presente sul mercato con le caratteristiche effettive del macchinario acquistato dalla
RT presso la Si chiede inoltre che vengano ammesse tutte le prove per CP_1
interpello e testi indicate in primo grado (memoria 183 comma 6 n. 2 e 3) e non ammesse, nonché su tutti i capitoli formulati, il teste , indicato su tutti Testimone_1
i capitoli di prova, citato e non comparso durante il processo di primo grado alla udienza in cui sono stati sentiti gli altri testimoni. (Nonostante la richiesta di fissazione di nuova udienza per sentirlo il Giudice, riservatosi anche con riferimento alla CTU, ha fissato direttamente udienza di PC)”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Respingersi le domande e l'appello proposto dalla società RT1
e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Compensi e
[...]
spese di giudizio integralmente rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava RT1
in dinanzi al Tribunale di Vicenza chiedendo la riduzione del prezzo CP_1
nella misura di euro 100.000,00.= e il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 100.000,00.= per il mancato funzionamento di un macchinario acquistato dalla convenuta.
A sostegno della propria domanda, l'attrice deduceva di aver acquistato da
Co
la macchina a taglio laser CY2D60L6025, al fine di rendere più CP_1
efficiente la propria attività lavorativa, per il corrispettivo prezzo complessivo di
5 euro 580.000,00.=, lamentando tuttavia una serie di malfunzionamenti tali da pregiudicare l'attività di taglio sin dal momento dell'installazione, avvenuta nel mese di novembre 2018, fino al mese di settembre 2019, così non soddisfacendosi le proprie esigenze di produzione.
si costituiva nel giudizio di primo grado, contestando nel merito CP_1
le domande attoree e sollevando in via preliminare l'eccezione di intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1495 cc. La convenuta asseriva, inoltre, che i difetti di conformità del macchinario ed i vizi allegati da parte attrice erano causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni e da un cattivo utilizzo della macchina, con conseguente impossibilità per l'acquirente di avvalersi della garanzia. inoltre, CP_1
RT proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di al pagamento della somma di euro 50.000,00.= per l'attività di assistenza effettuata in favore della stessa per circa un mese e mezzo.
Istruita la causa mediante l'assunzione di testimoni, con sentenza n. 2191/2023, pubblicata in 9 novembre 2023, il Tribunale di Vicenza rigettava la domanda
RT risarcitoria e la domanda di riduzione del prezzo proposte da così come rigettava la domanda riconvenzionale, sul presupposto che l'attività di assistenza era stata effettuata concordemente a titolo gratuito, compensando integralmente le spese
RT di lite. A fondamento del rigetto delle domande proposte da il Giudice di primo grado, esclusa l'accoglibilità dell'eccezione di prescrizione e decadenza, riteneva che i vizi e difetti denunciati dall'attrice non fossero propri ed intrinseci del macchinario, ma che derivassero da un errato e comunque improprio utilizzo dello stesso. In tal senso il Tribunale valorizzava le risultanze testimoniali e la documentazione allegata in atti, in particolare la clausola n. 12.14 del contratto che disponente che “il venditore non risponde dei difetti di conformità delle macchine e dei vizi causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni e comunque da un cattivo uso o trattamento della macchina”. Il Giudice di primo
6 grado, altresì, valorizzava la testimonianza di , che aveva dichiarato Testimone_2
che erano stati installati nella nuova macchina i programmi della vecchia macchina acquistata nove anni prima e le testimonianze di e Testimone_3 Tes_4
i quali avevano evidenziato che i problemi di funzionamento del
[...]
macchinario erano riconducibili al software e alla rete dell'azienda. In conclusione, il
Giudice di primo grado accertava l'utilizzo improprio del macchinario da parte di
RT
la quale, al contrario, non aveva fornito alcuna prova in ordine all'esistenza di vizi propri del macchinario tali da renderlo inidoneo all'uso. Inoltre, a detta del RT Tribunale, era stato accertato l'utilizzo di parti non originali da parte di nello specifico il vetrino di protezione della lancia, con conseguente decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 12.4 del contratto. RT
Avverso detta sentenza, ha proposto appello riproponendo le medesime domanda, sia quella di riduzione del prezzo e sia quella risarcitoria.
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria e la domanda di riduzione del prezzo. Parte appellante ha ribadito la sussistenza di vizi e difetti del macchinario, mai risolti nonostante il gran numero di interventi tra il mese di novembre 2018 e settembre 2019, evidenziando altresì che, a seguito
RT dell'intervento di , dipendente di da settembre 2019 il Persona_1
macchinario aveva iniziato ad operare ma comunque a velocità ridotta e di gran lunga inferiore rispetto a quella promessa nel contratto. Con riferimento all'uso di vetrini asseritamente montati sul macchinario e non acquistati presso la CP_1
[...
ma direttamente da una società terza AB ESSE, parte appellante ha evidenziato che i vetrini non poteva ritenersi componenti della macchina, ma materiale di consumo. Inoltre, parte appellante ha evidenziato che, a maggio 2018, erano stati acquistati 20 vetrini al prezzo di euro 28,00.= l'uno destinati al precedente
RT macchinario, anche esso acquistato da presso la che si occupava CP_1
della manutenzione del medesimo, ciò dimostrando che l'odierna appellata riteneva
7 perfettamente adeguato l'acquisto di vetrini presso altri venditori, non potendo tale circostanza giustificare la decadenza della garanzia per il fatto di aver utilizzato componenti estranei e non originali nel macchinario (art. 12.4 condizioni contrattuali). In riferimento ai problemi di software, l'impugnante rilevava che il
RT sistema adottato da era sempre stato lo stesso fin dall'installazione del macchinario e che, quando la società lo aveva montato collaudandolo CP_1 presso l'azienda, aveva preso visione dei computer esistenti in azienda e della rete wi-fi., così non potendosi parlare di uso erroneo del macchinario, ma di una carenza del sistema che poteva e doveva essere ravvisata dal venditore fin dal momento dell'installazione di quanto venduto.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ha censurato la valutazione delle risultanze testimoniali operata dal Giudice di primo grado. In particolare,
l'impugnante ha sostenuto che sarebbe stata travisata la dichiarazione della teste
, in quanto, in realtà, l'installazione dei vecchi programmi sulla Testimone_2
RT macchina nuova non era ascrivibile a posto che la stessa era stata installata in azienda da che aveva fornito erroneamente i programmi della macchina CP_1
vecchia, cosicché il tecnico intervenuto a posteriori aveva cercato di porre rimedio ad un vizio intrinseco nell'installazione dei programmi da parte della venditrice e non RT ad un uso di parti non originali colpevolmente operato da
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provati i vizi e difetti propri del bene, al di fuori di quelli emersi per effetto di un errato o comunque improprio utilizzo del macchinario. Parte appellante ha evidenziato la sussistenza dei vizi mediante l'invio di 23 mail; che il gran numero di interventi di controparte, descritto nei vari rapportini e nessuno dei quali risolutivo, confermava che il macchinario fosse affetto da gravi vizi;
che l'esistenza dei vizi denunciati era confermata anche dalla deposizione di e dalla perizia di parte. ha evidenziato che Testimone_2 Pt_1
il macchinario era risultato non operativo fino al mese di settembre 2019, a causa di
8 una serie continua di rotture, problemi con il software di controllo e blocchi del computer con annesse perdite di dati e programmi, di un'usura accelerata di componenti (specie cavi in fibra), bruciatura dei vetrini di protezione e problemi della pulizia dei cassetti e che dette problematiche non erano state risolte dagli interventi operati. Infine, l'impugnante ha sostenuto che solo grazie all'intervento di
RT
, dipendente di il quale aveva impostato i parametri, la Persona_1
macchina aveva cominciato a funzionare con continuità seppur a velocità ridotte.
Si è costituita nel giudizio di gravame concludendo per il CP_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. In particolare, ha rimarcato l'inesistenza di vizi intrinseci del macchinario, dipendendo il suo mancato funzionamento dall'utilizzo improprio del mezzo da parte dell'acquirente.
*****
1 – I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate e non sono fondati e, in via preliminare, appare necessario il regime dell'onere della prova in relazione alle azioni edilizie. In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 cc, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 cc è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
L'impegno del venditore di garantire che la cosa compravenduta non sia affetta da vizi non costituisce un'obbligazione in senso proprio, in quanto non avente ad oggetto un comportamento futuro, ma una “assunzione di un rischio”, consistente nel fatto che la res possa essere affetta da vizi con assunzione della relativa responsabilità. Il venditore risponde a prescindere dall'accertamento della colpa, in virtù del fatto oggettivo della sussistenza dei vizi che comportano una non attuazione e realizzazione del risultato traslativo. Sul punto, giova richiamare la sentenza a
Sezioni Unite n. 11748/2019 della Cassazione, la quale afferma “sulla scorta delle
9 considerazioni fin qui svolte, la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, si presenta di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato nell'articolo 2967 cc, che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (…). Ai fini della soluzione della questione qui all'esame delle Sezioni Unite non vi è necessità di affrontare il tema del rapporto tra il principio della vicinanza della prova e la regola di giudizio dettata dall'articolo 2697 cc, giacché tanto l'applicazione di tale principio, quanto l'applicazione di detta regola di giudizio conducono alla stessa conclusione, ossia che il compratore che esercita le azioni edilizie è gravato dell'onere di provare il vizio della cosa venduta. L'esistenza del vizio, infatti, è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, e, allo stesso tempo, è il fatto la cui prova è più vicina al compratore”. In conclusione, applicando i principi generali dell'onere della prova, spetta al compratore dover provare la sussistenza dei vizi del bene per ottenere l'accoglimento delle azioni edilizie (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo).
Ciò appare più conforme al principio di vicinanza della prova, considerato che il bene è nella disponibilità materiale del compratore, al quale risulta più immediata la dimostrazione della sussistenza dei vizi.
RT 2 – In applicazione dei suddetti principi, il gravame va rigettato in quanto non ha provato la sussistenza di vizi propri ed intrinseci del macchinario acquistato. Il contratto oggetto di lite deve essere qualificato come una compravendita, avuto riguardo dell'oggetto della prestazione (uno specifico bene analiticamente descritto)
e del contenuto delle clausole contrattuali. A questo proposito, dirimente è l'art. 1 delle condizioni contrattuali, che dispone che le condizioni generali regolano la vendita delle macchine e delle relative componenti, qualificando la società
[...] come “venditore”. Inoltre, le parti, fin dal giudizio di primo grado, hanno CP_1
inteso la presente controversia come relativa alla garanzia per i vizi della cosa
10 venduta, richiamando l'appellante, nel proprio atto di appello, le disposizioni di cui agli art. 1490 e ss. cc.
3 – Ciò posto, l'odierna appellata si è obbligata a garantire che la cosa venduta abbia determinate caratteristiche e sia idonea all'uso a cui è destinata, senza rispondere del
RT cattivo ed improprio uso del macchinario da parte di Per quanto attiene ai vizi lamentati da parte appellante, si rileva quanto segue. Il macchinario, collaudato il 14 novembre 2018 con esito positivo (doc. 2 Laser verbale di collaudo), ha successivamente riscontrato alcuni problemi di funzionamento. Ciò ha comportato una serie di interventi da parte di avvenuti su richiesta dell'appellante, e CP_1
documentati dai rapportini allegati in atti (doc. 4 parte appellata). Dai rapportini si evince che la macchina ha subito una serie di interventi, in particolare la sostituzione per più volte del vetrino di protezione, ugello e porta ugello. Dai medesimi rapportini si riscontra la sostituzione del sensore di altezza e che la ceramica montata nella lancia non era in posizione corretta come descritto nella procedura di manutenzione ordinaria del macchinario, ma alla rovescia. Gli interventi sono stati resi necessari da un'usura dei pezzi e non da un vizio intrinseco del macchinario. Ciò trova conferma che negli stessi rapportini, accettati e sottoscritti anche dall'appellante, non disconosciuti, in cui si trova barrata la voce “usura” e non “difetto” nella tabella a lato della descrizione dell'intervento. Inoltre, i vetrini utilizzati nel macchinario erano stati acquistati dall'appellante in data 22 maggio 2018 dalla certa AB ESSE, terza fornitrice (doc. 6 parte appellata). La sostituzione dei vetrini di protezione resasi necessaria più volte a causa della loro usura, non può essere imputata a CP_1
posto che l'appellante ha utilizzato all'interno del macchinario materiali con
[...]
esso incompatibili e comunque non originali (clausola 12.4 del contratto in atti).
Inoltre, la garanzia non copre l'eventuale difetto dei vetrini di protezione, posto che, come ammesso anche dall'appellante, essi non sono componenti della macchina, ma
“materiale di consumo”, rientrando quindi nell'ambito di applicazione della clausola n. 12.3 del contratto. Secondo questa disposizione, la garanzia non copre le parti
11 consumabili e soggette a normale usura, come sono i vetrini di protezione che sono qualificati come un componente esterno rispetto al macchinario.
4 – Per quanto attiene ai problemi di software, si rileva che essi hanno comportato un rallentamento del funzionamento del macchinario. Tuttavia, ciò non può essere addebitato a parte appellante che non ha assunto nessuna specifica obbligazione di fornire un'adeguata rete internet tale da garantire determinate velocità. Sul punto, si deve avere riguardo al fatto che il contratto non comprende “la progettazione, la predisposizione e la realizzazione di eventuali reti di comunicazione o di connessione
Ethernet” (pag. 7, doc. n. 1 di parte appellante). Le conseguenze della mancata predisposizione di una rete adeguata non possono essere imputate alla venditrice, posto che la sua fornitura aveva ad oggetto esclusivamente un macchinario idoneo all'uso. Sul punto, si riportano le dichiarazioni dei testimoni e Testimone_3
sentiti dal primo Giudice all'udienza del 20 ottobre 2022. Testimone_4 ha dichiarato “mi sono occupato personalmente di un problema del Testimone_3
RT pc, del software del macchinario. lamentava la lentezza del computer della macchina e il fatto che a volte si spegnesse. Verificai che non era un problema dell'hardware ma del software, di come veniva gestito, perché la programmazione veniva fatta direttamente a bordo macchina e non da remoto, per cui il computer doveva non solo far andare la macchina ma anche caricare il programma grafico.
Allora prelevammo un programma dalla macchina e la software house verificò che il programma era “pesante”, per cui suggerimmo di iniziare con un nuovo programma ogni attività di taglio. Si trattava di un problema di gestione della produzione. Il software non venne modificato;
non era un prodotto di nostra fornitura”. Dello stesso tenore sono le dichiarazioni di che ha dichiarato: “la prima volta Testimone_4
mi venne detto che il computer che governava la macchina non funzionava e si bloccava;
io ho constatato che non esisteva una rete aziendale e che il computer era collegato alla rete wi-fi e questo comportava una “sofferenza” del computer. Noi suggerimmo di creare una rete aziendale stabile, che non venne fatta, per cui
12 procedemmo a sostituire il computer con caratteristiche che consentissero il funzionamento in quella situazione. Abbiamo poi fatto presente di non sovrascrivere sui programmi di produzione, ma di chiudere il file della produzione terminata e di aprirne uno nuovo per la produzione successiva”. Dalle dichiarazioni testimoniali si evince che è stato sostituito il pc, ma che non è stata creata un'apposita rete aziendale stabile tale da consentire il funzionamento del macchinario a pieno regime. Il problema relativo al software non può comportare la responsabilità della società venditrice non essendo un vizio inerente al macchinario, posto che, come anche ammesso da parte appellante a pag. 13 dell'atto di citazione in appello, si tratta di una sua carenza complessiva del sistema e strutturale.
5 – Parte acquirente non ha, quindi, dimostrato la sussistenza di vizi intrinseci del macchinario. Ciò determina il rigetto della domanda di riduzione del prezzo e della correlata domanda risarcitoria. Anche la relazione tecnica prodotta da parte appellante (doc. 16) non dimostra la sussistenza dei vizi. Posto che si tratta di un documento di parte, comunque in tale relazione viene valorizzata la circostanza che la macchina opera a velocità ridotte rispetto a quelle promesse, non individuando specificamente le cause del difetto di pieno funzionamento, da ricondurre, al contrario, alla mancanza di una rete stabile e dall'utilizzo indebito di alcune parti
(vetrini di protezione e ceramica montata nella lancia al contrario).
6 – Non sono ammissibili gli ulteriori capitoli di prova formulati in sede di memoria n. 2) ex art. 183 comma 6 cpc, in quanto generici e non dirimenti al fine di dimostrare la sussistenza di vizi intriseci del macchinario (cap. da 1 a 3, cap. da 5 a 9, cap. 12, cap. da 14 a 17, cap. 19, cap. da 21 a 29) o vertenti su circostanze da dimostrarsi per documenti (cap. 30 a cap. 37). Parimenti non può essere ammessa la
CTU, poiché esplorativa, non potendo servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio. Parte appellante richiede infatti al professionista di determinare la riduzione della produzione, il mancato guadagno derivante dal mancato e parziale funzionamento del macchinario e se quest'ultimo
13 possa lavorare alle velocità suggerite e preimpostate. Tali richieste rientrano nell'onere della prova posto a carico dell'appellante, sia in relazione alla dimostrazione dei vizi e sia in ordine alla prova ed alla quantificazione del danno.
7 – Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi, applicandosi le tabelle del 2022, scaglione da euro 52.001,00= ad euro 260.000,00=. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del RT1
Tribunale di Vicenza n. 2191/2023, pubblicata in data 9 novembre 2023;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore RT1
dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che CP_1
si liquidano in euro 9.991,00.= per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
14 5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 21 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 836/2024 R.G. promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro RT1
tempore, corrente in Torrebelvicino (VI), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Andrea Massalin e Michela Cressoni, con domicilio eletto presso il loro studio in Schio (VI), via Battaglione Val Leogra n. 40, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_1
Schio (VI), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Francesca Facci, con domicilio eletto presso il suo studio in Montecchio Maggiore (VI), viale Europa n.
72, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2191/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 9 novembre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc del 19 maggio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Nel merito, piaccia alla Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2191/2023 Sent. e n. 526/2021 R.G., pubblicata il 9.11.2023 dal
Tribunale di Vicenza, e previo espletamento della richiesta CTU, nonché
l'assunzione delle altre prove richieste, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano. Nel merito, previe le declaratorie del caso, accertare l'esistenza di vizi e difetti della macchina CY2D60L6025 ceduta da e di CP_1 cui risulta essere l'attuale utilizzatrice ed, in particolare, accertato il Pt_1
pressoché totale mancato funzionamento del macchinario dalla sua installazione 16 novembre 2018 all'inizio del mese di settembre 2019, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice per le causali indicate nella premessa dell'atto di citazione in misura pari ad euro 100.000,00.= o alla diversa, maggiore o minore somma, che all'esito dell'istruttoria sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi moratori dalla citazione al saldo. Previe le declaratorie del caso, accertato che la macchina CY2D60L6025, in utilizzo alla non è in Pt_1
grado di lavorare secondo i parametri sulla stessa indicati e promessi dalla convenuta, accertati i vizi ed i difetti della macchina, condannarsi la convenuta a rimborsare tutti i danni patiti dall'attrice per la ridotta produttività del macchinario, ovvero ridursi ad equità il prezzo del medesimo, in misura pari ad euro 100.000,00.=
2 ovvero nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia oltre a rivalutazione ed interessi moratori dalla citazione al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, in riforma della ordinanza pronunciata dal Giudice di prime cure con le ordinanze pronunciate in data 19.05.2022 e 28.11.2022 ammettersi le prove dedotte da parte attrice nella memoria autorizzata ex art. 183 comma 6 n. 2) datata 16.03.2022 e nella memoria autorizzata ex art. 183 comma 6 n. 3) datata 05.04.2022. In particolare ed in principalità ammettersi CTU tesa ad accertare vizi e difetti della macchina
CY2D60L6025 ceduta da e di cui risulta essere l'attuale CP_1 Pt_1
utilizzatore nonché la mancanza delle qualità promesse della stessa (in particolare la difformità tra le velocità di taglio indicate dal macchinario e quelle effettivamente sostenibili dallo stesso). Il perito inoltre dovrà accertare la quasi azzerata funzionalità del macchinario dalla consegna al settaggio definitivo di settembre 2019 secondo i criteri indicati dalla consulenza tecnica di parte in atti o i diversi criteri che saranno ritenuti di equità e giustizia. Il CTU dovrà accertare se, in caso di difformità accertata tra velocità promesse e velocità effettive, vi siano in commercio altre macchine che, pur lavorando alle velocità effettivamente mantenute dalla macchina della CP_1
abbiano costo inferiore sul mercato, tra cui il prodotto Warcom di cui al preventivo
RT che tale azienda aveva indirizzato alla e prodotto sub 2. Infine, la CTU dovrà essere tesa a quantificare i danni derivanti dalla inoperatività della macchina per i primi nove mesi;
derivanti dalla ridotta operatività del macchinario rispetto agli standard promessi e ciò sia in termini di maggior costo delle operazioni di taglio a causa dei tempi di lavorazione più lunghi (personale addetto, energia ecc.). Dopo essersi confrontato con il proprio consulente di parte il sottoscritto patrocinio suggerisce il seguente quesito: accerti e quantifichi il perito, anche per il tramite di comparazioni documentali su materiali di consumo, fatturato o altri criteri, la RT riduzione della produzione nelle lavorazioni di taglio di ferro e acciaio della da
3 novembre 2018 a settembre 2019 confrontandola con l'attività di taglio dei primi otto mesi del 2018 (taglio effettuato con il macchinario precedente) e degli ultimi quattro mesi del 2019 (taglio effettuato con la macchina funzionante perché parametrata dal sig. , seppur a regime più lento di quello promesso) ed eventualmente con gli Pt_1 anni 2017 e 2020 tenendo conto, per quest'ultimo anno, dei periodi di chiusura, di inattività e di contrazione del lavoro legati al lock-down conseguente alla pandemia da Covid del 2020; determini il mancato fatturato ed il mancato guadagno (o la riduzione di fatturato e di guadagno) derivanti alla attrice per effetto della riduzione dell'attività di taglio e relativamente a questa tipologia di lavorazione;
verifichi il perito se la macchina CY Laser 2D60L6025 acquistata dalla ed oggetto del Pt_1
presente giudizio possa lavorare alle velocità suggerite e preimpostate sulla macchina effettuando dei tagli conformi agli standard richiesti dal mercato o dalla normativa
MOCA (Materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti) nonché da altra normativa vigente;
in caso negativo verifichi il perito le velocità di taglio fino alle quali la CY
Laser 2D60L6025 acquistata dalla può lavorare effettuando dei tagli Pt_1
conformi agli standard richiesti dal mercato o dalla normativa MOCA (Materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti) nonché da altra normativa vigente;
confronti le velocità massime di lavorazione concretamente raggiungibili con risultati conformi agli standard sopra indicati e le velocità preimpostate o indicate come raggiungibili dal software del macchinario;
indichi, ove vi sia difformità tra le due velocità, le conseguenze sulla lavorazione in termini di qualità di finiture e tempi di lavorazione;
indichi il CTU, ove possibile, le conseguenze economiche in termini di maggiori tempi di produzione calcolando il costo orario di uso della macchina e degli operai addetti ed il maggior numero di ore lavorative rispetto ad una funzionalità media mensile del macchinario;
ove il CTU riscontrasse la impossibilità di raggiungere le velocità indicate dal macchinario indichi il minor valore della macchina per taglio laser CY Laser 2D60L6025; in particolare, verifichi il CTU se alle velocità concretamente raggiungibili dal macchinario vi siano altre macchine analoghe in
4 commercio e ne indichi il minor prezzo confrontando il prezzo praticato da CP_1
nel caso di specie e quello praticato dalla Warcom nel preventivo allegato agli atti o da altri produttori del settore;
calcoli il perito il costo totale sostenuto e sostenendo RT dalla nel pagamento del leasing ed il proporzionale minor costo di un leasing corrispondente al minor valore del macchinario o al valore di altro macchinario presente sul mercato con le caratteristiche effettive del macchinario acquistato dalla
RT presso la Si chiede inoltre che vengano ammesse tutte le prove per CP_1
interpello e testi indicate in primo grado (memoria 183 comma 6 n. 2 e 3) e non ammesse, nonché su tutti i capitoli formulati, il teste , indicato su tutti Testimone_1
i capitoli di prova, citato e non comparso durante il processo di primo grado alla udienza in cui sono stati sentiti gli altri testimoni. (Nonostante la richiesta di fissazione di nuova udienza per sentirlo il Giudice, riservatosi anche con riferimento alla CTU, ha fissato direttamente udienza di PC)”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Respingersi le domande e l'appello proposto dalla società RT1
e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Compensi e
[...]
spese di giudizio integralmente rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava RT1
in dinanzi al Tribunale di Vicenza chiedendo la riduzione del prezzo CP_1
nella misura di euro 100.000,00.= e il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 100.000,00.= per il mancato funzionamento di un macchinario acquistato dalla convenuta.
A sostegno della propria domanda, l'attrice deduceva di aver acquistato da
Co
la macchina a taglio laser CY2D60L6025, al fine di rendere più CP_1
efficiente la propria attività lavorativa, per il corrispettivo prezzo complessivo di
5 euro 580.000,00.=, lamentando tuttavia una serie di malfunzionamenti tali da pregiudicare l'attività di taglio sin dal momento dell'installazione, avvenuta nel mese di novembre 2018, fino al mese di settembre 2019, così non soddisfacendosi le proprie esigenze di produzione.
si costituiva nel giudizio di primo grado, contestando nel merito CP_1
le domande attoree e sollevando in via preliminare l'eccezione di intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1495 cc. La convenuta asseriva, inoltre, che i difetti di conformità del macchinario ed i vizi allegati da parte attrice erano causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni e da un cattivo utilizzo della macchina, con conseguente impossibilità per l'acquirente di avvalersi della garanzia. inoltre, CP_1
RT proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di al pagamento della somma di euro 50.000,00.= per l'attività di assistenza effettuata in favore della stessa per circa un mese e mezzo.
Istruita la causa mediante l'assunzione di testimoni, con sentenza n. 2191/2023, pubblicata in 9 novembre 2023, il Tribunale di Vicenza rigettava la domanda
RT risarcitoria e la domanda di riduzione del prezzo proposte da così come rigettava la domanda riconvenzionale, sul presupposto che l'attività di assistenza era stata effettuata concordemente a titolo gratuito, compensando integralmente le spese
RT di lite. A fondamento del rigetto delle domande proposte da il Giudice di primo grado, esclusa l'accoglibilità dell'eccezione di prescrizione e decadenza, riteneva che i vizi e difetti denunciati dall'attrice non fossero propri ed intrinseci del macchinario, ma che derivassero da un errato e comunque improprio utilizzo dello stesso. In tal senso il Tribunale valorizzava le risultanze testimoniali e la documentazione allegata in atti, in particolare la clausola n. 12.14 del contratto che disponente che “il venditore non risponde dei difetti di conformità delle macchine e dei vizi causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni e comunque da un cattivo uso o trattamento della macchina”. Il Giudice di primo
6 grado, altresì, valorizzava la testimonianza di , che aveva dichiarato Testimone_2
che erano stati installati nella nuova macchina i programmi della vecchia macchina acquistata nove anni prima e le testimonianze di e Testimone_3 Tes_4
i quali avevano evidenziato che i problemi di funzionamento del
[...]
macchinario erano riconducibili al software e alla rete dell'azienda. In conclusione, il
Giudice di primo grado accertava l'utilizzo improprio del macchinario da parte di
RT
la quale, al contrario, non aveva fornito alcuna prova in ordine all'esistenza di vizi propri del macchinario tali da renderlo inidoneo all'uso. Inoltre, a detta del RT Tribunale, era stato accertato l'utilizzo di parti non originali da parte di nello specifico il vetrino di protezione della lancia, con conseguente decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 12.4 del contratto. RT
Avverso detta sentenza, ha proposto appello riproponendo le medesime domanda, sia quella di riduzione del prezzo e sia quella risarcitoria.
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria e la domanda di riduzione del prezzo. Parte appellante ha ribadito la sussistenza di vizi e difetti del macchinario, mai risolti nonostante il gran numero di interventi tra il mese di novembre 2018 e settembre 2019, evidenziando altresì che, a seguito
RT dell'intervento di , dipendente di da settembre 2019 il Persona_1
macchinario aveva iniziato ad operare ma comunque a velocità ridotta e di gran lunga inferiore rispetto a quella promessa nel contratto. Con riferimento all'uso di vetrini asseritamente montati sul macchinario e non acquistati presso la CP_1
[...
ma direttamente da una società terza AB ESSE, parte appellante ha evidenziato che i vetrini non poteva ritenersi componenti della macchina, ma materiale di consumo. Inoltre, parte appellante ha evidenziato che, a maggio 2018, erano stati acquistati 20 vetrini al prezzo di euro 28,00.= l'uno destinati al precedente
RT macchinario, anche esso acquistato da presso la che si occupava CP_1
della manutenzione del medesimo, ciò dimostrando che l'odierna appellata riteneva
7 perfettamente adeguato l'acquisto di vetrini presso altri venditori, non potendo tale circostanza giustificare la decadenza della garanzia per il fatto di aver utilizzato componenti estranei e non originali nel macchinario (art. 12.4 condizioni contrattuali). In riferimento ai problemi di software, l'impugnante rilevava che il
RT sistema adottato da era sempre stato lo stesso fin dall'installazione del macchinario e che, quando la società lo aveva montato collaudandolo CP_1 presso l'azienda, aveva preso visione dei computer esistenti in azienda e della rete wi-fi., così non potendosi parlare di uso erroneo del macchinario, ma di una carenza del sistema che poteva e doveva essere ravvisata dal venditore fin dal momento dell'installazione di quanto venduto.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ha censurato la valutazione delle risultanze testimoniali operata dal Giudice di primo grado. In particolare,
l'impugnante ha sostenuto che sarebbe stata travisata la dichiarazione della teste
, in quanto, in realtà, l'installazione dei vecchi programmi sulla Testimone_2
RT macchina nuova non era ascrivibile a posto che la stessa era stata installata in azienda da che aveva fornito erroneamente i programmi della macchina CP_1
vecchia, cosicché il tecnico intervenuto a posteriori aveva cercato di porre rimedio ad un vizio intrinseco nell'installazione dei programmi da parte della venditrice e non RT ad un uso di parti non originali colpevolmente operato da
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provati i vizi e difetti propri del bene, al di fuori di quelli emersi per effetto di un errato o comunque improprio utilizzo del macchinario. Parte appellante ha evidenziato la sussistenza dei vizi mediante l'invio di 23 mail; che il gran numero di interventi di controparte, descritto nei vari rapportini e nessuno dei quali risolutivo, confermava che il macchinario fosse affetto da gravi vizi;
che l'esistenza dei vizi denunciati era confermata anche dalla deposizione di e dalla perizia di parte. ha evidenziato che Testimone_2 Pt_1
il macchinario era risultato non operativo fino al mese di settembre 2019, a causa di
8 una serie continua di rotture, problemi con il software di controllo e blocchi del computer con annesse perdite di dati e programmi, di un'usura accelerata di componenti (specie cavi in fibra), bruciatura dei vetrini di protezione e problemi della pulizia dei cassetti e che dette problematiche non erano state risolte dagli interventi operati. Infine, l'impugnante ha sostenuto che solo grazie all'intervento di
RT
, dipendente di il quale aveva impostato i parametri, la Persona_1
macchina aveva cominciato a funzionare con continuità seppur a velocità ridotte.
Si è costituita nel giudizio di gravame concludendo per il CP_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. In particolare, ha rimarcato l'inesistenza di vizi intrinseci del macchinario, dipendendo il suo mancato funzionamento dall'utilizzo improprio del mezzo da parte dell'acquirente.
*****
1 – I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate e non sono fondati e, in via preliminare, appare necessario il regime dell'onere della prova in relazione alle azioni edilizie. In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 cc, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 cc è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
L'impegno del venditore di garantire che la cosa compravenduta non sia affetta da vizi non costituisce un'obbligazione in senso proprio, in quanto non avente ad oggetto un comportamento futuro, ma una “assunzione di un rischio”, consistente nel fatto che la res possa essere affetta da vizi con assunzione della relativa responsabilità. Il venditore risponde a prescindere dall'accertamento della colpa, in virtù del fatto oggettivo della sussistenza dei vizi che comportano una non attuazione e realizzazione del risultato traslativo. Sul punto, giova richiamare la sentenza a
Sezioni Unite n. 11748/2019 della Cassazione, la quale afferma “sulla scorta delle
9 considerazioni fin qui svolte, la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, si presenta di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato nell'articolo 2967 cc, che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (…). Ai fini della soluzione della questione qui all'esame delle Sezioni Unite non vi è necessità di affrontare il tema del rapporto tra il principio della vicinanza della prova e la regola di giudizio dettata dall'articolo 2697 cc, giacché tanto l'applicazione di tale principio, quanto l'applicazione di detta regola di giudizio conducono alla stessa conclusione, ossia che il compratore che esercita le azioni edilizie è gravato dell'onere di provare il vizio della cosa venduta. L'esistenza del vizio, infatti, è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, e, allo stesso tempo, è il fatto la cui prova è più vicina al compratore”. In conclusione, applicando i principi generali dell'onere della prova, spetta al compratore dover provare la sussistenza dei vizi del bene per ottenere l'accoglimento delle azioni edilizie (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo).
Ciò appare più conforme al principio di vicinanza della prova, considerato che il bene è nella disponibilità materiale del compratore, al quale risulta più immediata la dimostrazione della sussistenza dei vizi.
RT 2 – In applicazione dei suddetti principi, il gravame va rigettato in quanto non ha provato la sussistenza di vizi propri ed intrinseci del macchinario acquistato. Il contratto oggetto di lite deve essere qualificato come una compravendita, avuto riguardo dell'oggetto della prestazione (uno specifico bene analiticamente descritto)
e del contenuto delle clausole contrattuali. A questo proposito, dirimente è l'art. 1 delle condizioni contrattuali, che dispone che le condizioni generali regolano la vendita delle macchine e delle relative componenti, qualificando la società
[...] come “venditore”. Inoltre, le parti, fin dal giudizio di primo grado, hanno CP_1
inteso la presente controversia come relativa alla garanzia per i vizi della cosa
10 venduta, richiamando l'appellante, nel proprio atto di appello, le disposizioni di cui agli art. 1490 e ss. cc.
3 – Ciò posto, l'odierna appellata si è obbligata a garantire che la cosa venduta abbia determinate caratteristiche e sia idonea all'uso a cui è destinata, senza rispondere del
RT cattivo ed improprio uso del macchinario da parte di Per quanto attiene ai vizi lamentati da parte appellante, si rileva quanto segue. Il macchinario, collaudato il 14 novembre 2018 con esito positivo (doc. 2 Laser verbale di collaudo), ha successivamente riscontrato alcuni problemi di funzionamento. Ciò ha comportato una serie di interventi da parte di avvenuti su richiesta dell'appellante, e CP_1
documentati dai rapportini allegati in atti (doc. 4 parte appellata). Dai rapportini si evince che la macchina ha subito una serie di interventi, in particolare la sostituzione per più volte del vetrino di protezione, ugello e porta ugello. Dai medesimi rapportini si riscontra la sostituzione del sensore di altezza e che la ceramica montata nella lancia non era in posizione corretta come descritto nella procedura di manutenzione ordinaria del macchinario, ma alla rovescia. Gli interventi sono stati resi necessari da un'usura dei pezzi e non da un vizio intrinseco del macchinario. Ciò trova conferma che negli stessi rapportini, accettati e sottoscritti anche dall'appellante, non disconosciuti, in cui si trova barrata la voce “usura” e non “difetto” nella tabella a lato della descrizione dell'intervento. Inoltre, i vetrini utilizzati nel macchinario erano stati acquistati dall'appellante in data 22 maggio 2018 dalla certa AB ESSE, terza fornitrice (doc. 6 parte appellata). La sostituzione dei vetrini di protezione resasi necessaria più volte a causa della loro usura, non può essere imputata a CP_1
posto che l'appellante ha utilizzato all'interno del macchinario materiali con
[...]
esso incompatibili e comunque non originali (clausola 12.4 del contratto in atti).
Inoltre, la garanzia non copre l'eventuale difetto dei vetrini di protezione, posto che, come ammesso anche dall'appellante, essi non sono componenti della macchina, ma
“materiale di consumo”, rientrando quindi nell'ambito di applicazione della clausola n. 12.3 del contratto. Secondo questa disposizione, la garanzia non copre le parti
11 consumabili e soggette a normale usura, come sono i vetrini di protezione che sono qualificati come un componente esterno rispetto al macchinario.
4 – Per quanto attiene ai problemi di software, si rileva che essi hanno comportato un rallentamento del funzionamento del macchinario. Tuttavia, ciò non può essere addebitato a parte appellante che non ha assunto nessuna specifica obbligazione di fornire un'adeguata rete internet tale da garantire determinate velocità. Sul punto, si deve avere riguardo al fatto che il contratto non comprende “la progettazione, la predisposizione e la realizzazione di eventuali reti di comunicazione o di connessione
Ethernet” (pag. 7, doc. n. 1 di parte appellante). Le conseguenze della mancata predisposizione di una rete adeguata non possono essere imputate alla venditrice, posto che la sua fornitura aveva ad oggetto esclusivamente un macchinario idoneo all'uso. Sul punto, si riportano le dichiarazioni dei testimoni e Testimone_3
sentiti dal primo Giudice all'udienza del 20 ottobre 2022. Testimone_4 ha dichiarato “mi sono occupato personalmente di un problema del Testimone_3
RT pc, del software del macchinario. lamentava la lentezza del computer della macchina e il fatto che a volte si spegnesse. Verificai che non era un problema dell'hardware ma del software, di come veniva gestito, perché la programmazione veniva fatta direttamente a bordo macchina e non da remoto, per cui il computer doveva non solo far andare la macchina ma anche caricare il programma grafico.
Allora prelevammo un programma dalla macchina e la software house verificò che il programma era “pesante”, per cui suggerimmo di iniziare con un nuovo programma ogni attività di taglio. Si trattava di un problema di gestione della produzione. Il software non venne modificato;
non era un prodotto di nostra fornitura”. Dello stesso tenore sono le dichiarazioni di che ha dichiarato: “la prima volta Testimone_4
mi venne detto che il computer che governava la macchina non funzionava e si bloccava;
io ho constatato che non esisteva una rete aziendale e che il computer era collegato alla rete wi-fi e questo comportava una “sofferenza” del computer. Noi suggerimmo di creare una rete aziendale stabile, che non venne fatta, per cui
12 procedemmo a sostituire il computer con caratteristiche che consentissero il funzionamento in quella situazione. Abbiamo poi fatto presente di non sovrascrivere sui programmi di produzione, ma di chiudere il file della produzione terminata e di aprirne uno nuovo per la produzione successiva”. Dalle dichiarazioni testimoniali si evince che è stato sostituito il pc, ma che non è stata creata un'apposita rete aziendale stabile tale da consentire il funzionamento del macchinario a pieno regime. Il problema relativo al software non può comportare la responsabilità della società venditrice non essendo un vizio inerente al macchinario, posto che, come anche ammesso da parte appellante a pag. 13 dell'atto di citazione in appello, si tratta di una sua carenza complessiva del sistema e strutturale.
5 – Parte acquirente non ha, quindi, dimostrato la sussistenza di vizi intrinseci del macchinario. Ciò determina il rigetto della domanda di riduzione del prezzo e della correlata domanda risarcitoria. Anche la relazione tecnica prodotta da parte appellante (doc. 16) non dimostra la sussistenza dei vizi. Posto che si tratta di un documento di parte, comunque in tale relazione viene valorizzata la circostanza che la macchina opera a velocità ridotte rispetto a quelle promesse, non individuando specificamente le cause del difetto di pieno funzionamento, da ricondurre, al contrario, alla mancanza di una rete stabile e dall'utilizzo indebito di alcune parti
(vetrini di protezione e ceramica montata nella lancia al contrario).
6 – Non sono ammissibili gli ulteriori capitoli di prova formulati in sede di memoria n. 2) ex art. 183 comma 6 cpc, in quanto generici e non dirimenti al fine di dimostrare la sussistenza di vizi intriseci del macchinario (cap. da 1 a 3, cap. da 5 a 9, cap. 12, cap. da 14 a 17, cap. 19, cap. da 21 a 29) o vertenti su circostanze da dimostrarsi per documenti (cap. 30 a cap. 37). Parimenti non può essere ammessa la
CTU, poiché esplorativa, non potendo servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio. Parte appellante richiede infatti al professionista di determinare la riduzione della produzione, il mancato guadagno derivante dal mancato e parziale funzionamento del macchinario e se quest'ultimo
13 possa lavorare alle velocità suggerite e preimpostate. Tali richieste rientrano nell'onere della prova posto a carico dell'appellante, sia in relazione alla dimostrazione dei vizi e sia in ordine alla prova ed alla quantificazione del danno.
7 – Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi, applicandosi le tabelle del 2022, scaglione da euro 52.001,00= ad euro 260.000,00=. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del RT1
Tribunale di Vicenza n. 2191/2023, pubblicata in data 9 novembre 2023;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore RT1
dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che CP_1
si liquidano in euro 9.991,00.= per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
14 5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 21 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
15