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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/11/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1448/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BRUNI CESARE, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Latina via Pier Luigi da
Palestrina n. 1, ove rimarranno a vivere i figli, rimane assegnata alla moglie.
2. I coniugi sono economicamente indipendenti essendo il marito libero professionista e la moglie un'impiegata e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta di assegno di mantenimento.
3. Il marito corrisponderà alla moglie, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti in quanto studenti, la somma mensile di € 350,00, per ciascun figlio, da rivalutarsi secondo indici ISTAT anno per anno come per legge a decorrere dall'anno e dal mese successivo al primo versamento.
4. Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno ed andranno concordate e preventivate nell'an e nel quantum tra i genitori stessi, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina che si considera parte integrante del presente atto, di cui i coniugi sono pienamente a conoscenza e che dichiarano di approvare in ogni sua parte, allegato al presente ricorso. In ossequio a tale Protocollo, riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (non oltre 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La corresponsione delle spese straordinarie avverrà tramite bonifico bancario a favore del genitore che ha sostenuto la spesa e solo a fronte della prova documentale (ricevute, fatture e/o eventuali documenti giustificativi) del pagamento sostenuto dall'altro genitore: I coniugi concordano di inviarsi vicendevolmente le ricevute di tali spese per via telematica e a trasmettersi via whatsapp le foto dei giustificativi delle spese, agli indirizzi e ai numeri telefonici personali già attualmente in uso”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in BASSIANO (LT) il 13/06/2002,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 53, Parte II, Serie C, dell'anno 2002), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 13/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BRUNI CESARE, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Latina via Pier Luigi da
Palestrina n. 1, ove rimarranno a vivere i figli, rimane assegnata alla moglie.
2. I coniugi sono economicamente indipendenti essendo il marito libero professionista e la moglie un'impiegata e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta di assegno di mantenimento.
3. Il marito corrisponderà alla moglie, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti in quanto studenti, la somma mensile di € 350,00, per ciascun figlio, da rivalutarsi secondo indici ISTAT anno per anno come per legge a decorrere dall'anno e dal mese successivo al primo versamento.
4. Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno ed andranno concordate e preventivate nell'an e nel quantum tra i genitori stessi, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina che si considera parte integrante del presente atto, di cui i coniugi sono pienamente a conoscenza e che dichiarano di approvare in ogni sua parte, allegato al presente ricorso. In ossequio a tale Protocollo, riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (non oltre 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La corresponsione delle spese straordinarie avverrà tramite bonifico bancario a favore del genitore che ha sostenuto la spesa e solo a fronte della prova documentale (ricevute, fatture e/o eventuali documenti giustificativi) del pagamento sostenuto dall'altro genitore: I coniugi concordano di inviarsi vicendevolmente le ricevute di tali spese per via telematica e a trasmettersi via whatsapp le foto dei giustificativi delle spese, agli indirizzi e ai numeri telefonici personali già attualmente in uso”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in BASSIANO (LT) il 13/06/2002,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 53, Parte II, Serie C, dell'anno 2002), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 13/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino