Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
1
N. R.G.1145/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1143/23 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 12.03.2025 e vertente
TRA
, P.I. e C.F.: , corrente in Chieti alla Via Marco Vezio Marcello n. 4, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. nelle persone delle signore e Controparte_1 CP_2
rapp. e difesa dall'Avv. Roberto Di Loreto del Foro di Chieti (c.f.:
[...]
), con il quale è elett. dom. in L'Aquila alla Via delle Nocelle n. 11, presso C.F._1
e nello studio dell'Avv. Francesca Caccia, in virtù di giusta procura alle liti in atti
APPELLANTE
E
pagina 1 di 14
1) nato a [...] [...] (C.F. Controparte_3 C.F._2
) e nata a [...] il [...] (C.F. ), res.ti in
[...] CP_4 CodiceFiscale_3
Chieti LO (CH) via Palena n. 42, coniugi in regime di comunione legale dei beni;
2) nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_5 C.F._4
) e nata a [...] il [...] (C.F.
[...] Controparte_6 C.F._5
), res.ti il primo in Villamagna (CH) piazza del Popolo e la seconda in Chieti LO viale
[...]
Abruzzo 229, coniugi in regime di comunione legale dei beni;
3) nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_2 CodiceFiscale_6 Parte_3
, nata a [...] il [...] (C.F. ), res.ti in Chieti LO viale
[...] CodiceFiscale_7
Abruzzo 229, coniugi in regime di comunione legale dei beni;
4) nato a [...] il [...] (C.F. Parte_4 C.F._8
) res.te in Chieti LO via Vasto n. 22;
[...]
5) nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_7 CodiceFiscale_9 residente in [...], proprietaria dell'appartamento identificato nel
N.C.E.U. – foglio 33 particella 297, sub 10, Cat. A/2 classe 4, rendita catastale € 1.045,83, per donazione dal padre , attore originario;
CP_8
6) nato a [...] il [...] (C.F. Parte_5 C.F._10
) res.te in Chieti LO viale Abruzzo 229;
[...]
7) nata ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_6 CodiceFiscale_11
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), res.ti in Parte_7 CodiceFiscale_12
EL LO (PE) via Maiella n. 4, coniugi in regime di comunione legale dei beni in forza di procura alle liti in atti
8) vedova , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_9 Per_1 [...]
), res.te in Chieti LO viale Abruzzo 229; C.F._13
9) nata a [...] il [...] (C.F. Parte_8 C.F._14
), res.te in Chieti LO viale Abruzzo 229;
[...]
10) nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_9 CodiceFiscale_15
nata a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_10 CodiceFiscale_16
res.ti in Chieti LO viale Abruzzo 229, coniugi in regime di comunione legale dei beni;
11) nata a [...] il [...] (C.F. ) res.te CP_10 CodiceFiscale_17
in Chieti LO viale Abruzzo 229;
pagina 2 di 14 3
12) nata a [...] il [...] (C.F. ) res.te in Parte_11 CodiceFiscale_18
Chieti LO viale Abruzzo 229;
13) nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_12 CodiceFiscale_19
nata a [...] il [...] (C.F. ), res.ti in Parte_13 CodiceFiscale_20
Chieti LO viale Abruzzo 229, coniugi in regime di comunione legale dei beni;
14) nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_14 CodiceFiscale_21
nata a [...] il [...] (C.F. , res.ti Parte_15 CodiceFiscale_22
in Chieti LO viale Abruzzo 229, coniugi in regime di comunione legale dei beni;
15) nato a [...] il [...] (C.F. Parte_16 [...]
) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._23 Parte_17 [...]
), res.ti in Chieti LO viale Abruzzo 229, coniugi in regime di comunione C.F._24
legale dei beni;
16) nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_18 CodiceFiscale_25
nata a [...] il [...] (C.F. ), res.ti in Chieti Parte_19 CodiceFiscale_26
LO viale Abruzzo 229, coniugi in regime di comunione legale dei beni;
17) nato a [...] il [...] (C.F. Parte_20 [...]
) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._27 Parte_21 [...]
, res.ti in Chieti LO viale Abruzzo 229, coniugi in regime di comunione C.F._28
legale dei beni;
18) nato ad [...] il [...] (C.F. ) Parte_22 CodiceFiscale_29
res.te in Chieti Strada Fonte Chiusa n. 10; 19) nato a [...]_23
il 20.06.1957 (C.F. res.te in Villanova di Cepagatti (PE) via Po n. 11; CodiceFiscale_30
tutti proprietari di unità immobiliari (appartamenti, uffici e locali commerciali) e condomini del
“ in Chieti LO e tutti elettivamente domiciliati in Chieti al Corso Controparte_11
Marrucino n. 198, presso lo studio dell'avv. Ludovico Guarini (C.F. ) CodiceFiscale_31
che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
APPELLATI
OGGETTO: sentenza Tribunale di Chieti n. 466/2023 resa inter partes in data 10/08/2023, pubblicata il 11/08/2023 in materia di impugnazione ordinanza 612 cpc
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 3 di 14 4
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa in data 11/08/2023 dal Tribunale civile di Chieti, in persona del Giudice Dott. Marcello Cozzolino, nell'ambito del giudizio allibrato al n. 856/2022 R.G., notificata il 05/10/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano:
- nel merito, ritenere e dichiarare il ricorso originario di parti opposte ex art. 612 c.p.c. nullo, inammissibile e/o improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto e, per gli effetti, rigettarlo, assumendo ogni provvedimento di rito, ovvero in subordine procedere alla preliminare ammissione di CTU tecnica onde accertare la fattibilità e le concrete modalità esecutive di effettuazione dei lavori riportati in sentenza, tenendosi in considerazione le problematiche connesse a quanto anzi narrato e documentato.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre il 15 % per spese generali, cap ed iva come per legge, del doppio grado di giudizio, da porre sempre a carico degli appellati, nonché alla restituzione delle eventuali somme percepite dagli attori, odierni appellati ovvero dai rispettivi suoi
Procuratori, anche in via antistataria.
Con Osservanza.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, rigettare il proposto appello, in quanto palesemente inammissibile ed infondato. Con ogni consequenziale statuizione condannatoria ex art. 91 c.p.c. sulle spese e competenze del grado.
Salvi e riservati ogni altro diritto, azione e ragione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Insta la parte appellante per la riforma della sentenza in epigrafe indicata, per asseriti error in iudicando e per falsa rappresentazione dei fatti, nella parte in cui, aveva dichiarato inammissibile e comunque rigettato la domanda in riassunzione da esso opponente introdotta ex artt. 616 E 618
C.P.C. in riferimento rispettivamente agli artt. 615 e 617 cpc.
Compendia l'appellante le sue doglianze in due motivi di impugnazione:
ILLOGICITA' ED ERRONEITA' DELLA GRAVATA SENTENZA CIRCA LA RITENUTA
INAMMISSIBILITA' DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE, in quanto l'ordinanza resa a chiusura del procedimento ex art. 612 cpc aveva indebitamente risolto una questione afferente la portata pagina 4 di 14 5
del titolo esecutivo e pertanto, pur in difetto di specifica indicazione in tal senso, non avrebbe potuto essere appellata direttamente, ma doveva essere seguita dalle iniziative ex artt. 616 e 618 cpc;
ILLOGICITA' ED ERRONEITA' DELLA GRAVATA SENTENZA CIRCA LA RITENUTA
INFONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA, in quanto a) la mancata esecuzione del titolo azionato, attraverso la specifica indicazione dell'area destinata a parcheggi, era avvenuta per inerzia degli stessi titolari del diritto, che neo fatti comunque beneficiavano addirittura di un'area più ampia, b) tra esso opponente ed il pendeva altro procedimento che CP_11 presentava profili di “equivalenza delle azioni giudiziali”, c) l'area interessata era stata coinvolta dall'Ordinanza n. 139 Prot. 7192 da parte del , Controparte_12 Controparte_13 di demolizione di manufatti asseritamente abusi.
2- Si costituiscono gli appellati, concludendo per il rigetto dell'appello.
3-L'appello è infondato.
La sentenza di prime cure, a fronte della iniziativa della parte avverso l'ordinanza29.11.2021 assunta dal GE nell'ambito della procedura ex art. 612 cpc, in pretesa, diretta riassunzione nel merito ex artt. 615 e 617 cpc, ha così statuito “La ha proposto un'opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestando il diritto degli opposti di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, ed agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., contestando la legittimità dell'ordinanza adottata il 29.11.2021 dal giudice dell'esecuzione.
Avrebbe dovuto, per entrambi i rimedi contestualmente azionati, presentare ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione, il quale avrebbe dovuto provvedere su eventuali istanze di sospensione della procedura esecutiva, e concedere il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
La invece, ha introdotto direttamente il giudizio di merito, senza prima depositare Parte_1 ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione, formulando così una domanda inammissibile.”
L'assunto, pur nella sua sinteticità, può essere sostanzialmente condiviso.
3.1- La giurisprudenza unanime riconosce definitivamente in capo al giudice dell'esecuzione
(come dell'opposizione) il potere di interpretare e, dunque, di integrare il titolo esecutivo.
La giurisprudenza opera in particolare in materia un distinguo, affermando che, qualora l'ufficio esecutivo si limiti a designare gli organi minori della procedura e a determinare le modalità dell'esecuzione del titolo esecutivo (il tutto previa interpretazione da parte del giudice del titolo esecutivo, al fine di superare gli eventuali margini di incertezza e genericità che la sentenza di condanna all'adempimento di un obbligo di fare, per la sua stessa natura, può presentare), il relativo provvedimento dovrà essere adottato con la forma dell'ordinanza, come pagina 5 di 14 6
tale revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso, ex art. 487 c.p.c., ed impugnabile dagli interessati con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. In tutte le sentenze che affrontano la problematica al vaglio si legge che rimangono provvedimenti esecutivi: 1)- “quelli complementari e determinativi delle specifiche modalità di attuazione pratica del titolo, cui non sia aggiunta altra decisione dirimente una controversia sostanziale ed ulteriore tra le parti contendenti o … sostanzialmente estranea al contenuto della precedente statuizione esecutiva”;
2)- “quelli modificativi delle modalità già determinate quando risulti l'impossibilità di compiere l'esecuzione con tali modalità, con l'unico limite invalicabile di non modificare il titolo esecutivo nel suo contenuto”.
3.2-Viceversa, il provvedimento emesso in sede di determinazione delle modalità pratiche del fare perderebbe la sua natura esecutiva ed assumerebbe natura di sentenza, come tale impugnabile con l'appello, quando con esso il giudice dell'esecuzione determini modalità di esecuzione contrastanti con il tenore del titolo o decida su questioni attinenti alla portata sostanziale dello stesso.
Dunque, la stessa giurisprudenza di legittimità attribuiva natura di sentenza, come tale appellabile, in primo luogo al provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione risolve, in sede di determinazione delle modalità pratiche del fare, l'eventuale controversia che sia insorta fra la parti circa la conformità o meno al comando contenuto nel titolo esecutivo dell'esecuzione spontanea già attuata dal debitore.
La stessa soluzione viene estesa, in secondo luogo, anche a situazioni in cui non si fa questione sul preteso adempimento del debitore. Così, è – in quella prospettiva - ritenuto appellabile il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 612 c.p.c., nell'ipotesi in cui il giudice, nel determinare le modalità dell'esecuzione, determini modalità contrastanti con il tenore del titolo esecutivo, finendo così per alterare il comando contenuto nella sentenza di condanna.
Cass. 14 maggio 1991, n. 5370, in particolare aveva affermato “qualora il pretore, oltrepassando i limiti fissati dal titolo, disponga che le opere siano eseguite con modalità con esso contrastanti o, comunque, destinate ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, oppure decida una controversia circa la conformità o meno al titolo esecutivo delle opere che la parte vittoriosa pretende che siano eseguite, o circa la già avvenuta esecuzione in conformità con il titolo esecutivo, affermata dalla parte soccombente, il relativo provvedimento, pur conservando forma di ordinanza, ha natura di sentenza, in quanto risolve un vero e proprio giudizio di merito, ed è, come tale, impugnabile mediante appello”.
pagina 6 di 14 7
Anche alla luce dei rilievi mossi a tale impostazione dalla dottrina che aveva evidenziato la non persuasività di tale impostazione e delle sue conseguenze (riconoscendosi in capo al GE, oltre al compito di designare gli organi minori della procedura, anche quello di determinare le modalità concrete di attuazione del titolo esecutivo e configurare quindi l'appello non può più come rimedio contro un provvedimento abnorme, ma come forma di controllo ordinario sull'accertamento compiuto dal giudice, attribuendo quindi a quest'ultimo veri e propri poteri cognitivi), la più recente e convincente prospettazione relega quella interpretazione al sistema antecedente la riforma in materia di opposizioni all'esecuzione con l'introduzione della necessaria struttura bifasica delle stesse ex L. n. 52 del 2006.
Per Cassazione 21020/23 in particolare, l'ordinanza ex art. 612 c.p.c., con la quale il giudice dell'esecuzione determina le modalità dell'esecuzione forzata di una sentenza per violazione di un obbligo di fare o di non fare, deve di norma stabilire solo le regole dello svolgimento del procedimento esecutivo, sicché non interessa il diritto della parte di procedere all'esecuzione, ma solo i modi con cui questa deve essere condotta, essendo soggetta al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi per eventuali vizi formali (secondo quando infra). Con riferimento alle ipotesi in cui il giudice, eccedendo dai limiti della specifica finalità del provvedimento, risolva anche questioni che non si esauriscono nella mera interpretazione del titolo esecutivo, intervenendo sul diritto a procedere all'esecuzione, si è a lungo ritenuto che il provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza, avesse natura decisoria (Cass.
3722/2012; Cass. 15727/2011; Cass. 10959/2010; Cass. 16471/2009; Cass. 24808/2008) e fosse sottoposto al regime di impugnazione delle sentenze via via vigente al momento dell'adozione della decisione (Cass. 17314/2015; Cass. 8640/2016 secondo cui detto provvedimento, se emesso prima del periodo compreso tra l'1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, è appellabile ed è invece ricorribile in cassazione se emesso successivamente).
Tale orientamento è stato oggetto appunto di radicale revisione a seguito delle modifiche all'art. 616 e ss. c.p.c. introdotte dal d.lgs. 52/2006, che - com'è noto - ha scisso il giudizio di opposizione in una prima fase sommaria, destinata a concludersi con il rigetto o il diniego di sospensione dell'esecuzione, ed una successiva fase di merito, definita con la pronuncia sulla regolarità degli atti esecutivi o sul diritto a procedere all'esecuzione. La descritta struttura bifasica ha inizialmente indotto a escludere l'appellabilità (o, a seconda del regime applicabile ratione temporis, la ricorribilità in cassazione) del provvedimento giudiziale assunto in forma d'ordinanza ai sensi dell'art. 612 c.p.c. che non contenesse la regolazione delle spese pagina 7 di 14 8
processuali. Valore di sentenza impugnabile con i rimedi ordinari era invece attribuita alla decisione con cui il GE, oltre a pronunciare sul diritto a procedere all'esecuzione, avesse statuito sulle spese, senza alcuna possibilità di ulteriore discussione davanti a sé, nel qual caso si aveva “una sentenza sia sull'opposizione all'esecuzione, sia - se fossero sollevate anche questioni concernenti soltanto il modo di attuazione della pretesa esecutiva - sul profilo inerente all'opposizione agli atti” (cfr., testualmente, Cass. 19605/2010). Si è però successivamente affermato che, poiché nel procedimento ex art. 616 c.p.c. una volta iniziata l'esecuzione, l'opposizione si svolge in una prima fase sommaria esaurita la quale si transita alla fase di merito, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 612 c.p.c., che abbia assunto contenuto decisorio, non potrebbe considerarsi in alcun caso come una sentenza volta a definire un'opposizione (e quindi impugnabile con i corrispondenti rimedi impugnatori), consistendo sempre nel provvedimento definitivo della fase sommaria dell'opposizione medesima, dato l'errore del giudice consistente nell'aver unificato le due fasi di cui essa si compone, regolando le spese (cfr. Cass. 8640/2016; Cass. 7402/2017; Cass. 15015/2016; Cass. 15606/2017; Cass.
10846/2018 e ancora Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 28/06/2019),
n.17440, in particolare nonché Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, (ud. 26/04/2021, dep.
20/10/2021), n.29025).
Proprio Cassazione 2017 Cass. civ. sez. III del 23 marzo 2017 n 7402 citata nella sentenza qui gravata sembra offrire maggiori indicazioni in tema di rimedi esperibili avverso l'ordinanza
612 cpc.
L'applicazione del principio - tanto nel regime di ricorribilità per Cassazione che in quello di appellabilità, ora ripristinata, delle sentenze sulle opposizioni all'esecuzione - può ora, nella contemplazione della struttura dell'opposizione all'esecuzione articolata in una fase sommaria ed una fase a cognizione piena da iniziarsi nel temine concesso dal giudice dopo l'esaurimento della prima ed in difetto di concessione del termine introducibile comunque dalla parte interessata, condurre ad una soluzione nuova. Essa è nel senso che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 612 c.p.c., che illegittimamente abbia assunto il carattere oggettivo di risoluzione di una contesa fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa e dunque abbia esorbitato dal profilo funzionale dell'istituto di cui alla norma, non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale decisiva di un'opposizione all'esecuzione e, dunque, impugnabile con il mezzo di impugnazione della sentenza che decida una simile opposizione, ma dà luogo — e ciò anche pagina 8 di 14 9
qualora in essa si siano liquidate le spese giudiziali — alla conseguenza che la parte interessata, assumendo il provvedimento carattere di decisione soltanto sommaria, consideri l'ordinanza come definitiva della fase sommaria di un'opposizione all'esecuzione e, pertanto, possa tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Dunque, nell'ipotesi in cui il G.E., oltrepassando i limiti fissati dal titolo, disponga che le opere siano eseguite con modalità con esso contrastanti o, comunque, destinate ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, oppure decida una controversia circa la conformità o meno al titolo esecutivo delle opere che la parte vittoriosa pretende che siano eseguite, o circa la già avvenuta esecuzione in conformità con il titolo esecutivo, i rimedi impugnatori restano quelli oppositori, nella loro configurazione bifasica, mentre resta escluso che debba proporsi appello avverso quella decisione, abbia o meno provveduto a disporre sulle spese, abbia o meno provveduto ad indicare un termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Laddove poi si assuma o si riscontri quel superamento, ed abbia in realtà risolto una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa, così decidendo sostanzialmente su un'opposizione all'esecuzione introdotta nell'ambito del procedimento, ove il provvedimento stesso non abbia fissato il termine per l'iscrizione della causa a ruolo previsto dall'art. 616
c.p.c., lo stesso è suscettibile di una richiesta di integrazione a questo scopo ai sensi dell'art. 289
c.p.c., oppure può essere seguito da una diretta iniziativa di iscrizione a ruolo della parte interessata.
pagina 9 di 14 10
In questa ipotesi, di provvedimento cd esorbitante cioè, si ha l'introduzione di una istanza ex art. 615 cpc dinanzi al GE già evidentemente con la proposizione dei precedenti atti difensivi, mentre si considera decisione della fase sommaria la successiva ordinanza ex art. 612 cpc, che quindi come tale, se pur nulla prevede in relazione alla fissazione dei termini ex art. 616, può costituire oggetto di richiesta di integrazione ovvero di autonoma iniziativa della parte anche ai sensi dell'art. 289 cpc (Cass.nr. 7402 cit.).
3.3-Nell'ipotesi invece di fisiologico svolgimento della procedura, l'ordinanza ex art. 612 cpc determina solo le modalità dell'esecuzione forzata di una sentenza per violazione di un obbligo di fare o di non fare, si limita cioè esclusivamente a stabilire le regole dello svolgimento del procedimento esecutivo, sicché non interessa il diritto della parte di procedere all'esecuzione, ma solo i modi con cui questa deve essere condotta.
Rimangono quindi provvedimenti esecutivi: 1)- “quelli complementari e determinativi delle specifiche modalità di attuazione pratica del titolo, cui non sia aggiunta altra decisione dirimente una controversia sostanziale ed ulteriore tra le parti contendenti o … sostanzialmente estranea al contenuto della precedente statuizione esecutiva”; 2)- “quelli modificativi delle modalità già determinate quando risulti l'impossibilità di compiere l'esecuzione con tali modalità, con l'unico limite invalicabile di non modificare il titolo esecutivo nel suo contenuto”.
In tal caso, di fisiologico corso della procedura ex art. 612 cpc allora, l'ordinanza è revocabile dallo stesso giudice che la ha emessa, ex art. 487 c.p.c., ed impugnabile dagli interessati con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi per soli vizi formali e quindi entro il termine perentorio di venti gg.
In tale fattispecie, di fisiologica esplicitazione dei poteri propri del GE nell'esecuzione de qua, l'ordinanza ex art. 612 cpc non può allora assumere valenza di provvedimento conclusivo di una fase sommaria in seguito a ricorso ex art. 615 cpc, come tale abilitante la parte alla proposizione del giudizio di merito ex art. 289 cpc anche in assenza della fissazione del termine da parte del GE (nel rispetto del principio di necessaria struttura bifasica), ma deve necessariamente essere o oggetto di una richiesta di revoca ovvero opposta con lo strumento di cui all'art. 617 cpc, al fine di far valere eventuale vizi formali dell'ordinanza stessa ed in tale seconda ipotesi occorre rispettare pertanto la necessaria ed imprescindibile struttura bifasica del procedimento di opposizione agli atti esecutivi e 617 e ss cpc (da ultimo
Trib. Napoli nord 1.6.2022 giudice Fiore).
pagina 10 di 14 11
L'orientamento granitico del Supremo Consesso conferma in particolare l'inammissibilità di ogni iniziativa oppositoria avanzata nella sola fase di merito a cognizione piena, bypassando il necessario vaglio del GE in sede cautelare.
In virtù peraltro dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è addirittura consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva
(sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso (v. ex multis:, Cass.
n. 18761/2013; Cass. n. 16541 /2011, Cass. Sez. Un., n. 25478 /2021, Cass. n. 9226/2022, Cass.
n. 37751/2022, Cass. n. 153/2023).
Riassumendo quindi: nell'ipotesi di provvedimento 612 cpc esorbitante i limiti funzionali propri del GE, tale provvedimento si considera conclusivo della fase sommaria 615 cpc e pertanto abilitante ex se all'introduzione del giudizio di merito;
nella diversa ipotesi di provvedimento “ortodosso” ex art. 612 cpc, la critica della parte, limitata ai vizi formali, deve passare per la proposizione di nuovo ricorso ex art. 617 cpc prima di tutto al GE e deve rispettare il termine perentorio di venti gg pagina 11 di 14 12
4-L'ordinanza qui opposta è costituita dall' Ordinanza del 29/11/2021 (All. A), con cui IL
GE riteneva infondate le deduzioni di parte debitrice ed esecutata, al rilievo per cui i lavori indicati nel computo metrico elaborato dal CTU fossero quelli necessari per dare attuazione a regola d'arte al titolo esecutivo azionato in quella sede e rilevata la irrilevanza della vicenda amministrativa attinente l'abbattimento del muro, disponeva la prosecuzione dei lavori, sulla base del computo metrico trasmesso dal CTU in data 29/11/2021, affidando l'incarico alla Impresa formulante il prezzo più basso e rinviando per la verifica dei lavori alla successiva udienza del 15/04/2022, di poi rinviata alla successiva del 16/09/2022 dopo il rigetto di istanza di sospensione e differimento della esecuzione avanzata dalla parte esecutata.
4.1-I pretesi fatti ostativi all'adempimento, peraltro scrutinati nel merito dal giudice di prime cure nella loro inidoneità specifica a costituire oggetto di legittimo inadempimento, sono tutti esterni alla individuazione della portata oggettiva e soggettiva del titola azionato e vanno invece ricondotti alla fattispecie “fatti modificativi delle modalità già determinate quando risulti l'impossibilità di compiere l'esecuzione con tali modalità” espressione della competenza funzionale fisiologia del GE nell'ambito della esecuzione degli obblighi di fare e quindi, come tali, sottoponibili all'attenzione del GE o con mera richiesta di revoca allo stesso GE o solo mediante proposizione di opposizione ex art. 617 cpc secondo le modalità (struttura bifasica) e la tempistica sopra evidenziata.
Peraltro, è noto che, in tema di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente ha l'onere di provare, oltre che di allegare, il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione (Cassazione civile sez.
III, 13/11/2019, n.29357).
La decadenza per la mancata osservanza del termine perentorio per proporre opposizione agli atti esecutivi deve essere peraltro rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio
(Cassazione civile, sez. III, 09/08/2007, n. 17460).
Nella specie l'ordinanza risulta adottata dal GE in data 29.11.2021 mentre l'atto di citazione introduttivo della fase di merito, comunque violativo del principio della struttura necessariamente bifasica, risulta notificato in data 30.5.2022 ed iscritto a ruolo il 3.6.2022.
Al di là allora della violazione del principio della necessaria struttura bifasica – avverso l'ordinanza 29.11.2021 cioè l'opponente avrebbe dovuto instare in opposizione direttamente davanti a quel GE in prima battuta e poi all'esito della assunzione di qualunque pagina 12 di 14 13
provvedimento da parte di quel GE riassumere davanti al giudice della cognizione – appare evidente come l'opponente non abbia neanche comprovato la tempestività della propria iniziativa – venti gg dalla comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto ex art. 617 cpc -.
5- L'appello va pertanto respinto.
5.1 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore dichiarato pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi, con la maggiorazione per la pluralità delle parti.
5.2-L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati in solido che per compensi professionali liquida in euro 5.800,00 , oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1,
comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
pagina 13 di 14
14
pagina 14 di 14