Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
DECRETO EX ART. 445 BIS, COMMA 5, C.P.C.
Il giudice del lavoro, dott.ssa Ilaria Prozzo, esaminati gli atti del procedimento n.
1073/2024 R.G., promosso da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; considerato che il riconoscimento della prestazione con decorrenza anteriore alla visita della commissione medica per l'accertamento dell'handicap comporta la condanna dell' al rimborso delle spese di lite;
CP_1
preso atto che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4 del D.lgs. n. 62/2024, in vigore dal 30 giugno 2024, le parole “handicap”, “persona handicappata” e “situazione
o condizione di gravità” sono sostituite, rispettivamente, con “condizione di disabilità”,
“persona affetta da disabilità” e “con necessità di sostegno elevato o molto elevato”;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE RICHIESTA: CONDIZIONE DI DISABILITA' CON NECESSITA'
DI SOSTEGNO ELEVATO O MOLTO ELEVATO (Art. 3, comma 3, L. n. 104/1992);
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO = POSITIVO (il Sig. si Pt_1
trovi nelle condizioni di gravità come da art.3 comma 3 della L.104/92 a partire dal
26/04/2023, data in cui veniva obiettivata l'insufficienza terapeutica dell'intervento
neurochirurgico con residuata una sindrome postlaminectomia esitata in un
aggravamento della capacità motoria che, sommato al rischio di cadute ed alle
patologie già in essere, delinea un quadro di gravità dovuto in particolare
necessitando quindi un intervento assistenziale permanente. (…) si confermano le difficoltà deambulatorie, si conferma la condizione di gravità come da art. 3 comma 3
L.104/92, ritenendo la situazione patologica non suscettibile di miglioramento in
quanto non vi è stata ulteriore proposta di trattamento volta al miglioramento da parte del medico del centro di terapia antalgica Dott. dal quale il Sig. Persona_1 Pt_1
è seguito ormai da anni)
DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE: 26.04.2023
CONDANNA
l' a pagare all'avv. POMPONIO ANGELO, dichiaratosi antistatario, le spese di CP_1
lite, liquidate € 1.243,00, di cui € 43,00 per spese e € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa;
P O N E definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, liquidate in atti. CP_1
Chieti, 14/03/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo