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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Grazia Bagella CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 233 di RACL dell'anno 2021, proposta da
(p. iva ), nella persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
pro tempore con sede legale in Cagliari, nella Via Calamattia n. 2, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Macciotta (C.F. , C.F._1
PEC: telefax: 0706404701) ed Email_1
elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura, presso il suo studio in
Cagliari, al numero 29 del Viale Armando Diaz, in virtù di procura speciale alle liti che si trasmette telematicamente unitamente al presente atto.
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE
CONTRO
CF Controparte_1
), in persona del suo Legale Rappresentante, con sede legale in Roma, P.IVA_2
elettivamente domiciliati ai fini del presente atto in Cagliari, via Delitata n.2, presso l'avv. Laura Furcas ( , t) C.F._2 Email_2
1 che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 15.7.2015, rogito dott.
Notaio in Roma, e indica come indirizzo cui inviare le comunicazioni di rito Per_1
la seguente pec t Email_2
APPELLATO-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 909/1999 (racl 3641/1999) emesso dal Pretore di Cagliari in funzione del Giudice del Lavoro in data 17 luglio
1999, e notificato con pedissequo atto di precetto alla società Parte_3
l' Sede di Cagliari ingiungeva alla (ora
[...] CP_1 Parte_3
il pagamento della somma pari a 3.276.980.235 lire, oltre alle spese e Parte_1
alle competenze del procedimento monitorio liquidate in 3.204.000 lire.
Tali somme venivano rivendicate in ragione dell'indebito godimento, da parte della predetta impresa, dello sgravio e della fiscalizzazione degli oneri sociali in relazione al periodo 1 settembre 1993-ottobre 1998.
Tale indebito godimento conseguiva alla variazione dell'inquadramento CP_ previdenziale della disposta dall' con effetto retroattivo. Parte_3
Il predetto decreto ingiuntivo veniva fatto oggetto di opposizione da parte della dando avvio al procedimento racl 3641/1999, intercorso Parte_3 dinnanzi al Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro. L' si costituiva in giudizio CP_1
resistendo alle domande. Il procedimento si è concluso con la sentenza n. 2363 del 28-
9-2010, che ha emanato il seguente dispositivo:
““Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo n. 909/99, emesso dal Pretore di
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, il 17 luglio 1999; condanna la società opponente al pagamento, in favore dell' a titolo di CP_1 contributi, della somma di lire 1.099.516.000, pari a € 567.852,62, oltre somme aggiuntive e sanzioni una tantum calcolate ai sensi della legge 662/96 e accessori come per legge;
2 condanna la società opponente al rimborso, in favore dell' delle spese del CP_1 giudizio che liquida in complessivi 16.875,00, di cui € 2.000,00 per diritti e € 13.000,00 per onorari”.
Ha proposto appello la ricorrente, nel frattempo diventata cui Parte_1 ha resistito l' , che a sua volta ha proposto appello incidentale. Il procedimento si è CP_1 concluso con la sentenza n. 293/2014, che rigettava l'Appello proposto dalla Parte_1 nei confronti dell' e contestualmente rigettava l'appello incidentale proposto
[...] CP_1 da quest'ultima, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
L'appellante ha proposto ricorso per Cassazione esponendo che con decreto ingiuntivo le era stato intimato di pagare all' somme per sgravi indebitamente fruiti CP_1
a seguito di provvedimento di variazione della classificazione aziendale dal ramo industria al ramo commercio, con effetto retroattivo. Si è costituito l' resistendo. CP_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24696-2021, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza di questa Corte d'Appello, rimettendo alla Corte, in diversa composizione per la definizione del merito. La controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via principale di merito a) previo accertamento dell'illegittimità e infondatezza del verbale di accertamento senza numero emesso dall' - Sede di CP_1
Cagliari, nella persona del legale rappresentante pro tempore, in data 9 dicembre
1998, notificato in data 14 dicembre 1998, nei confronti di Parte_3
ora nella parte in cui nega autonomia funzionale all'attività di
[...] Parte_1 officina e la legittimità dell'inquadramento “industria” dei lavoratori ivi occupati, riformare la sentenza n. 2363/10 (RACL n. 3641/99), pronunciata in data 28 settembre
2010 dal Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.ssa Daniela
Coinu, depositata in Cancelleria in data 11 gennaio 2011, non notificata, laddove dispone la condanna di a pagamento in favore dell' a titolo di Parte_1 CP_2 contributi, della somma di £. 1.099.516.000, pari a €. 567.852,62, oltre somme aggiuntive e sanzioni una tantum calcolate ai sensi della legge 662/96 e accessori, mandando assolta la odierna appellante da ogni avversa pretesa.
3 In via subordinata e salvo gravame previo accertamento del carattere costitutivo del verbale di accertamento senza numero emesso dall' - Sede di CP_1
Cagliari, nella persona del legale rappresentante pro tempore, in data 9 dicembre
1998, notificato in data 14 dicembre 1998, nei confronti di Parte_3
ora e per l'effetto la illegittimità dello stesso nella parte in cui
[...] Parte_1
dispone la retroattività nei limiti prescrizionali quinquennali del provvedimento di revoca degli sgravi contributivi e degli oneri sociali applicati all'appellante, riformare la sentenza n. 2363/10 (RACL n. 3641/99), pronunciata in data 28 settembre 2010 dal
Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.ssa Daniela Coinu, depositata in Cancelleria in data 11 gennaio 2011, non notificata, laddove dispone la condanna di a pagamento in favore dell' a titolo di contributi, della Parte_1 CP_1 somma di £. 1.099.516.000, pari a €. 567.852,62, oltre somme aggiuntive e sanzioni una tantum calcolate ai sensi della legge 662/96 e accessori, mandando assolta la odierna appellante da ogni avversa pretesa” (cfr. conclusioni ricorso in appello). In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio nonché dei tre gradi di giudizio già intercorsi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per l'appellato:
1) rigettare l'appello promosso da , qui oggi riassunto, in quanto Parte_1
totalmente infondato, regolando le spese di conseguenza.
2) In subordine compensare comunque le spese di tutti i gradi del giudizio alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale e complessità delle questioni affrontate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha formulato un unico motivo di ricorso alla Suprema Corte, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 8, I. n. 335/1995, e 49,
I. n. 88/1989, nonché della legge n. 1089/1968 e succ. mod. e integraz., per avere la
Corte di merito ritenuto che l'efficacia irretroattiva dei provvedimenti di variazione adottati dall' , sebbene non potesse comportare la restituzione della fiscalizzazione CP_1
degli oneri sociali, non avesse viceversa rilievo per gli sgravi contributivi.
Considerando il carattere “chiuso” del procedimento di rinvio (cfr. Cass. sez. L
n. 13906-2000), nel quale questa Corte è vincolata ad esaminare la materia controversa quale risulta dalla sentenza di annullamento e ad applicare il principio di diritto dalla
4 stessa affermato e che il principio di diritto, a sua volta, è derivato da presupposti logico-giuridici che ne costituiscono l'antefatto e ne sono componente ineliminabile.
(cfr. Cass. sez. 3° n. 20887-2018), rimane definitivamente accertato e non più contestabile l'altro profilo esaminato dalla sentenza di primo grado e da quella d'appello, ovvero sia quello della correttezza della variazione d'iscrizione operato dall' , passando l'officina dal settore industria al settore commercio. CP_1
Unico punto in contestazione è, perciò, quello oggetto dell'unico motivo di ricorso per cassazione, già indicato. Al riguardo, la Corte, nell'ordinanza in oggetto, ha affermato il principio di diritto:
“il motivo è fondato, avendo questa Corte ormai chiarito che, sebbene l'individuazione dei soggetti destinatari del beneficio degli sgravi contributivi vada operata alla stregua della legislazione d'incentivazione applicabile ratione temporis
(quale, in specie, la legge n. 1089/1968), che si pone in rapporto di specialità rispetto alle successive norme relative all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali ex art. 49, I. n. 88/1989, di talché per accertare il carattere industriale dell'attività rileva pur sempre la definizione dell'art. 2195, n. 1, c.c., resta nondimeno fermo che, in base all'art. 3, comma 8, I. n. 335/1995, i provvedimenti adottati d'ufficio dall' di variazione CP_1
della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, salvo il caso in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro (così, espressamente, Cass. n. 16246 del 2014, sulla scorta di Cass. n. 8068 del 2011); che risulta pertanto superato il diverso principio di
Cass. n. 631 del 2010 (richiamata dai giudici territoriali nella propria pronuncia e il cui dictum è sostanzialmente alla base delle conclusioni del Pubblico ministero) secondo cui, in materia di sgravi, rileverebbe soltanto la natura oggettiva dell'attività svolta dall'impresa, indipendentemente dal provvedimento con cui l' l'attesta ai fini CP_1
previdenziali, che avrebbe al riguardo natura ricognitiva e non costitutiva;
che tale ultimo principio, formulato sulla scorta dell'assunto secondo cui le controversie concernenti il riconoscimento di agevolazioni e sgravi contributivi non concernerebbero il rapporto contributivo (così, espressamente, Cass. n. 631 del 2010, cit., in motivazione), si pone diametralmente in contrasto con l'art. 3, comma 8, I. n. 335/1995,
5 che - nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall' di ufficio o su richiesta dell'azienda, producono effetti dal periodo di paga in CP_1
corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato - ha valenza generale ed è applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall'Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della predetta legge
(o anche prima, nel caso in cui la modifica, così come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data), e ciò indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioè dei nuovi criteri di inquadramento introdotti dai primi due commi dell'art. 49, I. n. 88/1989, ovvero di quelli applicabili secondo la normativa previgente
(Cass. S.U. n. 16875 del 2005), non potendo invero dubitarsi che la spettanza o meno degli sgravi è questione che, determinando l'ammontare dei contributi dovuti in concreto dall'azienda, inerisce strettamente al rapporto contributivo che essa intrattiene con gli enti previdenziali;
che, non essendosi la Corte di merito attenuta all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte
d'appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.”.
Questa Corte condivide il principio, che oltre tutto è tenuta ad applicare ex art. 384 c.p.c., per cui, in definitiva, il carattere costitutivo ed il principio dell'irretroattività della variazione di iscrizione da parte dell' va applicato non solo alla CP_1
fiscalizzazione degli oneri sociali, come già affermato dalla sentenza di primo grado, ma anche alla pretesa riguardante il recupero degli sgravi per l'officina, a seguito di variazione di iscrizione. Il periodo in contestazione è tutto antecedente la variazione stessa e la pretesa dell' nella presente controversia riguarda unicamente gli effetti CP_1
retroattivi del proprio provvedimento.
In applicazione del suddetto principio, pertanto, anche la pretesa riguardante il recupero degli sgravi per il periodo precedente è infondata e va rigettata. Il decreto ingiuntivo opposto va definitivamente ed integralmente revocato.
L'appello incidentale dell' , riguardante il rigetto della propria pretesa CP_1 riguardante la fiscalizzazione degli oneri sociali, va anch'esso rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere parzialmente compensate per le fasi precedenti il giudizio di rinvio, vista l'esistenza di un precedente di segno
6 opposto della Suprema Corte. Seguono interamente la soccombenza per la fase di rinvio, vista l'insistenza dell' nelle proprie domande e malgrado l'esisto altamente CP_1 probabile della lite fosse l'integrale rigetto delle sue pretese.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto e, in riforma parziale della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 909-1999, emesso dal Pretore di
Cagliari il 17-7-1999.
Rigetta le domande dell' risultanti dallo stesso. CP_1
Rigetta l'appello incidentale dell' . CP_1
Compensa per 1/2 tra le parti le spese dei gradi di giudizio eccetto la fase di riassunzione e condanna l' alla rifusione della metà residua, che liquida in CP_1 complessivi €. 15.222,68 per il primo grado, €. 11.458,20 per il primo giudizio d'appello, €. 8.669,70 per il giudizio di Cassazione ed €. 22.916,40 per la fase di riassunzione, oltre al contributo forfettario del 15%, IVA e CPA.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante incidentale di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 10-2-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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