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29 dicembre 1999
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1 gennaio 2002
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1 marzo 2008
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Art. 12. (Disposizioni per il Servizio sanitario nazionale).
1. Il Ministero della sanita', le regioni e le strutture del Servizio sanitario nazionale adeguano i propri compiti istituzionali alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Grande Giubileo dell'anno 2000.
2. Il Ministero della sanita', dal 30 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale e' autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unita', di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti mediante modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita. (3) ((4)) 3. La misura dei compensi per gli incarichi di cui al comma 2 e' determinata con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalita' richiesta.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di lire 7.800 milioni per l'anno 2000 e di lire 3.900 rnili¢ni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente a "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
----------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell' articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 ." ----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 24, comma 3) che "Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell' articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 ."
1. Il Ministero della sanita', le regioni e le strutture del Servizio sanitario nazionale adeguano i propri compiti istituzionali alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Grande Giubileo dell'anno 2000.
2. Il Ministero della sanita', dal 30 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale e' autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unita', di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti mediante modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita. (3) ((4)) 3. La misura dei compensi per gli incarichi di cui al comma 2 e' determinata con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalita' richiesta.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di lire 7.800 milioni per l'anno 2000 e di lire 3.900 rnili¢ni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente a "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
----------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell' articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 ." ----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 24, comma 3) che "Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell' articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 ."
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- 1. Decreto milleproroghe 2007: rottamazione veicoli, missioni militari, giudici onorariAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 marzo 2008 · 0.7263407
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 09/08/2022, n. 30904Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da SI IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 03/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT CENICCOLA, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente avv. LAURA FILIPPONE del Foro di Roma, quale sostituto processuale dell'avv. SALVATORE MAGGIO del Foro di Taranto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30904 Anno 2022 Presidente: …Leggi di più...
- giudizio di bilanciamento circostanze·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- recidiva facoltativa·
- attenuante della provocazione·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- art. 133 cod. pen.·
- discrezionalità giudice del merito·
- pena eccessiva·
- attenuanti generiche