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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10874 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. LISTA Parte_1 C.F._1
ROBERTO presso lo studio del quale in Milano Via Vincenzo Monti ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. CASALINI FABIO e dagli avv.ti Michele Zanchi e Silvio Zanchi presso lo studio del quale in Milano via Santa Sofia n. 6 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 19.9.2024 avanti il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, , premesso di essere stata assunta con contratto a tempo Parte_1
parziale e determinato dalla dal 18.12.2023 al 18.6.2024, con qualifica di operaia e Parte_2
mansioni di cassiera ed inquadramento nel V livello del CCNL Pubblici Esercizi Confeserecenti (doc. 2 ric.) presso il ristorante “Basho Sushi Fusion” sito in Milano via Valtellina n. 6, ha convenuto in pagina 1 di 7 giudizio il datore di lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“➢ accertare e dichiarare che fra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a partire dal 18.12.2023;
➢ dichiarare che il recesso anticipato del 26.04.2024 da parte del datore di lavoro è nullo e/o comunque illegittimo e privo di qualunque effetto la modifica del termine contrattuale inizialmente previsto;
➢ per l'effetto, e comunque in forza di tutti i titoli e causali dedotte e deducibili di cui in narrativa, condannare la società , C.F/P.IVA , con sede legale in Via Orfeo Parte_2 P.IVA_1
Mazzitelli n. 114 a Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della lavoratrice i) della retribuzione corrispondente alla mensilità di aprile 2024 per € 1.500,00 ii) della retribuzione corrispondente alla somma brevi manu fuori busta pari ad euro 500,00 mensili= e quindi complessivi € 2.230,00; iii) ed oltre alla somma di € 12.802,95 di cui all'allegato prospetto contabile (per differenze e TFR) o a quella minore o maggiore che il Giudice riterrà equa ai sensi degli artt. 432 c.p.c. e 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.;
➢ in ogni caso, condannare la resistente al pagamento in favore della lavoratrice del risarcimento del danno per la modifica del termine iniziale del contratto e quindi l'illegittimo recesso anticipato, stabilendo una indennità omnicomprensiva nella massima misura consentita dalla legge, rapportandola all'ultima retribuzione globale di fatto (compresa la somma fuori busta brevi manu) o altra somma, maggiore o minore, che il Giudice vorrà determinare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
➢ in ogni caso, condannare la resistente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per responsabilità aggravata stante la manifesta mala fede e colpa grave, con cui ha finito per obbligare la ricorrente all'azione giudiziale” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. evocata regolarmente in giudizio, si è costituita tardivamente nel corso del processo Parte_2
limitandosi a contestare le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, ammessa la prova per testi, all'esito dell'istruttoria ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 30.4.2025 all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
È documentale che la ricorrente sia stata assunta alle dipendenze della società convenuta in forza di un pagina 2 di 7 contratto di lavoro a tempo parziale e determinato dal 18.12.2023 al 18.6.2024.
La ricorrente ha lamentato:
- di aver sempre svolto un orario di lavoro superiore a quello contrattuale, lavorando, presso il ristorante “Basho Sushi Fusion” sito in Via Valtellina n. 6 a Milano, “dalle ore 17:00 alle 01:00 inizialmente per sei giorni a settimana, nell'ultimo periodo invece anche per sette i giorni, quindi, l'intera settimana e spesso anche fino alle ore 02:00. Nel dedotto periodo, quindi dal dicembre 2023 al mese di aprile 2024, la lavoratrice non ha mai goduto di riposi (se non per 6 giorni totali), ferie e festività” e di essere sempre stata retribuita come da unica busta paga prodotta in atti e comunque per importi di gran lunga inferiori a quelli a lei spettanti;
- che il datore di lavoro, in data 26.04.2024, è receduto ingiustificatamente ed illegittimamente dal rapporto lavorativo prima della scadenza del termine fissato al 18.06.2024 modificando arbitrariamente il termine finale inizialmente fissato al contratto (doc. 6 ric.).
Tutto ciò premesso la ricorrente ha concluso, quindi, come in atti chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni non pagate fino al termine finale del contratto (18.6.2024), delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario, delle spettanze di fine rapporto e del
TFR.
*
Sul lavoro straordinario.
Giova precisare che incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale tempo supplementare, secondo il principio generale di cui all'art 2697 cc.
Ciò è stato ribadito in una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso”
(Sentenza n. 4076 del 20/02/2018).
All'esito della istruttoria svolta deve ritenersi che la ricorrente abbia adempiuto all'onere su di lei gravante.
La teste escussa , collega della , ha dichiarato “Ho lavorato insieme alla Testimone_1 Pt_1
presso il Basho Sushi Fusion dal 19.12.2023 fino a fine febbraio 2024, lei si occupava della Pt_1
responsabilità di cassa mentre mi ero referente per il bar dopo per ciò che riguardava il ristorante, io non lavoro più per la dal 31.8.2024, ho una causa tuttora in corso con la società. Pt_2
pagina 3 di 7 Il ristorante si trovava in via Valtellina n. 4 a Milano, io lavoravo con lei tutti giorni, dal lunedì alla domenica, il ristorante era aperto 7 giorni su 7, l'apertura del locale era dalle ore 17.00 fino alle 2.00,
e noi stavamo sempre lì dalle 17 alle 2 al ristorante, avremmo avuto un giorno di riposo a settimana variabile nella giornata, la non avendo un sostituto per il suo ruolo non faceva il giorno di Pt_1
riposo non ricordo quanti giorni di riposo abbia fatto rispetto a quelli che avrebbe dovuto fare. Per me era diverso perché io in quanto addetta al bar potevo essere sostituita.
Nel periodo che ho detto dal 19.12.2023 fino a fine febbraio 2024 il ristorante ha chiuso solo il 25 dicembre ed il 31 dicembre, per il resto abbiamo sempre lavorato, avendo aperto il 19 dicembre.
Io sulla fine del rapporto di lavoro della con la società so che l'ha allontanata Pt_1 Persona_1
perché lei non aveva fatto la denuncia in Commissariato contro un cliente che non aveva pagato un tavolo, io questo lo so perché me l'hanno detto entrambi.
La non aveva fatto la denuncia perché non era la titolare dall'attività. Ciò è avvenuto credo tra Pt_1
marzo e aprile 2024, nello stesso periodo marzo /aprile 2024 non è più venuta a lavorare io ho proseguito fino ad agosto 2024.
ADR avv. Lista: tutti i dipendenti nel primo periodo hanno percepito quanto indicato in busta paga e una somma fuori busta, quanto avesse preso la non lo so dire. Pt_1
Il teste all'esito della lettura della deposizione riferisce: preciso che io ho lavorato con la dal Pt_1
19.12.2023 al periodo compreso tra marzo e aprile 2024”.
Le sue dichiarazioni sono parse attendibili e genuine, sicché deve ritenersi sufficientemente dimostrato in giudizio lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa secondo gli orari indicati in ricorso e, quindi, “dalle ore 17:00 alle 01:00 per sei giorni a settimana” come pure che “dal dicembre
2023 al mese di aprile 2024, la lavoratrice non ha mai goduto di riposi (se non per 6 giorni totali), ferie e festività”.
Per tali ragioni la domanda di accertamento del lavoro straordinario va accolta e, conseguentemente, anche la richiesta di condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive.
*
Quanto al recesso esercitato dal datore di lavoro prima della scadenza del 18.6.2024 prevista nel contratto (doc. 2 ric.) e della relativa modifica unilaterale di detto termine, anticipato dal datore di lavoro al 26.4.2024 (doc. 6 ric.), deve rilevarsi la condotta del tutto illegittima della società.
Giova premettere, in punto di diritto, che il contratto a tempo determinato può essere interrotto ante tempus dal datore solo in presenza di una giusta causa ex articolo 2119 del codice civile.
Ed infatti, in base al dettato dell'art. 2119 del codice civile, il recesso anticipato dal contratto a termine - sia da parte del datore che del lavoratore - è consentito pagina 4 di 7 solo in presenza della cosiddetta giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro (Corte App. Milano 4.4.2013). Tant'è che, secondo la giurisprudenza, neanche la riorganizzazione dell'assetto produttivo dell'impresa è circostanza idonea a risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato, ( cfr. per tutte Cass. 10 febbraio 2009, n. 3276; per il merito cfr. Trib. Bolzano 3.10.2008).
È bene precisare infatti che i contratti a tempo determinato, a differenza di quelli stipulati a tempo indeterminato, obbligano le parti alla loro esecuzione sino alla scadenza del termine posto al contratto e che, di conseguenza, il recesso può essere adottato, da entrambe le parti del rapporto - datore di lavoro e lavoratore - ai sensi della disciplina generale di cui all'articolo 2119 del codice civile solo nell'ipotesi di giusta causa: il recesso "ante tempus", in mancanza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all'art. 1223 cod. civ. Ciò in quanto il lavoratore ha diritto alla retribuzione fino alla scadenza del termine, oltre al risarcimento degli ulteriori danni, con detrazione - ove il datore di lavoro ne fornisca la prova - di quei guadagni che il lavoratore abbia eventualmente conseguito da un'occupazione successiva al licenziamento o avrebbe potuto conseguire se non fosse stato negligente nel reperire altra occupazione (cfr., in tema di contratto di formazione e lavoro che costituisce una species rientrante nel genus del contratto a tempo determinato,
Cass. 2822/97 e n. 16849/03).
Ne consegue che, al di fuori dell'ipotesi di giusta causa, deve necessariamente farsi riferimento alle normali regole dei contratti, in forza delle quali non è consentito ad una delle parti contraenti assumere iniziative che eventualmente rendano non più (o meno) utile la prestazione della controparte.
D'altronde, se in un rapporto per il quale non sia previsto preventivamente un limite di durata e sia assistito dalla garanzia di una stabilità (più o meno intensa), può pensarsi che sopravvengano delle ragioni, che rendano oggettivamente non più conveniente mantenere in vita il rapporto, ciò non vale quando la durata sia limitata nel tempo, soprattutto se è il datore che, in considerazione di particolari sue esigenze, si avvalga dello strumento del contratto a termine.
Nella fattispecie, non ricorre alcuna ipotesi legittimante la risoluzione del contratto di lavoro secondo i principi generali sanciti dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
Né la società, che pure si è costituita tardivamente, decadendo così da qualsivoglia prova sul punto, ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, qualsivoglia sopravvenuta impossibilità totale della prestazione di cui all'articolo 1463 c.c.
Per tutte le suesposte ragioni, va dichiarato illegittimo il recesso intimato alla ricorrente in data
26.4.2024 e la società va condannata al risarcimento del danno da quantificare nelle Parte_2
pagina 5 di 7 retribuzioni perdute dalla lavoratrice tra la data di cessazione del rapporto (26.4.2024) e la data di scadenza del termine inizialmente apposto al contratto di lavoro (18.6.2024).
*
La ricorrente lamenta anche il mancato pagamento integrale delle retribuzioni dal dicembre 2023 al giugno 2024, che il datore di lavoro non le ha corrisposto come pure le spettanze di fine rapporto, quali ferie, Rol e il TFR maturati.
La domanda va accolta.
Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato piena soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti (contratto di lavoro, buste paga, modello UNILAV e conteggi).
La convenuta, alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pagina 6 di 7 prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto.
Spetta, quindi, alla parte attrice l'importo complessivo di euro 11.623,31, di cui € 867,75 a titolo di
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, come da conteggi prodotti in atti dalla ricorrente e non specificamente contestati dalla società.
Non viene, invece, riconosciuta l'indennità di preavviso quantifica in euro 1.179,64 non spettando nel caso di contratto a termine.
Rigetta nel resto il ricorso con riferimento alla generica domanda di condanna della resistente al pagamento di un preteso risarcimento del danno per la modifica del termine iniziale del contratto e per l'illegittimo recesso come pure quella di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in assenza dei presupposti di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto di lavoro a termine tra la ricorrente e Parte_2
condanna al pagamento in favore di della somma Parte_2 Parte_1
complessiva lorda di euro 11.623,31, di cui € 867,75 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_2 Parte_1 per l'importo di euro 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, in Milano il 30 aprile 2024.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. LISTA Parte_1 C.F._1
ROBERTO presso lo studio del quale in Milano Via Vincenzo Monti ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. CASALINI FABIO e dagli avv.ti Michele Zanchi e Silvio Zanchi presso lo studio del quale in Milano via Santa Sofia n. 6 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 19.9.2024 avanti il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, , premesso di essere stata assunta con contratto a tempo Parte_1
parziale e determinato dalla dal 18.12.2023 al 18.6.2024, con qualifica di operaia e Parte_2
mansioni di cassiera ed inquadramento nel V livello del CCNL Pubblici Esercizi Confeserecenti (doc. 2 ric.) presso il ristorante “Basho Sushi Fusion” sito in Milano via Valtellina n. 6, ha convenuto in pagina 1 di 7 giudizio il datore di lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“➢ accertare e dichiarare che fra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a partire dal 18.12.2023;
➢ dichiarare che il recesso anticipato del 26.04.2024 da parte del datore di lavoro è nullo e/o comunque illegittimo e privo di qualunque effetto la modifica del termine contrattuale inizialmente previsto;
➢ per l'effetto, e comunque in forza di tutti i titoli e causali dedotte e deducibili di cui in narrativa, condannare la società , C.F/P.IVA , con sede legale in Via Orfeo Parte_2 P.IVA_1
Mazzitelli n. 114 a Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della lavoratrice i) della retribuzione corrispondente alla mensilità di aprile 2024 per € 1.500,00 ii) della retribuzione corrispondente alla somma brevi manu fuori busta pari ad euro 500,00 mensili= e quindi complessivi € 2.230,00; iii) ed oltre alla somma di € 12.802,95 di cui all'allegato prospetto contabile (per differenze e TFR) o a quella minore o maggiore che il Giudice riterrà equa ai sensi degli artt. 432 c.p.c. e 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.;
➢ in ogni caso, condannare la resistente al pagamento in favore della lavoratrice del risarcimento del danno per la modifica del termine iniziale del contratto e quindi l'illegittimo recesso anticipato, stabilendo una indennità omnicomprensiva nella massima misura consentita dalla legge, rapportandola all'ultima retribuzione globale di fatto (compresa la somma fuori busta brevi manu) o altra somma, maggiore o minore, che il Giudice vorrà determinare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
➢ in ogni caso, condannare la resistente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per responsabilità aggravata stante la manifesta mala fede e colpa grave, con cui ha finito per obbligare la ricorrente all'azione giudiziale” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. evocata regolarmente in giudizio, si è costituita tardivamente nel corso del processo Parte_2
limitandosi a contestare le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, ammessa la prova per testi, all'esito dell'istruttoria ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 30.4.2025 all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
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Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
È documentale che la ricorrente sia stata assunta alle dipendenze della società convenuta in forza di un pagina 2 di 7 contratto di lavoro a tempo parziale e determinato dal 18.12.2023 al 18.6.2024.
La ricorrente ha lamentato:
- di aver sempre svolto un orario di lavoro superiore a quello contrattuale, lavorando, presso il ristorante “Basho Sushi Fusion” sito in Via Valtellina n. 6 a Milano, “dalle ore 17:00 alle 01:00 inizialmente per sei giorni a settimana, nell'ultimo periodo invece anche per sette i giorni, quindi, l'intera settimana e spesso anche fino alle ore 02:00. Nel dedotto periodo, quindi dal dicembre 2023 al mese di aprile 2024, la lavoratrice non ha mai goduto di riposi (se non per 6 giorni totali), ferie e festività” e di essere sempre stata retribuita come da unica busta paga prodotta in atti e comunque per importi di gran lunga inferiori a quelli a lei spettanti;
- che il datore di lavoro, in data 26.04.2024, è receduto ingiustificatamente ed illegittimamente dal rapporto lavorativo prima della scadenza del termine fissato al 18.06.2024 modificando arbitrariamente il termine finale inizialmente fissato al contratto (doc. 6 ric.).
Tutto ciò premesso la ricorrente ha concluso, quindi, come in atti chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni non pagate fino al termine finale del contratto (18.6.2024), delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario, delle spettanze di fine rapporto e del
TFR.
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Sul lavoro straordinario.
Giova precisare che incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale tempo supplementare, secondo il principio generale di cui all'art 2697 cc.
Ciò è stato ribadito in una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso”
(Sentenza n. 4076 del 20/02/2018).
All'esito della istruttoria svolta deve ritenersi che la ricorrente abbia adempiuto all'onere su di lei gravante.
La teste escussa , collega della , ha dichiarato “Ho lavorato insieme alla Testimone_1 Pt_1
presso il Basho Sushi Fusion dal 19.12.2023 fino a fine febbraio 2024, lei si occupava della Pt_1
responsabilità di cassa mentre mi ero referente per il bar dopo per ciò che riguardava il ristorante, io non lavoro più per la dal 31.8.2024, ho una causa tuttora in corso con la società. Pt_2
pagina 3 di 7 Il ristorante si trovava in via Valtellina n. 4 a Milano, io lavoravo con lei tutti giorni, dal lunedì alla domenica, il ristorante era aperto 7 giorni su 7, l'apertura del locale era dalle ore 17.00 fino alle 2.00,
e noi stavamo sempre lì dalle 17 alle 2 al ristorante, avremmo avuto un giorno di riposo a settimana variabile nella giornata, la non avendo un sostituto per il suo ruolo non faceva il giorno di Pt_1
riposo non ricordo quanti giorni di riposo abbia fatto rispetto a quelli che avrebbe dovuto fare. Per me era diverso perché io in quanto addetta al bar potevo essere sostituita.
Nel periodo che ho detto dal 19.12.2023 fino a fine febbraio 2024 il ristorante ha chiuso solo il 25 dicembre ed il 31 dicembre, per il resto abbiamo sempre lavorato, avendo aperto il 19 dicembre.
Io sulla fine del rapporto di lavoro della con la società so che l'ha allontanata Pt_1 Persona_1
perché lei non aveva fatto la denuncia in Commissariato contro un cliente che non aveva pagato un tavolo, io questo lo so perché me l'hanno detto entrambi.
La non aveva fatto la denuncia perché non era la titolare dall'attività. Ciò è avvenuto credo tra Pt_1
marzo e aprile 2024, nello stesso periodo marzo /aprile 2024 non è più venuta a lavorare io ho proseguito fino ad agosto 2024.
ADR avv. Lista: tutti i dipendenti nel primo periodo hanno percepito quanto indicato in busta paga e una somma fuori busta, quanto avesse preso la non lo so dire. Pt_1
Il teste all'esito della lettura della deposizione riferisce: preciso che io ho lavorato con la dal Pt_1
19.12.2023 al periodo compreso tra marzo e aprile 2024”.
Le sue dichiarazioni sono parse attendibili e genuine, sicché deve ritenersi sufficientemente dimostrato in giudizio lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa secondo gli orari indicati in ricorso e, quindi, “dalle ore 17:00 alle 01:00 per sei giorni a settimana” come pure che “dal dicembre
2023 al mese di aprile 2024, la lavoratrice non ha mai goduto di riposi (se non per 6 giorni totali), ferie e festività”.
Per tali ragioni la domanda di accertamento del lavoro straordinario va accolta e, conseguentemente, anche la richiesta di condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive.
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Quanto al recesso esercitato dal datore di lavoro prima della scadenza del 18.6.2024 prevista nel contratto (doc. 2 ric.) e della relativa modifica unilaterale di detto termine, anticipato dal datore di lavoro al 26.4.2024 (doc. 6 ric.), deve rilevarsi la condotta del tutto illegittima della società.
Giova premettere, in punto di diritto, che il contratto a tempo determinato può essere interrotto ante tempus dal datore solo in presenza di una giusta causa ex articolo 2119 del codice civile.
Ed infatti, in base al dettato dell'art. 2119 del codice civile, il recesso anticipato dal contratto a termine - sia da parte del datore che del lavoratore - è consentito pagina 4 di 7 solo in presenza della cosiddetta giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro (Corte App. Milano 4.4.2013). Tant'è che, secondo la giurisprudenza, neanche la riorganizzazione dell'assetto produttivo dell'impresa è circostanza idonea a risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato, ( cfr. per tutte Cass. 10 febbraio 2009, n. 3276; per il merito cfr. Trib. Bolzano 3.10.2008).
È bene precisare infatti che i contratti a tempo determinato, a differenza di quelli stipulati a tempo indeterminato, obbligano le parti alla loro esecuzione sino alla scadenza del termine posto al contratto e che, di conseguenza, il recesso può essere adottato, da entrambe le parti del rapporto - datore di lavoro e lavoratore - ai sensi della disciplina generale di cui all'articolo 2119 del codice civile solo nell'ipotesi di giusta causa: il recesso "ante tempus", in mancanza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all'art. 1223 cod. civ. Ciò in quanto il lavoratore ha diritto alla retribuzione fino alla scadenza del termine, oltre al risarcimento degli ulteriori danni, con detrazione - ove il datore di lavoro ne fornisca la prova - di quei guadagni che il lavoratore abbia eventualmente conseguito da un'occupazione successiva al licenziamento o avrebbe potuto conseguire se non fosse stato negligente nel reperire altra occupazione (cfr., in tema di contratto di formazione e lavoro che costituisce una species rientrante nel genus del contratto a tempo determinato,
Cass. 2822/97 e n. 16849/03).
Ne consegue che, al di fuori dell'ipotesi di giusta causa, deve necessariamente farsi riferimento alle normali regole dei contratti, in forza delle quali non è consentito ad una delle parti contraenti assumere iniziative che eventualmente rendano non più (o meno) utile la prestazione della controparte.
D'altronde, se in un rapporto per il quale non sia previsto preventivamente un limite di durata e sia assistito dalla garanzia di una stabilità (più o meno intensa), può pensarsi che sopravvengano delle ragioni, che rendano oggettivamente non più conveniente mantenere in vita il rapporto, ciò non vale quando la durata sia limitata nel tempo, soprattutto se è il datore che, in considerazione di particolari sue esigenze, si avvalga dello strumento del contratto a termine.
Nella fattispecie, non ricorre alcuna ipotesi legittimante la risoluzione del contratto di lavoro secondo i principi generali sanciti dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
Né la società, che pure si è costituita tardivamente, decadendo così da qualsivoglia prova sul punto, ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, qualsivoglia sopravvenuta impossibilità totale della prestazione di cui all'articolo 1463 c.c.
Per tutte le suesposte ragioni, va dichiarato illegittimo il recesso intimato alla ricorrente in data
26.4.2024 e la società va condannata al risarcimento del danno da quantificare nelle Parte_2
pagina 5 di 7 retribuzioni perdute dalla lavoratrice tra la data di cessazione del rapporto (26.4.2024) e la data di scadenza del termine inizialmente apposto al contratto di lavoro (18.6.2024).
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La ricorrente lamenta anche il mancato pagamento integrale delle retribuzioni dal dicembre 2023 al giugno 2024, che il datore di lavoro non le ha corrisposto come pure le spettanze di fine rapporto, quali ferie, Rol e il TFR maturati.
La domanda va accolta.
Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato piena soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti (contratto di lavoro, buste paga, modello UNILAV e conteggi).
La convenuta, alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pagina 6 di 7 prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto.
Spetta, quindi, alla parte attrice l'importo complessivo di euro 11.623,31, di cui € 867,75 a titolo di
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, come da conteggi prodotti in atti dalla ricorrente e non specificamente contestati dalla società.
Non viene, invece, riconosciuta l'indennità di preavviso quantifica in euro 1.179,64 non spettando nel caso di contratto a termine.
Rigetta nel resto il ricorso con riferimento alla generica domanda di condanna della resistente al pagamento di un preteso risarcimento del danno per la modifica del termine iniziale del contratto e per l'illegittimo recesso come pure quella di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in assenza dei presupposti di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto di lavoro a termine tra la ricorrente e Parte_2
condanna al pagamento in favore di della somma Parte_2 Parte_1
complessiva lorda di euro 11.623,31, di cui € 867,75 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_2 Parte_1 per l'importo di euro 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, in Milano il 30 aprile 2024.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
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