Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1507/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NAPOLI MARISA, elettivamente domiciliato in Torino, corso G. Ferraris n. 70, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
) C.F._2
CONVENUTO – CONTUMACE
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente CP_2 P.IVA_1
domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale
di Torino
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA EX ART. 102 CPC -
1
OGGETTO: impugnazione di licenziamento non intimato in forma scritta – differenze retributive – regolarizzazione contributiva
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 25/2/2024, ha allegato: Parte_1
- di essere stato lavoratore subordinato della , Controparte_1
assunto in qualità di operaio edile, livello II del CCNL Edilizia – imprese artigiane, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal 19/1/2022 al 31/12/2022;
- di essere stato poi assunto a tempo indeterminato dal 19/1/2023;
- che il datore di lavoro non ha consegnato le buste paga relative ai mesi di gennaio, giugno,
luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre 2022; e nessuna busta paga nel corso dell'anno
2023;
- di avere percepito in corso di rapporto a tempo indeterminato (anno 2023) complessivi euro
12.850,00 netti;
essendo rimaste non versate le ulteriori somme maturate a titolo di retribuzione;
- che il datore di lavoro non ha eseguito neppure alcuni versamenti alla SA IL (TFR per l'anno 2022, per euro 510,00, TFR per l'anno 2023, per euro 1.106,00, nonché complessivi euro
2.392,22 per GNF ed oneri di malattia, per gli anni 2022 e 2023) e non ha versato integralmente la contribuzione previdenziale all' ; CP_2
- che il datore di lavoro ha licenziato in forma orale l'esponente in data 4/8/2023, dicendogli
2 telefonicamente di non presentarsi più al lavoro dal giorno successivo;
provvedendo poi a comunicare il licenziamento solo al competente centro per l'impiego in data 25/9/2023.
Il ha quindi chiesto in questa sede: la condanna del al pagamento di Pt_1 CP_1
indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR,
quale indennità sostitutiva della reintegra spettante in conseguenza del licenziamento orale comminato;
il pagamento di complessivi euro 19.389,09, comprensivi delle somme non versate alla , a titolo di differenze retributive per l'anno 2023; la regolarizzazione della Parte_2
posizione previdenziale, in relazione ai periodi non coperti da contribuzione.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della Controparte_1
notifica, ed è stato dichiarato quindi contumace.
All'udienza del 15/5/2024 parte ricorrente ha chiesto autorizzazione al deposito delle buste non emesse dal convenuto, posto che questi, in seguito a diffida dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro, le ha inviate alla parte, nell'aprile del 2024; autorizzazione concessa, con rinvio all'udienza del 6/11/2024, ed ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , CP_2
essendovi nel ricorso domanda di regolarizzazione previdenziale, che vede l'Istituto di previdenza quale litisconsorte necessario.
Si è costituito in giudizio l' , evidenziando l'effettiva assenza di versamenti per alcuni CP_2
periodi compresi nel periodo lavorativo complessivo del ricorrente, e richiesta di condanna del convenuto al pagamento di quanto dovesse essere accertato come dovuto a titolo di contributi ma non versato.
All'udienza del 6/11/2024 parte ricorrente ha evidenziato che le buste paga inviate tardivamente dal convenuto riportano in diverse mensilità numero di ore lavorate inferiori a quelle effettivamente svolte, posto che le prestazioni sono sempre state rese dal per almeno Pt_1
40 ore settimanali.
In corso di causa non è stata svolta attività istruttoria, ma sono stati chiesti a parte ricorrente
3 conteggi del dovuto alternativi rispetto a quelli allegati al ricorso, conteggi notificati al convenuto contumace.
All'odierna udienza la causa è stata discussa per la decisione, dopo che l' ha precisato che CP_2
risultano non versati contributi per i mesi di agosto e settembre del 2022, nonché dal settembre del 2023.
2. Il ricorso è fondato, nei limiti che si vanno ad esaminare.
Costituiscono prove della sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente, e prova del livello contrattuale indicato in ricorso, nonché della retribuzione base riconosciutagli in corso di rapporto: - i contratti di lavoro e le comunicazioni obbligatorie di assunzione (doc. 2 e 3
ricorrente); - l'estratto conto contributivo (doc. 10 ricorrente); - il c.d. storico movimenti CP_2
dell'Agenzia Piemonte Lavoro, con indicazione della cessazione del rapporto al 25/9/2023
(doc. 9 ricorrente); - le buste paga versate in atti, e già citate.
Ciò premesso, deve osservarsi che, stante l'omessa costituzione in giudizio del convenuto, non
è stata formulata eccezione di inadempimento al contratto di lavoro da parte del ricorrente,
eccezione in senso stretto, che non è quindi rilevabile in via officiosa. Ne consegue che devono ritenersi non rilevanti i conteggi delle ore lavorate esposti nelle buste paga inviate dal convenuto tardivamente (conteggi che indicano monti ore mensili inferiori a quelli dovuti per rapporto di lavoro a tempo pieno), e depositate in data 17/5/2024, posto che deve presumersi che il ricorrente abbia lavorato in conformità delle previsioni del contratto di lavoro, e quindi per almeno 40 ore settimanali, essendo stato assunto, appunto, a tempo pieno.
Deve quindi esaminarsi la domanda di impugnazione del licenziamento orale.
Come si è visto, il ricorrente ha allegato di essere stato raggiunto da telefonata del CP_1
in data 4/8/2023, e questi gli avrebbe intimato di stare a casa dal giorno successivo, in quanto doveva intendersi licenziato. Non vi è prova di tale circostanza, ma vi è prova del fatto che il datore di lavoro ha comunicato al Centro per l'Impiego di Torino, in data 25/9/2023 (v. doc. 9)
4 intervenuta cessazione del rapporto di lavoro del (che si tratti di recesso datoriale, e non Pt_1
di dimissioni del ricorrente, lo si evince in modo inequivoco dal fatto che dopo il settembre del 2023 il risulta aver percepito la NASPI, riconosciuta solo per inoccupazione involontaria;
v. estratto Pt_1
contributivo ) senza però che risulti anche comunicazione di tale evento al lavoratore, data CP_2
in forma scritta, come previsto dall'art. 2 co 1 l. 604/1966 (prova che avrebbe dovuto essere fornita dal datore di lavoro, rimasto però contumace). Tali elementi sono sufficienti per affermare che licenziamento non formalizzato per iscritto vi sia stato, e che vi sia stato quantomeno un licenziamento per facta concludentia, dovendosi quindi osservare il recesso datoriale manifestato in tale modo è stato qualificato dalla Corte di SAzione come licenziamento comunque inefficace, come quello intimato oralmente, in quanto mancante di forma scritta (Cass. n. 6727/2001, Cass. n. 3822/2019).
Ne consegue che quantomeno con riferimento al recesso reso evidente al 25/9/2023 può
affermarsi la sussistenza di licenziamento radicalmente inefficace per assenza della forma scritta;
con la conseguenza che spetta al la tutela prevista dall'art. 2 del dlvo 23/2015. Pt_1
Il ricorrente ha in particolare richiesto già in ricorso, in sostituzione della spettante reintegra sul posto di lavoro e dell'indennità risarcitoria per le retribuzioni non maturate sino alla stessa,
l'indennità sostitutiva della reintegrazione, di cui al comma 3 dell'art. 2 cit., pari a 15 mensilità
della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Tale retribuzione risulta essere pari ad euro 2.667,58 lordi (euro 2.462,38 lordi, pari all'ultima retribuzione mensile risultante dai conteggi notificati al convenuto in data 24/1/2025, a mezzo posta, e non contestati da questi mediante costituzione in giudizio, moltiplicati per 13 mensilità
e diviso 12).
Il convenuto deve essere quindi condannato al pagamento di complessivi euro 40.013,70, pari appunto a 15 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Anche la domanda di corresponsione delle differenze retributive è fondata, seppur nei limiti che si vanno ad esaminare. Parte ricorrente ha allegato l'inadempimento al versamento di parte di
5 tutte le retribuzioni maturate nel corso dell'anno 2023, e parte convenuta non ha provato, come era suo onere, di avere ritualmente adempiuto all'obbligazione retributiva.
Su richiesta dello scrivente, come già detto, parte ricorrente ha depositato e notificato al convenuto (in data 24/1/2025) conteggi alternativi rispetto a quelli allegati al ricorso, redatti previa “lordizzazione” delle somme percepite al netto e loro sottrazione dalle somme maturate,
quantificate al lordo di IRPEF e di quota di contribuzione a carico del lavoratore. Infatti, è
insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25199/2019), che il criterio di calcolo delle differenze di retribuzione per detrazione dagli importi lordi dovuti delle somme nette percepite è stato indicato dalla stessa giurisprudenza della Corte di SAzione (per tutte: Cass.
25 maggio 2018 n. 13164 e giurisprudenza ivi citata) sul presupposto di fatto che i contributi e le imposte a carico del lavoratore non siano stati versati dal datore di lavoro – sostituto di imposta e contributivo agli enti competenti;
in caso diverso il meccanismo della rivalsa del datore di lavoro in ordine alla quota dei contributi a carico del lavoratore (L. n. 218 del 1952,
art. 19) ed alle imposte da questi dovute sul reddito da lavoro (D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, art. 64, comma 1) comporta che nel percepito si debba tenere conto anche di quanto versato dall'imprenditore nell'interesse del lavoratore per contributi ed imposte;
quindi, in caso di rapporti di lavoro non regolari il mancato versamento dei contributi e delle imposte da parte del sostituto è presunto, mentre nei casi in cui il rapporto di lavoro viene accertato come sorto con regolare inquadramento, l'eventuale inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di versamento dei contributi e delle imposte deve essere specificamente allegato dal lavoratore.
Ma nel caso di specie, nulla è stato allegato dal ricorrente in merito ad eventuali omissioni di versamento delle ritenute IRPEF da parte del convenuto, mentre, per ciò che riguarda la non regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali, essa riguarda periodi per i quali non vi è
riconoscimento di differenze retributive (agosto e settembre 2022, settembre 2023, come si vedrà). Per tale motivo è stata richiesta la “lordizzazione” del percepito tenendo conto della
6 quota di imposte dirette e di contribuzione, che devono presumersi versati dal datore di lavoro.
I conteggi da ultimo sviluppati dal ricorrente, e notificati al convenuto senza sue contestazioni
(mediante, quantomeno, una tardiva costituzione in giudizio), portano ad un dovuto complessivo lordo di euro 9.161,79, comprensivi di euro 1.473,11 a titolo di TFR e di euro
1.172,50 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. In realtà, non essendovi prova del licenziamento orale intimato già al 4/8/2023, e quindi non essendovi prova del fatto che le prestazioni lavorative non siano state rese dal da quella data a causa del rifiuto Pt_1
generalizzato del datore di lavoro o per mera sua assenza dal lavoro, devono scomputarsi dal totale indicato: la quota di retribuzione dal 5 agosto 2023 (euro 2.083,55); quanto indicato per il mese di settembre del 2023 (euro 1.997,35). Il totale dovuto è quindi pari ad euro 5.080,89
lordi. Per tale importo deve quindi emettersi condanna del convenuto.
Il ha infine chiesto il pagamento degli accantonamenti non versati dal datore di lavoro Pt_1
alla . Parte_2
Il ricorrente è legittimato a chiedere il pagamento delle c.d. maggiorazioni edili, ovvero degli accantonamenti (TFR, 13sima mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi) da versarsi da parte del datore di lavoro alla;
ha osservato la giurisprudenza di legittimità che Parte_2
“L'obbligo della di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività Parte_2
infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento
da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, ciò che dà origine al rapporto
delegatorio. Ne consegue che, nel caso di mancato adempimento degli obblighi del datore verso
la in ragione del suo fallimento, i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio Pt_2
direttamente il datore "in bonis" o di insinuarsi direttamente nel fallimento di quest'ultimo per
il recupero delle somme retributive loro spettanti […]” (Cass. n. 6869/2012; conformi, le successive Cass. n. 1604/2015, Cass. ord. n. 17961/2018).
Per ciò che riguarda il TFR per l'anno 2023, esso è stato conteggiato nelle differenze di cui
7 sopra. Per quanto riguarda invece il TFR dovuto per l'anno 2022 (contratti a tempo determinato), GNF ed oneri di malattia, l'omesso versamento risulta dall'estratto conto della versato in atti dal ricorrente (doc. 4), le cui risultanze portano ad un dovuto per Parte_2
TFR del 2022 pari ad euro 500,00, ed un dovuto per GNF ed oneri di malattia pari a complessivi euro 2.392,22, reclamabili direttamente dal ricorrente, stante l'omesso accantonamento. Deve
quindi emettersi condanna del convenuto al pagamento anche di ali somme.
Infine, fondata è anche la domanda di regolarizzazione contributiva. In relazione a tale domanda
è stato chiamato in giudizio, quale litisconsorte necessario, l' (v. Cass. n. 8956/2020, Cass. CP_2
n. 701/2024). L' ha confermato (depositando anche, in data 14/3/2025, copia delle CP_2
comunicazioni periodiche del datore di lavoro) che risultano privi di copertura Pt_3
con versamenti dei contributi i periodi di agosto e settembre del 2022, nonché il mese di settembre del 2023. Quanto ai mesi del 2022, risulta che il ricorrente abbia lavorato in forza dei contratti a tempo determinato da lui stipulati, ragione per la quale la contribuzione previdenziale risulta dovuta dal convenuto;
ma la contribuzione è dovuta anche sino al 25/9/2023, anche in assenza di certezza in merito alla pendenza di rifiuto della prestazione lavorativa da parte del o di assenza ingiustificata del , posto che l'obbligo contributivo sussiste CP_1 Pt_1
anche in tale seconda ipotesi (v. Cass. n. 15120/2019).
Deve quindi emettersi condanna del convenuto al pagamento della contribuzione previdenziale dovuta per i mesi di agosto e di settembre del 2022 e di settembre del 2023, calcolata sulla retribuzione lorda dovuta per operaio a tempo pieno, inquadrato al livello II del CCNL Edilizia
– imprese artigiane.
3. In punto spese di lite, deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola generale della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Il convenuto deve essere quindi condannato a rifondere le spese al ricorrente sulla base del
victum (euro 47.986,81).
8 Il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese anche nei confronti dell' , CP_2
posto che la chiamata in causa dell'ente è stata causata dal suo inadempimento all'obbligo contributivo. La liquidazione delle spese in favore dell' deve essere operata sulla base CP_3
dell'obbligo contributivo evaso (euro 2.000,00 circa).
La liquidazione delle spese da rifondere è operata in dispositivo.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- visto l'art. 2 co 3 dlvo 23/2015, dichiara risolto alla data del 25/9/2023 il rapporto di lavoro già esistente tra ed , e condanna Parte_1 Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore di di complessivi euro Controparte_1 Parte_1
40.013,70, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, importo pari a 15 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR;
- condanna al pagamento, in favore di , di Controparte_1 Parte_1
complessivi euro 5.080,89 lordi, oltre a ad interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive per l'anno 2023, TFR per l'anno 2023, indennità sostitutiva del preavviso;
- condanna al pagamento, in favore di , di Controparte_1 Parte_1
euro 500,00 a titolo di TFR dovuto per l'anno 2022, di complessivi euro 2.392,22 a titolo di
G.N.F. e di oneri di malattia non versati alla;
Parte_2
- condanna al pagamento in favore di , in relazione alla Controparte_1 CP_2
posizione previdenziale di , dei contributi previdenziali per i mesi di agosto e Parte_1
9 settembre 2022, settembre 2023 (sino al 25/9/2023), calcolati sulla retribuzione lorda dovuta per operaio a tempo pieno, inquadrato al livello II del CCNL Edilizia – imprese artigiane;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese del presente giudizio;
spese liquidate in complessivi euro Parte_1
7.377,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato;
- visto l'art. 91 cpc, condanna di alla rifusione, in favore di , CP_1 Controparte_1 CP_2
delle spese del presente giudizio;
spese liquidate in complessivi euro 1.800,00, oltre ad oneri di legge.
Torino, 26/3/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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