Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti SIg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 08/01/2025 al n. 78/2025
R.G.,
DA
(C.F. difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'ALESSANDRIA ANTONINO, elettivamente domiciliata in VIALE
EUROPA 18 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. D'ALESSANDRIA ANTONINO
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
D'ALESSANDRIA ANTONINO, elettivamente domiciliato in VIALE
EUROPA 18 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. D'ALESSANDRIA ANTONINO
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
11/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1) I coniugi Parte_1 Controparte_1
vivranno separati, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo di comunicare all'altro eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2) La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, verrà
assegnata al SI. con tutti gli arredi ivi presenti, il quale, a Controparte_1
decorrere dal mese di Gennaio 2025, verserà l'intera rata mensile del mutuo ipotecario.
3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, la quale dichiara già ora di voler trasferire la propria residenza presso l'appartamento, che la medesima condurrà in locazione, sita in Guidizzolo (MN) via Don Luigi Sturzo n. 52
4) Il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio minorenne CP_1 Per_1
quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, previo accordo con la madre. Allo stesso modo,
potrà recarsi dal padre quando lo desidererà, sempre compatibilmente Per_1
con i propri impegni scolastici ed extrascolastici. Indicativamente, il SI.
potrà tenere con sé il figlio ogni mercoledì dall'uscita di scuola sino al CP_1
mattino seguente alla partenza del bus scolastico ovvero, nei periodi di vacanze scolastiche, dalle ore 14,00 del mercoledì sino alle ore 09,00 del giovedì.
Inoltre, il padre terrà con sé a fine settimana alternati, dalle ore 14,00 Per_1
del sabato alle ore 21,00 della domenica. Il minore trascorrerà le festività con pagina 2 di 6 ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza. Nel periodo delle vacanze scolastiche estive la madre e il padre potranno tenere con sé per due Per_1
settimane, anche non consecutive, ciascuno con l'obbligo reciproco di preventiva comunicazione entro e non oltre il giorno 30 maggio di ogni anno.
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a decorrere dal mese di CP_1 Pt_1
Gennaio 2025, un assegno di contributo nel mantenimento del figlio minore pari ad euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo Per_1
l'indice istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese su conto corrente bancario alla medesima intestato, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso Codesto Ill.mo Tribunale, di seguito riportato. Sono a carico di ciascuna parte per il 50% ciascuna, senza necessità
di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE:
tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche e oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti,
trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di pagina 3 di 6 testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola 8se
richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni etc.); per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per l'acquisto di strumenti informatici (pc portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di euro 500,00 (cinquecento,00); c) SPESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
PATENTE DI GUIDA (teoria e pratica, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
ALTRE SPESE STRAORDINARIE: saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria: a titolo meramente esemplificativo,
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive,
pagina 4 di 6 ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà
autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa,
invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
6) Gli assegni familiari saranno percepiti al 50% da ciascun genitore.
7) Ciascun coniuge proseguirà ad utilizzare l'autoveicolo al medesimo intestato.
8) I genitori prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto del figlio minorenne e di ogni altro documento valido per l'espatrio. Per_1
Spese legali interamente compensate”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in NISCEMI in data 06/12/2002 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 23 parte I, anno 2002) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pagina 5 di 6 pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NISCEMI, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 23, parte I, anno
2002);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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