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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5288 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5493/2019
All'udienza collegiale del giorno 23/09/2025 ore 10:20
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FRIGGI SILVIA presente
Avv. INGLESE CARLO LEONE
Appellato/i
Controparte_1
[...]
Avv. TASCA GAETANO pres. in sost. avv Magno in sost.
NQ EREDE Controparte_2
Avv. GROSSO FABIO pres. in sost. avv Sansono
Controparte_3
Avv. TRINCHI ALESSANDRO avv Mandorlo
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Alberto Tilocca
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5493/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Capuana Parte_1 C.F._1
n. 10, presso lo studio dell'Avv. Silvia Friggi (C.F. , che lo rappresenta e difende, C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, con l'Avv. Carlo Leone Inglese (C.F. ), giusta C.F._3 delega in atti
- APPELLANTE–
E
(P. IVA Controparte_4
), con sede legale e direzione in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, n. 3, in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato, Dott.ssa rappresentata e difesa, dall'Avv. Gaetano Controparte_5
Tasca (C.F. ) del Foro di Milano, presso lo Studio del quale in Roma, Via XX CodiceFiscale_4
Settembre 26, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA–
E
Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Controparte_3
B.N.L., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Socio Unico B.N.P. Paribas S.A.- Parigi con sede legale in Roma, Viale
Altiero Spinelli n. 30, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, (C.F. ), quale P.IVA_2 conferitaria di tutte le attività e passività della già (C.F. , Part. IVA CP_6 P.IVA_3
) giusta atto di conferimento a rogito Notaio Dott. in persona del legale P.IVA_4 Persona_1 rappresentante pro-tempore Dott. rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro Trinchi Parte_2
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Corso CodiceFiscale_5
Trieste n.37, giusta delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA-
E
(C.F. , n.q. di erede della Sig.ra a sua volta erede Controparte_2 C.F._6 Persona_2 del Sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Grosso (C.F. Persona_3
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Capo Palinuro C.F._7
n.35, giusta delega in atti
-APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma, n. 8665/2019, pubblicata in data 20.04.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “ aveva Controparte_2 ottenuto dal tribunale di Roma decreto ingiuntivo n. 22483/2014, emesso in data 01.10.2014, per il pagamento della somma di € 33.976,57, oltre spese legali ed esborsi, premettendo che il 29.05.2012 decedeva in Roma che gli succedevano ab intestato e la di lui Persona_3 Parte_1 moglie, che decedeva anche quest'ultima in data 09.07.2012 e le succedeva ab Persona_2 intestato, quale unico erede, egli stesso, l'odierno opposto;
che nell'asse ereditario del de cuius si annovera una cedola dovuta da , di € 50.964,86; che a quest'ultima, e alla B.N.L., Controparte_1 aveva chiesto invano la liquidazione della quota pari ai 2/3 del totale ammontare.
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito dell'opposizione subita, la conferma della propria richiesta monitoria essendo la stessa fondata sulla produzione documentale, ed in parte qua, con riferimento alla posizione della opponente , su una ammissione del debito (pag. 6 della comparsa di _1 costituzione e risposta dell'opposto).
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, invero, proponeva opposizione la chiedendo il _1 rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la revoca dello stesso;
contestava la domanda nel merito asserendo di avere agito secondo le norme di diligenza ed asserendo di aver provveduto alla liquidazione della polizza al , il quale forniva a una Pt_1 _1 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale si dichiarava espressamente unico erede legittimo del proprio fratello, e contraente della polizza. Autorizzata la chiamata Persona_3 in causa di NL, quest'ultima nel costituirsi in giudizio ha eccepito in via preliminare la nullità della notifica dell'atto di citazione per violazione del termine minimo a comparire, la nullità della domanda per non essere stati allegati i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio e mancata prova del diritto di credito vantato e l'assenza dei presupposti per la chiamata in giudizio di essa NL, deducendo di avere adempiuto correttamente agli obblighi gravanti in forza dell'accordo contrattuale intercorrente con la e relativo alla distribuzione dei prodotti assicurativi standardizzati ed _1 eccependo la non conoscibilità delle modalità esatte con cui è avvenuta la liquidazione della polizza in favore di Pt_1 avendo la gestito in prima persona tutta l'attività di svincolo senza informare essa NL;
ha, _1 infine, concluso nel senso di ritenere legittima la liquidazione della polizza effettuata dalla _1 in virtù della allegazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
L'ulteriore terzo chiamato, , ha contestato di aver presentato una dichiarazione Parte_1 sostitutiva non veritiera ed in ogni caso il diritto dell'odierno opposto alla quota della polizza assicurativa non rientrando quest'ultima nell'asse ereditario della successione di Persona_3
ma, invece, costituendo la polizza medesima diritto esclusivo di esso chiamato, ha
[...] Pt_1 quindi contestato la sussistenza nei propri confronti dell'obbligo di restituire la misura del 50% della polizza oggetto di contestazione, non trovando applicazione le norme iure successionis ed ha chiesto il rigetto delle domande contro di sé rivolte, con il favore delle spese di lite.
Disposto il rinnovo della citazione nei confronti dei terzi chiamati, respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa in ragione della sua documentalità, era trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2018, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) Respinge le opposizioni Cont presentate da , la NL e;
Controparte_1 Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3) Condanna gli opponenti in solido tra loro, , la NL e , Controparte_1 Parte_1 alla corresponsione della somma di € 33.976,57, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
4) Condanna gli opponenti, e , in solido tra loro al _1 CP_7 Parte_1 rimborso delle spese di lite in favore dell'opposto, , che si liquidano in € 8.500,00, Controparte_2 oltre iva, cpa e spese generali come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello , chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita - ogni contraria deduzione, eccezione, allegazione e istanza disattesa ed in riforma integrale della sentenza impugnata e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza, dando atto della sua palese nullità per il rilevato error in procedendo e della sua manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, così provvedere:
- in via principale - ritenuto che la domanda proposta dal Sig. con il ricorso per Controparte_2 decreto ingiuntivo nei confronti della opponente di Controparte_1
Assicurazione e non si è estesa al Sig. né automaticamente Controparte_1 Parte_1 per effetto della sua chiamata in manleva da parte della opponente
[...]
né ad iniziativa del ricorrente opposto - Controparte_1 rigettare le domande proposte dalla Controparte_1 nei confronti del terzo chiamato Sig. sia per automatica
[...] Parte_1 conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n.22483/2014, Controparte_1
r.g.n.58571/2014, notificatole dal Sig. in data 12/11/2014, sia di per sé perché CP_8 inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e non provate, e per l'effetto condannare la
[...]
a rifondere ad esso Controparte_1 Controparte_1 chiamato odierno appellante le spese del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge;
- in via affatto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che la domanda proposta in via subordinata dal Sig. nei confronti del terzo chiamato Sig. con la Controparte_2 Parte_1 memoria n. 1 ex art.183 c.p.c., possa ritenersi una mera estensione della domanda originariamente proposta con il suo ricorso per decreto ingiuntivo n.22483/2014, r.g.n.58571/2014, nei confronti della e che, tale Controparte_1 estensione potesse e si possa ritenere ammissibile, rigettare tale domanda perché nulla e, comunque, inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e per l'effetto condannare il Sig. a rifondere ad esso appellante le spese del doppio grado di giudizio oltre Controparte_2 accessori di legge”.
Si è costituita Società Controparte_1 proponendo appello incidentale e così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza azione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello incidentale, così decidere: 1) In via principale: -Ritenuta la condotta adottata da corretta, diligente e non colposa;
il pagamento effettuato dalla _1
Compagnia in favore di legittimo ed in piena buona fede;
conseguentemente Parte_1 ritenuta infondata ed illegittima, per i motivi esposti in atti, la pretesa creditoria vantata nei confronti di dal signor revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo Controparte_1 Controparte_2 opposto r.g.n. 58571/14, emesso in data 1/10/14 dal Tribunale di Roma, dichiarando non dovute le somme ivi ingiunte;
- Per l'effetto dichiarare tenuto a condannare il signor alla Controparte_2 restituzione alla Compagnia di tutte le somme già pagate dalla sola in suo favore, Controparte_1 in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, ovvero, in subordine, condannarlo alla restituzione alla Compagnia della sola differenza tra la quota da lui percepita in forza della sentenza di primo grado, pari ai 2/3 del capitale e la minore quota eventualmente dovuta di ½ del capitale. 2) In subordine: - Accertato e dichiarato che la Compagnia ha eseguito il pagamento dell'intero capitale di cui alla polizza vita, oggetto del giudizio, in esclusivo favore di
sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da quest'ultimo Parte_1 fornita e risultata non veritiera, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, contestualmente dichiarandolo tenuto a mantenere indenne la Compagnia e condannandolo eventualmente al pagamento diretto in favore del signor di qualsiasi somma Controparte_2 risultasse dovuta in favore di quest'ultimo. - Conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il signor alla restituzione alla Compagnia di tutte le somme già pagate dalla sola Controparte_2 in suo favore, in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Controparte_1
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di confermare la sentenza di primo grado, condannare in regresso e quali obbligati in solido, al pagamento in Parte_1 CP_6 favore di della quota parte della somma interamente versata, in esecuzione della sentenza _1 di primo grado, dalla Compagnia al e dovuta, invece, anche da ciascuno di essi. 3) In via di CP_2 ulteriore subordine: - Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto e di accoglimento delle pretese del signor dichiarare tenuta e condannare, in solido CP_2 con il signor o alternativamente in via esclusiva, in forza del punto 9.5 Parte_1 CP_6 del contratto in vigore tra e e, comunque, in ragione del rapporto di CP_6 Controparte_1 mandato tra esse esistente ed in conseguenza di atti o omissioni riferibili a e/o ad uno dei CP_6 suoi incaricati, dipendenti o collaboratori a tenere indenne e manlevare Controparte_1 condannando la stessa al pagamento diretto in favore del signor di CP_6 Controparte_2 qualsiasi somma risultasse dovuta in favore di quest'ultimo. - Conseguentemente dichiarare tenuto
e condannare il signor alla restituzione alla Compagnia di tutte le somme già pagate Controparte_2 dalla sola in suo favore, in forza della provvisoria esecutività della sentenza di Controparte_1 primo grado. - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di confermare la sentenza di primo grado, condannare in regresso e quali obbligati in solido, al Parte_1 CP_6 pagamento in favore di della quota parte della somma interamente versata, in esecuzione _1 della sentenza di primo grado, dalla Compagnia al e dovuta, invece, anche da ciascuno di CP_2 essi In via istruttoria: Si formula sin da ora ogni più ampia riserva in relazione alla eventuale richiesta dei mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge, ivi comprese la indicazione dei testimoni, la formulazione dei capitoli di prova e la produzione di ulteriore documentazione, nonché la richiesta di C.T.U. e di ordine di esibizione alle parti o a terzi. In ogni caso: Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Successivamente si è costituita in giudizio proponendo Controparte_3 appello incidentale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma
Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, 1) in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza appellata nella parte in cui qualificando la come opponente il CP_6 decreto ingiuntivo opposto, l'ha condannata al pagamento della sorte in esso portata oltre al pagamento delle spese di lite;
2) in accoglimento delle difese ed eccezioni riproposte ex art. 346
c.p.c., rigettare la domanda proposta in primo grado dalla nei confronti della Il _1 CP_6 tutto con vittoria di spese, compensi di avvocato ed accessori dei due gradi di giudizio”.
Infine si è costituito che ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello Controparte_2 adita, ogni contraria istanza e domanda disattesa e respinta, in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo del giudizio e per gli effetti rigettare integralmente l'appello; in via principale e nel merito rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e per gli effetti confermare la sentenza gravata;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Con l'appello proposto impugna la sentenza sotto vari motivi. Parte_1
In primo luogo, lamenta la presenza di vizi di nullità in procedendo in quanto il Tribunale avrebbe considerato, senza alcuna motivazione, i terzi chiamati in causa, in particolare l'appellante, come parti opponenti del decreto ingiuntivo che era stato invece richiesto ed emesso soltanto nei confronti della parte che avverso lo stesso aveva proposto effettiva opposizione, ovvero . _1
Sotto altro profilo, il censura la sentenza in quanto il giudice, dopo aver espressamente Pt_1 riconosciuto come il diritto alla prestazione assicurativa di una polizza vita entri nel patrimonio del beneficiario della polizza iure proprio, avrebbe tuttavia e contraddittoriamente confermato il decreto ingiuntivo opposto emesso sull'erroneo presupposto che il diritto alla prestazione assicurativa della polizza in questione fosse da ritenere compreso nell'asse ereditario e quindi nel patrimonio di e da questi trasferitosi iure hereditatis alla moglie Persona_3 Persona_2
L'appello incidentale proposto da Controparte_4
è articolato in quattro motivi.
[...]
Con il primo motivo rubricato “Erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma una condotta negligente di , onerandola di adempimenti non imposti da _1 alcuna norma o prassi”, si deduce l'erroneità della sentenza, la quale ha condannato la per _1 aver assunto condotte negligenti. Deduce infatti l'appellante di non poter essere ritenuto in alcun modo responsabile di condotta negligente e contraria a buona fede, né tantomeno omissiva di qualsivoglia onere di verifica, rispetto alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del il Pt_1 quale aveva avanzato richiesta di liquidazione della polizza sulla base di un atto poi risultato non veritiero. Infatti, non sussisterebbe alcun obbligo di indagini e verifiche ulteriori in capo a al _1 fine per escludere l'esistenza di altri eredi del de cuius.
Con il secondo motivo rubricato “Erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce il diritto del come iure proprio ed invece determina la sua quota CP_2 di spettanza come fosse dovuta iure hereditatis”, l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto la somma spettante al Carloni iure hereditatis. Infatti, rileva che il diritto nascente da un contratto assicurativo rientra nel patrimonio del beneficiario iure proprio e non quale diritto ereditario. La sentenza a suo dire andrebbe riformata anche in punto di quantum debeatur, posto che la somma eventualmente dovuta dal al sarebbe pari ad Pt_1 CP_2
€25.482,43, ossia corrispondente alla quota di ½ del capitale assicurato, trattandosi di un diritto derivante dal contratto e non già a titolo successorio.
Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata per omessa motivazione nella parte in cui condanna al pagamento in solido con i terzi _1 chiamati”, si impugna la sentenza per aver accolto solo parzialmente la domanda di manleva spiegata dalla compagnia in primo grado nei confronti dei terzi chiamati. Deduce l'appellante che non le può essere ascritta, nemmeno in via solidale, alcuna responsabilità; contraddittoriamente la sentenza in parte motiva afferma l'obbligo di alla restituzione della somma richiesta, per poi in dispositivo Pt_1 condannarlo in via solidale con e NL. _1
Con il quarto motivo rubricato “Domanda di restituzione delle somme versate da ”, _1 si chiede la restituzione di tutte le somme percepite da e versate, in esecuzione della Controparte_2 sentenza di primo grado, dalla sola Compagnia l'unica ad aver provveduto, in ragione del rifiuto delle altre parti condannate in solido, a versare l'intero esborso, al fine di scongiurare un'azione esecutiva. L'appello incidentale proposto da è articolato in unico Controparte_3 motivo rubricato “Illegittimità ed ingiustizia della decisione impugnata nonché errore di fatto nella parte in cui il Giudice ha erroneamente qualificato la posizione della condannandola al CP_6 pagamento della somma di Euro 33.976,57 portata dal decreto ingiuntivo opposto ed al pagamento delle spese di lite”. Parte appellante incidentale impugna la sentenza nella parte in cui essa ha qualificato NL quale opponente al decreto ingiuntivo condannandola in solido con Controparte_1
e al pagamento della sorte portata dal decreto oltre alle spese di lite. Parte_1
La sentenza impugnata è così motivata: “Dalla lettura degli atti e dei documenti di causa è emersa la fondatezza della domanda del creditore opposto per le seguenti ragioni.
In primo luogo corrisponde al vero la circostanza per cui nell'asse ereditario rientri una cedola
, già NL in forza di una polizza n. 3001/6213649 dell'ammontare complessivo di Controparte_1
€50.964,86, corrisposta al nella sua qualità di erede di e dalla quale risulta Pt_1 Per_3 effettivamente 'pretermesso' strictu sensu l'odierno convenuto opposto. Nella materia in esame da ultimo vi è stato pronunciamento della Cassazione (con ordinanza della VI Sez. Civile del 15.10.2018
n. 25635) che, sul punto, ha chiarito che “Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiano designato è titolare di un diritto proprio, derivante dal contratto, alla prestazione assicurativa. Qualora il contratto preveda che l'indennizzo debba essere corrisposto agli "eredi legittimi o testamentari", tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, senza che, rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi'.
Nella disciplina dell'assicurazione sulla vita - la disposizione contenuta nell'art. 1920, comma terzo, cod. civ. (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione) deve essere interpretata nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell'assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente. Poiché nel contratto di assicurazione per il caso di morte il beneficiano designato acquista, ai sensi dell'art. 1921 cod. civ., un diritto proprio derivante dal contratto alla prestazione assicurativa (salvi gli effetti dell'eventuale revoca della designazione ex art. 1921 cod. civ.),
l'eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi legittimi o testamentari non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, atteso che tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi, e pertanto in questa sede rileva il decesso di ai fini della legittimazione quale erede e beneficiano della polizza CP_2 in esame in capo all'odierno opposto, ulteriormente precisandosi che non rileva se la , Persona_2 moglie del de cuius stipulante abbia o meno dichiarato di accettare l'eredità del marito defunto. Si osservi peraltro che nulla è stato dedotto dalle parti sul punto, ma, ai fini che rilevano in questa sede, assume rilievo la circostanza secondo cui la polizza vita sia entrata nel patrimonio della suddetta
Carloni il cui diritto alla liquidazione si è trasmesso al successibile, erede ab intestato, fratello, odierno opposto.
Ciò premesso, va quindi concluso che quest'ultimo ha acquisito il diritto proprio - non derivante jure successionis - alla liquidazione della quota della polizza in esame, diritto derivantegli dal contratto stipulato e in modo autonomo, in conseguenza - si ripete - della morte dell'altra beneficiaria, , Per_2 moglie del sig. alla quale l'odierno opposto succedeva ab intestato. Pt_1
Corrisponde al vero, peraltro, che nell'asse ereditario – in parte ancora indiviso- rientri la cedola in esame, e tale circostanza risulta anche documentato in atti, in cui risulta che il ed il Pt_1 CP_2 concordavano la suddivisione nella misura del 50% tra loro delle disponibilità del de cuius in essere presso l'istituto, individuato nella BNP, odierna opponente.
Sul punto, emerge documentalmente che con missiva datata 04.09.2013 - allegata al doc. 7 del fascicolo ed inviata anche alla invitava alla _1 CP_9 _1 Parte_1 restituzione dell'importo pari alla misura del 50% del totale liquidato e contenuto nella polizza medesima, riconoscendo quale cobeneficiario della polizza l'odierno opposto. Cont Tuttavia le condotte di e sono improntate a negligenza e superficialità nella _1 corresponsione della somma in favore del in quanto la prima si è limitata a recepire l'atto Pt_1 di notorietà presentato dal senza effettuare i dovuti approfondimenti relativamente alla Pt_1 presenza o meno di ulteriori beneficiari, come poi in effetti si è verificato;
la seconda, del pari, ha Cont mostrato di attivarsi chiedendo direttamente la restituzione a ed al solo in seguito alla Pt_1 presentazione di un reclamo da parte del ed alla documentazione della presenza di ulteriori CP_2 beneficiari.
Le difese delle opponenti si incentrano sull'asserzione della esclusiva responsabilità del nel Pt_1 presentare delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che, con riferimento all'individuazione dei beneficiari, recava la dicitura 'eredi legittimi in parti uguali'. A questa presentazione le opponenti, incaricate della liquidazione, non hanno fatto seguire alcun altro accertamento circa
l'individuazione dell'integralità degli 'eredi legittimi', e facendo poi, unico affidamento, su una successiva dichiarazione presentata dal circa l'asserzione di essere 'unico erede legittimo'. Pt_1
Nessuna indagine è stata svolta dalle opponenti per corroborare la validità di una tale dichiarazione, sicché il pagamento che è stato effettuato è effettivamente negligente. E come appena detto, di tale negligenza si ha prova allorché la , in particolare, si avvede della effettiva presenza di _1 ulteriori beneficiari e provvede alla richiesta di restituzione delle somme, ormai già corrisposte da Cont parte della al sig. Pt_1
Ne segue che la domanda avanzata dall'odierno opposto merita accoglimento con conferma del decreto ingiuntivo opposto, conseguendone la condanna in solido della NL e oltre che del _1 alla restituzione della somma richiesta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come Pt_1 da dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate”.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. come sollevata da Essa non ha pregio. Controparte_2
A tale ultimo riguardo giovi osservare come alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - debbano essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
Va poi esaminato l'appello incidentale proposto da logicamente preordinato all'appello _1 principale ed a quello incidentale proposto da NL.
In merito alla prova del fatto estintivo della pretesa creditoria azionata in via monitoria da CP_2 va rilevato che il presente giudizio trae origine da una polizza vita denominata “NL IES-
[...]
Cedola” n. 6213649 stipulata da con in data 19.01.2009, per Persona_3 Controparte_1 il tramite dell'Istituto di Credito Agenzia di Roma n. 66-6466, a fronte del versamento CP_6 di un premio unico di € 50.000,00. In detta polizza, il contraente designava, quali beneficiari in caso di premorienza, “gli eredi legittimi in parti uguali”. In data 20.11.2012 riceveva _1 comunicazione, da parte di del sopravvenuto decesso del fratello nonché contraente Parte_1 assicurato, avvenuto in data 29.05.2012; contestualmente formulava richiesta di Persona_3 liquidazione, in suo favore, delle somme portate dalla suddetta polizza. Allegava all'uopo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale attestava, sotto la propria responsabilità, di ricoprire, alla data del sinistro, la qualità di “unico erede legittimo” del contraente assicurato.
In ragione della suddetta dichiarazione la Compagnia, in data 27.11.2012, provvedeva a liquidare in favore del sig. l'importo di € 50.964,86. Solo con comunicazione ricevuta molti mesi dopo Pt_1
(ossia il 23.05.2013) apprendeva dall'Avv. Fabio Grosso, legale di il _1 Controparte_2 fatto che, all'epoca del sinistro, era in vita la moglie di sorella di Persona_3 Persona_2
deceduta solo qualche mese dopo il contraente. Controparte_2
La Compagnia riscontrava la comunicazione ricevuta dall'Avv. Fabio Grosso, chiarendo di aver già provveduto alla liquidazione in favore del sulla base della regolare documentazione che aveva Pt_1 ricevuto e che, pertanto, eventuali pretese dovevano essere avanzate nei confronti del solo Pt_1 che, con comunicazione datata 24/07/2013 riscontrava la comunicazione di (indirizzata _1 all'Avv. Grosso e, come detto, inviata per conoscenza anche al signor affermando di essere Pt_1
l'unico avente diritto.
Orbene, alla luce del complesso assertivo delle parti e di quello probatorio acquisito, l'accertamento circa l'avvenuta liberazione o meno ai sensi dell'art. 1189 c.c. del debitore che ha eseguito il pagamento è questione logicamente preordinata rispetto alla decisione di tutte le ulteriori e contrapposte questioni sollevate.
Nel caso di specie e, venendo al primo e terzo motivo dell'appello incidentale proposto da ne _1 va rilevata la fondatezza, atteso che la rituale eccezione proposta dalla allora parte opponente
(cfr. Cass. n. 4589 del 14.02.2023) è senza dubbio fondata, in quanto debitamente documentata in atti e, dunque, è accoglibile, per tutte le seguenti ragioni.
Innanzitutto, si rende necessaria una breve premessa, tanto in relazione ad alcune considerazioni preliminari necessarie ai fini della decisione della presente controversia, quanto in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla fattispecie codicistica generale del pagamento al creditore apparente, applicabile al caso di specie. Ed invero, ha da subito _1 eccepito di avere correttamente eseguito l'intera prestazione legata alla liquidazione della cedola in capo al creditore apparentemente legittimato a ricevere l'intero quando invece egli _10 si è rivelato essere creditore soltanto per una parte del detto credito essendo titolare Controparte_2 della restante quota.
Ai sensi dell'art. 1189 c.c., il debitore è liberato dalla propria obbligazione di pagamento in ipotesi di pagamento eseguito a soggetto apparentemente legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, se fornisce prova di aver agito in buona fede;
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, “il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'
“accipiens” (cfr. Cass. n. 9758 del 19.04.2018, nonché Cass. n. 14028 del 4.06.2013).
Ai fini dell'applicazione del principio di apparenza del diritto, inoltre, la Suprema Corte prevede la necessità di valutare, nel caso sottoposto al vaglio del giudicante, la ragionevolezza dell'affidamento del debitore, da escludersi in ipotesi di debitore negligente, che non ha adempiuto all'obbligo prescritto dalla legge di accertarsi della realtà delle cose facilmente controllabile, affidandosi invece alla mera apparenza (cfr. Cass. n. 20906 del 27.10.2005).
E ancora, con specifico riferimento ai requisiti soggettivi della fattispecie codicistica, si richiama la massima per cui “ai fini del riconoscimento dello stato di buona fede del debitore il cui pagamento produce effetto liberatorio qualora effettuato a chi appare legittimato a riceverlo, ai sensi dell'art. 1189 cod. civ., deve tenersi conto della opinabilità e incertezza nell'individuazione del creditore, per cui non solo il vero e proprio errore di diritto ma anche il dubbio può costituire buona fede e, al limite, anche la piena convinzione personale circa la soluzione opposta a quella seguita con i propri comportamenti può far escludere la mala fede, ove le circostanze oggettive autorizzino a ritenere che, nel caso concreto, al problema possa essere data una soluzione diversa.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la buona fede nel debitore che, nell'eseguire il pagamento in favore di un soggetto, si era uniformato alla tesi, pur non condivisa, adottata da una sentenza esecutiva)” (cfr. Cass. n. 24696 del 24.11.2009); nonché il condivisibile orientamento giurisprudenziale in base al quale “il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile.
In sintesi, quindi, si precisa che la valutazione circa la ricorrenza della scusabilità dell'errore idonea a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 1189 c.c. deve essere compiuta ex ante ed in concreto.
Venendo al caso di specie, è provato che la liquidazione dell'intera cedola è avvenuta in esclusivo favore di in ragione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la Parte_1 quale questi dichiarava espressamente l'inesistenza di altri eredi, oltre a se stesso;
nella suddetta dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445 si legge esplicitamente: “ Pt_1
consapevole che……qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa
[...] dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni………… dichiara che in data 29/05/2012 è deceduto il proprio fratello ……senza lasciare disposizioni testamentarie e che pertanto Persona_3
l'unico erede legittimo è il sottoscritto, come sopra generalizzato”.
In tal modo ha chiaramente indotto in errore la Compagnia la quale ha Parte_1 _1 liquidato la polizza in presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 2, 38 e 46
d.p.r. 445/2000, equipollente all'atto pubblico, comportando la responsabilità civile e penale del soggetto che la sottoscrive ed il cui contenuto la detta compagnia aveva il solo dovere di recepire non essendo tenuta ad attivarsi per effettuare imprecisate ulteriori indagini. Egli, invero, nel dichiarare di essere l'unico erede legittimo ha di fatto reso una dichiarazione mendace quanto all'insussistenza di altri familiari, atteso che l'art. 46 d.p.r. cit., in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni prevede che “sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti…. f) stato di famiglia”.
Dal proprio canto, effettivamente unico erede della moglie dell' che Controparte_2 Per_3 deceduta successivamente al primo risultava essere l'altra beneficiaria assieme al della Pt_1 polizza, è rimasto inerte nei confronti di soggetto giuridico del tutto distinto da NL che _1 pacificamente si occupava della sola distribuzione dei prodotti assicurativi standardizzati di _1
; con la conseguenza che del tutto ininfluente si presenta allo stato l'assunto secondo cui il
[...] CP_2 aveva reso edotta NL della sua qualità di erede.
Pertanto, alla luce delle predette prove documentali offerte ed a fronte della prova dell'effettivo e non contestato pagamento dell'intero importo relativo alla cedola da parte dell'odierna parte appellante incidentale disposto per l'intero in favore di si ritiene raggiunta adeguata _1 Parte_1 prova in atti circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi prescritti dall'art. 1189 c.c. al fine di consentire la liberazione del debitore che ha effettuato il pagamento dell'intero al creditore apparente, ossia, da un lato, la presenza di circostanze univoche e, d'altro lato,
l'accertamento della buona fede in capo a e di un concorso colposo, seppur in ogni caso _1 modesto, del creditore effettivo Controparte_2
Conseguentemente, alla luce dell'effettiva prova di un tale fatto estintivo della pretesa creditoria azionata in via monitoria dal per la propria quota costituita dalla liberazione del debitore per CP_2 avvenuto pagamento nelle mani del creditore apparente ex art. 1189 c.c., il decreto ingiuntivo emesso in favore di questi deve essere, nella presente sede, necessariamente revocato.
Nessuna condanna, neppure solidale, va quindi riconosciuta in capo a e da ciò consegue _1 l'assorbimento del terzo motivo incidentale proposto da che, appunto, si è lamentata della sua _1 condanna solidale a seguito dell'erroneo, a proprio dire, rigetto della malleva proposta nei confronti di e NL. Pt_1
Venendo all'unico motivo di appello incidentale proposto da NL deve poi rilevarsi come effettivamente questa non fosse affatto tenuta alla liquidazione della polizza essendo essa tenuta soltanto a curarne la distribuzione;
ed effettivamente, obbligata contrattualmente alla liquidazione della cedola, era la quale infatti ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso in _1 favore del che aveva azionato il proprio credito nei confronti dell'unica obbligata;
va da sé CP_2 che NL non avrebbe potuto essere citata dalla parte dell' opposto CP_2
La decisione del giudice di primo grado non è stata dunque conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alla posizione formale e sostanziale delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la parte opposta è attore sostanziale e non può proporre domande nuove (cfr Cass.,
n. 18767/04; 16957/02; 7571/06) quale sicuramente è stata la domanda avente ad oggetto le ulteriori pretese economiche svolte anche nei confronti di soggetti ulteriori, asseritamente responsabili in solido, sulla base della supposta asserita negligenza che a dire dell'appellante principale dovrebbe giustificare la chiamata del terzo NL (che come si è visto è soggetto estraneo rispetto all'obbligazione assicurativa); chiamata questa che, pertanto, va dichiarata inammissibile.
Ed invero, l'opposto - che riveste per l'appunto la posizione di attore - potrebbe in tesi chiamare un terzo o stendere nei suoi confronti la domanda se il suo interesse alla chiamata -o all'estensione- è sorto in seguito alle difese dell'opponente ex art. 269 comma 3 ma non allo scopo di estendere l'asserita responsabilità per i crediti azionati ad altri soggetti ciò in quanto in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore (opposto) mantiene la veste di attore ed il debitore (opponente) quella di convenuto.
Da quanto affermato e venendo infine al primo motivo dell'appello principale in ordine alla domanda estesa nei confronti del ad opera del (estensione avvenuta con la prima memoria ex Pt_1 CP_2 art. 183 VI comma c.p.c.) discende anche che, l'esigenza di estensione del contraddittorio sia effettivamente derivata dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale che ha rilevato l'efficacia liberatoria del pagamento e l'obbligo di restituzione ( parziale) come gravante direttamente sul Pt_1
Pertanto, e diversamente che nei rapporti con NL, il è stato correttamente evocato in giudizio Pt_1 da parte opposta in quanto la sua chiamata trae titolo dall'eccezione di pagamento ex art. 1189 c.c. proposta da che ha individuato nell'accipiens per la quota a questi non spettante colui _1 Pt_1 che sarebbe stato tenuto al pagamento in favore del creditore effettivo. Venendo infine al secondo motivo dell'appello incidentale proposto da va detto che pure _1 questo coglie nel segno.
Si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui essa, una parte qualifica il diritto del CP_2 come “iure proprio” e dall'altra determina la sua quota di spettanza come se fosse dovuta iure hereditatis.
Orbene, la domanda monitoria del poi accolta, corrispondeva alla quota di 2/3 del capitale CP_2 assicurato ritenendosi di avere diritto a tale quota, pari ai 2/3 del capitale portato dalla polizza, essendo il erede della moglie del de cuius, contraente assicurato e, dunque, essendo subentrato in sua CP_2 vece esattamente nella quota che sarebbe spettata alla detta in virtù delle norme sulla Persona_2 successione ab intestato.
E, tuttavia, è pacifico in materia e, come pronunciato dalla sentenza, che il diritto nascente dal contratto assicurativo entra nel patrimonio del beneficiario jure proprio e non quale diritto ereditario.
Ai sensi dell'art.1920 comma 3 c.c. le assicurazioni sulla vita sono, invero, sottratte alla disciplina delle successioni e di conseguenza, le somme derivanti dalle stesse non rientrano affatto nell'asse ereditario.
Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima;
sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità. (Cassazione civile sez. II, 21/12/2016, n.26606).
Diretto corollario di quanto sin qui precisato è che la somma dovuta [da ad Parte_1 CP_2
è quella inferiore di € 25.482,43, corrispondente alla quota di ½ del capitale assicurato, oltre
[...] interessi legali come statuito in sentenza e non oggetto di specifica impugnazione.
Peraltro, è stato lo stesso giudicante ad accogliere tale principio, per poi, invece, in dispositivo confermare, erroneamente e contraddittoriamente, la condanna alla superiore somma ingiunta.
In sintesi ed in conclusione, alla luce di quanto accertato e delle ragioni sopra esposte, deve _1 considerarsi legittimamente liberata dalla propria obbligazione di pagamento della cedola vita alla luce del documentato pagamento dell'intero importo della cedola nelle mani del creditore apparente
(risultato creditore effettivo solo per una quota pari ad € 25.482,43) e sarà, dunque, il Pt_1
“vero creditore” il legittimato ad ottenere nei confronti del creditore apparente ed in virtù di CP_2 quanto sopra rilevato in tema di ammissibilità della domanda svolta da questi nel corso del giudizio, la restituzione della predetta quota mediante l'azione disciplinata dalle disposizioni sulla ripetizione dell'indebito (cfr. Cass. n. 13162 del 16.07.2004), come peraltro espressamente disposto dal già richiamato art. 1189, secondo comma, c.c.., in deroga alla disciplina generale sull'indebito oggettivo dettata in via generale dall'art. 2033 c.c..
Parimenti, il è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito da avendo CP_2 _1 ella agito per la restituzione di quanto pagato per € 33.976,57.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (tabella 2^ per il primo grado e 12^ per il grado di appello, con scaglione fino ad €52.000 nei rapporti tra , NL e Controparte_2 _1
e fino ad €26.000 nei rapporti tra ed , applicando i valori medi per Parte_1 Controparte_2 le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il primo grado di giudizio e, quanto al secondo grado, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 a carico di Parte_1
p.q.m
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonché Parte_1 sull'appello incidentale proposto da e da NL avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Roma, n. 8665/2019, pubblicata in data 20.04.2019, ogni altra questione disattesa o assorbita così provvede:
A) rigetta l'appello principale;
B) accoglie gli appelli incidentali di NL e e per l'effetto: Controparte_1
-dichiara liberatorio il pagamento effettuato da nei confronti di;
_1 Parte_1
-revoca il decreto ingiuntivo opposto r.g.n. 58571/14, emesso in data 1/10/14 dal Tribunale di Roma;
-accoglie la domanda di restituzione proposta da e condanna al Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di € 33.976,57 in favore di oltre interessi legali dal giorno Controparte_1 del pagamento e fino all'effettivo soddisfo;
- accoglie la domanda per indebito oggettivo ex artt. 2033 e 1189 c.c. proposta da nei Controparte_2 confronti di e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento dell'importo di Parte_1 €25.482,43 oltre interessi dalla domanda proposta dal e fino al soddisfo;
CP_2
- condanna a rifondere in favore di Controparte_2 CP_4 [...] le spese del primo grado, liquidate in complessivi €7.616 per Controparte_1 compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge, nonché le spese del presente grado liquidate in complessivi €8.469 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
- condanna a rifondere in favore di le spese del Controparte_2 Controparte_3 primo grado, liquidate in complessivi €7616 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge e le spese del presente grado liquidate in complessivi €8469 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
- condanna a rifondere in favore di le spese del primo grado, Parte_1 Controparte_2 liquidate in complessivi €5077 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge e le spese del presente grado liquidate in complessivi €4888 per compensi oltre a spese generali
(15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -Alberto Tilocca-