Articolo 12 della Legge 16 dicembre 1999, n. 494
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29 dicembre 1999
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1 gennaio 2002
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1 marzo 2008
Art. 12. (Disposizioni per il Servizio sanitario nazionale).
1. Il Ministero della sanita', le regioni e le strutture del Servizio sanitario nazionale adeguano i propri compiti istituzionali alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Grande Giubileo dell'anno 2000.
2. Il Ministero della sanita', dal 30 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale e' autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unita', di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti mediante modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita. (3) ((4)) 3. La misura dei compensi per gli incarichi di cui al comma 2 e' determinata con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalita' richiesta.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di lire 7.800 milioni per l'anno 2000 e di lire 3.900 rnili¢ni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente a "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
----------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell' articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 ." ----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 24, comma 3) che "Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell' articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 ."
Entrata in vigore il 1 marzo 2008
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