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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/05/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4321/2024 R.G.
TRA
, , , in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di , con Avv. Caterina Melicchio Persona_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione del 10.11.2024 ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe, nella indicata qualità, convenivano in giudizio l' e, premesso di CP_1 aver ricevuto il 5.7.2023 l'avviso bonario dell' con il quale l' aveva CP_1 CP_2 chiesto il pagamento dell'importo di € 904,63 a titolo di contributi dovuti dal dante causa per il periodo dal 3/2013 al 1/2014 in relazione al rapporto di lavoro domestico con il lavoratore , contestavano la pretesa Persona_2 creditoria fatta valere dall' negando la sussistenza del rapporto di lavoro CP_2 domestico ed evidenziando, in ogni caso, che in ragione della carattere intuitu personae di detto rapporto le relative obbligazioni erano intrasmissibili agli eredi.
Dopo aver eccepito la prescrizione del credito concludevano chiedendo “[..]
Accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto di lavoro domestico tra il sig.
1 e la sig.ra e per l'effetto Dichiarare che Persona_1 Persona_2 nessuna somma portata dall'avviso bonario e derivante dal presunto rapporto di lavoro è dovuto dagli eredi del sig. all' [..]”. Pt_1 CP_1
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio l' ha offerto la prova della sussistenza del CP_1 rapporto di lavoro domestico in relazione al quale ha chiesto il pagamento dei contributi oggetto dell'avviso bonario contestato in questa sede, depositando, in particolare, la Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav (eseguita dall'Ufficio immigrazione della Prefettura di Cosenza da cui risulta, appunto, l'assunzione in data 5.6.2013, da parte del dante causa dei ricorrenti, del lavoratore
[...]
con contratto a tempo indeterminato part time per lo svolgimento Per_2 delle mansioni di badante, cfr. all. 3 fasc. ) nonché la scheda anagrafica CP_1
(cfr. all. 5 fasc. ) da cui risulta che il rapporto di lavoro in questione è CP_1 cessato per dimissioni il 31.12.2023.
Ciò detto, è priva di pregio l'argomento difensivo dei ricorrenti che fa leva sulla ritenuta intrasmissibilità agli eredi degli obblighi derivanti da detto rapporto in ragione del carattere intuitu personae che lo connota non incidendo, infatti, tale carattere sulla trasmissione agli aventi causa dell'obbligo contributivo scaturente dal rapporto di lavoro
Neppure coglie nel segno l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, l' ha provato di ave interrotto il termine quinquennale CP_2 dapprima con la notifica al dante causa, in data 22.12.2017, della nota del
7.11.2017 (cfr. all. 6-7) e quindi con la notifica agli odierni ricorrenti, in data
5.7.2023, dell'avviso bonario qui impugnato, notifica che è avvenuta entro il quinquennio dal precedente atto interruttivo tenendo conto della sospensione
(per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 nonché di quello relativo al periodo dal 31
2 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 disposta dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n.
183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.
Tanto rilevato, si osserva che con l'avviso bonario oggetto di causa l' ha CP_1 chiesto, come detto, il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di contributi per il periodo dal 3/2013 (terzo trimestre 2013) al 1/2014 (primo trimestre
2014) ma, osserva il giudice, la pretesa è fondata soltanto per il periodo dal
3/2013 al 4/2013 (ossia per il terzo ed il quarto trimestre 2013) e non anche per il periodo fino al 1/2014 poiché, come anticipato, il rapporto di lavoro domestico in questione è cessato il 31.12.2013 sicchè alcuna contribuzione è dovuta per il primo trimestre 2014 (1/2014) non essendovi stata alcuna prestazione lavorativa in detto trimestre.
Le spese di lite possono essere compensate in misura di ½ stante il parziale accoglimento del ricorso e, per la parte restante, devono essere poste a carico di parte ricorrente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la debenza dei contributi pretesi dall' con l'avviso bonario per cui è causa nei limiti CP_1 indicati in parte motiva;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, compensate di 1/2, liquida in complessive € 340,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4321/2024 R.G.
TRA
, , , in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di , con Avv. Caterina Melicchio Persona_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione del 10.11.2024 ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe, nella indicata qualità, convenivano in giudizio l' e, premesso di CP_1 aver ricevuto il 5.7.2023 l'avviso bonario dell' con il quale l' aveva CP_1 CP_2 chiesto il pagamento dell'importo di € 904,63 a titolo di contributi dovuti dal dante causa per il periodo dal 3/2013 al 1/2014 in relazione al rapporto di lavoro domestico con il lavoratore , contestavano la pretesa Persona_2 creditoria fatta valere dall' negando la sussistenza del rapporto di lavoro CP_2 domestico ed evidenziando, in ogni caso, che in ragione della carattere intuitu personae di detto rapporto le relative obbligazioni erano intrasmissibili agli eredi.
Dopo aver eccepito la prescrizione del credito concludevano chiedendo “[..]
Accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto di lavoro domestico tra il sig.
1 e la sig.ra e per l'effetto Dichiarare che Persona_1 Persona_2 nessuna somma portata dall'avviso bonario e derivante dal presunto rapporto di lavoro è dovuto dagli eredi del sig. all' [..]”. Pt_1 CP_1
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio l' ha offerto la prova della sussistenza del CP_1 rapporto di lavoro domestico in relazione al quale ha chiesto il pagamento dei contributi oggetto dell'avviso bonario contestato in questa sede, depositando, in particolare, la Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav (eseguita dall'Ufficio immigrazione della Prefettura di Cosenza da cui risulta, appunto, l'assunzione in data 5.6.2013, da parte del dante causa dei ricorrenti, del lavoratore
[...]
con contratto a tempo indeterminato part time per lo svolgimento Per_2 delle mansioni di badante, cfr. all. 3 fasc. ) nonché la scheda anagrafica CP_1
(cfr. all. 5 fasc. ) da cui risulta che il rapporto di lavoro in questione è CP_1 cessato per dimissioni il 31.12.2023.
Ciò detto, è priva di pregio l'argomento difensivo dei ricorrenti che fa leva sulla ritenuta intrasmissibilità agli eredi degli obblighi derivanti da detto rapporto in ragione del carattere intuitu personae che lo connota non incidendo, infatti, tale carattere sulla trasmissione agli aventi causa dell'obbligo contributivo scaturente dal rapporto di lavoro
Neppure coglie nel segno l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, l' ha provato di ave interrotto il termine quinquennale CP_2 dapprima con la notifica al dante causa, in data 22.12.2017, della nota del
7.11.2017 (cfr. all. 6-7) e quindi con la notifica agli odierni ricorrenti, in data
5.7.2023, dell'avviso bonario qui impugnato, notifica che è avvenuta entro il quinquennio dal precedente atto interruttivo tenendo conto della sospensione
(per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 nonché di quello relativo al periodo dal 31
2 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 disposta dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n.
183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.
Tanto rilevato, si osserva che con l'avviso bonario oggetto di causa l' ha CP_1 chiesto, come detto, il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di contributi per il periodo dal 3/2013 (terzo trimestre 2013) al 1/2014 (primo trimestre
2014) ma, osserva il giudice, la pretesa è fondata soltanto per il periodo dal
3/2013 al 4/2013 (ossia per il terzo ed il quarto trimestre 2013) e non anche per il periodo fino al 1/2014 poiché, come anticipato, il rapporto di lavoro domestico in questione è cessato il 31.12.2013 sicchè alcuna contribuzione è dovuta per il primo trimestre 2014 (1/2014) non essendovi stata alcuna prestazione lavorativa in detto trimestre.
Le spese di lite possono essere compensate in misura di ½ stante il parziale accoglimento del ricorso e, per la parte restante, devono essere poste a carico di parte ricorrente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la debenza dei contributi pretesi dall' con l'avviso bonario per cui è causa nei limiti CP_1 indicati in parte motiva;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, compensate di 1/2, liquida in complessive € 340,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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