Articolo 6 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1042
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 gennaio 1970
Art. 6. (Garanzia dello Stato)

I mutui contratti e le obbligazioni emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 4 e dell'articolo 5 della presente legge sono garantiti dallo Stato per l'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultanti dal piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale al tasso previsto dal piano finanziario medesimo.
In relazione alla garanzia prestata dallo Stato a termine del precedente comma si applicano le norme dell' articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144 .
Le obbligazioni emesse dagli istituti di credito indicati al primo comma dell'articolo 4 della presente legge in contropartita di mutui accordati per la costruzione di ferrovie metropolitane sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.
La garanzia dello Stato prevista dalla presente legge diventa automaticamente operante, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.
A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore.
I titoli dei prestiti obbligazionari - che usufruiscono della garanzia statale a termini del presente articolo sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'articolo 18, n. 5, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse di risparmio e dei monti di pieta' di prima categoria, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225 .
Gli eventuali oneri derivanti dall'operativita' della garanzia statale di cui al presente articolo saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, ad una gestione separata del "Fondo centrale di garanzia per le autostrade", istituito con l' articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382 , con le modalita' previste dall'articolo medesimo.
A tale scopo la dotazione del "Fondo" sara' integrata nei modi previsti dal successivo articolo 9.
Per la gestione separata prevista dal settimo comma del presente articolo il comitato amministrativo del "Fondo", che assumera' la denominazione di "Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane", e' integrato con un rappresentante degli enti locali o degli enti o societa' concessionari, designato dagli enti medesimi a seguito di apposita riunione.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1970